Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 550/2022 RGA avverso la sentenza n. 249/2022 R.S. emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione
Lavoro, in data 9 giugno 2022, pubblicata il 7 luglio 2022, non notificata;
avente ad oggetto: risarcimento danni da mala gestio, impugnazione licenziamento, demansionamento, ferie non godute. posta in discussione all'udienza collegiale del 17/04/2025; promossa da:
- C.F. - (quale incorporante della C.F. Pt_1 P.IVA_1 CP_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Alberto Pizzoferrato e Prof.
Arturo Maresca ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in
Bologna (BO); appellante/appellato in via incidentale;
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dagli Avv.ti Prof. Franco Focareta e Annafilomena Guercio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bologna (BO); appellato/appellante in via incidentale;
e nei confronti di pag. 1 di 20
(nel seguito, “ ) - C.F. e P.IVA n. Controparte_5 CP_3
- in persona del Rappresentante Generale per l'Italia pro tempore, P.IVA_3 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Bruno Giuffrè,
Karin Tayel e Giacomo Garcea e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Bologna (BO); appellata/appellante in via incidentale;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La complessa vicenda processuale per cui è causa è analiticamente descritta nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: “[…] Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 06.06.2016, conveniva Controparte_2 [...] davanti al Tribunale di Bologna in funzione di giudice del lavoro, allegando CP_1 di avere lavorato alle sue dipendenze, con contratto a tempo indeterminato e mansioni di dirigente, sino alla data del licenziamento intimato per asserita giusta causa. Il ricorrente deduceva la nullità del recesso per ritorsività, per estraneità dei fatti addebitati (essendo riferibili all'attività svolta al ricorrente nel suo ruolo di amministratore delegato di ); la nullità/illegittimità del recesso per CP_1 violazione dell'art. 7 S.d.L. e combinato disposto degli artt. 27 del ccnl dirigenti e
8 ccnl sotto il profilo dell'intempestività della contestazione CP_6 disciplinare e della mancata audizione del lavoratore. Il ricorrente svolgeva ulteriori domande volte ad accertare il danno subito per un asserito demansionamento e a condannare la resistente al pagamento di una somma a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura non inferiore ad €
200.000,00. Domandava, inoltre, l'accertamento dalla maturazione di 1.059,16 ore di ferie non godute sino a novembre 2015 e chiedeva la condanna di al CP_1 pagamento di € 102.683,00 a titolo di ferie non godute. Instauratosi il contraddittorio, la società resisteva eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., dovendo essere la controversia introdotta con il rito speciale previsto dall'art. 1 comma 47 e ss. l. 92/2012, stante la proposizione della domanda di nullità del licenziamento, argomentando dell'effettiva sussistenza delle ragioni pag. 2 di 20 giustificative del recesso e contestando le ulteriori domande del ricorrente di cui chiedeva l'integrale rigetto. Proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore di essendo CP_1 venuto meno agli obblighi di correttezza e diligenza trasparenza e buona fede richiesti al dirigente quale alter ego dell'imprenditore, quantificato in € 4,7 milioni. In via riconvenzionale subordinata, domandava di accertare la nullità del rapporto di lavoro tra le parti e condannare il ricorrente a restituire tutte le retribuzioni percepite da maggio 2009 sino a giugno 2015.
Con ordinanza emessa il 16.5.2017 il Tribunale osservava come la domanda così come prospettata dal ricorrente, essendo rivolta alla declaratoria di nullità del licenziamento e al conseguente ripristino del rapporto, imponesse il mutamento del rito da ordinario a sommario, rendendo obbligatoria la trattazione della causa con il rito speciale ex art. 1 comma 47 della L. n. 92/2012. Pertanto, veniva disposta la conversione del rito da ordinario a sommario, limitatamente all'impugnazione del licenziamento. Per le restanti domande formulate dal ricorrente e per la domanda riconvenzionale veniva disposta la sospensione, non rientrando nell'ambito applicativo del rito speciale di cui alla l. 92/2012. All'udienza del 22.06.2017, veniva dato atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di in . Il processo, pertanto, proseguiva nei CP_1 Pt_1 confronti di (come da ordinanza del 18.07.2017) e la causa veniva Pt_1 istruita mediante l'audizione di informatori. La causa avente ad oggetto il licenziamento veniva discussa oralmente all'udienza del 22.11.2017 ed il giudicante riservava la decisione. Con ordinanza del 04.12.2017, a scioglimento della riserva, veniva rigettata la domanda volta ad accertare la nullità e l'illegittimità del licenziamento. In data 06.02.2018, il ricorrente depositava ricorso in riassunzione per la prosecuzione del procedimento per le domande sospese. All'udienza del
3.05.2018, il ricorrente dava atto di non aver notificato il ricorso in riassunzione alla convenuta e chiedeva termine per la rinnovazione della notifica, autorizzata con decreto del 03.05.2018. In data 09.07.2018 si costituiva quale ente Pt_1 incorporante di . CP_1
All'udienza di comparizione del 19.07.2018 si procedeva al tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo. Parte ricorrente dava atto del deposito di atto di citazione da parte di contenente domanda di accertamento della Pt_1
pag. 3 di 20 responsabilità del ricorrente quale amministratore di , davanti al Tribunale CP_1 di Bologna – sezione specializzata in materia di imprese (R.G. 20126/2017).
