Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 53 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/2/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 l'avvocato Marco Baldaccini (C.F. ) nel cui studio C.F._1 in Roma, viale delle Milizie 4, è elettivamente domiciliato;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con gli Controparte_1 C.F._2 avvocati Marcello Padovani (C.F. ), e Luciano C.F._3
Cappetta (C.F . ) ed elettivamente domiciliato nello C.F._4 studio del primo in Roma, viale Liegi 1;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 13
07/12/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c la conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
esponendo che:
[...]
- in data 17.10.2016 ha acquistato dal sig. l'autoveicolo Controparte_1 modello Mini Countryman targato EM984LN, con una percorrenza di circa
Km 109.350, al prezzo di euro 15.500,00 e malgrado il venditore avesse garantito che il veicolo si trovasse in perfette condizioni, fin dai primi giorni del suo utilizzo il veicolo manifestava difetti di funzionamento al motore;
- tali problematiche venivano confermate dal centro assistenza BMW Sirio
Auto 77 di Roma presso il quale il sig. aveva portato il veicolo Pt_2 per i necessari controlli all'esito dei controlli effettuati in data 04.11.16;
- quest'ultima all'esito dei predetti comunicava al sig. ( l.r.p.t. Pt_2 della ), che non vi era alcuna urgenza di Parte_1 provvedere ad interventi e/o riparazioni e che egli avrebbe potuto continuare ad utilizzare il veicolo ancora per alcune migliaia di km, rilasciandogli un preventivo di spesa di euro 1.613,66;
- in data 09.12.16, allorché il sig. si trovava alla guida del Parte_3 mezzo, con il quale dal momento dell'acquisto aveva percorso solamente 150 km circa, il motore andava completamente in avaria, con assoluta impossibilità di proseguire la marcia;
- il veicolo in data 12.12.16 veniva nuovamente trasportato presso il centro
Assistenza Sirio dove veniva riscontrata la rottura della catena di CP_2 distribuzione;
- la ricorrente con lettera raccomandata a/r del 12.01.17 diffidava il sig.
a risarcire tutti i danni subiti per effetto di quanto sopra, pari alle CP_1 spese di riparazione del mezzo, ai danni derivanti dal fermo tecnico del veicolo e per le spese dal medesimo sopportate per una vettura sostitutiva;
- successivamente a tali fatti, la ricorrente introduceva un procedimento ex art. 696 e 696 bis cpc ( RG n. 5911/17) nel corso del quale veniva nominato quale CTP l'ing. al fine far verificare i vizi e difetti del Persona_1 motore del veicolo nonché la loro anteriorità rispetto al contratto di compravendita, all'esito delle indagini peritali, con relazione finale del 10.01.2018, il ctu accertava che “il malfunzionamento (del motore) è attribuibile alla rottura della catena di distribuzione … e n merito al secondo quesito, ovvero la preesistenza dei vizi e/o difetti rispetto alla data di stipula del contratto di compravendita del 17/10/2016, …, l'esame del data base BMW e la successione nel tempo delle verifiche in officina del veicolo, …. appare evidente che le problematiche emerse e riscontrate in pag. 2 di 13 sede di accertamento tecnico siano preesistenti rispetto al contratto di compravendita del 17 ottobre 2016 ….”. Ed ancora, rispondendo alle osservazioni di parte resistente, rilevava che “la genesi del malfunzionamento è riferibile a tempi e chilometri di gran lunga antecedenti al trasferimento di proprietà del veicolo”. Si costituiva in giudizio il Sig. , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, chiedendo il mutamento del rito e nel merito il rigetto del ricorso anche per decadenza del diritto di garanzia azionato e nella denegata ipotesi di una qualsiasi responsabilità escludere il risarcimento e/o ridurlo ai sensi dell'art. 1227 c.c. e pertanto determinarlo in € 1.613,66. All'udienza di prima comparizione veniva disposto la conversione del rito da sommario in ordinario ed istruita la causa con prove documentali e orali nonché con l'integrazione della consulenza d'ufficio con lo stesso consulente ing. , all'udienza del giorno 11 febbraio 2022 Persona_1 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto “Il
Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Giuliano, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Rigetta la domanda attorea così come formulata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; 2) In accoglimento della domanda subordinata del convenuto, condanna al pagamento in favore della Controparte_1 [...] della somma di € 1.613,66; 3) Compensa tra le parti le Parte_1 spese di lite ivi comprese le spese di CTU.“
