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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Attività di impresa e contenzioso climatico. Dal diritto al clima al diritto alla salute passando per gli artt. 9 e 41 della Costituzione (commento a Cassazione, Sezioni Unite, 21 luglio 2025, ordinanza n. 20381) Sommario: 1. Le peculiarità del caso; 2. Le norme invocate sulla responsabilità civile extracontrattuale. L'elemento oggettivo; 3. L'elemento soggettivo; 4. Riflessioni conclusive alla luce degli artt. 9 e 41 della Costituzione 1. Le peculiarità del caso Il caso deciso con l'ordinanza dalle Sezioni Unite della Cassazione in commento, a seguito della proposizione di un regolamento di giurisdizione, affronta un tema specifico, ossia la questione del giudice dotato dello ius …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3432/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3432/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 09.38 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. NOTO FRANCESCO AURELIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
ILENIA CAMMARATA Per 'avv. LO VECCHIO ALFIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2024 promossa da:
(cf ), in persona dell'Amministratore pro tempore, elett. Parte_1 P.IVA_1
dom. in CATANIA VIA MOROSOLI 3, rappr. e dif. dall'Avv. NOTO FRANCESCO AURELIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
RICORRENTE
Contro
E-DISTRIBUZIONE (cf ), in persona del rappresentante legale pro tempore, elett. CP_1 P.IVA_2
dom. in VIA D'ANNUNZIO, 62 CSTANIA, rappr. e dif. dall'Avv. LO VECCHIO ALFIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2024, il esponeva di essere titolare di Parte_1 utenza ENEL dedicato all'impianto ascensore scala A dell'edificio, numero cliente 918009353.
In data 14 marzo 2007, dalle ore 6:20 circa alle ore 12:53, a seguito di un forte sbalzo di tensione, nel condominio in parola vi è stato un improvviso e prolungato distacco della fornitura di energia.
pagina 2 di 9 Il suddetto sbalzo di tensione ha arrecato il danneggiamento della centralina oleodinamica e del quadro di manovra dell'impianto ascensore. Dopo aver denunciato l'accaduto all'ente distributore e diffidatolo al risarcimento del danno, promuoveva innanzi il Tribunale Civile di Catania,
Sezione Distaccata di Mascalucia, apposito ricorso per l'accertamento tecnico preventivo del danno patito n. 654/08 R.G. e si procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale identificava i danni subiti dall'impianto ascensore, imputandoli all'occorso sbalzo di tensione. A seguito di apposita integrazione della consulenza tecnica, datata 08.06.2009, veniva quantificato in complessivi €. 12.000,00, oltre IVA, l'importo complessivo degli interventi per ripristinare la funzionalità dell'ascensore. Sicchè, promuoveva innanzi al medesimo Tribunale civile di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., n. 308/10 R.G., per sentire condannare l' al risarcimento di tutti i danni CP_2
patiti dal Condominio odierno ricorrente. Il giudizio conclusosi con ordinanza del 15 luglio 2010, attribuiva al giudice amministrativo la competenza in materia. Donde nei termini di legge l'ente di gestione depositava ricorso in riassunzione innanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dal Nel corso del procedimento, recante il n. Parte_1
598/2011 R.G. innanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania, il giudice adito sollevava, tuttavia, con ordinanza del 27.03.2023, n. 1023, conflitto negativo di giurisdizione. Ed in effetti, a seguito di regolamento di giurisdizione n. 6818/2023 proposto d'ufficio dal TAR, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con provvedimento del 10.10.2023, pubblicato in data 04.01.2024, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimetteva le parti. Preso atto del superiore provvedimento il TAR di Catania, con decreto decisorio n. 35/2024, in data 25.01.2024 dichiarava estinto il procedimento n. 598/2011 R.G. Sicchè, il presentava l'odierno Parte_1
ricorso per riassunzione, chiedendo: accertare e dichiarare in capo ad , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., la mancata o inesatta esecuzione dell'obbligazione contrattuale assunta in sede di stipula del contratto di fornitura di energia elettrica in favore del concludente quale cliente identificato con il numero , ovvero la responsabilità contrattuale e/o P.IVA_3
extra-contrattuale derivante dallo sbalzo di tensione verificatosi in data 14 marzo 2007 e dal conseguente danneggiamento dell'impianto ascensore sopra identificato;
per l'effetto condannare , in persona del legale rapp.te p.t. eventualmente anche previa Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento, in favore del , sito in Gravina Controparte_3 di Catania (CT), via Antonio Gramsci n. 152, in persona dell'Amministratore in carica, Dott.
