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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 8768/2024
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CARTILLONE BIAGIO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: trattenute illegittime in busta paga, mancata corretta applicazione del CCNL, mancato riconoscimento scatti di anzianità, differenze retributive, nullità del verbale di conciliazione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 12 luglio
2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
ha convenuto innanzi alla sezione lavoro di Parte_1 questo Tribunale, , esponendo di essere stato Controparte_1 assunto in data 31/12/2020 e decorrenza dall'1/01/2021, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello G1 del CCNL Spedizioni e Trasporto e mansione di autotrasportatore con
“trasporto di atti e colli compresa l'attività di carico, la presa in consegna, lo scarico e la consegna a destinazione” (doc. 2).
Ha lamentato che la datrice di lavoro, non ha correttamente applicato gli istituti di retribuzione diretta e differita, applicando al rapporto di lavoro condizioni economiche complessivamente inferiori al trattamento dovuto in base alla corretta e integrale applicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro come da specifica pattuizione contenuta nel contratto individuale.
Nella lettera di assunzione, infatti, la società convenuta si è impegnata a riconoscere al ricorrente “parità di trattamenti maturati nel suo precedente periodo lavorativo svolto presso Ecoland Service srl, con codice fiscale
, sede a Genova (GE) in Via De Marini 16; si confermano dunque P.IVA_2 quanto maturato a titolo di pregressa anzianità lavorativa e trattamento economico al fine di dare continuità e garanzia agli accordi tra Lei e la committente in sede di cambio societario e relativa assunzione”.
Il ricorrente ha riferito, infatti, di aver prestato la propria attività lavorativa a favore di Ecoland Service srl, dall'1/10/2019 al 31/12/2020, con inquadramento livello G1 del CCNL Spedizioni e Trasporto e mansione di autotrasportatore, sempre nell'ambito dell'appalto Bartolini spa, svolgendo le medesime mansioni di cui al punto 3 (doc. 3).
La società resistente tuttavia, secondo quanto riferito in ricorso, non avrebbe rispettato gli impegni assunti con la lettera di assunzione e non avendo mai riconosciuto gli scatti di anzianità (tenendo conto del periodo di lavoro maturato alle dipendenze di Ecoland Service srl, dall'1/10/2019 al 31/12/2020).
Il ricorrente ha inoltre esposto di aver sottoscritto in data 29/09/2023 verbale di conciliazione nel quale le parti hanno pattuito il pagamento della somma lorda di euro 100,00 a favore del ricorrente a fronte di una rinuncia da parte del medesimo all'impugnazione del licenziamento intimato oltre alla rinuncia ad ogni differenza retributiva e contributiva relativa all'intercorso di lavoro.
Ha inoltre riferito che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso senza un provvedimento di licenziamento.
Ha precisato inoltre di non aver mai reso le dimissioni né di aver mai risolto consensualmente il rapporto di lavoro con le forme richieste per legge.
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
Pag. 2 di 8
1. Sul verbale di conciliazione sottoscritto in data 29/09/2023
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, la illegittimità e nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 29/09/2023.
2. Sulla cessazione del rapporto di lavoro
Dichiararsi l'insussistenza di un qualsiasi licenziamento e la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per non aver il ricorrente comunicato questa volontà nelle forme previste dall'articolo 26 del d.lgs n. 151/2015.
Per l'effetto dichiararsi tuttora esistente tra le parti il rapporto di lavoro con condanna della società resistente alla reintegrazione (o al ripristino) del ricorrente nel posto di lavoro con il risarcimento del danno pari alla retribuzione dovuta dalla data di messa in mora al parametro mensile della retribuzione mensile lorda utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.961,84 lordi o alla diversa somma che sarà ritenuta dovuta.
3. Sulle illegittime trattenute
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, l'illegittimità delle trattenute per
“multe” operate dalla resistente nelle buste paga, così come riassunte al punto
5.3. della sezione in fatto del presente ricorso. Per l'effetto, condannarsi la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
306,00 o della diversa somma che risulterà dovuta, anche all'esito delle produzioni documentali richieste.
4. Sulle differenze retributive
a) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ha diritto di percepire, a titolo di scatti di anzianità, premio di operosità, indennità mensa ed elemento perequativo, la somma lorda di euro 4.099,20, di cui euro 263,27 lordi a titolo di incidenza sul TFR, con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente del citato importo o di quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta.
Pag. 3 di 8 b) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ha diritto di percepire, a titolo di indennità di trasferta, la somma residua lorda di euro 479,80, con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente del citato importo o di quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta.
