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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 25/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 485/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. GENNARO DI MICHELE,
- ricorrente/opponente -
contro
:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1
- resistente/opposta - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 1 settembre
2011, n. 150. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto .l'ordinanza-ingiunzione n. RO/476/2021 Parte_1
del 2 agosto 2021, con cui l' gli ha Controparte_1
irrogato una sanzione di € 2.512,00 a seguito di un controllo effettuato il 16 gennaio 2017 presso i locali del , nel corso del quale non Parte_2
è stata esibita la documentazione relativa alla formazione del personale dipendente ivi rinvenuto ( con qualifica di commessa) e non Persona_1
sono risultate aggiornate le schede di registrazione delle temperature e delle pulizie.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento sotto tre profili. Anzitutto per violazione di legge e travisamento dei fatti, poiché il piano HACCP era regolarmente predisposto da consulenti e la documentazione era custodita dal titolare, assente al momento del controllo;
la mancata esibizione immediata non poteva giustificare la sanzione, essendo i documenti stati consegnati nei giorni successivi. In secondo luogo, per difetto di motivazione, non essendo stato spiegato perché il titolare dovesse essere presente al momento dell'accesso, né il motivo per cui non potesse essere considerata la successiva produzione della documentazione. Infine, per violazione e falsa applicazione di legge, poiché l'A.T.S. ha afferma nel corpo del provvedimento di aver convocato il titolare più volte, circostanza che il ricorrente ha negato.
La controversia è stata trattata nella contumacia dell'ente (che ha comunque fatto pervenire in data 18 gennaio 2022 la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) per essere decisa come segue.
2. – Pregiudizialmente si dà atto dell'ammissibilità della documentazione inviata dall'amministrazione in data 18 gennaio 2022, dato che l'onere previsto dall'art. 6, comma 8 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, è sganciato dalla formale e rituale costituzione in giudizio da parte dell'ente che ha emesso il provvedimento impugnato. La norma richiamata impone all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di depositate in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il comma 10 ricollega la caducazione degli effetti del provvedimento sanzionatorio all'omessa trasmissione dei documenti di cui al comma 8, e non all'eventuale contumacia dell'ente. La costituzione in giudizio di quest'ultimo è pertanto non rilevante ai fini della decisione.
3. – I tre motivi di opposizione ruotano intorno ad una questione comune: se la documentazione prevista dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 – ossia il piano HACCP e le relative registrazioni – debba essere esibita immediatamente al momento del controllo ufficiale, a prescindere dalla presenza del titolare dell'attività o di un soggetto da lui specificamente delegato per la sicurezza, oppure se possa essere prodotta successivamente.
3.1. – L'art. 5 impone agli operatori del settore alimentare di istituire e mantenere procedure basate sul sistema HACCP, predisporre documenti e registrazioni adeguati e dimostrare l'effettiva applicazione delle misure. Il regolamento, tuttavia, non indica un termine preciso per l'esibizione, demandando all'interprete il compito della sua individuazione.
Che un termine debba esserci è conseguenza logica, immediata e diretta, della sanzionabilità della condotta omissiva;
se non vi fosse un termine finale, non sarebbe neanche possibile individuare in momento a partire dal quale l'amministrazione possa esercitare il potere sanzionatorio conseguente alla trasgressione.
3.2. – Secondo l'orientamento più rigoroso, cui si aderisce, la mancata esibizione immediata costituisce violazione autonoma, anche se la documentazione esisteva al momento dell'ispezione. Ciò perché l'obbligo non si limita alla sua predisposizione, ma deve comprendere anche la messa a disposizione per l'autorità di controllo, funzionale all'efficacia della verifica.
A tale ragione si aggiunge un argomento sistematico: in mancanza di un termine specifico, il principio generale di cui all'art. 1183, comma 1, c.c. impone che la prestazione – nella specie, l'esibizione dei documenti – venga eseguita immediatamente.