della somma pari ad: a) €. 12.000,00, oltre IVA, giuste risultanze della Controparte_4
allegata relazione di C.T.U. assunta innanzi al Giudice Civile e relativa integrazione a firma
pagina 3 di 9 dell'Ing. b) €. 771,20 a titolo di rimborso della quota fissa regolarmente pagata dal Per_1
per il periodo compreso dal 15.03.2007 al 15.11.2009 (di fermo dell'impianto di Parte_1 sollevamento); c) €. 5.000,00, a titolo di risarcimento per la diminuzione della funzionalità e della vivibilità degli alloggi afferenti al condominio per il periodo compreso dal 15.03.2007 al
15.11.2009 (di fermo dell'impianto di sollevamento) o nella maggiore o minore somma da quantificarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al soddisfo;
in via meramente subordinata – in ipotesi di contestazione ed ove il
[... Tribunale ritenga necessario integrare l'istruzione – condannare ai sopra dedotti titoli
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del Controparte_5 CP_3
sito in Gravina di Catania (CT), via Antonio Gramsci n. 152, in persona
[...] dell'Amministratore in carica, Dott. della diversa maggiore o minore da Controparte_4
accertarsi nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi, inclusivi di C.T.P., di tutti i gradi ed ordini di giudizio.
Si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva e di rappresentanza. Nel merito, contestava la domanda avanzata sia nell'an, deducendo l'esistenza di un evento accidentale e come tale non imputabile alla società, sia l'esistenza di una condotta colposa del in relazione alla mancata manutenzione Parte_1 dell'ascensore ovvero delle misure atte ad evitare eventi consimili;
sia nel quantum, in relazione alla prova ed all'asserito danno morale. Sicchè, chiedeva: preliminarmente ritenere e dichiarare
l'assoluta carenza di legittimazione attiva ed ad agire del sia per non Parte_1 avere l'amministratore provato di essere stato autorizzato ad incoare l'odierno giudizio che esula dal suo mandato , sia perché la domanda è attinente , eventualmente , a diritti esclusivi dei condomini per cui deve essere esclusa in re ipsa la rappresentanza dell'amministratore . In ogni caso nel merito , rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa , dichiarare, ritenere ed accertare infondata la domanda risarcitoria del in quanto sfornita del Parte_1 Parte_1 benché minimo supporto probatorio sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarla . Dare atto
e ritenere che l'evento presente verificatosi in data 14/03/07 è relativo ad un guasto di natura accidentale e come tale non prevedibile né prevenibile. In via subordinata, ove fosse dimostrato sia il verificarsi dell'evento come “sbalzo” e non come semplice “interruzione “ con la susseguente responsabilità del distributore , ridurre la domanda risarcitoria a quanto di ragione sia in considerazione della corresponsabilità del nella verificazione Parte_1 dell'evento per le causali e ragioni meglio descritti nella narrativa del presente atto , sia in ragione del grado di usura e di vetustà dell'impianto ascensore asseritamente danneggiato , del
pagina 4 di 9 quale in ogni caso dovrà essere fornita rigorosa prova del danno sofferto e delle riparazioni effettuate tramite esibizione delle fatture di riparazione . Rigettare infine , per come sopra argomentato , la domanda di rimborso della quota fissa della fornitura – dovuta in presenza della stessa non disdettata- , la domanda di € 5.000,00 per danno non patrimoniale subito dal
ed infine la richiesta del cumulo degli interessi con la rivalutazione non Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge.
La domanda merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Preliminarmente, con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza, è appena il caso di rilevare che parte ricorrente ha depositato la delibera assembleare del
13.09.2007, con la quale l'assemblea condominiale deliberava di avanzare domanda di risarcimento nei confronti dell'ente distributore per i danni patiti all'impianto ascensore a seguito del predetto guasto, non avendo l'Enel ancora provveduto al risarcimento. Sicchè, all'evidenza, sussiste la legittimazione attiva dell'amministratore ad avanzare la domanda in oggetto, che, peraltro, è il medesimo, a nulla rilevando che all'epoca venne incaricato un difensore diverso, ben potendo l'amministratore di condominio, una volta investito della facoltà di esercitare l'azione in oggetto, nominare un diverso professionista (si veda, Cass. Civ., n.10865/2016, nonché Cass.
Civ., n.287/1997, secondo cui, in base agli artt. 1130 e 1131 cod. civ. la legittimazione processuale attiva dell'amministratore di un condominio è delimitata dai poteri sostanziali spettantigli per legge o ampliati, nell'ambito della realizzazione dell'interesse comune, dal regolamento condominiale o da valida delibera dell'assemblea).