5. Sulla richiesta di consegna delle buste paga mancanti relative al rapporto di lavoro
Dichiararsi il diritto del ricorrente alla consegna della copia delle buste paga mancanti relative al rapporto di lavoro. Conseguentemente, ordinarsi alla resistente l'esibizione e la consegna delle seguenti buste paga relative ai mesi di marzo 2022, agosto 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile
2023 e agosto 2023.
Nonostante la ritualità della notifica, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice, alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente alla discussione e dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa depositando telematicamente il dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (1. lettera di assunzione;
3. Buste paga).Le somme dovute, come previste dal contratto individuale per scatti di anzianità, e dal CCNL applicato per elemento perequativo (art. 45 del contratto collettivo del 22 maggio 1991), trasferte (art. 62 del CCNL Trasporto merci) indennità di mensa dall'art 75 del Ccnl Trasporto merci industria e premio di operosità all'art. 61 n. 4 CCNL Trasporto merci), sono specificate nel conteggio inserito allegato al ricorso (doc.10) .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697
c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli
Pag. 4 di 8 obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo il datore di lavoro convenuto rimasto contumace .
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 4.099,20, di cui euro 263,27 lordi a titolo di incidenza sul TFR lordi. Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Deve essere altresì essere accolta la domanda di dichiarazione della nullità del verbale di conciliazione datato 29.9.2023 che il ricorrente ha impugnato con lettera dell'8/03/2024, in quanto privo dei requisiti di legge e comunque non definitivo non essendo decorsi sei mesi dalla sua sottoscrizione.
Detto verbale è nullo in quanto non risulta essere stato sottoscritto essere stato sottoscritto avanti le organizzazioni sindacali individuate dal contratto collettivo di lavoro così come impone l'articolo 412 ter c.p.c. e in ogni caso risulta privo di causa in quanto non risultando un licenziamento, non sussiste neppure una res litigiosa oggetto di transazione.
Non risulta agli atti alcun formale atto di licenziamento in conseguenza di ciò, il rapporto di lavoro deve considerarsi tuttora in essere con il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione dalla data in cui ha posto a disposizione dell'azienda le sue energie lavorative. Il lavoratore ha impugnato l'atto offrendo la sua prestazione con lettera dell'8/03/2024. Da questa data decorre il diritto a percepire la retribuzione quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale della società resistente, al tallone mensile di euro 1.961,84 come risultante dalle buste paga in atti.
Pag. 5 di 8 Parte ricorrente ha inoltre contestato l'illegittimità delle trattenute per multa chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro € 306,00.
La domanda deve trovare accoglimento poiché l'art. 30 c. 3 del CCNL prevede che “l'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza”.
Solo ove tale negligenza sia dimostrata nell'ambito di un legittimo procedimento disciplinare, che consente il relativo contraddittorio e il rispetto del fondamentale diritto di difesa, il lavoratore può essere chiamato a rispondere in via risarcitoria nei confronti del datore di lavoro delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Nel caso di specie, tuttavia, la prova della negligenza non è stata fornita, essendo la convenuta rimasta contumace. Le somme trattenute illegittimamente risultano dalle buste paga, pertanto la società datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma.
Da ultimo, in mancanza di prova dell'adempimento del dovere contrattuale di consegna delle buste paga deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla consegna della copia delle buste paga mancanti relative al rapporto di lavoro.
Conseguentemente si ordina alla società resistente la consegna delle buste paga relative ai mesi di marzo 2022, agosto 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023 e agosto 2023.
In applicazione del principio di soccombenza la società convenuta va, inoltre, condannata a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.500 , oltre rimborso spese CPA e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 8768
2024 così dispone:
-Dichiara la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data
29/09/2023 e la nullità della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e
Pag. 6 di 8 per l'effetto condanna della società resistente al ripristino del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento della retribuzione dovuta pari ad euro 1.961,84 lordi mensili dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo con interessi e rivalutazione;
- Accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute per “multe” operate dalla resistente nelle buste paga e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 306,00;
-accerta e dichiara che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del
CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ha diritto di percepire, a titolo di scatti di anzianità, premio di operosità, indennità mensa ed elemento perequativo, la somma lorda di euro 4.099,20, di cui euro 263,27 lordi a titolo di incidenza sul
TFR e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma e euro 479,80 a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione.