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Passando, dunque, all'esame della fattispecie concreta, appare pacifica tra le parti l'intervenuta vendita dell'autovettura Mini Countryman descritta nel ricorso introduttivo del giudizio. Tuttavia nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la società ricorrente sostiene che il venditore si è reso inadempiente per aver venduto il veicolo in questione affetto da vizi e per l'effetto chiede la sua condanna, ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., al risarcimento del danno subito quantificato in € 16.225,61. Il convenuto nell'eccepire preliminarmente la decadenza della garanzia, nel merito ha confutato la tesi difensiva del ricorrente sostenendo che il veicolo in questione, all'atto dell'acquisto, aveva già percorso più di 109 mila chilometri e che pertanto l'anomalia al motore lamentata dalla ricorrente sarebbe dovuta al normale logorio che caratterizzano tutti i veicoli usati, concludendo per il rigetto della domanda di risarcimento e nella denegata ipotesi di accoglimento ridurlo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. e determinarlo nella misura di € 1.613,66.
pag. 3 di 13 Dunque, preliminarmente, deve inquadrarsi il titolo di responsabilità azionata, rientrando nel potere officioso del giudicante, in virtù del principio iura novit curia, la qualificazione giuridica delle pretese di parte, non essendo in tal senso vincolante nemmeno il nomen iuris con cui l'attore abbia, in ipotesi, identificato l'azione (per tutte si veda Cass. Civ., Sez. Un., n. 27/00). Nella fattispecie in esame non vi è dubbio che vanno applicate le norme del codice civile e non quelle del codice consumeristico trattandosi di vendita di bene mobile registrato tra privati.
Pertanto ne consegue che la domanda del ricorrente va inquadrata in una fattispecie dalle peculiari caratteristiche della disciplina della vendita ovvero a quella derivante dalla garanzia per vizi nella compravendita e, precisamente in un “tipo di inadempimento che deriva dall'inesatta esecuzione del contratto sul piano dell'efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell'alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”. A tal riguardo va osservato che la disciplina, in tema di vizi del bene venduto ai sensi degli artt. 1490 e ss. c.c., prevede che il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore. Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall'art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all'art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c e volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità. Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio delle azioni di cui all'art. 1492 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da
“imperfezioni”, inerenti al relativo processo di produzione, fabbricazione o conservazione, ed atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria. Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare,
pag. 4 di 13 nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.
Deve, a questo punto, rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che –come noto–assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.
Riguardo a tale ultimo punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ( cfr. sentenza nr. 18672/2019), si è pronunciata dirimendo un contrasto giurisprudenziale riguardante la disciplina della garanzia per vizi della cosa venduta e, precisamente, le modalità interruttive della prescrizione della suddetta azione. La Corte infatti ha stabilito come debba ritenersi soggetto alla prescrizione, di cui all'art. 1495 comma 3 c.c., il diritto alla garanzia e non l'azione e come, di conseguenza, sia possibile interrompere il breve termine prescrizionale, incardinato nell'articolo da ultimo citato, anche in via stragiudiziale, senza che si renda necessario procedere giudizialmente, enunciando il seguente principio di diritto:“… nel contratto di compravendita, costituiscono – ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.”. Tale eccezione, come è noto, dev'essere sollevata dalle parti e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel caso di specie, dall'esame degli atti e dalla documentazione versata nel fascicolo d'ufficio, risulta che il convenuto costituendosi in Controparte_1 giudizio ha formalmente eccepito sia la decadenza che la prescrizione della garanzia. Alla luce delle considerazioni giurisprudenziali sopra esposte, dunque va affrontata solamente l'eccezione decadenziale di cui al primo comma dell'art. 1495 c.c. dovendosi invece rigettare l'eccezione di prescrizione. Riguardo ai vizi lamentati dalla ricorrente si rilevano due distinti episodi il primo avvenuto in data 04/11/2016 e il secondo avvenuto in data 09/12/2016.