Occorre osservare che, a decorrere dal 1999 l' ha assunto le funzioni di indirizzo CP_2 strategico e di coordinamento dell'assetto industriale conferendo gli impianti e le attività connesse alla distribuzione energetica alla società oggi divenuta Controparte_6
Pertanto L nella qualità di grossista di energia, in forza Controparte_1 CP_2
della stipula con i propri clienti finali ( cd. Clienti idonei) dei relativi contratti di fornitura, deve stipulare distinti contratti necessari alle proprie esigenze di impresa, tra i quali anche un contratto con il servizio di trasporto con il “Distributore competente”, nella specie Controparte_1 per l'attività di distribuzione detta anche di “trasporto” dell'energia lungo la rete a media e bassa tensione e sino all'utente finale, ricevendo da questi ultimi specifico mandato.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte, sulla scia di quella uniforme interpretazione di esercizio di attività pericolosa svolta nella specie, ai sensi dell'art.2050 c.c., ha affermato che “La responsabilità ex articolo 2050 c.c. è conformata come derivante soltanto dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e
pagina 5 di 9 l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento…”. L'attività, quindi, può essere pericolosa non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi utilizzati ad esercitarla. Ciò non toglie che, in entrambe le ipotesi, nulla incide il fatto che i mezzi con cui viene esercitata l'attività pericolosa non appartengano a chi la esercita o comunque siano da quest'ultimo gestiti: il legislatore piega il baricentro della norma comunque sullo svolgimento dell'attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere – o anche appunto non avere – sui mezzi di cui si serve”. E tale stretta circoscrizione del presupposto della responsabilità è stata da ultimo, tra gli arresti massimati, confermata in modo inequivoco da Cass. sez. 6 – 3, ord. 5 luglio 2017 n.
16637, per cui “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che … i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi …”. Parimenti, non rileva ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2050 c.c. la gestione dei mezzi in sé, bensì rileva esclusivamente quello specifico effetto della gestione che è rappresentato dallo svolgimento dell'attività pericolosa;
a ben guardare, piuttosto che di gestione, allora, si tratta, nel paradigma normativo in esame, di una mera utilizzazione dei mezzi, ai fini appunto di esercitare un'attività pericolosa (Cass. Civ.,
n.4590/2020).
Infatti, è appena il caso di rilevare che l'art. 2050 cod. civ. individua la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. In base a tale norma, "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
L'art. 2050 c.c. è una norma che trova la sua ragion d'essere nella volontà di richiamare ad una maggiore attenzione chiunque eserciti attività che presentino un intrinseco carattere di pericolosità. Il carattere oggettivo della responsabilità individuata dalla norma in esame risiede nel fatto che, provato il danno e il nesso causale con l'attività esercitata, il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa di colui che esercita l'attività pericolosa, né quest'ultimo può liberarsi semplicemente provando di essersi attenuto ad ogni disposizione normativa e ai canoni di diligenza nella condotta. In questo caso, infatti, la colpa è presunta e tale presunzione può essere superata solo con la dimostrazione di avere adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. Si verifica, in sostanza, l'inversione dell'onere della prova. Proprio la difficoltà di fornire una simile prova porta a ritenere la responsabilità configurata da tale norma come oggettiva o, quanto meno, aggravata rispetto a quella prevista dall'art. 2043 c.c.
pagina 6 di 9 Sotto tale profilo, è illuminante quanto affermato nella succitata sentenza: il paradigma di questa fattispecie di responsabilità per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro:
l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso (v., ancora tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez.
3, 22 settembre 2014 n. 19872: "In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso."); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sé cagionante il danno (Cass. Civ., n.4590/2020; cfr. Cass. sez. 3, 22 luglio 2016 n. 1513, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez. 3, 5 gennaio 2010 n. 23). E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale, naturalmente, è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonché, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, "per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.", non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno,
"dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano").
Quanto all'individuazione di quali siano le attività pericolose cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., è pacifico che tale novero non comprenda solo quelle attività così definite dalla normativa vigente, ma qualunque tipo di attività che comporti la rilevante possibilità del verificarsi di eventi dannosi.
Rientrano in tali attività quelle inerenti alla produzione e distribuzione di gas ed energia elettrica ad alta tensione, le attività che comportano l'impiego di armi o esplosivi, l'attività edile in particolari casi (es. scavi di grandi proporzioni), la caccia, determinate attività sportive (es. equitazione), ecc.
Invero, recentemente la Suprema Corte ha, infatti, ribadito che, in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (Cass. Civ., n.32498/2019). pagina 7 di 9 Coniugati i principi di diritto sopra enunciati, stante la sussistenza dell'esercizio di una attività pericolosa ex art.2050 c.c., parte ricorrente è tenuta solamente a dare la prova del verificarsi del fatto e del nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività pericolosa.
