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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/11/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA UC
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1492/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria (danno biologico da malattia professionale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Matteo Ricchiuti, giusta procura in atti ricorrente
E
( in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso, dall' Avv. Teresa Castellucci, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in Persona_1
data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2022 , ritenendo soffrire di Parte_1
1 malattia professionale, non riconosciuta dall' , chiedeva che il giudicante CP_1 verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata o comunque per cui è causa e conseguentemente dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1
l'indennizzo in forma di rendita o in forma di capitale per la menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) stimato nella misura del 12% per la malattia professionale denunciata in relazione quanto disposto dal D. Lvo. n.
38/2000 e successive modificazioni e dalla "tabella indennizzo dann biologico" di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa-danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Nello specifico il ricorrente assume di soffrire di osteoartropatia tale da configurare danno biologico nella misura del 12%, danno non riconosciuto dall' con provvedimento del 26/06/2021, con il quale l' negava il CP_1 CP_3 nesso eziologico fra la patologia e l'attività lavorativa.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, e reiterando quanto già affermato in sede amministrativa in merito al nesso eziologico.
Venivano ascoltati i testimoni e all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 16/01/2024, le cui dichiarazioni evidenziavano fattori di stress potenzialmente nocivi, di tal che veniva disposta TU (dott.
[...]
). Persona_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Pag. 2 di 5 2.1 Nella fattispecie, il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
23/07/2024, in merito alla sussistenza della diagnosi, del nesso eziologico e della quantificazione del danno biologico.
In primo luogo, ma la circostanza non appare oggetto di contestazione, il ricorrente risulta effettivamente affetto da osteoartropatia, come rilevato a seguito di esame obiettivo e della documentazione fornita.
In merito al nesso di causalità fra la patologia e l'occupazione lavorativa del ricorrente, il TU afferma: “deve affermarsi certa l'esposizione al rischio. Il
Decreto Ministero del Lavoro del 9 aprile 2008 – Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura – prevede al punto 76: -
MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL
SISTEMA MANO BRACCIO.B) OSTEOARTROPATIE (POLSO – GOMITO –
SPALLA)”.
Tale stress prolungato risulta non solo implicito nell'occupazione in quanto tale, ma trova riscontro anche nelle testimonianze rese dal e dal , Tes_1 Tes_2 colleghi di lavoro del ricorrente.
Pertanto, il TU valuta positivamente il nesso eziologico tra evento di danno e fattore determinante lo stesso, di tal che, allo stato, deve ritenersi, secondo la regola del “più probabile che non”, che l'attività e la specifica esposizione abbiano costituito un fattore di rischio rilevante e direttamente collegabile alla patologia sofferta.
In ultimo il TU quantifica il danno biologico sofferto da parte ricorrente nella misura del 12%.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio occorso sul lavoro, presenta un grado di invalidità nella misura del 12%, con conseguente condanna l' al pagamento della relativa CP_1
provvidenza economica, secondo la Tabella prevedente gli indennizzi in CP_1
capitale per gli eventi verificatisi dopo il 1.1.2019 e prima del 30.6.2022.
Pag. 3 di 5 Per gli accessori del credito, trova applicazione la disciplina dell'art. 16 comma 6
L. 412/1991, per la quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento;
l'importo degli interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti per il maggior danno derivante dalla svalutazione.
Pertanto, sono dovuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla scadenza del termine di gg. 120 dalla ricezione della denuncia di infortunio.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste in capo all' e liquidate come da dispositivo. CP_1
Le spese relative alla TU, per lo stesso motivo, vanno poste in capo all' e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che [nato a VALLO DELLA Parte_1
UC (SA) il 05/09/1962] presenta una percentuale di invalidità derivante da malattia professionale pari al 12%;
2) condanna l' alla liquidazione del corrispondente trattamento (oltre CP_1
accessori), secondo la Tabella prevedente gli indennizzi in capitale per gli CP_1
eventi verificatisi dopo il 1.1.2019 e prima del 30.6.2022, oltre interessi come in motivazione, con detrazione di quanto già eventualmente liquidato e corrisposto in sede amministrativa;
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
Pag. 4 di 5 ricorrente, spese liquidate in Euro 1.800,00 per competenze, oltre IVA, CPA, accessori ed oltre il 15% forfettario, da distrarsi agli avvocati Matteo Ricchiuti per dichiarato anticipo;
4) pone le spese relative alla TU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA UC
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1492/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria (danno biologico da malattia professionale” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Matteo Ricchiuti, giusta procura in atti ricorrente
E
( in persona del CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso, dall' Avv. Teresa Castellucci, giusta procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in Persona_1
data 18.06.2014 rep. N.17705 racc. 8545
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/10/2022 , ritenendo soffrire di Parte_1
1 malattia professionale, non riconosciuta dall' , chiedeva che il giudicante CP_1 verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di:
1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla tutela assicurativa per la malattia professionale denunciata o comunque per cui è causa e conseguentemente dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1
l'indennizzo in forma di rendita o in forma di capitale per la menomazione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) stimato nella misura del 12% per la malattia professionale denunciata in relazione quanto disposto dal D. Lvo. n.