Eccepiva che parte resistente, nella memoria di costituzione nella fase di riassunzione, non avesse riproposto esplicitamente la domanda riconvenzionale e che, pertanto, la stessa dovesse intendersi implicitamente rinunciata. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza del giudice del lavoro – a favore del Tribunale delle imprese – a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di responsabilità del ricorrente quale direttore generale essendo parificata alla responsabilità degli amministratori. In ogni caso, eccepiva la litispendenza, continenza e connessione della domanda riconvenzionale con le domande formulate nel procedimento R.G.
20126/2017 avanti al Tribunale delle Imprese.
Con ordinanza del 12.11.2018 venivano respinte le eccezioni formulate dal ricorrente di decadenza ed improcedibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente e di incompetenza del Giudice del Lavoro a favore del
Tribunale delle Imprese.
Con ordinanza del 13.09.2019 venivano, altresì, respinte le ulteriori eccezioni del ricorrente di litispendenza e connessione con il procedimento R.G. 20126/2017 avanti al Tribunale delle Imprese. Veniva, pertanto, disposta la prosecuzione del processo e ordinata la chiamata in causa dell'assicurazione Controparte_3
.
[...]
Costituitasi in data 10.06.2019, la terza chiamata eccepiva in via pregiudiziale, fra l'altro, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Allegava che, a seguito della Pt_1 CP_2 riassunzione del processo da parte del ricorrente (con ricorso depositato il
06.02.2018), ha genericamente riproposto tutte le domande di cui alla Pt_1 comparsa del 18.11.2016 con memoria in riassunzione del 09.07.2018 (pertanto, oltre il termine di tre mesi dal 4.12.2017 di cui all'art. 297 c.p.c.) Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in merito alla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti del ricorrente. Allegava, in Pt_1 particolare, la natura pubblicistica di e la natura pubblica delle sue Pt_1 risorse. Pertanto, l'eventuale danno causato da nei confronti di CP_2 Pt_1 doveva configurarsi come danno erariale con conseguente giurisdizione della
Corte dei conti.
Con ordinanza del 20.06.2019, il processo veniva sospeso a seguito di pag. 4 di 20 regolamento di competenza proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza del
13.09.2019. Con ordinanza n. 21849/2020 del 09.10.2020, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il regolamento di competenza proposto dal ricorrente.
In data 15.12.2020, il ricorrente e la società convenuta depositavano ricorso in riassunzione, reiterando le domande già formulate. In data 01.03.2021, Pt_1 si costituiva in risposta al ricorso in riassunzione depositato dal ricorrente. In data
01.03.2021, si costituiva la terza chiamata reiterando le eccezioni e le CP_3 domande già formulate.
Parte ricorrente e la terza chiamata allegavano che il Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia d'impresa – con sentenza n. 1319/2020 del 20.08.2020 (R.G. 20126/2017) aveva accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei conti, in merito all'azione di responsabilità ex art. 2932 c.c. proposta da nei confronti Pt_1 degli ex amministratori di (fra cui l'odierno ricorrente). Il giudice motivava CP_1 la propria decisione accertando la natura formalmente privata ma sostanzialmente pubblica di . Conseguentemente, il danno causato dagli Pt_1 ex amministratori deve configurarsi come danno erariale (in quanto si è riverberato su un patrimonio di origine pubblica) con conseguente giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 175/2016.
All'udienza dell'11.03.2021 le parti insistevano sulle rispettive istanze ed eccezioni. , inoltre, rilevava di aver proposto appello nei confronti della Pt_1 sentenza n. 1319/2020. La causa, pertanto, veniva rinviata per discussione in merito all'eccezione di giurisdizione con termine per note, in attesa della pronuncia della Corte d'Appello. Successivamente, all'udienza del 14.04.2022, tenutasi tramite collegamento da remoto, le parti comunicavano che la Corte d'appello di Bologna - III sezione civile, con sentenza n. 401/2022, aveva respinto l'appello proposto da e Pt_1 confermato la sentenza n. 1319/2020 emessa dal Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia d'Impresa. , inoltre, comunicava che intendeva Pt_1 proporre ricorso in Cassazione avverso la predetta sentenza. […]”.
La causa veniva rinviata al 10.05.2022 per discussione e nuovamente rinviata al
9.6.2022 per i medesimi incombenti, con concessione di termine per note conclusive.