Ebbene per quanto riguarda i primi, deve ritenersi tempestiva la denuncia della ricorrente afferente il primo intervento della officina eseguito BMW
Sirio Auto 77 in data 04 novembre 2016, atteso che tale circostanza non pag. 5 di 13 risulta in contestazione, avendo il convenuto in sede di interrogatorio formale ammesso di aver ricevuto la denuncia del sig. riguardanti Pt_2 le problematiche al motore della vettura in questione, attraverso una telefonata. Tale denuncia risulta provata sia attraverso il collegamento con il messaggio WhatsApp che ha preceduto la telefonata, sia attraverso la prova orale del teste che all'udienza del 23 settembre 2019 ha Testimone_1 confermato i capitoli articolati di parte ricorrente precisando, sulla circostanza dedotta nel capitolo 6 della seconda memoria istruttoria di parte ricorrente “di aver potuto ascoltare la chiamata in quanto era in vivavoce”; mentre a nulla rileva sul punto la testimonianza del sig. Tes_2 in quanto teste de relato.
[...] Invece per i secondi ossia quelli riscontrati dall'officina BMW Sirio Auto 77 in data 09 dicembre 2016, non risulta che la ricorrente abbia denunciato tali vizi al convenuto venditore entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1495 comma 1 cod. civ. ossia otto giorni dalla scoperta del vizio. Invero, nel fascicolo cartaceo di parte ricorrente risulta allegata con il nr. 4 solo una copia cartacea di una lettera diffida legale e messa in mora datata
12 dicembre 2016, della quale tuttavia non risulta provato che tale raccomandata sia stata effettivamente spedita e ricevuta al , non CP_1 avendo la ricorrente depositato in giudizio alcuna ricevuta di spedizione e/o la cartolina verde di ricevimento.
La stessa, però deve ritenersi pervenuta al sig. , avendo Controparte_1 quest'ultimo ammesso nella propria comparsa di costituzione di averla ricevuta in data 12 gennaio 2017.
In ogni caso, la stessa deve ritenersi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale ex art. 1495 comma 1 cod. civ., in quanto non pervenuta entro gli otto giorni come previsto dalla predetta norma. Infatti risulta che sia pervenuta al RE 34 giorni dopo la scoperta del vizio avvenuta in data 09.12.2016.
Ne deriva che il convenuto deve rispondere solo ed esclusivamente dei vizi riscontrati dall'officina BMW Sirio Auto 77 nel veicolo in questione in data 04 novembre 2016 per la cui riparazione veniva preventivata dalla stessa la somma di € 1.613,66 anche in ragione del fatto che tale misura peraltro veniva riconosciuta dal convenuto seppure in via subordinata. Per completezza dell'argomento trattato, va osservato, come nelle compravendite tra privati non si applica la garanzia legale di conformità prevista dal codice consumeristico dacché l'unico riferimento di legge in caso di problemi è l'art.1490 c.c. che impone al venditore di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi. Al riguardo però va opportunamente osservato che non tutti i difetti possono essere contestati, atteso che sull'auto usata non potranno essere considerati vizi quei difetti riconducibili all'uso pregresso, specialmente su veicoli con più di qualche anno di vita. Sul punto una sentenza della Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che: Il riferimento al bene come non nuovo comporta che la pag. 6 di 13 promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalla reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass.24343/2017).
