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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 143/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 143/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. STRAMBI FERRINI MARIA GRAZIA;
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1971, con l'avv. STRAMBI FERRINI MARIA GRAZIA;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.06.2025; Condizioni congiunte: “Ill.mo Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e in data 08.02.2003 in Valenza (AL), Parte_1 Controparte_1
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valenza Po (AL) alla parte 1, serie nr. II, anno 2003, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
-nulla viene disposto in punto spese.”
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24.7.2024, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che hanno contratto matrimonio civile a
Valenza, il 08.02.2003; che, dalla loro unione, è nato il figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
2.Con sentenza non definitiva in data 06.05.2025 e pubblicata in data 08.05.2025, il Tribunale di
Alessandria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha omologato le condizioni concordate di separazione e ha rimesso, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice
Delegato, per l'udienza cartolare del 05.12.2025. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 06.05.2025 e pubblicata in data 08.05.2025, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, tra i Sig.ri e Controparte_1 Parte_1
a Valenza, il 08.02.2003 (“n.2, P. 1, anno 2003”);
[...] - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “Ill.mo Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1 CP_1
in data 08.02.2003 in Valenza (AL), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Valenza Po (AL) alla parte 1, serie nr. II, anno 2003, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 09 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente relatore estensore dott. Giuseppe Bersani Giudice
dott. Margherita Pastorino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 143/2025, in materia di separazione e divorzio congiunti ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con l'avv. STRAMBI FERRINI MARIA GRAZIA;
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
23/06/1971, con l'avv. STRAMBI FERRINI MARIA GRAZIA;
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 18.06.2025; Condizioni congiunte: “Ill.mo Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e in data 08.02.2003 in Valenza (AL), Parte_1 Controparte_1
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Valenza Po (AL) alla parte 1, serie nr. II, anno 2003, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
-nulla viene disposto in punto spese.”
MOTIVAZIONE
1.Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 24.7.2024, le parti hanno domandato la separazione e il divorzio congiunti e hanno rappresentato: che hanno contratto matrimonio civile a
Valenza, il 08.02.2003; che, dalla loro unione, è nato il figlio maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
2.Con sentenza non definitiva in data 06.05.2025 e pubblicata in data 08.05.2025, il Tribunale di
Alessandria ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha omologato le condizioni concordate di separazione e ha rimesso, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del Giudice
Delegato, per l'udienza cartolare del 05.12.2025. All'esito, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 06.05.2025 e pubblicata in data 08.05.2025, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato, tra i Sig.ri e Controparte_1 Parte_1
a Valenza, il 08.02.2003 (“n.2, P. 1, anno 2003”);
[...] - omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “Ill.mo Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la signora e Parte_1 CP_1
in data 08.02.2003 in Valenza (AL), successivamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Valenza Po (AL) alla parte 1, serie nr. II, anno 2003, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 09 dicembre 2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.