-condanna la convenuta alla consegna delle buste paga relative ai mesi di marzo
2022, agosto 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023 e agosto 2023. condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
28/11/2024
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 8768/2024
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. CARTILLONE BIAGIO ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: trattenute illegittime in busta paga, mancata corretta applicazione del CCNL, mancato riconoscimento scatti di anzianità, differenze retributive, nullità del verbale di conciliazione
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 12 luglio
2024 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza,
ha convenuto innanzi alla sezione lavoro di Parte_1 questo Tribunale, , esponendo di essere stato Controparte_1 assunto in data 31/12/2020 e decorrenza dall'1/01/2021, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e a tempo indeterminato, con inquadramento nel livello G1 del CCNL Spedizioni e Trasporto e mansione di autotrasportatore con
“trasporto di atti e colli compresa l'attività di carico, la presa in consegna, lo scarico e la consegna a destinazione” (doc. 2).
Ha lamentato che la datrice di lavoro, non ha correttamente applicato gli istituti di retribuzione diretta e differita, applicando al rapporto di lavoro condizioni economiche complessivamente inferiori al trattamento dovuto in base alla corretta e integrale applicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro come da specifica pattuizione contenuta nel contratto individuale.
Nella lettera di assunzione, infatti, la società convenuta si è impegnata a riconoscere al ricorrente “parità di trattamenti maturati nel suo precedente periodo lavorativo svolto presso Ecoland Service srl, con codice fiscale
, sede a Genova (GE) in Via De Marini 16; si confermano dunque P.IVA_2 quanto maturato a titolo di pregressa anzianità lavorativa e trattamento economico al fine di dare continuità e garanzia agli accordi tra Lei e la committente in sede di cambio societario e relativa assunzione”.
Il ricorrente ha riferito, infatti, di aver prestato la propria attività lavorativa a favore di Ecoland Service srl, dall'1/10/2019 al 31/12/2020, con inquadramento livello G1 del CCNL Spedizioni e Trasporto e mansione di autotrasportatore, sempre nell'ambito dell'appalto Bartolini spa, svolgendo le medesime mansioni di cui al punto 3 (doc. 3).
La società resistente tuttavia, secondo quanto riferito in ricorso, non avrebbe rispettato gli impegni assunti con la lettera di assunzione e non avendo mai riconosciuto gli scatti di anzianità (tenendo conto del periodo di lavoro maturato alle dipendenze di Ecoland Service srl, dall'1/10/2019 al 31/12/2020).
Il ricorrente ha inoltre esposto di aver sottoscritto in data 29/09/2023 verbale di conciliazione nel quale le parti hanno pattuito il pagamento della somma lorda di euro 100,00 a favore del ricorrente a fronte di una rinuncia da parte del medesimo all'impugnazione del licenziamento intimato oltre alla rinuncia ad ogni differenza retributiva e contributiva relativa all'intercorso di lavoro.
Ha inoltre riferito che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso senza un provvedimento di licenziamento.
Ha precisato inoltre di non aver mai reso le dimissioni né di aver mai risolto consensualmente il rapporto di lavoro con le forme richieste per legge.
Tutto ciò premesso ed esposto ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
Pag. 2 di 8
1. Sul verbale di conciliazione sottoscritto in data 29/09/2023
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, la illegittimità e nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 29/09/2023.
2. Sulla cessazione del rapporto di lavoro
Dichiararsi l'insussistenza di un qualsiasi licenziamento e la nullità,
l'invalidità e l'inefficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per non aver il ricorrente comunicato questa volontà nelle forme previste dall'articolo 26 del d.lgs n. 151/2015.
Per l'effetto dichiararsi tuttora esistente tra le parti il rapporto di lavoro con condanna della società resistente alla reintegrazione (o al ripristino) del ricorrente nel posto di lavoro con il risarcimento del danno pari alla retribuzione dovuta dalla data di messa in mora al parametro mensile della retribuzione mensile lorda utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.961,84 lordi o alla diversa somma che sarà ritenuta dovuta.
3. Sulle illegittime trattenute
Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, l'illegittimità delle trattenute per
“multe” operate dalla resistente nelle buste paga, così come riassunte al punto
5.3. della sezione in fatto del presente ricorso. Per l'effetto, condannarsi la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di €
306,00 o della diversa somma che risulterà dovuta, anche all'esito delle produzioni documentali richieste.
4. Sulle differenze retributive
a) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ha diritto di percepire, a titolo di scatti di anzianità, premio di operosità, indennità mensa ed elemento perequativo, la somma lorda di euro 4.099,20, di cui euro 263,27 lordi a titolo di incidenza sul TFR, con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente del citato importo o di quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta.
Pag. 3 di 8 b) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti, che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ha diritto di percepire, a titolo di indennità di trasferta, la somma residua lorda di euro 479,80, con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente del citato importo o di quell'altra somma che sarà ritenuta dovuta.