Nel caso di specie, la società ricorrente ha acquistato un veicolo usato con più di 100 mila chilometri e riscontrando della rumorosità si è recata ad un centro assistenza ufficiale BMW di Roma dove veniva rassicurata dal centro assistenza ufficiale BMW sul fatto che i lavori non erano assolutamente urgenti e che poteva percorrere migliaia di chilometri. Pertanto tale circostanza che non è in contestazione, deve essere intesa come prova liberatoria a favore del per avere ignorato i vizi della cosa senza CP_1 colpa all'atto della vendita. Ne consegue che, avendo la ricorrente acquistato un'auto usata, avrebbe dovuto diligentemente (ancor prima di rimandare le riparazioni che le furono consigliate dall'officina BMW ), accettarsi dello stato di usura della cinghia anche visionando il piano di manutenzione dell'auto, dove viene indicato il chilometraggio oltre il quale è prevista la sostituzione della catena del motore ( che in via generale è prevista dai 100 mila ai 180 mila chilometri oppure ogni cinque o sei anni ) e quindi intervenire subito sulla cinghia in ragione della passata scadenza indicata dal costruttore. Al riguardo il CTU ha precisato che “ … la natura del Persona_1 guasto in oggetto, ovvero, l'allungamento per usura meccanica e logorio delle parti che compongono la catena di distribuzione si caratterizza non per essere un guasto improvviso ed accidentale ma, al contrario, per essere legato al numero di km percorsi”. Peraltro va rilevato che nel preventivo rilasciato dal centro assistenza
BMW nelle voci dove vengono indicate le lavorazioni occorrenti per la riparazione dei vizi riscontrati del 04/11/16 tra i pezzi di ricambio al punto
10 viene elencata anche la catena di distribuzione oltre agli altri accessori per la sostituzione della stessa. Per le ragioni prima esposte, la ricorrente per scongiurare la rottura della catena, avrebbe dovuto eseguire gli interventi consigliati dal centro assistenza BMW Sirio Auto 77, anziché rinviare tali interventi percorrendo ulteriori 150 chilometri ( così interrompendo il nesso causale tra il danno e il vizio lamentato), contribuendo così a determinare l'evento fatale in questione. Al riguardo va richiamato l'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., che stabilisce come il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, sussiste quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa delle regole di comune prudenza, come nel caso di specie. E dunque, in definitiva, questo tribunale aderendo alle risultanze cui è pervenuto il CTU, ritiene che la rottura della catena di distribuzione si è verificata per usura e logorio di pag. 7 di 13 componenti meccanici, componenti di una vettura vecchia di 6 anni, che aveva percorso più di 109.000 chilometri e non costituisce un vizio del motore dolosamente nascosto dal convenuto. Vista la reciproca soccombenza fra le parti, compensa le spese di lite comprese quelle del CTU, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, reietta ogni contraria richiesta ed istanza ed in riforma della sentenza impugnata:
In via principale:
- accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig. Controparte_1 rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di compravendita per cui
è causa, per i motivi in narrativa descritti;
- per l'effetto, condannare il convenuto a risarcire alla ricorrente la somma complessiva di euro 22.770,13 così determinata: euro 9.854,34 (al netto degli € 1.613,66 versati dal convenuto ex sentenza di 1° grado) pari ai costi necessari per la riparazione del veicolo, euro 2.376,21 pari ai costi sostenuti per il noleggio della vettura sostitutiva sostenendo nel periodo di forzato inutilizzo del mezzo, euro 243,40 pari al danno derivante dalla mancata fruizione di fatto della copertura assicurativa in tale periodo, euro 2.003,46 pari alla differenza ancora dovuta (€ 2.991,88 - € 988,42) dal sig.
in relazione agli importi corrisposti al ctu dall'appellante ed il cui CP_1 intero carico deve in definitiva gravare sull'appellato, euro 8.293,06 pari alle spese liquidabili per il procedimento di a.t.p.; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data della compravendita sino al soddisfo, ovvero al risarcimento della diversa somma ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese del presente giudizio, oltre oneri di legge.