All'udienza del 9.6.2022, svolta la discussione orale, la causa veniva definita dal pag. 5 di 20 Tribunale di Bologna con la sentenza n. 249/2022 R.S., pubblicata il 7 luglio 2022, così statuendo: “[…] - dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere in merito alla domanda riconvenzionale proposta da (quale soggetto incorporante Pt_1
nei confronti del ricorrente CP_1 Controparte_2
- rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti di;
Pt_1
- compensa fra le parti le spese di lite”.
Con ricorso depositato in data 17/10/2022, ha spiegato appello nei Pt_1 confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “[...] a) accogliere la domanda riconvenzionale svolta dall'allora nei confronti del sig. e, quindi, CP_1 Controparte_2 condannarlo a risarcire a (incorporante il danno cagionatole Pt_1 CP_1 con la condotta tenuta in qualità di Direttore Generale, in misura pari ad €
4.700.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
b) liquidare le spese legali relative al regolamento di competenza definito dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 21849/20, depositata il 9.10.2020 e condannare il sig. al pagamento delle stesse nei confronti di Controparte_2 Pt_1
(incorporante . Con vittoria di spese di lite”. CP_1
A fondamento delle suesposte conclusioni, , dopo aver riepilogato lo Pt_1 svolgimento del giudizio e le prospettazioni dalla medesima svolte dinanzi al
Giudice di prime cure, ha articolato due motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “1) Erronea applicazione dell'art. 12, D.Lgs. 175/2016, da parte della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato il difetto di giurisdizione, a favore della Corte dei Conti, sulla domanda riconvenzionale proposta da nei confronti del sig. ; “2) Omessa liquidazione Pt_1 CP_2 delle spese di lite relative al ricorso per regolamento di competenza dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 21849/20, depositata il 9.10.2020”.
Il sig. ritualmente costituitosi in giudizio, in via preliminare, ha Controparte_2 eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da per asserito “difetto Pt_1 di valida procura” e per sua pretesa “manifesta infondatezza” ex art. 348 bis c.p.c., contestandone, comunque, nel merito la fondatezza ed argomentando altresì in punto alla “inammissibilità delle prove orali richieste in appello siccome rinunciate da ” e sulla “insussistenza e, comunque, mancanza di prova Pt_1
pag. 6 di 20 circa l'inadempimento di i danni richiesti ed il nesso di causa”. Per CP_2
l'ipotesi in cui questa Corte ritenga di accogliere, anche solo in parte l'appello proposto da , il sig. ha formulato due motivi di appello Pt_1 Controparte_2 incidentale condizionato, rubricati rispettivamente: “I. primo motivo: della estinzione della domanda riconvenzionale siccome non riproposta con la memoria di costituzione nel giudizio riassunto depositata da il 9.07.18 e, Pt_1 comunque, tardività”; “II. secondo motivo: difetto di procura”. L'ex Direttore
Generale di infine, ha proposto appello incidentale avverso i capi della CP_1 sentenza nr. 249/22 del Tribunale di Bologna con cui sono state rigettate le domande da lui proposte in prime cure, articolando al riguardo otto motivi di gravame, così rubricati: “I MOTIVO: Nullità della sentenza per motivazione apparente/o carente in violazione degli art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 c.p.c. disp. att. nonché degli articoli 111, c. 6, COST. e 24 COST”; “II MOTIVO: Erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2119 c.c., 7 l. 300 del 1970,
2697 c.c., 2722 c.c., 115 e 116 c.p.c. laddove ha ritenuto sussistenti “la prevalenza degli addebiti” posti a base del licenziamento esclusivamente sulla base delle sommarie informazioni rese, nella fase sommaria del rito Fornero, solo dall'informatore di (tale dott. e senza aver minimante tenuto Pt_1 Per_1 conto (né esplicitato le ragioni per cui non sono state considerato) le contrarie dichiarazioni dell'informatore dott. (all'epoca Direttore Generale di Tes_1
e Vicepresidente di ). Erroneità della sentenza laddove ha ritenuto Pt_1 CP_1 sussistenti addebiti che sono DOCUMENTLAMENTE SCONFESSATI DALLA
DOCUMENTAZIONE IN ATTI (mai disconosciuta da controparte). Omessa valutazione di documenti decisivi”; “III MOTIVO: E, comunque, manifesta erroneità della sentenza per aver ritenuto rilevanti quali “illeciti disciplinari” del lavoratore contegni posti in essere da in esecuzione delle direttive del CP_2
CDA di e nel monitoraggio continuo del Collegio dei Revisori dei Conti di CP_1
”; “IV MOTIVO: Erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione Pt_1 dell'art. 7 l. 300 del 1970 laddove ha ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare del 30.10.15 in relazione a fatti svoltisi nel periodo 2008-2012”; “V MOTIVO: (in subordine) Della erroneità ed illegittimità della sentenza anche per violazione 2016 e 2119 c.c., laddove ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento nonostante la manifesta sproporzione della sanzione espulsiva”;
“VI MOTIVO: Della erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione degli pag. 7 di 20 art. 2103 c.c., 2697 c.c., nel capo in cui ha rigettato la domanda volta ad accertare il demansionamento del sig. ; “VII MOTIVO: Della erroneità della CP_2 sentenza nel capo in cui ha rigettato la domanda di pagamento delle ferie maturate e non godute come riconosciute dal datore di lavoro nel LUL di novembre 2015”
“VIII MOTIVO: Della erroneità della motivazione della sentenza per omessa ammissione dei mezzi di prova e, comunque, illegittimità per omessa motivazione sulle ragioni del rigetto”. Il sig. in particolare, ha chiesto che questa Corte voglia: “[…] − Controparte_2 accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello per difetto di valida procura alle liti per le ragioni indicate in narrativa;
− accertare e dichiarare la inammissibilità dell'appello di ex art. 348bis Pt_1
c.p.c. e, comunque, della sua manifesta infondatezza siccome volto a contestare la questione inerente la giurisdizione, già approfonditamente delibata dalla sentenza impugnata nonché dalla sentenze n. 1319/2020 del Tribunale di Bologna – Sez.
