Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XIII
CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 25747 anno 2020, posta in decisione all'udienza del 5 giugno 2024, vertente
TRA
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, via Bu Meliana n. 12 presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Stefano Cruciani, che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte attrice
E
in persona della Sindaca e legale rappresentante pro tempore avv. CP_1 CP_2 elett.te dom.ta in Via Tacito, 50 – Roma - presso lo studio dell' Avv. Massimo Romiti, che la rapp.ta e difende congiuntamente e disgiuntamente all' Avv. Angela Raimondo, come da documentazione in atti
Parte convenuta
E
Sig. titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in Controparte_3
Roma Viale Giulio Cesare n. 78 presso lo studio Avv. Marco Marcotullio del Foro di Roma che lo rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
in persona di nella sua qualità di Controparte_4 Controparte_5 procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia della stessa, elett.te dom.to per il presente giudizio in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47, presso lo studio dell'Avv.
Alfredo Flajani, dal quale è rapp.to e difeso, come da documentazione in atti
Parte terza chiamata
OGGETTO: risarcimento danni a cose e lesioni personali
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio, dinanzi a questo
Tribunale, in persona della Sindaca e legale rappresentante pro tempore esponendo CP_1 che: “ il giorno 11-5-18 alle ore 20,50 circa l'attore si trovava a bordo del proprio motociclo tipo Kymco People targato DA65425 (assicurato per la rca con Zurich connect – polizza n.
0000067082205) a percorrere in Roma, via Giovanni Zanardini, proveniente da viale Kant, in direzione di viale Kant;
giunto all'altezza del civico n. 91 di via Giovanni Zanardini, l'attore perdeva il controllo del proprio mezzo a causa di una buca profonda e non visibile insistente sul manto stradale, cadendo rovinosamente a terra;
sul posto intervenivano gli agenti della Polizia di Roma Capitale, IV Gruppo “Tiburtino” con sede in Roma, via Filippo Fiorentini n. 7 che redigevano regolare verbale e, in ordine alle condizioni della carreggiata accertavano quanto segue: “la buca che ci ha indicato il conducente era delle dimensioni di cm 40 x 20 x 5 di profondità e si trovava in un tratto stradale molto dissestato”; nel condurre il proprio ciclomotore, l'attore prestava tutta la diligenza richiesta e procedeva ad andatura moderata entro i limiti di velocità;… il tratto di strada su cui insisteva l'insidia non era sufficientemente illuminato per permettere all'attore di avvedersi per tempo del pericolo, essendosi il sinistro verificato alle ore 20,50 circa, orario in cui, seppur nel mese di maggio, la luce solare è inesistente;
la responsabilità della caduta è da ascriversi totalmente al , in qualità di proprietario del tratto CP_6 stradale teatro del sinistro;
in conseguenza dell'urto il motociclo dell'istante riportava ingenti danni materiali pari a € 1.104,44… l'istante riportava anche danni fisici a seguito dell'evento e - in pari data - veniva trasportato con ambulanza 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini ove veniva refertato con la seguente diagnosi: “contusione arto sup sin e ginocchio sin.” con prognosi di giorni 10 salvo complicazioni…né né la compagnia CP_1 assicurativa, né l'Associazione Temporanea di Imprese all'epoca competente è né la CP_4 pubblica offrivano alcunchè al sig. a titolo di risarcimento per i danni subiti…” Parte_1 Parte attrice concludeva per: “…accogliere integralmente la domanda attrice;
dichiarare l'esclusiva responsabilità della parte convenuta in ordine alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare la parte convenuta al risarcimento in favore della parte attrice di tutti i danni materiali, fisici, biologici, morali, patrimoniali e non patrimoniali, alla vita di relazione, alla veste estetica, esistenziali, alla vita privata, al rapporto familiare oltre che al risarcimento delle spese mediche sostenute e da sostenersi in futuro, in breve nessun danno escluso od eccettuato anche se qui non espressamente richiamato… in caso di resistenza in giudizio con dolo o colpa grave, condannare la parte convenuta al risarcimento in favore della parte attrice dei danni punitivi da responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che verrà ritenuta secondo giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici Istat dall'evento all'effettivo soddisfo ed oltre danno da ritardo, ovvero lucro cessante, da liquidarsi sotto forma degli interessi, da determinarsi nella misura percentuale che verrà ritenuta secondo giustizia, anno per anno sulle somme via via rivalutate dall'evento al soddisfo essendo la parte attrice abituale risparmiatrice che reinveste il proprio denaro secondo le più attuali e convenienti forme di investimento;
con vittoria di spese, diritti ed onorari sia della fase stragiudiziale che del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 14
T.F., Iva e Cpa.”.