In subordine: - accertare e dichiarare il grave inadempimento del sig.
rispetto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di Controparte_1 compravendita per cui è causa, per i motivi in narrativa descritti;
- Per l'effetto, in applicazione degli art. 1226 e 1227 condannare il convenuto a risarcire all'attrice un importo pari alla metà di quello sopra indicato e quindi pari ad euro 11.385,06 ovvero quello diverso ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario in entrambi i gradi.
In via istruttoria si offrono in comunicazione, in copia, i seguenti documenti: 1) Copia conforme sentenza appellata;
2) Fascicolo di parte in primo grado;
3) Fatture ctu. Ai sensi del dpr 115/02 si dichiara che il valore della presente causa è di euro 22.770,13”.
pag. 8 di 13 Ha resistito AN RE rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Adita adita, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
In via istruttoria: si reiterano la domanda istruttorie formulate in primo grado e dunque si domanda "ammettersi prova testimoniale con l'escussione del sig. nato a [...] il [...] e residente a [...]
Roma in Largo Monte San Giusto 10 sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che tra il 10 ed il 17 ottobre 2016 trascorreva del tempo con il sig. ed il sig. circolando nel veicolo per cui è causa. 2) Vero Parte_3 CP_1 che per quanto di sua percezione il veicolo era in perfetto stato di manutenzione tra il 10 ed il 17 ottobre 2016. 3) Vero che per quanto di sua percezione tra il 10 ed il 17 ottobre 2016 il veicolo non produceva alcun rumore anomalo. 4) Vero che tra il 10 ed il 17 ottobre 2016 il sig. ha avuto la possibilità di guidare il veicolo per cui è causa Parte_3 prima della compravendita. Ammettersi interrogatorio formale con l'escussione del sig. legale rappresentate della Testimone_3 controparte: 5) Vero che ha avuto l'occasione di circolare con il veicolo prima della compravendita e nulla ha osservato in merito alla rumorosità del veicolo;
6) Vero che ha avuto l'occasione di circolare con il veicolo prima della compravendita ed avrebbe potuto condurlo presso una officina di sua fiducia per ogni verifica sulle condizioni del veicolo;
7) Vero che il veicolo prima della compravendita appariva in perfetto stato di manutenzione;
8) Vero che ha circolato con il veicolo nel periodo di vigenza dell'assicurazione in capo al sig. RE in attesa di CP_1 stipulare polizza assicurativa intestata alla società acquirente". Con vittoria di spese e compensi professionali. In via istruttoria si deposita: a) Notifica citazione in appello;
b) fascicolo di parte in 1° grado. “
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 21/02/2025.
§ 4. – L'appello proposto da Parte_1 contiene due motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1495 CC”.
Con tale motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per aver erroneamente considerato necessaria una nuova denuncia di vizi in relazione all'avaria del motore del 09/12/2016, nonostante questa fosse conseguenza diretta di difetti già denunciati al venditore il 04/11/2016. Evidenzia al riguardo l'appellante che l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte riguardava solo i vizi iniziali e non l'evento successivo. Il
pag. 9 di 13 Tribunale avrebbe perciò deciso, in violazione dell'art. 112 c.p.c., su una questione non sollevata dalle parti. Stante poi il fatto che la causa dell'avaria finale veniva appurata solo dalla successiva CTU, il giudice avrebbe applicato erroneamente l'art. 1495 c.c., che non richiede una nuova denuncia quando il vizio non è stato ancora accertato completamente.
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1490, 1494 COMMA 2, 1226 E 1227 CC. TRAVISAMENTO DELLA PROVA”.