Spec. Imp.. – e n. 401/2022 della Corte d'Appello di Bologna;
in ogni caso, − accertare e dichiarare la infondatezza dei due motivi d'appello proposti da e, per l'effetto, rigettare il ricorso avversario;
Pt_1
− accertare e dichiarare la inammissibilità delle prove orali richieste in appello siccome rinunciate da (avendo insistito perché il giudice trattenesse la Pt_1 causa in decisione siccome “già matura per la decisione” e non avendole riproposte neanche con note finali del 30.05.22) e, in ogni caso, per mancata formulazione di un apposito motivo d'appello;
− condannare alla rifusione delle spese di lite Pt_1
(appello incidentale condizionato) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle preliminari eccezioni di inammissibilità dell'appello avversario: − accertare e dichiarare la intervenuta estinzione del procedimento con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata da siccome non tempestivamente riassunta per le ragioni Pt_1 indicate in atti;
− accertare e dichiarare il difetto di procura per mancato deposito di procura alle liti rilasciata da dopo la incorporazione per fusione di , pur avendo Pt_1 CP_1 riassunto la causa, per i motivi indicati in narrativa In ogni caso APPELLO
INCIDENTALE
− in accoglimento degli spiegati motivi d'appello incidentale, riformare la pag. 8 di 20 sentenza di primo grado, limitatamente ai capi ove il sig. è risultato CP_2 soccombente e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, che si ritrascrivono […]”.
- già , Controparte_3 Controparte_4 ritualmente costituitasi, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da per asserito “difetto di valida procura”; per Pt_1 pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. e per sua asseverata “manifesta infondatezza” ex art. 348 bis c.p.c., contestandone, comunque, nel merito la fondatezza. Per l'ipotesi in cui questa Corte ritenga di accogliere, anche solo in parte l'appello proposto da , la compagnia assicurativa terza chiamata ha Pt_1 proposto appello incidentale condizionato in punto a:
“Inammissibilità/improcedibilità della Domanda Riconvenzionale”; “Tardività della riassunzione da parte di;
“Decadenza di dalla Parte_2 Parte_2 facoltà di riproporre la domanda di manleva svolta in primo grado nei confronti di;
riproponendo, infine, tutte le eccezioni già svolte in primo grado e CP_3 rimaste assorbite nella decisione gravata.
in particolare, ha chiesto che questa Corte Controparte_3 voglia: “[…] in via pregiudiziale - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello di per difetto di valida procura alle liti e, per l'effetto, Pt_1 confermare integralmente il Capo 3 della Sentenza in punto di giurisdizione;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da ai sensi Pt_1 dell'art. 342 c.p.c. e, per l'effetto, confermare integralmente il Capo 3 della
Sentenza in punto di giurisdizione;
in via principale - dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da Pt_1 ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in quanto privo di qualsiasi ragionevole probabilità di accoglimento e, per l'effetto, confermare integralmente il Capo 3 della Sentenza in punto di giurisdizione;
- in ogni caso, respingere l'appello promosso da in quanto infondato in Pt_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il Capo 3 della
Sentenza in punto di giurisdizione, accertando e dichiarando il difetto di giurisdizione dell'AGO a decidere in merito alla Domanda Riconvenzionale;
in via subordinata e gradata - nel denegato caso di accoglimento dell'appello di in relazione al Capo 3, in accoglimento dell'appello incidentale Pt_1 condizionato formulato dall'esponente, riformare il Capo 1 ed il Capo 2 della pag. 9 di 20 Sentenza, accertando e dichiarando l'inammissibilità/improcedibilità della
Domanda Riconvenzionale per una o più delle ragioni esposte ai par.
