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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10686/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ematico/ in data 19/03/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. MELINA SIMONE e dall'avv. MONELLA ILENIA presso i quali
è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
15.4.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Conferma della ordinanza resa a verbale di udienza del 22.10.2024
A ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio da cui in Parte_1 CP_1
data 12.1.2020 a EN è nata la figlia , Per_1
con decreto del Tribunale di Milano n. 130/2023 del 20.01.2023,( RG VG 17198/2022,) con il quale il Tribunale provvedeva, in conformità all'accordo delle parti riportato nel ricorso congiunto, come di seguito per quanto rileva nell'odierno giudizio :
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 abitativo prevalente presso l'abitazione famigliare sita a EN (c.a.p. 20013 – MI), in via Domenico Romagnosi n. 12, ove convivrà con la madre, con diritto/dovere per il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, di tenerla con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre.
...... 6) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il padre verserà, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dal corrente mese, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00). Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO , alle coordinate bancarie che avrà cura di indicare. Tale assegno di CP_1 mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat del costo della vita.
....... 8) Le spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano (1. Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. Spese scolastiche;
gite scolastiche;
corsi di recupero e lezioni private;
3. Spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento), saranno preventivamente concordate e documentate da entrambi i genitori e saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori. Il genitore anticipatario delle spese avrà cura di inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
pagina 2 di 5 con ricorso depositato in data 19.3.2024 il ha chiesto, a modifica del decreto, l'affido esclusivo Pt_1
della minore, il collocamento presso di sé della stessa e la revoca del contributo di mantenimento previsto a proprio carico,
a fondamento della domanda di modifica il ricorrente ha dedotto che la nel 2023 si era CP_1
trasferita in Veneto, assieme al nuovo compagno e alla figlia, la quale, successivamente, era voluta tornare a vivere a EN presso il padre, inoltre la non aveva prestato l' autorizzazione necessaria a consentire il prelievo e il CP_1
trasporto a casa della minore da parte del servizio di scuola bus , con notevole disagio per la stessa minore cui era stata impedito di recarsi a scuola ,atteso che egli, lavorando come camionista non poteva andare a prendere la figlia finita la scuola, la resistente è rimasta contumace, all'udienza del 22.10.2024 è comparso il ricorrente insistendo nella domanda ed il GD in via urgente e temporanea ha disposto l'affido esclusivo della minore con collocamento presso il padre e la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, del contributo al mantenimento della minore, da corrispondere alla resistente, rimettendo la causa al Collegio per la decisione, avanti al quale era discussa nella camera di Consiglio del 23.10.2024, con ordinanza collegiale del 14.11.2024 la causa è stata rimessa avanti al GD per l 'udienza del
5.12.2024 per l'ascolto della minore e successivamente o rimessa al Collegio, davanti al quale è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Considerato in diritto
Contumacia della resistente
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente che benchè ritualmente citata in giudizio non si è costituita
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di condividere pienamente la statuizione del Giudice che ha disposto l'affido esclusivo della minore al padre, presso cui sarà collocata.
Il mancato consenso prestato dalla madre all'autorizzazione per la minore a prendere il bus per tornare da scuola ha comportato per la stessa un notevole disagio.
pagina 3 di 5 All'udienza del 22.10.2024 avanti il GD il ricorrente ha altresì dichiarato “Per l'iscrizione alla scuola superiore la madre era contraria perché voleva che andasse a Milano e solo grazie al mio impegno sono riuscito a farla inserire fra i primi 50 ragazzi così da ottenere una retta di € 600,00 annui anziché
4.000,00. La madre mi ha costretto a perdere una giornata di lavoro perché con scuse non andava mai, col rischio di perdere il beneficio”
Atteso l'affido esclusivo della minore al padre, tutte le decisioni relative alla vita quotidiana della minore saranno adottate dal padre senza il consenso dell'altro genitore. I genitori assumeranno concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore.
La minore è collocata presso il padre a EN via Pasubio n 8 anche ai fini della residenza anagrafica.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni di con la madre queste avverranno a seguito di accordi Per_1
diretti tra madre e figlia senza pernottamento fino a che la madre non reperisca idonea abitazione dove poterla ospitare.