3.2.1. – Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione, data l'irrilevanza delle giustificazioni addotte dal ricorrente (assenza del titolare o di soggetto da lui delegato per la sicurezza). Sarebbe stato onere del ricorrente lasciare all'interno dei locali la documentazione che avrebbe dovuto essere esibita in sede di accesso, illustrandone alla propria dipendente ubicazione e contenuto.
Se si ammettesse il contrario, verrebbe eluso, di fatto, l'obbligo di presentazione immediata dei documenti richiesti da parte degli orfani ci controllo–
3.2.2. – Il secondo motivo non attiene alla condotta sanzionata ed è perciò privo di rilievo, giacché «i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento» (Cass.
Civ., Sez. Un., sent. 28 gennaio 2010, n. 1786).
Esso è comunque infondato. Non vi è a carico dell'amministrazione un obbligo di prendere posizione su tutte le difese del trasgressore. È sufficiente che dal provvedimento si evinca il percorso logico che ha giustificato l'applicazione della sanzione. Del resto, l'esame dell'opposizione dimostra che il ricorrente ha ampiamente inteso le ragioni sottese all'ordinanza-ingiunzione, facendone oggetto di separate censure.
3.2.3. – Nessun rilievo rispetto al legittimo esercizio del potere sanzionatorio può assumere l'eventuale non corrispondenza al vero del fatto che sia stato convocato dall' omettendo di presentarsi. Parte_1 CP_1 Dagli atti prodotti dall'amministrazione il 18 gennaio 2022 (cfr. pagine 17,
22 e 23), inoltre, risultano due convocazioni del ricorrente. La prima per il 10 giugno 2021, di cui non vi è prova della ricezione ma solo della spedizione. La seconda per il 30 giugno 2021, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Non può pertanto ritenersi la falsità di quanto affermato.
In ogni caso la questione è irrilevante, posto che l'opposizione ha ad oggetto il fatto sanzionato e non l'atto in quanto tale.
Leggendo la motivazione complessiva del provvedimento opposto emerge con chiarezza che il fatto sanzionato è costituito soltanto dall'omessa esibizione della documentazione richiesta nel corso dell'accesso del 16 gennaio
2017, durante il quale è stato altresì appurato che le schede di registrazione delle temperature e delle pulizie non erano state aggiornate.
Il ricorrente, in ogni caso, era stato messo nelle condizioni di presentare osservazioni (depositate in atti il 24 marzo 2022), facendole pervenire unitamente alla superiore documentazione.
3.2.4. – Nelle note conclusive del 13 novembre 2025 il terzo motivo di opposizione è stato stravolto, sostenendosi l'illegittimità del provvedimento per effetto della mancata convocazione del ricorrente che pur ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si tratta di una contestazione nuova, attenendo ad un vizio procedurale piuttosto che alla veridicità di quanto attestato dall'organo che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Essa è perciò inammissibile poiché diversa da quella articolata nel ricorso introduttivo e proposta tardivamente, ossia oltre il termine perentorio per proporre opposizione.
In ogni caso, anche a ritenerla ammissibile, la doglianza è infondata. La mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 28 gennaio 2010, n. 1786).
3.3. – Anche aderendo all'orientamento più permissivo, che ammette la produzione tardiva, ossia in un momento successivo all'accesso eseguito dagli organi di controllo, l'opposizione sarebbe comunque infondata.
In tal caso, infatti, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare che la documentazione esisteva già al momento del controllo e che il ritardo era giustificato. Tale prova non è stata fornita: i documenti allegati agli scritti difensivi ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono privi di data certa (art. 2704 c.c.), sicché non è possibile accertarne l'anteriorità rispetto all'ispezione (le circostanze oggetto di richiesta di prova orale attengono ad aspetti diversi da quello appena esposto).
4. – Stante il rigetto dell'opposizione, le spese processuali sostenute dal ricorrente restano definitivamente a carico del medesimo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
485/2021 R.G.A.C., rigetta l'opposizione.