7.1 e 7.2;
- nel denegato caso di accoglimento dell'appello di e di rigetto delle Pt_1 eccezioni di inammissibilità/improcedibilità della Domanda Riconvenzionale, accertare e dichiarare la decadenza di dalla facoltà di riproporre nei CP_2 confronti di la domanda di manleva in relazione alla Domanda CP_3
Riconvenzionale per le ragioni esposte in narrativa;
- nel denegato caso in cui la domanda di manleva di rispetto alla CP_2
Domanda Riconvenzionale dovesse considerarsi correttamente riproposta nei confronti di - accertare e dichiarare l'incompetenza della Sezione Lavoro CP_3 in favore della Sezione Imprese a decidere della Domanda Riconvenzionale proposta da nei confronti del Sig. Pt_1 CP_2
- accertare e dichiarare la litispendenza e/o la continenza della presente causa nella Causa Imprese;
- disporre la sospensione del presente giudizio, in attesa che venga definita la
Causa Imprese;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni diritto di in relazione agli Pt_1 atti illeciti asseritamente compiuti da nel periodo di cui in atti;
CP_2
- respingere la Domanda Riconvenzionale avanzata da nei confronti di Pt_1 perché infondata in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova per le CP_2 ragioni esposte in atti e, conseguentemente, rigettare anche le domande svolte nei confronti di CP_3
- accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla
Polizza per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte nei confronti di CP_3 in via di estremo subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della Domanda
Riconvenzionale e delle domande svolte
contro
CP_3
(i) accertare il concorso di colpa di nella causazione degli eventuali danni Pt_1 nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
ii) accertare e dichiarare l'obbligo indennitario di nei limiti della quota di CP_3 responsabilità direttamente riferibile a di cui si chiede l'accertamento; CP_2
(iii) ridurre l'indennizzo dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1893, comma 2,
e/o 1898, ult. comma, c.c. per le ragioni esposte in atti;
(iv) ferme le limitazioni/esclusioni tutte applicabili, determinare l'indennizzo pag. 10 di 20 dovuto entro il Massimale di Polizza: • a condizione che il predetto limite di indennizzo non sia già stato eroso, in tutto o in parte, a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di eventuali altre richieste risarcitorie ricadenti nella stessa annualità di polizza;
• e comunque a "secondo rischio" e cioè ad integrazione e dopo esaurimento dei massimali di altre coperture assicurative;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (inclusi IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%). […]”.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, vanno, innanzitutto, esaminate la varie eccezioni d'inammissibilità dell'appello principale proposto da . Pt_1
In primo luogo, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale per asserito “difetto di una valida procura”. Ed invero, i difensori di Pt_1 hanno proposto il gravame in esame in virtù di procura alle liti rilasciata su atto telematicamente unito al ricorso dal Prof. Ing. Francesco Ubertini, in qualità di
Presidente e legale rappresentante pro tempore del Pt_1
Le parti appellate non contestano la sussistenza del potere di rappresentanza legale dell'ente in capo al Prof. Ing. Francesco Ubertini ma sostengono che costui prima di agire in giudizio avrebbe dovuto ottenere dall'Assemblea Consortile, che ai sensi dell'art. 5, lett. g), dello Statuto Firmato di è l'unico organo che Pt_1
“delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in merito alla gestione straordinaria della vita consortile” una specifica delibera in tal senso.
Tale delibera, recante data 24.04.2024, è stata prodotta dalla difesa dal CP_7 in data 08/05/2024 ed è stata acquisita dal Collegio ai sensi dell'art. 182,
[...]
2° co. c.p.c., con sanatoria ex tunc di ogni eccepito difetto di autorizzazione/rappresentanza.
Sempre in via preliminare va disattesa l'ulteriore eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto da per asserita violazione degli artt. 342 e 434 Pt_1
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto a fronte di un'attenta lettura dell'atto di gravame in parola risultano sufficientemente chiare sia le parti della sentenza gravata oggetto di impugnazione, sia i motivi di censura. Tanto si afferma, in particolare, anche alla luce dell'interpretazione più lata dell'art. 434
c.p.c. accolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 16/11/2017, n.27199, a tenore della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno pag. 11 di 20 interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto da ex art. 348 bis c.p.c. in quanto i motivi di doglianza articolati Pt_1 dall'odierno appellante principale non appaiono, prima facie, manifestamente infondati, così come presupporrebbe la norma citata ai fini della declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione. Infine, sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione, avanzata in data odierna dalla difesa del dott. di sospensione del presente giudizio ex art. Controparte_2
295 c.p.c. nelle more della definizione del parallelo giudizio pendente innanzi al
Tribunale di Bologna – sezione specializzata in materia di imprese, non sussistendo fra tali cause un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico giuridico, come è dato evincere dall'ordinanza del Giudice di prime cure del 13.09.2019 confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, a seguito di regolamento di competenza, con ordinanza n. 21849/2020 del 09.10.2020.
