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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3346/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20397/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF5CRP500346 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3004/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di reuero n. TF5CRP500346 emesso da Agenzia Entrate DPII Napoli per credito d'imposta IVA anno 2019 ritenuto indebitamente compensato., per un importo di ero 1.039,00.
,L'interessato con un solo motivo ha dedotto la erroneità dell'atto qui gravato risultando il detto credito valido ed esistente .
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate - DPII che ha dato sostanzialmente atto della fondatezza dei rilievi formulati dalla parte ricorrente e disposto altresì l'annullamento in autotutela dell'impugnato atto di recupero
Parte ricorrente ha prodotto brevi repliche
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante , sullo scorta di quanto rappresentato,e chiesto dalle parti , deve dare atto della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo l'Amministrazione resistente provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, nella specie si rende applicabile la regola della soccombenza virtuale, con condanna della P.A. al pagamento delle relative spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'ufficio costituito al pagamento delle spese processuali che liquida in € 600,00.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:40 in composizione monocratica:
LI ANDREA, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 20397/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TF5CRP500346 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3004/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di reuero n. TF5CRP500346 emesso da Agenzia Entrate DPII Napoli per credito d'imposta IVA anno 2019 ritenuto indebitamente compensato., per un importo di ero 1.039,00.
,L'interessato con un solo motivo ha dedotto la erroneità dell'atto qui gravato risultando il detto credito valido ed esistente .
Si è costituita in giudizio Agenzia Entrate - DPII che ha dato sostanzialmente atto della fondatezza dei rilievi formulati dalla parte ricorrente e disposto altresì l'annullamento in autotutela dell'impugnato atto di recupero
Parte ricorrente ha prodotto brevi repliche
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante , sullo scorta di quanto rappresentato,e chiesto dalle parti , deve dare atto della estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, avendo l'Amministrazione resistente provveduto ad annullare in autotutela l'atto impugnato.
Quanto alle spese di lite, nella specie si rende applicabile la regola della soccombenza virtuale, con condanna della P.A. al pagamento delle relative spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'ufficio costituito al pagamento delle spese processuali che liquida in € 600,00.