Così deciso in Lanusei, il 25/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Lanusei in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe Lo
Presti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta per l'udienza del 18 novembre
2025, sostituita dal deposito di note ai sensi degli articoli 127-ter e 128 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 3, comma 7, del d.l. 8 agosto 2025, n. 117, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 485/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv. GENNARO DI MICHELE,
- ricorrente/opponente -
contro
:
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1
- resistente/opposta - avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 d.lgs. 1 settembre
2011, n. 150. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – ha opposto .l'ordinanza-ingiunzione n. RO/476/2021 Parte_1
del 2 agosto 2021, con cui l' gli ha Controparte_1
irrogato una sanzione di € 2.512,00 a seguito di un controllo effettuato il 16 gennaio 2017 presso i locali del , nel corso del quale non Parte_2
è stata esibita la documentazione relativa alla formazione del personale dipendente ivi rinvenuto ( con qualifica di commessa) e non Persona_1
sono risultate aggiornate le schede di registrazione delle temperature e delle pulizie.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento sotto tre profili. Anzitutto per violazione di legge e travisamento dei fatti, poiché il piano HACCP era regolarmente predisposto da consulenti e la documentazione era custodita dal titolare, assente al momento del controllo;
la mancata esibizione immediata non poteva giustificare la sanzione, essendo i documenti stati consegnati nei giorni successivi. In secondo luogo, per difetto di motivazione, non essendo stato spiegato perché il titolare dovesse essere presente al momento dell'accesso, né il motivo per cui non potesse essere considerata la successiva produzione della documentazione. Infine, per violazione e falsa applicazione di legge, poiché l'A.T.S. ha afferma nel corpo del provvedimento di aver convocato il titolare più volte, circostanza che il ricorrente ha negato.
La controversia è stata trattata nella contumacia dell'ente (che ha comunque fatto pervenire in data 18 gennaio 2022 la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) per essere decisa come segue.
2. – Pregiudizialmente si dà atto dell'ammissibilità della documentazione inviata dall'amministrazione in data 18 gennaio 2022, dato che l'onere previsto dall'art. 6, comma 8 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, è sganciato dalla formale e rituale costituzione in giudizio da parte dell'ente che ha emesso il provvedimento impugnato. La norma richiamata impone all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di depositate in cancelleria copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il comma 10 ricollega la caducazione degli effetti del provvedimento sanzionatorio all'omessa trasmissione dei documenti di cui al comma 8, e non all'eventuale contumacia dell'ente. La costituzione in giudizio di quest'ultimo è pertanto non rilevante ai fini della decisione.
3. – I tre motivi di opposizione ruotano intorno ad una questione comune: se la documentazione prevista dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 852/2004 – ossia il piano HACCP e le relative registrazioni – debba essere esibita immediatamente al momento del controllo ufficiale, a prescindere dalla presenza del titolare dell'attività o di un soggetto da lui specificamente delegato per la sicurezza, oppure se possa essere prodotta successivamente.
3.1. – L'art. 5 impone agli operatori del settore alimentare di istituire e mantenere procedure basate sul sistema HACCP, predisporre documenti e registrazioni adeguati e dimostrare l'effettiva applicazione delle misure. Il regolamento, tuttavia, non indica un termine preciso per l'esibizione, demandando all'interprete il compito della sua individuazione.
Che un termine debba esserci è conseguenza logica, immediata e diretta, della sanzionabilità della condotta omissiva;
se non vi fosse un termine finale, non sarebbe neanche possibile individuare in momento a partire dal quale l'amministrazione possa esercitare il potere sanzionatorio conseguente alla trasgressione.
3.2. – Secondo l'orientamento più rigoroso, cui si aderisce, la mancata esibizione immediata costituisce violazione autonoma, anche se la documentazione esisteva al momento dell'ispezione. Ciò perché l'obbligo non si limita alla sua predisposizione, ma deve comprendere anche la messa a disposizione per l'autorità di controllo, funzionale all'efficacia della verifica.
A tale ragione si aggiunge un argomento sistematico: in mancanza di un termine specifico, il principio generale di cui all'art. 1183, comma 1, c.c. impone che la prestazione – nella specie, l'esibizione dei documenti – venga eseguita immediatamente.
