Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00897/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01917/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1917 del 2025, proposto da
Domenico Andrea MP, CO AZ, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Iaria, IL Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia, Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. Toscana, Sezione Prima, del 28 gennaio 2025, n. 141, resa inter partes , nella parte in cui, al paragrafo 7 della parte in diritto, ha statuito che “Il ritardo maturato dall'Amministrazione comunale nel dare esecuzione a quanto disposto dai giudici di primo e secondo grado con le sentenze sopra citate ne giustifica la condanna alla corresponsione di una penalità di mora pari a € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e fino all'insediamento, su richiesta della parte interessata, del commissario ad acta ”, disponendo la condanna del “Comune di Firenze alla corresponsione di una penalità di mora pari a € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e fino all'insediamento del commissario ad acta ”,
per la condanna
del Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma dovuta ai Sig.ri MP e AZ
e per la nomina
di un Commissario ad acta , per l'ipotesi di perdurante inottemperanza del Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 la dott.ssa IL De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TO
1. Il T.A.R. della Toscana - con la sentenza n. 1031 del 13 novembre 2023, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6797 del 29 luglio 2024 - ha accolto il ricorso proposto dai sig.ri MP e AZ, proprietari di immobili posti agli ultimi piani dell’edificio sito in Firenze, via Giusti nn. 8, 10 e 12, annullando il provvedimento di autorizzazione rilasciato ad AD S.p.A. per l’installazione di un’antenna per telefonia mobile collocata su un edificio antistante.
1.1. A fronte della mancata rimozione dell’impianto, i ricorrenti hanno presentato, dinanzi a questo T.A.R., ricorso per l’ottemperanza delle sentenze sopra richiamate.
Lo stesso è stato accolto con sentenza n. 141 del 28 gennaio 2025, nella quale si rilevava che “ la sentenza di primo grado, confermata in appello, ha testualmente disposto “ l’annullamento dell’autorizzazione tacita formatasi, ai sensi dell’art. 44 co. 10 del d.lgs. n. 259/2003, sull’istanza presentata dalla controinteressata AD S.p.A. per l’installazione di un impianto di telefonia mobile sulla copertura dell’ex Monastero di San Silvestro”.
La stessa, pertanto, ha determinato il venir meno, con efficacia retroattiva, del titolo autorizzativo che ha inizialmente consentito l’installazione dell’impianto di cui si controverte, rendendolo perciò illegittimo, con conseguente obbligo del Comune di attivarsi per ottenerne la rimozione da parte di AD o, se necessario, anche in danno ”.
Con la sentenza di ottemperanza, quindi, si ordinava “ … al Comune di Firenze e alla Azienda pubblica di servizi alla persona Montedomini-Sant’Ambrogio-Fuligno-Bigallo di attivarsi, ognuno per quanto di rispettiva competenza, nel termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, per ottenere la sollecita rimozione dell’impianto di cui si controverte ”.
Veniva infine disposto che “ Il ritardo maturato dall’Amministrazione comunale nel dare esecuzione a quanto disposto dai giudici di primo e secondo grado con le sentenze sopra citate ne giustifica la condanna alla corresponsione di una penalità di mora pari a € 500,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e fino all’insediamento, su richiesta della parte interessata, del commissario ad acta ”.
1.2. La sentenza suddetta è stata comunicata in via amministrativa e notificata al Comune il 29 gennaio 2025.
1.3. L’opera è stata rimossa in data 10 febbraio 2025.
1.4. Il Comune ha provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza a favore dei ricorrenti, mentre si è opposto alla corresponsione delle penalità di mora richieste da controparte, affermando di essersi tempestivamente attivato per dare esecuzione all’ordine impartito dal giudice.
2. Con l’odierno ricorso i sig.ri MP e AZ chiedono che il Comune sia condannato alla corresponsione delle penalità di mora, per un importo complessivo di € 6.000,00 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria; somma ottenuta moltiplicando l’importo giornaliero di € 500,00 per i dodici giorni intercorsi tra la comunicazione/notifica della sentenza e la definitiva rimozione dell’opera.
Essi sostengono, infatti, che la sentenza di ottemperanza – una volta comunicata/notificata – avrebbe imposto l’immediata rimozione dell’opera, a cura di AD o del Comune stesso, in danno del soggetto obbligato, e che la penalità di mora sarebbe quindi spettata per ogni giorno intercorrente tra la conoscenza del provvedimento giudiziale e l’effettiva eliminazione dell’abuso.
3. Il Comune di Firenze si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto del ricorso, evidenziando di essersi immediatamente attivato per ottenere la rimozione dell’antenna, effettivamente avvenuta in data 10 febbraio 2025, entro il termine di venti giorni concesso dalla sentenza di ottemperanza.
4. Nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Va preliminarmente rammentato che, come chiarito da costante giurisprudenza amministrativa, la penalità di mora ( astreinte ) prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. costituisce un “…mezzo di coercizione indiretta svolge effetti durante il tempo in cui l'amministrazione debitrice permane nella semplice condizione di dover adempiere con i propri mezzi: dunque, dalla pronuncia dell'ordine di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta. In questa fase, infatti, è il minacciato nuovo peso economico che appare di suo utile e adeguata sollecitazione all'esecuzione del giudicato.
7.3. L'astreinte, dunque, o penalità di mora, come mezzo di coercizione indiretta svolge effetti durante il tempo in cui l'amministrazione debitrice permane nella semplice condizione di dover adempiere con i propri mezzi: dunque, dalla pronuncia dell'ordine di ottemperanza e alla nomina del commissario ad acta. In questa fase, infatti, è il minacciato nuovo peso economico che appare di suo utile e adeguata sollecitazione all'esecuzione del giudicato.
Diversamente però, una volta intervenuta la nomina del commissario ad acta, all'esecuzione del giudicato è aperta la via della forma surrogata, mediante l'attività dell'organo ausiliario del giudice che si sostituisce agli uffici dell'amministrazione. Sicché diviene irragionevole ritornare alla più contenuta astreinte ” (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2018).
Ciò detto, con riferimento al caso di specie si osserva che:
- come evidenziato nella parte che precede, la sentenza n. 141 del 28 gennaio 2025, di cui oggi si chiede l’esatta esecuzione, in motivazione prevedeva che il Comune si dovesse “ attivare ” nel termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza, “ per ottenere la sollecita rimozione dell’impianto di cui si controverte ” e non imponeva quindi l’istantanea rimozione dello stesso;
- coerentemente, nel dispositivo si ordinava al Comune di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza, “ nei termini precisati in motivazione ”;
- si condannava inoltre il Comune alla corresponsione di una penalità di mora pari a € 500,00 “ per ogni giorno di ulteriore ritardo ”, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza e fino all’insediamento del commissario ad acta.
La citata sentenza, pertanto, imponeva all’Amministrazione di dare immediato e diligente avvio al procedimento finalizzato alla rimozione dell’opera, che doveva concludersi nel termine ristretto di venti giorni dalla comunicazione/notificazione della sentenza, ossia, come ovvio, dalla piena conoscenza della decisione assunta dal giudice.
Ed invero, non sarebbe stato ragionevole imporre al Comune di procedere immediatamente in danno del proprietario dell’impianto, senza avere preventivamente consentito a quest’ultimo di provvedere direttamente, pur sempre nel rispetto delle stringenti prescrizioni dettate dal giudice.
Ebbene, il Comune, in data 29 gennaio 2025, ha ricevuto comunicazione e notificazione della sentenza (cfr. doc. 20 del Comune) e, in data 30 gennaio 2025, ha prontamente trasmesso a AD formale diffida (cfr. doc. 21 del Comune).
Come emerge dalla ulteriore documentazione versata in atti, lo stesso si è inoltre adoperato affinché l’opera fosse effettivamente rimossa da AD entro il termine stabilito dalla sentenza, come in effetti avvenuto, al dodicesimo giorno dalla comunicazione/notifica della stessa.
Il Comune ha pertanto assicurato la piena ottemperanza a quanto disposto dal giudice, prima della scadenza del termine concesso, senza che occorresse provvedere in danno della società obbligata e senza che si dovesse sollecitare l’intervento del commissario ad acta .
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la soprastante lettura della sentenza di ottemperanza non vanifica, di fatto, la previsione della misura coercitiva. La penalità di mora, infatti, avrebbe potuto trovare applicazione sia a fronte dell’eventuale inerzia serbata dal Comune, dalla data di comunicazione/notifica della sentenza fino al momento in cui non si fosse attivato, in modo serio ed efficace, per assicurare, in un modo o nell’altro, la rimozione dell’opera; sia nel periodo intercorrente tra la scadenza dei venti giorni concessi dal giudice e l’effettivo insediamento del commissario ad acta , che non sempre avviene contestualmente.
Deve dunque escludersi, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della penalità di mora prevista dalla sentenza di ottemperanza.
Conseguentemente, il ricorso e la connessa domanda di condanna del Comune al pagamento delle somme dovute a titolo di penalità di mora devono essere respinti.
6. Considerate le peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IL La UA, Presidente
IL De Felice, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IL De Felice | IL La UA |
IL SEGRETARIO