In fatto, soccorre la c.t.u. espletata in sede di ATP, la quale ha accertato il nesso di causalità tra i danni riscontrati ed un corto circuito che ha determinato un brusco innalzamento di corrente o sbalzo di tensione. Mentre, ha escluso l'esistenza di malfunzionamenti o vizi a carico dell'ascensore.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni evidenti ed avendo esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti, ed in particolare, della società resistente, a seguito della integrazione peritale, rilevando l'esistenza di episodi di sovratensione nella rete di distribuzione Enel che hanno provocato cortocircuiti.
Il c.t.u. ha, inoltre, accertato il danno a carico di alcuni componenti elettronici ed elettrici a corredo dell'ascensore che sono stati quantificati nella complessiva somma di euro 12.000,00 oltre I.V.A. A nulla rilevando quanto eccepito da parte resistente, circa la prova del danno emergente, ben potendo assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (cfr. Cass. Civ., n.13736/2020).
Il c.t.u., pertanto, non solo ha attribuito la responsabilità dell'evento dannoso alle convenute società, ma ha altresì escluso un eventuale concorso di colpa di parte attrice accertando l'insussistenza di vizi di conformità dell'ascensore.
Pertanto, sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU, non vi è dubbio che la responsabilità dello sbalzo di tensione verificatosi il giorno 23.03.2007 che ha determinato l'interruzione dell'energia elettrica dalle ore 06.20 alle ore 12.53 sia da attribuire alla resistente, la quale, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non ha offerto alcuna prova liberatoria, come delineata dalla giurisprudenza sopra citata, non essendo a tal uopo idonea la chiesta prova per testi, peraltro, concernente valutazioni non richiedibili ai testi.
Diversamente, non può accogliersi la domanda relativa al rimborso della somma di €. 771,20 a quale quota fissa regolarmente pagata dal Condominio per il periodo compreso dal 15.03.2007 al
15.11.2009 (di fermo dell'impianto di sollevamento), in quanto non risulta documentata la relativa spesa, nonché il chiesto risarcimento del danno morale che, al netto della mancanza di legittimazione attiva dell'Amministratore di condominio, va provato rigorosamente sotto il profilo del nesso causale e delle sofferenze concretamente patite, nella specie carenti.
pagina 8 di 9 Ne deriva che la società resistente è obbligata a risarcire i danni materiali cagionati a parte ricorrente, quantificati dal c.t.u. in €. 12.000,00 oltre I.V.A., sulla base di una valutazione esaustiva della situazione dei luoghi in cui si è verificato l'evento dannoso ed avendo compiutamente risposto alle osservazioni delle parti;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso al soddisfo. Invero, è appena il caso di rilevare che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (Cass.
Civ., n.1627/2022).
Le spese seguono la parziale soccombenza, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, nella misura di due terzi, comprensiva della fase di A.T.P., del procedimento di cognizione ex art.702 bis c.p.c. e davanti alla Suprema Corte che ha statuito sul regolamento di competenza, tabelle n.2, 9 e 13, rispettivamente scaglione III e II del D.M.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria non espletata in questo procedimento.
Pone definitivamente a carico della resistente il compenso del c.t.u. nominato.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente la domanda avanzata da parte ricorrente con ricorso depositato il 02.04.2024 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 12.000,00 oltre I.V.A., a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
Condanna parte resistente a rifondere le spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquida nella complessiva somma di euro 7.008,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte resistente il compenso del c.t.u. nominato.
Verbale chiuso alle ore 09.45.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 9 di 9
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3432/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 09.38 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. NOTO FRANCESCO AURELIO oggi sostituito dall'avv. Parte_1
ILENIA CAMMARATA Per 'avv. LO VECCHIO ALFIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3432/2024 promossa da:
(cf ), in persona dell'Amministratore pro tempore, elett. Parte_1 P.IVA_1
dom. in CATANIA VIA MOROSOLI 3, rappr. e dif. dall'Avv. NOTO FRANCESCO AURELIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._1
RICORRENTE
Contro
E-DISTRIBUZIONE (cf ), in persona del rappresentante legale pro tempore, elett. CP_1 P.IVA_2
dom. in VIA D'ANNUNZIO, 62 CSTANIA, rappr. e dif. dall'Avv. LO VECCHIO ALFIO
(cf ) giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.06.2024, il esponeva di essere titolare di Parte_1 utenza ENEL dedicato all'impianto ascensore scala A dell'edificio, numero cliente 918009353.