Deve darsi atto che ha dichiarato durante l'ascolto di essere contenta di vivere dal padre Per_1
e vedere la madre a seguito di accordi diretti con la madre di vivere
Le condizioni economiche
Ritiene il Collegio che, nonostante il ricorrente abbia rinunciato alla domanda, debba essere posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore .
La resistente ha 36 anni e non risulta affetta da patologie invalidanti che ne compromettano la capacità lavorativa
Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter cc, deve porsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento a favore del ricorrente , entro il giorno 5 di ogni mese , della somma omnicomprensiva di euro 200 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025)
L'assegno unico è percepito in via esclusiva dalla ricorrente
pagina 4 di 5 Le spese di lite
Vista la soccombenza la resistente è tenuta al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente che dichiara così statuisce:
1. Affida la minore in via esclusiva al padre cui sono riservate le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla via quotidiana della figlia, riservate ad entrambi i genitori quelle di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore;
2. Dispone il collocamento della minore con il padre a EN via Pasubio n 8 anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che la madre veda la figlia previo accordi diretti con la stessa, senza pernottamento fino a quando la madre non reperisca autonoma abitazione dove poterla ospitare;
4. Revoca a decorrere dalla data di deposito del ricorso il contributo al mantenimento della minore posta a carico del padre;
5. Dispone che la resistente versi al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, la somma di €
200 omnicomprensiva, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a marzo 2025 ;
6. L'assegno unico sarà percepito dal ricorrente
7. Condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 2000 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 18/12/2024
Il Presidente est. dott.Susanna Terni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ematico/ in data 19/03/2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 5/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. MELINA SIMONE e dall'avv. MONELLA ILENIA presso i quali
è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
15.4.2024
pagina 1 di 5 OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
Conferma della ordinanza resa a verbale di udienza del 22.10.2024
A ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio da cui in Parte_1 CP_1
data 12.1.2020 a EN è nata la figlia , Per_1
con decreto del Tribunale di Milano n. 130/2023 del 20.01.2023,( RG VG 17198/2022,) con il quale il Tribunale provvedeva, in conformità all'accordo delle parti riportato nel ricorso congiunto, come di seguito per quanto rileva nell'odierno giudizio :
1) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 abitativo prevalente presso l'abitazione famigliare sita a EN (c.a.p. 20013 – MI), in via Domenico Romagnosi n. 12, ove convivrà con la madre, con diritto/dovere per il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia, di tenerla con sé ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre.
...... 6) A titolo di contributo per il mantenimento della figlia il padre verserà, fino al raggiungimento Per_1 dell'indipendenza economica della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese, dal corrente mese, la somma di euro 400,00 (quattrocento/00). Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla NO , alle coordinate bancarie che avrà cura di indicare. Tale assegno di CP_1 mantenimento sarà rivalutato annualmente secondo l'indice Istat del costo della vita.
....... 8) Le spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano (1. Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
2. Spese scolastiche;
gite scolastiche;
corsi di recupero e lezioni private;
3. Spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento), saranno preventivamente concordate e documentate da entrambi i genitori e saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori. Il genitore anticipatario delle spese avrà cura di inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi.