38/2000 e successive modificazioni e dalla "tabella indennizzo dann biologico" di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa-danno biologico di cui al D.M. 12 luglio 2000, ovvero nella diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e di giustizia sulla base degli accertamenti che verranno effettuati in corso di causa”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Nello specifico il ricorrente assume di soffrire di osteoartropatia tale da configurare danno biologico nella misura del 12%, danno non riconosciuto dall' con provvedimento del 26/06/2021, con il quale l' negava il CP_1 CP_3 nesso eziologico fra la patologia e l'attività lavorativa.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto, e reiterando quanto già affermato in sede amministrativa in merito al nesso eziologico.
Venivano ascoltati i testimoni e all'udienza Testimone_1 Testimone_2
del 16/01/2024, le cui dichiarazioni evidenziavano fattori di stress potenzialmente nocivi, di tal che veniva disposta TU (dott.
[...]
). Persona_2
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
Pag. 2 di 5 2.1 Nella fattispecie, il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
23/07/2024, in merito alla sussistenza della diagnosi, del nesso eziologico e della quantificazione del danno biologico.
In primo luogo, ma la circostanza non appare oggetto di contestazione, il ricorrente risulta effettivamente affetto da osteoartropatia, come rilevato a seguito di esame obiettivo e della documentazione fornita.
In merito al nesso di causalità fra la patologia e l'occupazione lavorativa del ricorrente, il TU afferma: “deve affermarsi certa l'esposizione al rischio. Il
Decreto Ministero del Lavoro del 9 aprile 2008 – Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura – prevede al punto 76: -
MALATTIE CAUSATE DA VIBRAZIONI MECCANICHE TRASMESSE AL
SISTEMA MANO BRACCIO.B) OSTEOARTROPATIE (POLSO – GOMITO –
SPALLA)”.
Tale stress prolungato risulta non solo implicito nell'occupazione in quanto tale, ma trova riscontro anche nelle testimonianze rese dal e dal , Tes_1 Tes_2 colleghi di lavoro del ricorrente.
Pertanto, il TU valuta positivamente il nesso eziologico tra evento di danno e fattore determinante lo stesso, di tal che, allo stato, deve ritenersi, secondo la regola del “più probabile che non”, che l'attività e la specifica esposizione abbiano costituito un fattore di rischio rilevante e direttamente collegabile alla patologia sofferta.
In ultimo il TU quantifica il danno biologico sofferto da parte ricorrente nella misura del 12%.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, va accertato e dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio occorso sul lavoro, presenta un grado di invalidità nella misura del 12%, con conseguente condanna l' al pagamento della relativa CP_1
provvidenza economica, secondo la Tabella prevedente gli indennizzi in CP_1
capitale per gli eventi verificatisi dopo il 1.1.2019 e prima del 30.6.2022.
Pag. 3 di 5 Per gli accessori del credito, trova applicazione la disciplina dell'art. 16 comma 6
L. 412/1991, per la quale gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per la adozione del provvedimento;
l'importo degli interessi è portato in detrazione delle somme eventualmente spettanti per il maggior danno derivante dalla svalutazione.
Pertanto, sono dovuti gli interessi legali sulla somma riconosciuta, con decorrenza dalla scadenza del termine di gg. 120 dalla ricezione della denuncia di infortunio.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono pertanto poste in capo all' e liquidate come da dispositivo. CP_1
Le spese relative alla TU, per lo stesso motivo, vanno poste in capo all' e CP_1 vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara che [nato a VALLO DELLA Parte_1
UC (SA) il 05/09/1962] presenta una percentuale di invalidità derivante da malattia professionale pari al 12%;
2) condanna l' alla liquidazione del corrispondente trattamento (oltre CP_1
accessori), secondo la Tabella prevedente gli indennizzi in capitale per gli CP_1
eventi verificatisi dopo il 1.1.2019 e prima del 30.6.2022, oltre interessi come in motivazione, con detrazione di quanto già eventualmente liquidato e corrisposto in sede amministrativa;
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
Pag. 4 di 5 ricorrente, spese liquidate in Euro 1.800,00 per competenze, oltre IVA, CPA, accessori ed oltre il 15% forfettario, da distrarsi agli avvocati Matteo Ricchiuti per dichiarato anticipo;
4) pone le spese relative alla TU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
. Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 04/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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