Ciò posto, quanto al primo motivo di appello principale articolato da se Pt_1 ne deve rilevare la fondatezza alla luce di quanto statuito sul punto dalla Suprema
Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con l'ordinanza n. 13088 pubblicata in data 12/05/2023, nel procedimento con RG n. 11944/2022, nella causa tra il il Pt_1 sig. e altri, che ha accolto il ricorso del e ha annullato la sentenza CP_2 Pt_1 della Corte d'Appello di Bologna n. 401/2022 (la quale in conformità all'impugnata sentenza del Tribunale di Bologna n. 1319/2020 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del GO, ritenendo sussistere la giurisdizione della Corte dei conti per l'azione di responsabilità di mala gestio nei confronti degli ex amministratori di , fra cui il sig. , dichiarando la giurisdizione del CP_1 CP_2 giudice ordinario sulle domande proposte dal con rinvio al Tribunale di Pt_1
Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa.
pag. 12 di 20 Nella richiamata pronuncia, le Sezione Unite della Suprema Corte hanno osservato che: << […] I giudici di appello, in maniera sostanzialmente conforme a quanto statuito dal Tribunale, al fine di individuare la giurisdizione del giudice contabile, hanno ritenuto che occorresse farsi riferimento alla natura giuridica dell'attore, così che, essendosi verificata la fusione per incorporazione della società, di cui i convenuti erano stati amministratori e sindaci, il danno prodotto dai medesimi al patrimonio sociale costituiva ormai un danno radicatosi nel patrimonio di
; la cui natura pubblica rendeva il danno stesso suscettibile di Pt_1 qualificazione come danno erariale.
Da tale ragionamento è stata quindi tratta l'ulteriore conclusione secondo cui era indifferente verificare, come invece reputato necessario dall'appellante, se tra la stessa e , all'epoca cui risalivano le condotte asseritamente illecite, vi fosse CP_1 un rapporto qualificabile come in house providing, in quanto ciò che rilevava era la circostanza che, come detto, il danno si era ormai consolidato nel solo patrimonio del soggetto sostanzialmente pubblico . La qualificazione Pt_1 come soggetto pubblico della ricorrente non è a ben vedere contestata nemmeno in questa sede con il motivo di ricorso (e ciò sebbene a diverse conclusioni sia pervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che già con la sentenza n.
2660/2015 ha escluso che il rapporto tra i consorziati e sia suscettibile Pt_1 di qualificazione in termini di « in house providing », posto che al anche CP_7 all'epoca dei fatti oggetto della presente causa partecipavano anche Università private, che non potevano essere qualificate comunque come enti pubblici per il solo fatto di svolgere attività di interesse pubblico – università private poi recedute solo nel 2018 -; in senso conforme si veda anche Consiglio di Stato n. 6009/2018
– la cui impugnativa è stata rigettata da Cass. S.U. n. 7012/2020 - che ha ribadito come non fosse possibile riscontrare per il requisito del 'controllo Pt_1 analogo', in ragione della presenza di enti privati nella compagine del , CP_7 nonché il requisito dell'attività prevalentemente svolta a favore dei soggetti consorziati, in ragione del fatto che svolgeva, direttamente o tramite Pt_1 società controllate, una parte rilevante della propria attività a favore di soggetti non consorziati, pubblici e privati, sia in che all'estero, assumendo quindi CP_5 una vocazione commerciale che impediva di considerarlo alla stregua di un soggetto in house, ovvero di un mero organo delle Amministrazioni consorziate), ma risulta attinta la conclusione secondo cui, per effetto dell'avvenuta fusione, il pag. 13 di 20 danno subito da sarebbe ormai un danno direttamente imputabile al CP_1 ricorrente, in termini di danno erariale. Le censure del ricorrente colgono nel segno, anche a voler mantenere ferma la natura sostanzialmente pubblica di
. Pt_1
La giurisprudenza di questa Corte ha anche di recente ribadito che, in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove sussista un controllo analogo, anche diverso da quello gerarchico posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato (Cass. S.U. n. 20632/2022, ma si veda altresì Cass. S.U. n. 15979/2022 che ha affermato che, in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società "in house providing", poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile). Infatti, come affermato anche da Cass. S.U. n. 614/2021, richiamata da parte controricorrente, ai fini della devoluzione dell'azione di responsabilità alla giurisdizione contabile, l'assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente. Infatti, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l'ente pubblico svolge un'attività amministrativa in forma privatistica), il danno subìto dalla società (a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo), non
è da considerare quale danno erariale, inteso come pregiudizio arrecato direttamente allo Stato o all'ente pubblico che rivesta la qualità di socio, dal momento che la diversa soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali e l'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai loro soci escludono, da un lato, la possibilità di riferire al patrimonio di questi ultimi il danno che l'illecito comportamento degli organi sociali abbia eventualmente cagionato al patrimonio della società, dall'altro, la configurabilità di un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente titolare della partecipazione. L'errore di diritto nel pag. 14 di 20 quale è incorsa la Corte d'Appello, e puntualmente denunciato in ricorso, è quello di avere ricavato la natura giuridica del danno dalla situazione venutasi a determinare per effetto della fusione, prescindendo del tutto dalla verifica della situazione di fatto e di diritto invece sussistente alla data cui risalgono le condotte illecite.
Trattasi di assunto che risulta però in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che ha invece reputato che l'affermazione della giurisdizione contabile non possa prescindere dalla verifica dei presupposti che la radicano al momento delle condotte ritenute illecite (Cass. n. 16741/2019, che ha appunto reputato necessario verificare se a quella data la società, i cui amministratori erano individuati come responsabili, aveva tutti i requisiti per essere definita "in house providing"). In tal senso è stato, ad esempio, affermato che non sussiste la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di amministratori della , per danni arrecati all'Ente CP_8 autonomo acquedotto pugliese, in conseguenza di illegittimi finanziamenti a cooperative, erogati prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 D.L. n. 543 del 1996 convertito con modifiche in legge n. 639 del 1996, in quanto occorre verificare la sussistenza del relativo presupposto con riferimento al momento della causazione del danno, nel quale, nella specie, non vi era immedesimazione tra CP_8
e (Cass. S.U. n. 1180 del 16/11/2000; in senso conforme Cass. S.U. n. Pt_3
19662/2003, secondo cui per accertare la sussistenza della giurisdizione della
Corte dei conti a conoscere del giudizio di responsabilità nei confronti di pubblici funzionari per danni arrecati all'Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni, in epoca anteriore alla trasformazione in ente pubblico economico e poi in Società per azioni, occorre verificare la sussistenza del relativo presupposto con riferimento al momento della causazione del danno erariale, a nulla rilevando che - per i successivi mutamenti normativi - l'ente danneggiato non abbia più natura pubblica e la sua attività rientri nella giurisdizione ordinaria;
Cass. S.U. n. 14957/2011 che ha escluso la giurisdizione della Corte dei conti per un'azione di responsabilità per il danno diretto, patito da una società per azioni a partecipazione pubblica e addebitato a condotte illecite dei suoi amministratori o dipendenti, allorché il danno si era verificato quando la società, derivante dalla trasformazione di un'azienda municipale, si era già costituita in detta forma). Se quindi, per il danno patrimoniale subito dalla società a causa della loro condotta pag. 15 di 20 illecita, la controversia riguardante l'azione di responsabilità a carico di amministratori e sindaci di una società per azioni a partecipazione pubblica, anche se totalitaria - ma la cui attività statutaria sia di svolgere un servizio in regime di concorrenza -, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice contabile, atteso che, da un lato, dette società non perdono la loro natura di enti privati disciplinati dal codice civile e, dall'altro lato, il danno cagionato dall'illecito incide in via diretta solo sul patrimonio della società, che resta privato e separato da quello dei soci, e ciò anche nel caso in cui sopravvenga la trasformazione, avvenuta però dopo l'esaurimento della condotta illecita, in società cosiddetta "in house" (così Cass. S.U. n. 8352/2013), analogamente, nel caso in esame, al fine del radicamento della giurisdizione, occorre guardare alla situazione esistente all'epoca cui risalgono le condotte addebitate ai convenuti, senza che possa assumere portata risolutiva (come invece opinato dalla Corte
d'Appello), l'avvenuta fusione per incorporazione della società. Ed è appunto in tale ottica che si inseriscono le censure della ricorrente che insiste sulla necessità di dover pervenire alla corretta verifica dei requisiti in capo alla società per CP_1 poter essere definita società in house rispetto al , poiché solo in tale CP_7 ipotesi sarebbe possibile ipotizzare la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno patito dalla società per effetto della condotta dei suoi amministratori e sindaci, in linea con la richiamata giurisprudenza di queste Sezioni Unite (e non venendo in questione in questo caso la responsabilità degli amministratori dell'ente partecipante, ipotesi invece contemplata da Cass. S.U. n. 15979/2022 sopra richiamata).
Ma anche tale verifica si palesa a ben vedere non necessaria per affermare la giurisdizione del GO sulla domanda proposta. Rileva a tal fine l'altrettanto pacifico principio, sempre richiamato dal ricorrente, secondo cui, ove anche sia ipotizzabile la giurisdizione della Corte dei conti, essendosi al cospetto di società qualificabili come in house, deve ravvisarsi la reciproca autonomia e quindi l'ammissibilità del concorso dell'azione di responsabilità ordinaria e contabile, anche quando trovino causa nei medesimi fatti materiali, e perfino ove la prima sia direttamente intentata dalle singole amministrazioni coinvolte (Cass. S.U. n.
26738/2021). Infatti (cfr. Cass. S.U. ord. 19/02/2019, n. 4883), l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano pag. 16 di 20 reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione ed al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della parte attrice (conf. Cass. S.U. n. 10019/2019). Ne deriva che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione, non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, da far valere peraltro dinanzi al giudice successivamente adito
(Cass. S.U. n. 5978/2022; Cass. S.U. n. 15570/2021; in precedenza, nello stesso senso, tra le altre: Cass. S.U. ord. 10/09/2013, n. 26935; Cass. S.U. ord.
