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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/03/2024, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332 r.g.a.c. dell'anno2022 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Blasi Palma , come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Tagliente Comasia , Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Grottaglie (TA) in data 18/08/1984 con , Controparte_1
Per_ che dalla loro unione erano nate le figlie e , maggiorenni ed Per_1
autosufficienti, e che con sentenza n. 1228/2020 dell'08.07.2020 Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
Con sentenza non definitiva n. 3303/2022 pubblicata il 28.12.2022 il Tribunale di
Taranto pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore per le ulteriori determinazioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31.01.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio.
Va, quindi, rilevato che le parti, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31.01.2024, hanno dichiarato che non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DISPONE che le parti nulla abbiano a pretendere l'uno dall'altra in relazione al loro divorzio;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23.02.2024
Il Presidente est.
Martino Casavola
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332 r.g.a.c. dell'anno2022 , tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Blasi Palma , come Parte_1 da mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentato e difeso dall'avv. Tagliente Comasia , Controparte_1 come da mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede -INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/01/2022, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in Grottaglie (TA) in data 18/08/1984 con , Controparte_1
Per_ che dalla loro unione erano nate le figlie e , maggiorenni ed Per_1
autosufficienti, e che con sentenza n. 1228/2020 dell'08.07.2020 Tribunale di Taranto aveva pronunziato la loro separazione, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente non si opponeva alla richiesta di divorzio ma TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE contestava le avverse deduzioni.
Con sentenza non definitiva n. 3303/2022 pubblicata il 28.12.2022 il Tribunale di
Taranto pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa innanzi al Giudice Istruttore per le ulteriori determinazioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31.01.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del loro divorzio.
Il Giudice Istruttore prendeva atto della volontà dei coniugi e riservava di riferire in
Camera di Consiglio.
Va, quindi, rilevato che le parti, con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 31.01.2024, hanno dichiarato che non avranno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1
1. DISPONE che le parti nulla abbiano a pretendere l'uno dall'altra in relazione al loro divorzio;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23.02.2024
Il Presidente est.
Martino Casavola
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