Con tale motivo l'appellante afferma che la sentenza impugnata ha erroneamente escluso la responsabilità del venditore per i danni dedotti in giudizio, ritenendo che la rottura della catena di distribuzione fosse dipesa da usura del veicolo usato e non da vizio preesistente alla vendita. Inoltre, la sentenza avrebbe errato nel riconoscere l'esistenza di una prova liberatoria per l'appellato, violando l'art. 1494 c.c., che prevede la responsabilità del venditore per i danni da vizi della cosa, anche in assenza di colpa. Infine, il giudice avrebbe travisato la CTU, ritenendo che l'acquirente, continuando a usare il veicolo dopo la diagnosi meccanica del 04/11/2016, aveva interrotto il nesso causale e aggravato il danno;
il CTU non aveva tuttavia quantificato l'incidenza dell'uso successivo alla diagnosi sulla produzione dell'evento pregiudizievole, il che avrebbe dovuto portare ad una ripartizione del danno ex art. 1227 c.c. e a una liquidazione equitativa del risarcimento, almeno nella misura del 50%.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 – I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione e risultano entrambi privi di fondamento.
La controversia attiene alla compravendita di un veicolo usato che, a due settimane dal trasferimento di proprietà, iniziava a manifestare rumori provenienti dal vano motore e, dopo un altro mese di utilizzo, subiva l'arresto definitivo del propulsore. La società appellante agiva perciò nei confronti del venditore per il risarcimento dei danni, indicati nei costi per la sostituzione del motore, nella spesa per il noleggio di un'auto sostitutiva e nella mancata fruizione dell'assicurazione già pagata per un anno. Nel ricorso ex art.702 bis c.p.c., introduttivo del giudizio, la società riferiva di aver acquistato il veicolo il Parte_1
17/10/2016, con una percorrenza pregressa di 109.350 chilometri, e di averlo sottoposto, dopo il manifestarsi di rumori, ad un controllo meccanico il 04/11/2016, presso un'officina specializzata BMW, che stilava un preventivo di € 1.613,66, per la sostituzione della catena di distribuzione del motore. Aggiungeva di avere tuttavia procrastinato l'intervento di manutenzione, perché rassicurato circa la possibilità di utilizzare la vettura pag. 10 di 13 ancora per alcune migliaia di chilometri. Riferiva infine che il 09/12/2016, dopo aver percorso solamente 150 km dal giorno dell'acquisto, il veicolo cessava di marciare, per l'arresto definitivo del motore, provocato, secondo i successivi accertamenti del CTU, proprio dalla rottura della catena di distribuzione. All'esito del giudizio di primo grado, preceduto da una procedura di accertamento tecnico preventivo, il Tribunale decideva la causa aderendo alle conclusioni del CTU, secondo cui, la rottura della catena di distribuzione, verificatasi per usura e logorio di componenti meccanici in una vettura vecchia di sei anni e che aveva già percorso più di 109.000 chilometri, non costituiva un vizio dolosamente occultato dal convenuto. Il giudice di prime cure riconosceva quindi la responsabilità del venditore per i soli difetti riscontrati dall'officina BMW il 04/11/2016, in quanto preesistenti, e commisurava il risarcimento del danno al costo preventivato in quella occasione per l'intervento di sostituzione della catena di distribuzione. La Società appellante avendo infatti desistito dagli interventi di manutenzione consigliati, aveva contribuito con la propria condotta a determinare l'evento fatale del successivo 09/12/2016, che non si sarebbe verificato se la riparazione fosse stata eseguita quando l'officina BMW aveva riscontrato il malfunzionamento della catena di distribuzione. Da ciò emerge in primo luogo l'irrilevanza delle questioni sollevate con il primo motivo di appello. La decisione della causa non si fonda infatti sull'accoglimento dell'eccezione di decadenza sollevata dal convenuto e il rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'evento del 09/12/2016, non risulta determinato dalle considerazioni svolte dal Tribunale sull'istituto della decadenza e sulla sua applicabilità alla fattispecie, bensì sull'accertamento della responsabilità esclusiva del compratore ex art.1227 co.2, nella causazione dell'evento medesimo. Emerge altresì l'infondatezza del secondo motivo di appello, posto che la decisione del Tribunale si appalesa corretta, adeguatamente motivata e supportata dagli accertamenti compiuti dal CTU e