02/12/2013, n. 26935; in motivazione, Cass. S.U. 17/04/2014, n. 8927; Cass. S.U.
18/12/2014, n. 26659; Cass. ord. 23/08/2018, n. 21021).
Poiché quindi l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità, ove anche fatta valere davanti alla Corte dei conti, non può mai dar luogo ad una questione di giurisdizione (Cass., S.U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., S.U.,
16 dicembre 2019, n. 33092). Ad esempio, è stata sostenuta l'esperibilità dell'azione di responsabilità amministrativa da parte del Procuratore della Corte dei conti, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, nei confronti dei dipendenti di un ente pubblico economico, ma senza che ciò escluda la possibilità del datore di lavoro di promuovere l'ordinaria azione civilistica di responsabilità, per violazione della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro privatistico, poiché la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività, anziché di esclusività, dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma appunto di proponibilità della domanda, e ciò in quanto la giurisdizione della Corte dei conti non può ritenersi sostitutiva dei normali rimedi derivanti dai singoli rapporti intercorrenti tra l'amministrazione e i soggetti danneggianti (Cass., S.U., 19 maggio 2016, n. 10323, in motivazione). La segnalata differenza fra l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico pag. 17 di 20 generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare dell'amministrazione attrice, comporta quindi che le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (Cass. S.U. n. 36205/2021).
Ne consegue che, essendo subentrata nei diritti spettanti alla società Pt_1 incorporata, e potendo gli stessi essere fatti valere per quanto detto dinanzi al GO, ove anche ipotizzabile la giurisdizione contabile, al ricorrere dei presupposti che assoggettano gli amministratori di società private alla giurisdizione della Corte dei conti, la scelta della ricorrente di adire il GO non poteva essere ritenuta erronea e condurre quindi al dichiarato difetto di giurisdizione.
4. L'accoglimento del ricorso impone la cassazione della sentenza gravata, con rinvio ex art. 383 co.
3 c.p.c., al Tribunale di Bologna – Sezione Specializzata in materia di Impresa, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. […]>>.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, perfettamente applicabili alla fattispecie in esame, nel doveroso rispetto della funzione nomofilattica della
Suprema Corte, vengono fatte proprie da questa Corte e sono qui ribadite e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Alla luce dei suesposti motivi, il primo motivo di appello principale proposto da va accolto. Quanto alle conseguenze processuali di tale accoglimento va Pt_1 osservato che ai sensi dell'art. 353, 1° co. c.p.c., applicabile ratione temporis: “Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice”.
Tale disposizione è stata abrogata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197 ma tale abrogazione ha effetto solo per i giudizi di impugnazione introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla
L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, infatti:
- (con l'art. 35, comma 1) che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non pag. 18 di 20 sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; (fra cui l'art. 353 c.p.c.);
- (con l'art. 35, comma 4) che: "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".
Nel caso di specie, essendo stata introdotta l'impugnazione prima del 28 febbraio 2023 è, quindi, applicabile l'art. 353 c.p.c., innanzi citato e, non l'art. 354, ultimo comma, c.p.c. che, nel testo attualmente vigente prevede che: “Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356”. Va, poi, osservato che la Suprema Corte di Cassazione, in controversia assimilabile alla presente, nel chiarire la portata interpretativa dell'art. 353, 1° co., c.p.c. ha specificato che l'ordine di remissione deve riguardare l'intero giudizio, onde consentire al Giudice di prime cure una cognizione unitaria della vertenza. Ed invero, Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 20965 del 17 ottobre 2016, ha statuito che: “Nel caso di declinatoria parziale di giurisdizione pronunciata dal giudice ordinario a fronte di una domanda risarcitoria, non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di appello che, riformando la decisione in ragione della sussistenza della giurisdizione su tutta la controversia, rimetta quest'ultima al giudice di prime cure onde consentirne una cognizione unitaria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la rimessione al primo giudice, operata dalla corte territoriale in riforma della decisione di primo grado, che aveva declinato la giurisdizione ordinaria per il periodo antecedente al 30 giugno 1998 in merito ad una richiesta di risarcimento dei danni conseguenti al tardivo inquadramento di un dipendente pubblico come dirigente)”. Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo dell'appello principale di va accolto con statuizioni come da dispositivo, con assorbimento di tutti gli Pt_1 altri motivi di appello, sia principali, sia incidentali (autonomi e condizionati).
pag. 19 di 20 La indubbia complessità in diritto delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa, ai sensi dell'art. 92 nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in accoglimento del primo motivo dell'appello principale proposto da Pt_1 accerta e dichiara la sussistenza della giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sull'intera controversia;
- per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado e rimette le parti innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro;
- compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio fra le parti in causa.
Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 17.04.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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