In data 14 marzo 2007, dalle ore 6:20 circa alle ore 12:53, a seguito di un forte sbalzo di tensione, nel condominio in parola vi è stato un improvviso e prolungato distacco della fornitura di energia.
pagina 2 di 9 Il suddetto sbalzo di tensione ha arrecato il danneggiamento della centralina oleodinamica e del quadro di manovra dell'impianto ascensore. Dopo aver denunciato l'accaduto all'ente distributore e diffidatolo al risarcimento del danno, promuoveva innanzi il Tribunale Civile di Catania,
Sezione Distaccata di Mascalucia, apposito ricorso per l'accertamento tecnico preventivo del danno patito n. 654/08 R.G. e si procedeva alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio, il quale identificava i danni subiti dall'impianto ascensore, imputandoli all'occorso sbalzo di tensione. A seguito di apposita integrazione della consulenza tecnica, datata 08.06.2009, veniva quantificato in complessivi €. 12.000,00, oltre IVA, l'importo complessivo degli interventi per ripristinare la funzionalità dell'ascensore. Sicchè, promuoveva innanzi al medesimo Tribunale civile di Catania, Sezione distaccata di Mascalucia, procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., n. 308/10 R.G., per sentire condannare l' al risarcimento di tutti i danni CP_2
patiti dal Condominio odierno ricorrente. Il giudizio conclusosi con ordinanza del 15 luglio 2010, attribuiva al giudice amministrativo la competenza in materia. Donde nei termini di legge l'ente di gestione depositava ricorso in riassunzione innanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti dal Nel corso del procedimento, recante il n. Parte_1
598/2011 R.G. innanzi al TAR Sicilia, Sezione di Catania, il giudice adito sollevava, tuttavia, con ordinanza del 27.03.2023, n. 1023, conflitto negativo di giurisdizione. Ed in effetti, a seguito di regolamento di giurisdizione n. 6818/2023 proposto d'ufficio dal TAR, la Corte di Cassazione, a
Sezioni Unite, con provvedimento del 10.10.2023, pubblicato in data 04.01.2024, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale rimetteva le parti. Preso atto del superiore provvedimento il TAR di Catania, con decreto decisorio n. 35/2024, in data 25.01.2024 dichiarava estinto il procedimento n. 598/2011 R.G. Sicchè, il presentava l'odierno Parte_1
ricorso per riassunzione, chiedendo: accertare e dichiarare in capo ad , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., la mancata o inesatta esecuzione dell'obbligazione contrattuale assunta in sede di stipula del contratto di fornitura di energia elettrica in favore del concludente quale cliente identificato con il numero , ovvero la responsabilità contrattuale e/o P.IVA_3
extra-contrattuale derivante dallo sbalzo di tensione verificatosi in data 14 marzo 2007 e dal conseguente danneggiamento dell'impianto ascensore sopra identificato;
per l'effetto condannare , in persona del legale rapp.te p.t. eventualmente anche previa Controparte_1 consulenza tecnica d'ufficio, al pagamento, in favore del , sito in Gravina Controparte_3 di Catania (CT), via Antonio Gramsci n. 152, in persona dell'Amministratore in carica, Dott.
della somma pari ad: a) €. 12.000,00, oltre IVA, giuste risultanze della Controparte_4
allegata relazione di C.T.U. assunta innanzi al Giudice Civile e relativa integrazione a firma
pagina 3 di 9 dell'Ing. b) €. 771,20 a titolo di rimborso della quota fissa regolarmente pagata dal Per_1
per il periodo compreso dal 15.03.2007 al 15.11.2009 (di fermo dell'impianto di Parte_1 sollevamento); c) €. 5.000,00, a titolo di risarcimento per la diminuzione della funzionalità e della vivibilità degli alloggi afferenti al condominio per il periodo compreso dal 15.03.2007 al
15.11.2009 (di fermo dell'impianto di sollevamento) o nella maggiore o minore somma da quantificarsi in via equitativa;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al soddisfo;
in via meramente subordinata – in ipotesi di contestazione ed ove il
[... Tribunale ritenga necessario integrare l'istruzione – condannare ai sopra dedotti titoli
, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore del Controparte_5 CP_3
sito in Gravina di Catania (CT), via Antonio Gramsci n. 152, in persona
[...] dell'Amministratore in carica, Dott. della diversa maggiore o minore da Controparte_4
accertarsi nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi, inclusivi di C.T.P., di tutti i gradi ed ordini di giudizio.