5. Sulla richiesta di consegna delle buste paga mancanti relative al rapporto di lavoro
Dichiararsi il diritto del ricorrente alla consegna della copia delle buste paga mancanti relative al rapporto di lavoro. Conseguentemente, ordinarsi alla resistente l'esibizione e la consegna delle seguenti buste paga relative ai mesi di marzo 2022, agosto 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile
2023 e agosto 2023.
Nonostante la ritualità della notifica, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Il giudice, alla prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente alla discussione e dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa depositando telematicamente il dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (1. lettera di assunzione;
3. Buste paga).Le somme dovute, come previste dal contratto individuale per scatti di anzianità, e dal CCNL applicato per elemento perequativo (art. 45 del contratto collettivo del 22 maggio 1991), trasferte (art. 62 del CCNL Trasporto merci) indennità di mensa dall'art 75 del Ccnl Trasporto merci industria e premio di operosità all'art. 61 n. 4 CCNL Trasporto merci), sono specificate nel conteggio inserito allegato al ricorso (doc.10) .
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697
c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli
Pag. 4 di 8 obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo il datore di lavoro convenuto rimasto contumace .
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 4.099,20, di cui euro 263,27 lordi a titolo di incidenza sul TFR lordi. Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Deve essere altresì essere accolta la domanda di dichiarazione della nullità del verbale di conciliazione datato 29.9.2023 che il ricorrente ha impugnato con lettera dell'8/03/2024, in quanto privo dei requisiti di legge e comunque non definitivo non essendo decorsi sei mesi dalla sua sottoscrizione.
Detto verbale è nullo in quanto non risulta essere stato sottoscritto essere stato sottoscritto avanti le organizzazioni sindacali individuate dal contratto collettivo di lavoro così come impone l'articolo 412 ter c.p.c. e in ogni caso risulta privo di causa in quanto non risultando un licenziamento, non sussiste neppure una res litigiosa oggetto di transazione.
Non risulta agli atti alcun formale atto di licenziamento in conseguenza di ciò, il rapporto di lavoro deve considerarsi tuttora in essere con il diritto del lavoratore a percepire la retribuzione dalla data in cui ha posto a disposizione dell'azienda le sue energie lavorative. Il lavoratore ha impugnato l'atto offrendo la sua prestazione con lettera dell'8/03/2024. Da questa data decorre il diritto a percepire la retribuzione quale conseguenza dell'inadempimento contrattuale della società resistente, al tallone mensile di euro 1.961,84 come risultante dalle buste paga in atti.
Pag. 5 di 8 Parte ricorrente ha inoltre contestato l'illegittimità delle trattenute per multa chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di euro € 306,00.
La domanda deve trovare accoglimento poiché l'art. 30 c. 3 del CCNL prevede che “l'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza”.
Solo ove tale negligenza sia dimostrata nell'ambito di un legittimo procedimento disciplinare, che consente il relativo contraddittorio e il rispetto del fondamentale diritto di difesa, il lavoratore può essere chiamato a rispondere in via risarcitoria nei confronti del datore di lavoro delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Nel caso di specie, tuttavia, la prova della negligenza non è stata fornita, essendo la convenuta rimasta contumace. Le somme trattenute illegittimamente risultano dalle buste paga, pertanto la società datrice di lavoro deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma.
Da ultimo, in mancanza di prova dell'adempimento del dovere contrattuale di consegna delle buste paga deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla consegna della copia delle buste paga mancanti relative al rapporto di lavoro.
Conseguentemente si ordina alla società resistente la consegna delle buste paga relative ai mesi di marzo 2022, agosto 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023 e agosto 2023.
In applicazione del principio di soccombenza la società convenuta va, inoltre, condannata a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.500 , oltre rimborso spese CPA e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando nella causa n.r.g. 8768
2024 così dispone:
-Dichiara la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data
29/09/2023 e la nullità della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e
Pag. 6 di 8 per l'effetto condanna della società resistente al ripristino del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento della retribuzione dovuta pari ad euro 1.961,84 lordi mensili dalla data di messa in mora sino all'effettivo soddisfo con interessi e rivalutazione;
- Accerta e dichiara l'illegittimità delle trattenute per “multe” operate dalla resistente nelle buste paga e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 306,00;
-accerta e dichiara che il lavoratore, con la corretta e integrale applicazione del
CCNL Trasporto Merci e Spedizioni, ha diritto di percepire, a titolo di scatti di anzianità, premio di operosità, indennità mensa ed elemento perequativo, la somma lorda di euro 4.099,20, di cui euro 263,27 lordi a titolo di incidenza sul
TFR e condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della suddetta somma e euro 479,80 a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione.
-condanna la convenuta alla consegna delle buste paga relative ai mesi di marzo
2022, agosto 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, aprile 2023 e agosto 2023. condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.500,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
28/11/2024
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
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