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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/11/2024, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1979/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1979/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA BISCONTRI Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO LARI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 08/10/2024:
Il procuratore di ha concluso come da note di p.c. depositate per l'udienza del Parte_1
18.6.24, chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce
e declaratorie tutte del caso, in accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra Parte_1 accertati i difetti ed i vizi nell'opera commissionata dalla comparente alla alla luce Controparte_1 delle risultanze della CTU, dichiarare l'inadempimento della al contratto di appalto Controparte_1 concluso e, conseguentemente, condannare la in persona del rappresentante legale e Controparte_1 amministratore unico pro – tempore, con sede in 59100 Prato, Via Rimini n° 49 c/o Studio CP_2
P. Iva , per le causali esposte in atto di citazione, al pagamento a favore di essa
[...] P.IVA_1
della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni (importo necessario sia Parte_1 per lo smantellamento del bagno esistente, per l'acquisto dei nuovi materiali e per il rifacimento completo del bagno, il cui valore, attualizzato ai prezzi di mercato vigenti, emerge dalla copia del contratto sottoscritto dall'attrice con controparte in atti, nonché per i disagi subiti), ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione da svalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute per la CTP, pari ad € 520,00, a quelle già versate al CTU, e pari
pagina 1 di 4 ad € 527,00 nonché alle successive somme che saranno liquidate al suddetto consulente d'ufficio. Con vittoria di spese e compensi di causa».
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo, Controparte_1 pertanto: «respingere le avverse richieste e in ipotesi ridurre il risarcimento richiesto da controparte».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare, previo accertamento dei vizi e dei difetti delle opere, al Controparte_1 pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di rimborso di somme per la diminuzione del prezzo dell'appalto e risarcimento del danno “anche per i disagi subiti”.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver commissionato il 2.8.21 alla i lavori di fornitura e posa in opera Controparte_1 relativi al rifacimento di un bagno sito nella propria abitazione di residenza in Vicopisano, via nazionale n. 47, avvalendosi della normativa sulle detrazioni fiscali con corrispettivo di
€ 12.000,00 e sconto in fattura al 50%;
- che i lavori erano iniziati con ritardo, non erano stati eseguiti a regola d'arte, ed erano stati completati solo il 14.5.22;
- che era risultata la non corretta posa in opera del rivestimento e della pavimentazione, l'errato montaggio dei sanitari, della cabina doccia, del termoarredo e della rubinetteria, come da perizia di parte, vizi contestati via pec il 28.5.22;
- che la controparte non aveva aderito al procedimento di mediazione introdotto innanzi all , né al successivo introdotto innanzi all'Organismo di conciliazione di Prato;
CP_3
- che il prezzo dell'appalto, in conseguenza dei vizi doveva essere ridotto, e doveva essere risarcito il danno patito, il tutto nella misura di € 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Non costituendosi in giudizio la , con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29.12.23 ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
Depositate dall'attrice la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali, mediante prova per testi e svolgimento di CTU sul seguente quesito «Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti ex art. 194 c.p.c., esperiti
i necessari sopralluoghi, dica se l'opera eseguita da nell'immobile sito in Controparte_1
Vicopisano (PI), Via Nazionale n° 47 appartenente a MARZIA BISCONTRI, consistente nel rifacimento di un bagno come da “commissioni” (doc. 2 fasc. attrice), presenti i vizi indicati nella relazione tecnica a firma dell'arch. (doc. 4 fasc. attrice) e determini il valore della parte dell'opera Persona_1 eseguita a regola d'arte».
Con comparsa depositata il 18.3.24, si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_1 respingersi le avverse richieste e, in ipotesi, ridursi il risarcimento richiesto da controparte. Con ordinanza del 20.6.24, all'esito del deposito della CTU è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa
«a totale definizione della lite, pagamento da parte della in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma onnicomprensiva di € 12.000,00, spese di lite integralmente compensate tra le
[...] pagina 2 di 4 parti, spese di CTU a carico dalla », accettata dalla parte ricorrente, ma non dalla Controparte_1 parte resistente, che ha chiesto la rateizzazione del pagamento in sei rate, non accettata dalla ricorrente.
Indi, chiesti chiarimenti scritti al CTU e precisate le conclusioni all'udienza del 08/10/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve premettersi che nulla la convenuta ha contestato, onde, venuta meno la ficta contestatio che consegue alla contumacia del convenuto, tutti i fatti costitutivi della pretesa attorea (stipula del contratto, durata dei lavori, esistenza dei vizi), ove compiutamente allegati, debbono considerarsi provati, vertendo, pertanto, la controversia unicamente sull'accertamento del quantum.