Si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva e di rappresentanza. Nel merito, contestava la domanda avanzata sia nell'an, deducendo l'esistenza di un evento accidentale e come tale non imputabile alla società, sia l'esistenza di una condotta colposa del in relazione alla mancata manutenzione Parte_1 dell'ascensore ovvero delle misure atte ad evitare eventi consimili;
sia nel quantum, in relazione alla prova ed all'asserito danno morale. Sicchè, chiedeva: preliminarmente ritenere e dichiarare
l'assoluta carenza di legittimazione attiva ed ad agire del sia per non Parte_1 avere l'amministratore provato di essere stato autorizzato ad incoare l'odierno giudizio che esula dal suo mandato , sia perché la domanda è attinente , eventualmente , a diritti esclusivi dei condomini per cui deve essere esclusa in re ipsa la rappresentanza dell'amministratore . In ogni caso nel merito , rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa , dichiarare, ritenere ed accertare infondata la domanda risarcitoria del in quanto sfornita del Parte_1 Parte_1 benché minimo supporto probatorio sia in fatto che in diritto e per l'effetto rigettarla . Dare atto
e ritenere che l'evento presente verificatosi in data 14/03/07 è relativo ad un guasto di natura accidentale e come tale non prevedibile né prevenibile. In via subordinata, ove fosse dimostrato sia il verificarsi dell'evento come “sbalzo” e non come semplice “interruzione “ con la susseguente responsabilità del distributore , ridurre la domanda risarcitoria a quanto di ragione sia in considerazione della corresponsabilità del nella verificazione Parte_1 dell'evento per le causali e ragioni meglio descritti nella narrativa del presente atto , sia in ragione del grado di usura e di vetustà dell'impianto ascensore asseritamente danneggiato , del
pagina 4 di 9 quale in ogni caso dovrà essere fornita rigorosa prova del danno sofferto e delle riparazioni effettuate tramite esibizione delle fatture di riparazione . Rigettare infine , per come sopra argomentato , la domanda di rimborso della quota fissa della fornitura – dovuta in presenza della stessa non disdettata- , la domanda di € 5.000,00 per danno non patrimoniale subito dal
ed infine la richiesta del cumulo degli interessi con la rivalutazione non Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge.
La domanda merita parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Preliminarmente, con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione attiva e di rappresentanza, è appena il caso di rilevare che parte ricorrente ha depositato la delibera assembleare del
13.09.2007, con la quale l'assemblea condominiale deliberava di avanzare domanda di risarcimento nei confronti dell'ente distributore per i danni patiti all'impianto ascensore a seguito del predetto guasto, non avendo l'Enel ancora provveduto al risarcimento. Sicchè, all'evidenza, sussiste la legittimazione attiva dell'amministratore ad avanzare la domanda in oggetto, che, peraltro, è il medesimo, a nulla rilevando che all'epoca venne incaricato un difensore diverso, ben potendo l'amministratore di condominio, una volta investito della facoltà di esercitare l'azione in oggetto, nominare un diverso professionista (si veda, Cass. Civ., n.10865/2016, nonché Cass.
Civ., n.287/1997, secondo cui, in base agli artt. 1130 e 1131 cod. civ. la legittimazione processuale attiva dell'amministratore di un condominio è delimitata dai poteri sostanziali spettantigli per legge o ampliati, nell'ambito della realizzazione dell'interesse comune, dal regolamento condominiale o da valida delibera dell'assemblea).
Occorre osservare che, a decorrere dal 1999 l' ha assunto le funzioni di indirizzo CP_2 strategico e di coordinamento dell'assetto industriale conferendo gli impianti e le attività connesse alla distribuzione energetica alla società oggi divenuta Controparte_6
Pertanto L nella qualità di grossista di energia, in forza Controparte_1 CP_2
della stipula con i propri clienti finali ( cd. Clienti idonei) dei relativi contratti di fornitura, deve stipulare distinti contratti necessari alle proprie esigenze di impresa, tra i quali anche un contratto con il servizio di trasporto con il “Distributore competente”, nella specie Controparte_1 per l'attività di distribuzione detta anche di “trasporto” dell'energia lungo la rete a media e bassa tensione e sino all'utente finale, ricevendo da questi ultimi specifico mandato.