dalle altre risultanze istruttorie. La consulenza tecnica d'ufficio ha invero chiarito che la rottura della catena di distribuzione non fu causata da un difetto strutturale o da un vizio occulto preesistente alla vendita, bensì dall'usura meccanica e dal logorio progressivo dovuto all'elevato chilometraggio del mezzo. Ha riferito infatti il consulente tecnico che “la natura del guasto in oggetto, ovvero, l'allungamento per usura meccanica e logorio delle parti che compongono la catena di distribuzione si caratterizza non per essere un guasto improvviso ed accidentale ma, al contrario, per essere legato al numero di km percorsi.” Tale circostanza esclude perciò la configurabilità di un vizio occulto ai sensi dell'art. 1490 c.c., l'usura di un componente meccanico soggetto a deterioramento ed in particolare degli organi della distribuzione rientra infatti nel normale programma di manutenzione di un veicolo di sei pag. 11 di 13 anni e con oltre 100.000 km di percorrenza. Inoltre, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il venditore non risponde dei vizi che il compratore avrebbe potuto rilevare con l'ordinaria diligenza, a maggior ragione se segnalati da un'officina specializzata, come nel caso di specie. Sul concorso dell'acquirente e l'interruzione del nesso causale che l'appellante ha provocato con la propria condotta, va ribadito che la ricorrente era stata informata già il 04/11/2016, dall'officina meccanica BMW, alla quale si era rivolta per accertare l'origine dei rumori avvertiti durante la marcia, della necessità di un intervento di sostituzione della catena di distribuzione. Ciononostante, la aveva scelto Parte_1 di non eseguire le riparazioni raccomandate. L'appellante sostiene peraltro di aver percorso solo 150 chilometri dall'acquisto del veicolo, al momento del guasto fatale. Tale affermazione è tuttavia smentita dai dati di progressione chilometrica registrati nel database aziendale della BMW, alle date del 30/11/2016 e del 12/12/2016. Dai suddetti dati, riportati dal CTU, risulta che soltanto in tale breve lasso di tempo - riferibile agli ultimi giorni di marcia del veicolo, senza perciò considerare il periodo tra il primo controllo in officina del 04/11/2016 ed il 30/11/2016 -, la vettura aveva percorso quasi 800 chilometri;
notevolmente di più, quindi, dei 150 indicati dall'appellante per l'intero periodo successivo all'acquisto. In termini di distanza percorsa e di effettivo utilizzo del veicolo, la rottura della catena di distribuzione non è perciò avvenuta nella immediatezza del primo controllo eseguito dai meccanici BMW, allorché era stato riscontrato l'avanzato logoramento dell'organo meccanico. Se pertanto va confermata la responsabilità dell'appellato accertata dal Tribunale, per i vizi riscontrati in occasione di tale controllo, la scelta del compratore di soprassedere alla necessaria manutenzione ha interrotto ogni collegamento causale tra la condotta del venditore e la successiva rottura della catena di distribuzione, verificatasi il 09/12/2016. In base all'art. 1227 c.c, co.1, se il danneggiato ha concorso con il proprio comportamento alla causazione del danno, il risarcimento deve essere ridotto proporzionalmente alla sua colpa. Il comma 2 aggiunge che il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza. Nel caso in esame, l'omessa manutenzione raccomandata dai tecnici dell'officina BMW il 04/11/2016, configura un comportamento negligente del compratore, idoneo alla produzione dell'evento del 09/12/2016 e tale da escludere la responsabilità dell'appellato. Confermandosi la decisione del Tribunale, va dunque escluso il diritto di ad essere risarcita dalla venditrice, per i Parte_1 danni verificatisi a seguito della rottura della catena di distribuzione del veicolo. Assorbita ogni altra questione, l'appello va pertanto respinto.
pag. 12 di 13 § 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa di € 22.770,13, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di RESTANTE contro la Parte_1 CP_1 sentenza n.18139 del 2022, resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.18139 del 2022 del 07/12/2022 del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 4.888,00, di cui
€ 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva,
€ 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 21/02/2025
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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