pagina 2 di 5 con ricorso depositato in data 19.3.2024 il ha chiesto, a modifica del decreto, l'affido esclusivo Pt_1
della minore, il collocamento presso di sé della stessa e la revoca del contributo di mantenimento previsto a proprio carico,
a fondamento della domanda di modifica il ricorrente ha dedotto che la nel 2023 si era CP_1
trasferita in Veneto, assieme al nuovo compagno e alla figlia, la quale, successivamente, era voluta tornare a vivere a EN presso il padre, inoltre la non aveva prestato l' autorizzazione necessaria a consentire il prelievo e il CP_1
trasporto a casa della minore da parte del servizio di scuola bus , con notevole disagio per la stessa minore cui era stata impedito di recarsi a scuola ,atteso che egli, lavorando come camionista non poteva andare a prendere la figlia finita la scuola, la resistente è rimasta contumace, all'udienza del 22.10.2024 è comparso il ricorrente insistendo nella domanda ed il GD in via urgente e temporanea ha disposto l'affido esclusivo della minore con collocamento presso il padre e la revoca, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, del contributo al mantenimento della minore, da corrispondere alla resistente, rimettendo la causa al Collegio per la decisione, avanti al quale era discussa nella camera di Consiglio del 23.10.2024, con ordinanza collegiale del 14.11.2024 la causa è stata rimessa avanti al GD per l 'udienza del
5.12.2024 per l'ascolto della minore e successivamente o rimessa al Collegio, davanti al quale è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Considerato in diritto
Contumacia della resistente
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente che benchè ritualmente citata in giudizio non si è costituita
La responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene di condividere pienamente la statuizione del Giudice che ha disposto l'affido esclusivo della minore al padre, presso cui sarà collocata.
Il mancato consenso prestato dalla madre all'autorizzazione per la minore a prendere il bus per tornare da scuola ha comportato per la stessa un notevole disagio.
pagina 3 di 5 All'udienza del 22.10.2024 avanti il GD il ricorrente ha altresì dichiarato “Per l'iscrizione alla scuola superiore la madre era contraria perché voleva che andasse a Milano e solo grazie al mio impegno sono riuscito a farla inserire fra i primi 50 ragazzi così da ottenere una retta di € 600,00 annui anziché
4.000,00. La madre mi ha costretto a perdere una giornata di lavoro perché con scuse non andava mai, col rischio di perdere il beneficio”
Atteso l'affido esclusivo della minore al padre, tutte le decisioni relative alla vita quotidiana della minore saranno adottate dal padre senza il consenso dell'altro genitore. I genitori assumeranno concordemente le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore.
La minore è collocata presso il padre a EN via Pasubio n 8 anche ai fini della residenza anagrafica.
I tempi di permanenza con i genitori
Quanto alle frequentazioni di con la madre queste avverranno a seguito di accordi Per_1
diretti tra madre e figlia senza pernottamento fino a che la madre non reperisca idonea abitazione dove poterla ospitare.
Deve darsi atto che ha dichiarato durante l'ascolto di essere contenta di vivere dal padre Per_1
e vedere la madre a seguito di accordi diretti con la madre di vivere
Le condizioni economiche
Ritiene il Collegio che, nonostante il ricorrente abbia rinunciato alla domanda, debba essere posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore .
La resistente ha 36 anni e non risulta affetta da patologie invalidanti che ne compromettano la capacità lavorativa
Pertanto, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter cc, deve porsi a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento a favore del ricorrente , entro il giorno 5 di ogni mese , della somma omnicomprensiva di euro 200 a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT ( prima rivalutazione marzo 2025)
L'assegno unico è percepito in via esclusiva dalla ricorrente
pagina 4 di 5 Le spese di lite
Vista la soccombenza la resistente è tenuta al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente che dichiara così statuisce:
1. Affida la minore in via esclusiva al padre cui sono riservate le decisioni di ordinaria amministrazione relative alla via quotidiana della figlia, riservate ad entrambi i genitori quelle di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore;
2. Dispone il collocamento della minore con il padre a EN via Pasubio n 8 anche ai fini della residenza anagrafica;
3. Dispone che la madre veda la figlia previo accordi diretti con la stessa, senza pernottamento fino a quando la madre non reperisca autonoma abitazione dove poterla ospitare;
4. Revoca a decorrere dalla data di deposito del ricorso il contributo al mantenimento della minore posta a carico del padre;
5. Dispone che la resistente versi al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, la somma di €
200 omnicomprensiva, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, con prima rivalutazione a marzo 2025 ;
6. L'assegno unico sarà percepito dal ricorrente
7. Condanna la resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del ricorrente che liquida nella somma di euro 2000 oltre spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
8. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 18/12/2024
Il Presidente est. dott.Susanna Terni
pagina 5 di 5