Sotto tale profilo, la Suprema Corte, sulla scia di quella uniforme interpretazione di esercizio di attività pericolosa svolta nella specie, ai sensi dell'art.2050 c.c., ha affermato che “La responsabilità ex articolo 2050 c.c. è conformata come derivante soltanto dalla natura pericolosa dell'attività svolta dal responsabile e dal nesso causale tra l'attività pericolosa e
pagina 5 di 9 l'evento dannoso, come indica limpidamente dal testo normativo: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento…”. L'attività, quindi, può essere pericolosa non solo per la sua natura, ma anche per la natura dei mezzi utilizzati ad esercitarla. Ciò non toglie che, in entrambe le ipotesi, nulla incide il fatto che i mezzi con cui viene esercitata l'attività pericolosa non appartengano a chi la esercita o comunque siano da quest'ultimo gestiti: il legislatore piega il baricentro della norma comunque sullo svolgimento dell'attività pericolosa, rendendo irrilevante il titolo che chi la svolge possa avere – o anche appunto non avere – sui mezzi di cui si serve”. E tale stretta circoscrizione del presupposto della responsabilità è stata da ultimo, tra gli arresti massimati, confermata in modo inequivoco da Cass. sez. 6 – 3, ord. 5 luglio 2017 n.
16637, per cui “in tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che … i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi …”. Parimenti, non rileva ai fini della responsabilità di cui all'articolo 2050 c.c. la gestione dei mezzi in sé, bensì rileva esclusivamente quello specifico effetto della gestione che è rappresentato dallo svolgimento dell'attività pericolosa;
a ben guardare, piuttosto che di gestione, allora, si tratta, nel paradigma normativo in esame, di una mera utilizzazione dei mezzi, ai fini appunto di esercitare un'attività pericolosa (Cass. Civ.,
n.4590/2020).
Infatti, è appena il caso di rilevare che l'art. 2050 cod. civ. individua la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. In base a tale norma, "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".
L'art. 2050 c.c. è una norma che trova la sua ragion d'essere nella volontà di richiamare ad una maggiore attenzione chiunque eserciti attività che presentino un intrinseco carattere di pericolosità. Il carattere oggettivo della responsabilità individuata dalla norma in esame risiede nel fatto che, provato il danno e il nesso causale con l'attività esercitata, il danneggiato non è tenuto a dimostrare la colpa di colui che esercita l'attività pericolosa, né quest'ultimo può liberarsi semplicemente provando di essersi attenuto ad ogni disposizione normativa e ai canoni di diligenza nella condotta. In questo caso, infatti, la colpa è presunta e tale presunzione può essere superata solo con la dimostrazione di avere adottato ogni misura idonea ad evitare il danno. Si verifica, in sostanza, l'inversione dell'onere della prova. Proprio la difficoltà di fornire una simile prova porta a ritenere la responsabilità configurata da tale norma come oggettiva o, quanto meno, aggravata rispetto a quella prevista dall'art. 2043 c.c.
pagina 6 di 9 Sotto tale profilo, è illuminante quanto affermato nella succitata sentenza: il paradigma di questa fattispecie di responsabilità per presunzione di colpa risulta dunque molto netto e chiaro:
l'asserito danneggiato deve dimostrare sia la natura pericolosa dell'attività, sia il nesso causale intercorrente tra essa e l'evento dannoso (v., ancora tra i più recenti arresti massimati, Cass. sez.
3, 22 settembre 2014 n. 19872: "In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso."); connessione eziologica che, ovviamente, può essere infranta da un caso fortuito, nel senso di un sopravvenuto fatto di per sé cagionante il danno (Cass. Civ., n.4590/2020; cfr. Cass. sez. 3, 22 luglio 2016 n. 1513, Cass. sez. 6-3, ord. 30 ottobre 2013 n. 24549 e Cass. sez. 3, 5 gennaio 2010 n. 23). E in riferimento all'adempimento di questo segmento della sequenza dell'onere probatorio spettante all'asserito danneggiato (il quale, naturalmente, è altresì tenuto, per conseguire il suo interesse processuale, a dimostrare l'esistenza nonché, nella misura normativamente necessaria, il quantum del danno disceso dall'evento dannoso) compete allora al preteso danneggiante, per sgravarsi della prospettata responsabilità, la prova liberatoria dell'aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno (v. ancora Cass. sez. 6 - 3, ord. 5 luglio 2017 n. 16637, la quale rimarca che il danneggiante, "per vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2050 c.c.", non è sufficiente che provi l'imprevedibilità del danno,
"dovendosi, invece, dimostrare che esso non si sarebbe potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte o la comune diligenza imponevano").
Quanto all'individuazione di quali siano le attività pericolose cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., è pacifico che tale novero non comprenda solo quelle attività così definite dalla normativa vigente, ma qualunque tipo di attività che comporti la rilevante possibilità del verificarsi di eventi dannosi.
Rientrano in tali attività quelle inerenti alla produzione e distribuzione di gas ed energia elettrica ad alta tensione, le attività che comportano l'impiego di armi o esplosivi, l'attività edile in particolari casi (es. scavi di grandi proporzioni), la caccia, determinate attività sportive (es. equitazione), ecc.