Al riguardo, occorre far riferimento alle risultanze della perizia che, nonostante la sintesi, appare, eseguita con attenta e rigorosa aderenza alla documentazione depositata, e, all'esito dei chiarimenti, risulta completa ed esaustiva, scevra di aporie e contraddizioni: le conclusioni cui è giunto il consulente risultano, pertanto, pienamente condivisibili-
La CTU ha consentito di accertare i seguenti elementi:
- i lavori, che da contratto prevedevano la fornitura e posa in opera del materiale e tutto quanto occorrente per rendere l'opera finita a regola d'arte erano stati eseguiti con scarsa precisione e cura, con qualità delle finiture risultata scadente e danneggiamento del materiale durante la posa in opera;
- i vizi individuati dal perito di parte (non corretta posa in opera del rivestimento e della pavimentazione, l'errato montaggio dei sanitari, della cabina doccia, del termoarredo e della rubinetteria) trovavano riscontro,
- il solo valore delle forniture eseguite idonee ad essere mantenute ed utilizzate in un futuro rifacimento del bagno era pari ad €. 1.000,00 (sanitari, mobile del bagno con lavabo, rubinetteria e termoarredo);
- futura ditta affidataria dovrà eseguire “secondo regola d'arte” la demolizione ed il rifacimento completo del bagno ossia le forniture (pavimenti e rivestimenti), impianto idrico/sanitario, gli scarichi, l'imbiancatura e tutto ciò che occorre per la realizzazione “chiavi in mano dell'opera”.
Dall'esito della relazione peritale, risulta, pertanto, che il valore delle opere utilmente eseguite ammonta ad € 1.000,00, mentre tutte le altre opere dovranno essere smantellate e realizzate ex novo. Essendo invocata la garanzia ex art. 1667 e 1668 c.c. sub specie della riduzione del prezzo, deve quindi disporsi detta riduzione sino ad € 1.000,00. Poiché è pacifico che la parte ricorrente abbia corrisposto la somma di € 12.000,00, nei limiti della domanda di € 10.000,00 — non potendosi dar rilievo al riferimento alla maggiore somma ritenuta di giustizia che, all'esito della lite, appare merita formula di stile — la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto percepito, che risulta oggettivamente indebito. Non essendo provata la mala fede della convenuta — presumendosi la buona fede per regola generale — ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli interessi debbono riconoscersi dalla domanda giudiziale pagina 3 di 4 (notifica dell'atto di citazione), al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., trattandosi di obbligazione restitutoria (art. ex Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Non può invece farsi luogo al risarcimento di “danni e disagi subiti” — i primi astrattamente riconoscibili ex art. 1668 c.c. — che risultano soltanto adombrati dalla ricorrente, la cui consistenza non è stata oggetto di specifica allegazione di parte, risultando, peraltro, il petitum (non differenziato in varie voci) integralmente assorbito dalla pronuncia restitutoria.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della CP_1
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria e dei valori minimi della fase decisoria, essendo la causa decisa all'esito di discussione orale, oltre alle spese di CTP documentate in € 520,00.
Allo stesso regime sono soggette i compensi professionali per un procedimento di mediazione (essendo irripetibili, in quanto superflue, le spese per il secondo), liquidati sulla base dei medesimi criteri per la sola fase dell'attivazione (non avendovi preso parte la , non risultando la CP_1 documentazione di altre spese.
In ragione della soccombenza le spese di CTU, già liquidate in favore di debbono essere Parte_2 poste definitivamente a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la riduzione del prezzo dell'appalto stipulato tra e Parte_1 CP_1 il 2 agosto 2021 ad € 1.000,00 e, per l'effetto condanna la a restituire
[...] Controparte_1
a la somma di € 10.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, Parte_1
c.c. dal 30 agosto 2023 al saldo;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 264,00 per spese, € 520,00 per CTP, € 4.227,00 per compensi di avvocato del presente giudizio, € 441,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate nella misura di € 1.133,59 oltre oneri di legge, definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Prato il giorno 8 novembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1979/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARZIA BISCONTRI Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. LEONARDO LARI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 08/10/2024:
Il procuratore di ha concluso come da note di p.c. depositate per l'udienza del Parte_1
18.6.24, chiedendo, pertanto: «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le pronunce
e declaratorie tutte del caso, in accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra Parte_1 accertati i difetti ed i vizi nell'opera commissionata dalla comparente alla alla luce Controparte_1 delle risultanze della CTU, dichiarare l'inadempimento della al contratto di appalto Controparte_1 concluso e, conseguentemente, condannare la in persona del rappresentante legale e Controparte_1 amministratore unico pro – tempore, con sede in 59100 Prato, Via Rimini n° 49 c/o Studio CP_2
P. Iva , per le causali esposte in atto di citazione, al pagamento a favore di essa
[...] P.IVA_1
della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni (importo necessario sia Parte_1 per lo smantellamento del bagno esistente, per l'acquisto dei nuovi materiali e per il rifacimento completo del bagno, il cui valore, attualizzato ai prezzi di mercato vigenti, emerge dalla copia del contratto sottoscritto dall'attrice con controparte in atti, nonché per i disagi subiti), ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori e rivalutazione da svalutazione monetaria, oltre alle spese sostenute per la CTP, pari ad € 520,00, a quelle già versate al CTU, e pari
pagina 1 di 4 ad € 527,00 nonché alle successive somme che saranno liquidate al suddetto consulente d'ufficio. Con vittoria di spese e compensi di causa».
Il procuratore di ha concluso come da comparsa di costituzione, chiedendo, Controparte_1 pertanto: «respingere le avverse richieste e in ipotesi ridurre il risarcimento richiesto da controparte».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
per sentirla condannare, previo accertamento dei vizi e dei difetti delle opere, al Controparte_1 pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di rimborso di somme per la diminuzione del prezzo dell'appalto e risarcimento del danno “anche per i disagi subiti”.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver commissionato il 2.8.21 alla i lavori di fornitura e posa in opera Controparte_1 relativi al rifacimento di un bagno sito nella propria abitazione di residenza in Vicopisano, via nazionale n. 47, avvalendosi della normativa sulle detrazioni fiscali con corrispettivo di
€ 12.000,00 e sconto in fattura al 50%;
- che i lavori erano iniziati con ritardo, non erano stati eseguiti a regola d'arte, ed erano stati completati solo il 14.5.22;
- che era risultata la non corretta posa in opera del rivestimento e della pavimentazione, l'errato montaggio dei sanitari, della cabina doccia, del termoarredo e della rubinetteria, come da perizia di parte, vizi contestati via pec il 28.5.22;
- che la controparte non aveva aderito al procedimento di mediazione introdotto innanzi all , né al successivo introdotto innanzi all'Organismo di conciliazione di Prato;
CP_3
- che il prezzo dell'appalto, in conseguenza dei vizi doveva essere ridotto, e doveva essere risarcito il danno patito, il tutto nella misura di € 10.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Non costituendosi in giudizio la , con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 29.12.23 ne Controparte_1
è stata dichiarata la contumacia.
Depositate dall'attrice la seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali, mediante prova per testi e svolgimento di CTU sul seguente quesito «Il CTU, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, chiesti eventualmente chiarimenti alle parti ex art. 194 c.p.c., esperiti
i necessari sopralluoghi, dica se l'opera eseguita da nell'immobile sito in Controparte_1
Vicopisano (PI), Via Nazionale n° 47 appartenente a MARZIA BISCONTRI, consistente nel rifacimento di un bagno come da “commissioni” (doc. 2 fasc. attrice), presenti i vizi indicati nella relazione tecnica a firma dell'arch. (doc. 4 fasc. attrice) e determini il valore della parte dell'opera Persona_1 eseguita a regola d'arte».
Con comparsa depositata il 18.3.24, si è costituita in giudizio la chiedendo Controparte_1 respingersi le avverse richieste e, in ipotesi, ridursi il risarcimento richiesto da controparte. Con ordinanza del 20.6.24, all'esito del deposito della CTU è stata formulata alle parti la seguente proposta conciliativa
«a totale definizione della lite, pagamento da parte della in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma onnicomprensiva di € 12.000,00, spese di lite integralmente compensate tra le
[...] pagina 2 di 4 parti, spese di CTU a carico dalla », accettata dalla parte ricorrente, ma non dalla Controparte_1 parte resistente, che ha chiesto la rateizzazione del pagamento in sei rate, non accettata dalla ricorrente.
Indi, chiesti chiarimenti scritti al CTU e precisate le conclusioni all'udienza del 08/10/2024, ha avuto luogo la discussione della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
* * *
1. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Deve premettersi che nulla la convenuta ha contestato, onde, venuta meno la ficta contestatio che consegue alla contumacia del convenuto, tutti i fatti costitutivi della pretesa attorea (stipula del contratto, durata dei lavori, esistenza dei vizi), ove compiutamente allegati, debbono considerarsi provati, vertendo, pertanto, la controversia unicamente sull'accertamento del quantum.
Al riguardo, occorre far riferimento alle risultanze della perizia che, nonostante la sintesi, appare, eseguita con attenta e rigorosa aderenza alla documentazione depositata, e, all'esito dei chiarimenti, risulta completa ed esaustiva, scevra di aporie e contraddizioni: le conclusioni cui è giunto il consulente risultano, pertanto, pienamente condivisibili-
La CTU ha consentito di accertare i seguenti elementi:
- i lavori, che da contratto prevedevano la fornitura e posa in opera del materiale e tutto quanto occorrente per rendere l'opera finita a regola d'arte erano stati eseguiti con scarsa precisione e cura, con qualità delle finiture risultata scadente e danneggiamento del materiale durante la posa in opera;
- i vizi individuati dal perito di parte (non corretta posa in opera del rivestimento e della pavimentazione, l'errato montaggio dei sanitari, della cabina doccia, del termoarredo e della rubinetteria) trovavano riscontro,
- il solo valore delle forniture eseguite idonee ad essere mantenute ed utilizzate in un futuro rifacimento del bagno era pari ad €. 1.000,00 (sanitari, mobile del bagno con lavabo, rubinetteria e termoarredo);
- futura ditta affidataria dovrà eseguire “secondo regola d'arte” la demolizione ed il rifacimento completo del bagno ossia le forniture (pavimenti e rivestimenti), impianto idrico/sanitario, gli scarichi, l'imbiancatura e tutto ciò che occorre per la realizzazione “chiavi in mano dell'opera”.
Dall'esito della relazione peritale, risulta, pertanto, che il valore delle opere utilmente eseguite ammonta ad € 1.000,00, mentre tutte le altre opere dovranno essere smantellate e realizzate ex novo. Essendo invocata la garanzia ex art. 1667 e 1668 c.c. sub specie della riduzione del prezzo, deve quindi disporsi detta riduzione sino ad € 1.000,00. Poiché è pacifico che la parte ricorrente abbia corrisposto la somma di € 12.000,00, nei limiti della domanda di € 10.000,00 — non potendosi dar rilievo al riferimento alla maggiore somma ritenuta di giustizia che, all'esito della lite, appare merita formula di stile — la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione di quanto percepito, che risulta oggettivamente indebito. Non essendo provata la mala fede della convenuta — presumendosi la buona fede per regola generale — ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli interessi debbono riconoscersi dalla domanda giudiziale pagina 3 di 4 (notifica dell'atto di citazione), al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., trattandosi di obbligazione restitutoria (art. ex Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 61 del 03/01/2023).
Non può invece farsi luogo al risarcimento di “danni e disagi subiti” — i primi astrattamente riconoscibili ex art. 1668 c.c. — che risultano soltanto adombrati dalla ricorrente, la cui consistenza non è stata oggetto di specifica allegazione di parte, risultando, peraltro, il petitum (non differenziato in varie voci) integralmente assorbito dalla pronuncia restitutoria.
2. In ragione della soccombenza le spese di lite debbono essere poste a carico della CP_1
[...]
Si procede a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e istruttoria e dei valori minimi della fase decisoria, essendo la causa decisa all'esito di discussione orale, oltre alle spese di CTP documentate in € 520,00.
Allo stesso regime sono soggette i compensi professionali per un procedimento di mediazione (essendo irripetibili, in quanto superflue, le spese per il secondo), liquidati sulla base dei medesimi criteri per la sola fase dell'attivazione (non avendovi preso parte la , non risultando la CP_1 documentazione di altre spese.
In ragione della soccombenza le spese di CTU, già liquidate in favore di debbono essere Parte_2 poste definitivamente a carico della . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dispone la riduzione del prezzo dell'appalto stipulato tra e Parte_1 CP_1 il 2 agosto 2021 ad € 1.000,00 e, per l'effetto condanna la a restituire
[...] Controparte_1
a la somma di € 10.000,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, Parte_1
c.c. dal 30 agosto 2023 al saldo;
- condanna la a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in € 264,00 per spese, € 520,00 per CTP, € 4.227,00 per compensi di avvocato del presente giudizio, € 441,00 per compensi di avvocato del procedimento di mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate nella misura di € 1.133,59 oltre oneri di legge, definitivamente a carico della . Controparte_1
Così deciso in Prato il giorno 8 novembre 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 4 di 4