Si costituiva in persona della Sindaca e legale rappresentante pro tempore CP_1 chiedendo “… di autorizzare… alla chiamata in causa sensi dell'art. 106 e 262 cod. proc. civ., della la domanda proposta dal sig. Controparte_7 [...] in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provata, nonché priva del Parte_1 nesso causale. Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in quanto alla data CP_1 del sinistro, aveva affidato la gestione e la manutenzione del tratto di strada, di cui è causa, alla in p.l.r.p.t.. come da documentazione in atti. Nella denegata Controparte_8 ipotesi di suo accoglimento anche parziale, condannare l' in Controparte_8
p.l.p.t. a quanto sarà ritenuto di giustizia, o ridurre la domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma cod. civ., secondo la gravità della colpa dell'attrice in una misura pari al 50% in mancanza di altro criterio utilizzabile. Dichiarare l' in Controparte_8
p.l.r.p.t. tenuta a rifondere a e/o manlevare di tutte le somme che fosse tenuta a CP_1 pagare a seguito a quanto risulterà nel presente giudizio. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite ovvero, nel caso subordinato di accoglimento parziale, con compensazione delle stesse, attesa la parziale reciproca soccombenza”.
Si costituiva titolare dell'omonima ditta individuale chiedendo: “ …autorizzare Controparte_3 la chiamata in causa, …dei LLOYD'S con Rappresentanza Generale per l'Italia … rigettare le domande avanzate in via subordinata da nei confronti dell'Impresa CP_1 Controparte_3 perché infondate in fatto e diritto…rigettare la domanda di risarcimento avanzata dalla Sig.
[...] nei confronti di perché anch'essa infondata in fatto ed in diritto;
…nella Parte_1 CP_1 denegata ipotesi dell'accoglimento della domanda risarcitoria avanzata da quest'ultimo e di alcuna delle domande subordinate avanzata da nei confronti della ditta appaltatrice, dichiarare CP_1 tenuta e condannare i in persona del legale Controparte_9 rappresentante pro tempore, a tenere indenne e/o rimborsare il Sig. di quanto lo Controparte_3 stesso venisse condannato a corrispondere alle controparti;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali pari al 15%, IVA e CPA incluse”.
Si costituiva in persona di nella sua qualità Controparte_4 Controparte_5 di procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia chiedendo: “ …rigettare la domanda di garanzia avanzata nei confronti della compagnia assicurativa comparente…rigettare ogni avversa pretesa in quanto del tutto infondata nonché sfornita di idoneo supporto probatorio, con ogni conseguente condanna circa il pagamento delle spese e competenze di causa”. La causa, esaurita l'istruzione con prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, prova testi e Consulenza tecnica d'Ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5 g i u g n o 2 0 2 4 e d in detta udienza trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze probatorie acquisite agli atti, può ritenersi adeguatamente provato che “…il giorno 11-5-18 alle ore 20,50 circa l'attore si trovava a bordo del proprio motociclo tipo Kymco People targato DA65425 (assicurato per la rca con Zurich connect – polizza n. 0000067082205) a percorrere in Roma, via
Giovanni Zanardini, proveniente da viale Kant, in direzione di viale Kant;
giunto all'altezza del civico n. 91 di via Giovanni Zanardini, l'attore perdeva il controllo del proprio mezzo a causa di una buca profonda e non visibile insistente sul manto stradale, cadendo rovinosamente a terra…”
Tale circostanza risulta provata dall'interrogatorio formale e dalla escussione dei testi esaminati durante la fase istruttoria.
Orbene, se da un lato deve ritenersi sufficientemente provato il fatto storico, ossia il transito del motociclista sulla “ buca presente sul manto stradale” dall'altro non può dirsi lo stesso per quanto riguarda la responsabilità del custode nell'occorso.
A norma dell'art. 2051 c.c., posto dalla difesa attorea a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che può consistere, per giurisprudenza costante, con il fatto dello stesso danneggiato (o del terzo) che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso. E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. Orbene accertata la presenza di un fattore esterno (la presenza di una buca sul manto stradale) nonché raggiunta la prova del nesso di causalità fra tale fattore e la caduta in terra dell'attore, deve tuttavia rilevarsi come sia stata raggiunta anche la prova della sussistenza del caso fortuito, per i motivi che seguono.
Parte attrice, durante l'interrogatorio formale dichiara:” … percorrevo Via Giovanni Zanardini nelle circostanze di tempo e luogo. La strada ha andamento rettilineo, il fondo stradale era asciutto e con visibilità sufficiente, appena sufficiente …C'erano altre macchine davanti a me, ma non c'era traffico;
…un lampione vi era…”
Il teste “…io ero dietro con la macchina e confermo le circostanze di tempo e luogo. Testimone_1 La direzione era Via Giovanni Zanardini, verso Via Nomentana, tra me e il motociclo dell'attore vi erano altre auto, io ho visto che il motorino, all'altezza del civico 91, cadeva in terra e ci avvicinavamo e constatavamo che era cosciente, ma lamentava dolori …che io ricordi, la strada era illuminata normalmente, anche se era notte e la visibilità un po' compromessa …abbiamo spostato il motorino che presentava dei danni, non posso quantificarli. Non posso dire con certezza la posizione del motorino quando mi sono avvicinato… avevo altre volte percorso quella strada e forse anche con il mio amico. Non posso essere preciso sul punto…”
Il teste moglie dell'attore in separazione dei beni “… io mi trovavo in auto subito dietro Testimone_2 il motociclo che conduceva mio marito. In auto con me vi era mia figlia e un amico, Persona_1
…ho visto mio marito cadere da a motociclo. La distanza dal motociclo era di circa tre metri …mio marito ha chiamato i vigili e noi l'ambulanza, ma sono andata via prima che arrivassero i vigili e l'ambulanza…non ricordo dove fossero precisamente i danni al motociclo…Avevamo fatto quella strada altre volte, ma non spesso e sempre in auto…”
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che nel caso di specie l'evento va attribuito a caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Ed ancora, viene richiesto intervento di Polizia Municipale che giunge sul posto dopo circa 40 minuti dall'accaduto, dopo che il mezzo era stato rimosso dalla posizione statica iniziale e la “buca” indicata dalla stessa parte attrice, come trascritto nel verbale redatto e depositato in atti.
Ritiene inoltre, questo Giudice che sussistano giuste ragioni per derogare alla regola generale victus victori atteso che parte convenuta, nella fase stragiudiziale, non dava seguito alle richieste di risarcimento esposte da parte attrice ed anche perché la prospettazione iniziale dell' attore non poteva dirsi prime facie infondata e/o pretestuosa.
Per quanto esposto, si ritiene giustificata una compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2°, c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e deduzione rigettata, così provvede:
• rigetta la domanda;
• compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio;
• Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Così deciso in Roma in data 5 gennaio 2025
- Il Giudice
- Dott.ssa Rosa D'Urso