Invero, recentemente la Suprema Corte ha, infatti, ribadito che, in tema di responsabilità ex art. 2050 c.c., la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o (come nella specie) di guasti alla distribuzione (Cass. Civ., n.32498/2019). pagina 7 di 9 Coniugati i principi di diritto sopra enunciati, stante la sussistenza dell'esercizio di una attività pericolosa ex art.2050 c.c., parte ricorrente è tenuta solamente a dare la prova del verificarsi del fatto e del nesso eziologico con lo svolgimento dell'attività pericolosa.
In fatto, soccorre la c.t.u. espletata in sede di ATP, la quale ha accertato il nesso di causalità tra i danni riscontrati ed un corto circuito che ha determinato un brusco innalzamento di corrente o sbalzo di tensione. Mentre, ha escluso l'esistenza di malfunzionamenti o vizi a carico dell'ascensore.
Tali conclusioni appaiono pienamente condivisibili, in quanto esenti da contraddizioni evidenti ed avendo esaustivamente risposto alle osservazioni delle parti, ed in particolare, della società resistente, a seguito della integrazione peritale, rilevando l'esistenza di episodi di sovratensione nella rete di distribuzione Enel che hanno provocato cortocircuiti.
Il c.t.u. ha, inoltre, accertato il danno a carico di alcuni componenti elettronici ed elettrici a corredo dell'ascensore che sono stati quantificati nella complessiva somma di euro 12.000,00 oltre I.V.A. A nulla rilevando quanto eccepito da parte resistente, circa la prova del danno emergente, ben potendo assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione "percipiente" quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (cfr. Cass. Civ., n.13736/2020).
Il c.t.u., pertanto, non solo ha attribuito la responsabilità dell'evento dannoso alle convenute società, ma ha altresì escluso un eventuale concorso di colpa di parte attrice accertando l'insussistenza di vizi di conformità dell'ascensore.
Pertanto, sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU, non vi è dubbio che la responsabilità dello sbalzo di tensione verificatosi il giorno 23.03.2007 che ha determinato l'interruzione dell'energia elettrica dalle ore 06.20 alle ore 12.53 sia da attribuire alla resistente, la quale, al fine di vincere la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., non ha offerto alcuna prova liberatoria, come delineata dalla giurisprudenza sopra citata, non essendo a tal uopo idonea la chiesta prova per testi, peraltro, concernente valutazioni non richiedibili ai testi.
Diversamente, non può accogliersi la domanda relativa al rimborso della somma di €. 771,20 a quale quota fissa regolarmente pagata dal Condominio per il periodo compreso dal 15.03.2007 al
15.11.2009 (di fermo dell'impianto di sollevamento), in quanto non risulta documentata la relativa spesa, nonché il chiesto risarcimento del danno morale che, al netto della mancanza di legittimazione attiva dell'Amministratore di condominio, va provato rigorosamente sotto il profilo del nesso causale e delle sofferenze concretamente patite, nella specie carenti.
pagina 8 di 9 Ne deriva che la società resistente è obbligata a risarcire i danni materiali cagionati a parte ricorrente, quantificati dal c.t.u. in €. 12.000,00 oltre I.V.A., sulla base di una valutazione esaustiva della situazione dei luoghi in cui si è verificato l'evento dannoso ed avendo compiutamente risposto alle osservazioni delle parti;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento dannoso al soddisfo. Invero, è appena il caso di rilevare che l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore sicché va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (Cass.
Civ., n.1627/2022).
Le spese seguono la parziale soccombenza, tenuto conto dell'attività processuale espletata e del valore della controversia, nella misura di due terzi, comprensiva della fase di A.T.P., del procedimento di cognizione ex art.702 bis c.p.c. e davanti alla Suprema Corte che ha statuito sul regolamento di competenza, tabelle n.2, 9 e 13, rispettivamente scaglione III e II del D.M.
55/2014, con esclusione della fase istruttoria non espletata in questo procedimento.
Pone definitivamente a carico della resistente il compenso del c.t.u. nominato.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente la domanda avanzata da parte ricorrente con ricorso depositato il 02.04.2024 e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della complessiva somma di euro 12.000,00 oltre I.V.A., a titolo di risarcimento del danno oltre interessi legali sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
Condanna parte resistente a rifondere le spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquida nella complessiva somma di euro 7.008,00 per compensi, oltre spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte resistente il compenso del c.t.u. nominato.
Verbale chiuso alle ore 09.45.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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