Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 13.11.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1333/2019 R.G., avente ad oggetto “comunicazione preventiva di ipoteca";
promossa da:
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Minardi del Foro di C.F. C.F. 1
Ragusa, giusta procura in atti;
OPPONENTE
contro
:
(già Controparte 1 Controparte_2 con ' sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. P.IVA 1 in persona del procuratore speciale CP 3
[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Agatino L. Di Stallo del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
Controparte_4 (C.F. P.IVA_2 in persona '
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
Parte 2
[...] CP_5 C.F. P.IVA 3 in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar [...] Per 1 di Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018;
OPPOSTI
e nei confronti di:
Roma, viale Manzoni n. 22;
TERZA CHIAMATA in CAUSA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte 1Con ricorso depositato il 06.05.2019 ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201900000598, notificatagli dalla [...] CP 2 il 27.03.2019 per il recupero della complessiva somma di € 49.448,28 portata dalle cartelle nn. 29720020002409382/000, 29720020002409483/000 e 29720031005417807/000, formate per la riscossione di contributi previdenziali IVS e premi assicurativi CP 5 oltre accessori.
A sostegno dell'invocato annullamento dell'impugnata comunicazione preventiva l'opponente ha eccepito l'omessa notificazione degli ivi richiamati atti della riscossione e l'estinzione degli incorporati crediti per compiuto ininterrotto decorso del quinquennio prescrizionale di cui all'art. 3, comma nono, della L. n. 335/1995.
Costituitasi in lite, la Controparte_2 oggi Controparte_1
[...] (d'ora in avanti anche solo CP_7) ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione a resistere alle doglianze afferenti al merito dell'opposizione e la tardiva proposizione della stessa - quanto ai dedotti vizi formali - oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c.; ne ha quindi invocato il rigetto nel merito, attesa la rituale notificazione delle giammai impugnate cartelle poste a fondamento della comunicazione opposta e delle successive intimazioni di pagamento e la conseguente interruzione dell'eccepita prescrizione, gli enti impositori avendo peraltro disposto la sospensione dell'esecutività dei ruoli, oggetto di parziale gravio, dal 17.06.2002 al 30.10.2008 e dal 09.05.2003 al 16.05.2013. L' CP 6 si è quindi costituito in giudizio per eccepire del pari il proprio di difetto di legittimazione passiva, i vizi deplorati in ricorso afferendo interamente all'attività di cartellazione e notificazione rimessa all'agente della riscossione, chiamato perciò a rispondere delle eventuali spese di lite. Si è altresì costituito l' CP 5 il quale ha invocato il rigetto della proposta opposizione, rappresentando che la cartella n. 297200200002409483, emessa per il recupero dei premi dovuti dall'opponente dal 1993 al 2000 e relativi accessori e al predetto notificata il 03.06.2002, era stata impugnata in altro giudizio definito da questo G.L. con la sentenza reiettiva n. 418/2006 del 16.05.2006, ormai passata in giudicato, trovando perciò applicazione il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2953 c.c. e la notifica di ogni successivo atto interruttivo essendo rimesso all' CP 7, con ogni conseguenza quanto alle spese di eventuale soccombenza. Disposta ed eseguita l'integrazione del contradditorio nei confronti della
[...]
- litisconsorte necessaria ai sensi Controparte_6 dell'art. 13 L. n. 448/1998, non costituitasi in giudizio e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 13.11.2024.
***
Premesso che le non impugnate cartelle n. 29720020002409382/000 (€ 27.966,58 - ruolo I.N.P.S. Mod. DM 10/V e somme aggiuntive anni 1993-1997), n. 29720020002409483/000 (€ 1.866,95 ruolo CP 5 premi 1993-2000 e sanzioni civili anni 2001) e n.
29720031005417807/000 (€ 14.998,67 - ruolo CP 6 Mod. DM CP 8 e somme aggiuntive anni
1993-1997), sottese alla comunicazione opposta, sono state rispettivamente notificate all'opponente come dallo stesso infine riconosciuto, il 29.04.2002, il 03.06.2002 e ilParte 1 29.01.2004 (cfr. relate di notifica versate in atti dall' CP_7) e che gli incorporati crediti sono tutti soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma nono, della L. n. 335/1995 (ad eccezione dei crediti CP 5 soggetti al termine dell'actio iudicati), la formulata eccezione di prescrizione atta a qualificare la proposta opposizione quale opposizione ex art. 615, comma
-
primo, c.p.c. in parte qua - è fondata nei termini e per le ragioni di cui appresso. Quanto alle prime due cartelle, l' CP_7 non ha invero documentato in atti la notificazione di atto interruttivo alcuno né del quinquennio prescrizionale decorrente dalla notifica della cartella n. 29720020002409382/000, né del decennio prescrizionale ex art. 2953 c.c. decorrente dal giudicato formatosi sulla sentenza reiettiva dell'opposizione proposta avverso la cartella n. 29720020002409483/000, le intimazioni versate in atti non essendo state elaborate per il recupero degli importi debitori nelle predette incorporati. Nessuna prova è stata inoltre offerta della riferibilità ai ruoli debitori per cui è causa degli allegati sgravi parziali e provvedimenti di sospensione degli istituti creditori.
Quanto invece alla cartella n. 29720031005417807/000 (€ 14.998,67 - ruolo CP 6 Mod. DM
10/S V e somme aggiuntive anni 1993-1997), l' CP_7 come riconosciuto dal ha
- Pt 1 - documentato la notificazione al predetto, in data 09.06.2016, della parimenti non impugnata intimazione di pagamento n. 29720169000632822000 (cfr. relata in atti sottoscritta dalla moglie convivente), avente ad oggetto i ruoli debitori portati da n. 4 cartelle, tra le quali quella in commento. In difetto di impugnazione di tale atto - a mezzo della quale l'opponente avrebbe potuto e dovuto fare valere la prescrizione maturata dalla data di notifica della cartella presupposta -, deve dunque ritenersi che il quinquennio prescrizionale decorrente dalla notifica dell'intimazione de qua sia stato efficacemente interrotto dalla notifica della comunicazione preventiva di ipoteca oggi opposta.
In parziale accoglimento della proposta opposizione, l'impugnata comunicazione va perciò unicamente annullata quanto ai ruoli portati dalle cartelle nn. 29720020002409382/000 e 29720020002409483/000.
Attesa la soccombenza parziale dell'opponente quanto ai crediti l' CP_6 la soccombenza dell' CP 7 quanto ai crediti CP_5 e la soccombenza di quest'ultimo per cause imputabili all' CP 7, le spese di lite tra l'opponente e l'CP_7 vanno integralmente compensate per soccombenza reciproca e quelle tra l'opponente e l' CP_6 compensate per un mezzo e poste a carico dell'opponente per la restante metà, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1333/2019 R.G., nella contumacia della Controparte_6
[...] in parziale accoglimento della proposta opposizione;
annulla l'impugnata comunicazione preventiva di ipoteca n. 29776201900000598 quanto ai crediti portati dalle richiamate cartelle di pagamento nn. 29720020002409382/000 e
29720020002409483/000; rigetta l'opposizione quanto ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29720031005417807/000; compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente e l' Controparte_1
[...] ; compensa per metà le spese di lite tra l'opponente e l' CP_6 e condanna Parte 1 al pagamento, in favore dell' CP 4 della restante metà, che liquida in complessivi € 2.700,00 per
, compensi difensivi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Ragusa il 16 gennaio 2025. IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella