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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/10/2025, n. 4051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4051 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1932 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata in Palermo, CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE 165 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. VITALE MASSIMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non co- Controparte_1 stituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale momento in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presuppo- sti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale, n. 5282/15 dei 2/09-6/10/2015, passata in autorità di cosa giudica- ta.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Ancora, quanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, è ampia- mente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassa- zione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n. 3934).
Nel caso di specie NON ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'assegnazione, dovendosi da un lato revocare la statuizione assunta in sede di separazione e demandare al regime proprietario la regolamentazione della questione.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Infine, la ricorrente ha chiesto dichiararsi che la stessa è tenuta al versamento alla figlia
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne , la Persona_1 Per_2 somma complessiva di € 100,00 oltre alle spese straordinarie scolastiche, sportive e sanita- rie non coperte dal S.S.N., previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. Tale ri- chiesta è stata reiterato financo nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 22/09/2025, successiva al compimento della maggiore età del figlio (nato ad [...] il [...]).
Ritiene questo collegio che, in assenza di alcuna domanda del figlio, nessun obbligo possa imporsi a carico del genitore non convivente, seppur non osti nulla a che la madre continui a contribuire al suo mantenimento in maniera spontanea.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di , citato e non costituitosi nel presente Controparte_1 giudizio;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PAR-
TINICO il 15/07/1995 da , nata a RT (PA), in [...] Parte_1
27/02/1973 e da , nato a [...], in data [...] e Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 75, parte II serie A, Vol.
Uff. dell'anno 1995;
- 2 - revoca l'assegnazione dell'immobile sito in Partinico (PA) nella c.da Ramo a CP_1
;
[...] dichiara che nulla osta a che versi alla figlia , a titolo Parte_1 Persona_1 di contributo per il mantenimento del figlio , la somma complessiva di € 100,00, da Per_2 versarsi ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1932 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente domici- Parte_1 liata in Palermo, CORSO CAMILLO FINOCCHIARO APRILE 165 90100 PALERMO, presso lo studio dell'Avv. VITALE MASSIMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...] Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 24/09/2025.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , citato e non co- Controparte_1 stituitosi nel presente giudizio.
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi più di tre anni dalla data del- la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale momento in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presuppo- sti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale, n. 5282/15 dei 2/09-6/10/2015, passata in autorità di cosa giudica- ta.
2. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Ancora, quanto alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, è ampia- mente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Supre- ma Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassa- zione civile , sez. I, 18 febbraio 2008 , n. 3934).
Nel caso di specie NON ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'assegnazione, dovendosi da un lato revocare la statuizione assunta in sede di separazione e demandare al regime proprietario la regolamentazione della questione.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Infine, la ricorrente ha chiesto dichiararsi che la stessa è tenuta al versamento alla figlia
, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minorenne , la Persona_1 Per_2 somma complessiva di € 100,00 oltre alle spese straordinarie scolastiche, sportive e sanita- rie non coperte dal S.S.N., previamente concordate, nella misura del 50% ciascuno. Tale ri- chiesta è stata reiterato financo nelle note di precisazione delle conclusioni, depositate in data 22/09/2025, successiva al compimento della maggiore età del figlio (nato ad [...] il [...]).
Ritiene questo collegio che, in assenza di alcuna domanda del figlio, nessun obbligo possa imporsi a carico del genitore non convivente, seppur non osti nulla a che la madre continui a contribuire al suo mantenimento in maniera spontanea.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare op- portuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
dichiara la contumacia di , citato e non costituitosi nel presente Controparte_1 giudizio;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PAR-
TINICO il 15/07/1995 da , nata a RT (PA), in [...] Parte_1
27/02/1973 e da , nato a [...], in data [...] e Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 75, parte II serie A, Vol.
Uff. dell'anno 1995;
- 2 - revoca l'assegnazione dell'immobile sito in Partinico (PA) nella c.da Ramo a CP_1
;
[...] dichiara che nulla osta a che versi alla figlia , a titolo Parte_1 Persona_1 di contributo per il mantenimento del figlio , la somma complessiva di € 100,00, da Per_2 versarsi ogni mese e soggetta a rivalutazione ISTAT;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia autentica al competente uffi- ciale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 16/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digita- le dal Presidente Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescri- zioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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