3.2.1. – Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di opposizione, data l'irrilevanza delle giustificazioni addotte dal ricorrente (assenza del titolare o di soggetto da lui delegato per la sicurezza). Sarebbe stato onere del ricorrente lasciare all'interno dei locali la documentazione che avrebbe dovuto essere esibita in sede di accesso, illustrandone alla propria dipendente ubicazione e contenuto.
Se si ammettesse il contrario, verrebbe eluso, di fatto, l'obbligo di presentazione immediata dei documenti richiesti da parte degli orfani ci controllo–
3.2.2. – Il secondo motivo non attiene alla condotta sanzionata ed è perciò privo di rilievo, giacché «i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento» (Cass.
Civ., Sez. Un., sent. 28 gennaio 2010, n. 1786).
Esso è comunque infondato. Non vi è a carico dell'amministrazione un obbligo di prendere posizione su tutte le difese del trasgressore. È sufficiente che dal provvedimento si evinca il percorso logico che ha giustificato l'applicazione della sanzione. Del resto, l'esame dell'opposizione dimostra che il ricorrente ha ampiamente inteso le ragioni sottese all'ordinanza-ingiunzione, facendone oggetto di separate censure.
3.2.3. – Nessun rilievo rispetto al legittimo esercizio del potere sanzionatorio può assumere l'eventuale non corrispondenza al vero del fatto che sia stato convocato dall' omettendo di presentarsi. Parte_1 CP_1 Dagli atti prodotti dall'amministrazione il 18 gennaio 2022 (cfr. pagine 17,
22 e 23), inoltre, risultano due convocazioni del ricorrente. La prima per il 10 giugno 2021, di cui non vi è prova della ricezione ma solo della spedizione. La seconda per il 30 giugno 2021, restituita al mittente per compiuta giacenza.
Non può pertanto ritenersi la falsità di quanto affermato.
In ogni caso la questione è irrilevante, posto che l'opposizione ha ad oggetto il fatto sanzionato e non l'atto in quanto tale.
Leggendo la motivazione complessiva del provvedimento opposto emerge con chiarezza che il fatto sanzionato è costituito soltanto dall'omessa esibizione della documentazione richiesta nel corso dell'accesso del 16 gennaio
2017, durante il quale è stato altresì appurato che le schede di registrazione delle temperature e delle pulizie non erano state aggiornate.
Il ricorrente, in ogni caso, era stato messo nelle condizioni di presentare osservazioni (depositate in atti il 24 marzo 2022), facendole pervenire unitamente alla superiore documentazione.
3.2.4. – Nelle note conclusive del 13 novembre 2025 il terzo motivo di opposizione è stato stravolto, sostenendosi l'illegittimità del provvedimento per effetto della mancata convocazione del ricorrente che pur ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Si tratta di una contestazione nuova, attenendo ad un vizio procedurale piuttosto che alla veridicità di quanto attestato dall'organo che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Essa è perciò inammissibile poiché diversa da quella articolata nel ricorso introduttivo e proposta tardivamente, ossia oltre il termine perentorio per proporre opposizione.
In ogni caso, anche a ritenerla ammissibile, la doglianza è infondata. La mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Un., sent. 28 gennaio 2010, n. 1786).
3.3. – Anche aderendo all'orientamento più permissivo, che ammette la produzione tardiva, ossia in un momento successivo all'accesso eseguito dagli organi di controllo, l'opposizione sarebbe comunque infondata.
In tal caso, infatti, sarebbe stato onere dell'opponente dimostrare che la documentazione esisteva già al momento del controllo e che il ritardo era giustificato. Tale prova non è stata fornita: i documenti allegati agli scritti difensivi ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono privi di data certa (art. 2704 c.c.), sicché non è possibile accertarne l'anteriorità rispetto all'ispezione (le circostanze oggetto di richiesta di prova orale attengono ad aspetti diversi da quello appena esposto).
4. – Stante il rigetto dell'opposizione, le spese processuali sostenute dal ricorrente restano definitivamente a carico del medesimo.
P.Q.M.
il Tribunale di Lanusei, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
485/2021 R.G.A.C., rigetta l'opposizione.
Così deciso in Lanusei, il 25/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti