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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 193/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ) rappresentato/a e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso/a dall' avv. CORNICELLO FRANCESCO MARCELLO – ATTORE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall' avv. MINNICELLI MAURIZIO – CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: «
1. Dichiarare il convenuto tenuto Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'istante per le causali di cui alla parte narrativa e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, al netto degli acconti medio tempore versati, della somma che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'occorso al soddisfo, senza pregiudizio per le spese di lite ed onorario;
2. condannare, altresì, il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del difensore antistatario».
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: «1) rigettare la domanda proposta da
, poiché nella specie ricorre una ipotesi di caso fortuito;
2) - sub Parte_1
- determinare i danni realmente occorsi al , nella loro reale Parte_1
entità, certamente di gran lunga inferiore a quanto preteso;
3) condannare, sempre e comunque parte attrice, al pagamento delle spese e competenze di lite».
I FATTI
1. Con atto di citazione depositato il 24.01.2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio , deducendo che per i fatti definitivamente Controparte_1
1 accertati in sede penale avvenuti in data 09.09.2009, unicamente ascrivibili alla condotta illecita del l'attore, come certificato nella relazione medico-legale CP_1
del dott. del 09.11.2017, subiva: «trauma cranico-encefalico Persona_1
con proiettile ritenuto con insufficienza neurologica e respiratoria, frammenti ossei multipli nel contesto del parenchima cerebrale e corpi estranei metallici, frattura del frontale sx ed occipitale sx».
L'attore ha, quindi, chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente pari a €.1.060.519,00 e, in particolare: il risarcimento del danno non patrimoniale subìto per la durata complessiva della malattia del , Pt_1
come certificato dal dott. , dal 09.09.2009 al 14.07.2013 con Per_1 un'invalidità temporanea al 100%, pari a €.206.388,00 (ossia, €.147,00 per 1404 giorni); il risarcimento del danno invalidante e permanente del 70% pari ‒ tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca dei fatti (31 anni) ‒ a €.683.305,00; la personalizzazione del danno subìto nella misura del 25% (secondo le tabelle del
Tribunale di Milano) per la cifra di €.170.826,00.
L'attore ha, inoltre, dedotto la chiusura definitiva dell'attività commerciale (bar) di cui lo stesso era titolare all'epoca dei fatti come diretta conseguenza del sinistro occorso e, dunque, la sussistenza di un danno patrimoniale a titolo di danno emergente e di lucro cessante, chiedendone il risarcimento.
Sempre a titolo di danno patrimoniale, l'attore ha, infine, richiesto il pagamento delle spese legali dei tre gradi di giudizio penale per un totale di €.9.300,00, specificamente liquidate in: €.5.000,00 (oltre spese forfettarie e accessori di legge) con sentenza del Tribunale di Rossano n. 138/2011; €.1.800,00 (oltre rimborso forfettario e accessori di legge) con sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.
1121/2015; €.2.500,00 (oltre accessori di legge) con sentenza della Corte di
Cassazione, Sez. V penale, n. 29700/2016.
L'attore ha altresì dedotto che, nelle more, il convenuto provvedeva a versare in suo favore l'importo di €.9.564,79.
Con comparsa depositata in data 23.09.2020 si è costituito, tardivamente, in giudizio , il quale, rinviando alla perizia balistica dell'ing. ha Controparte_1 Per_2 dedotto ‒ pur riconoscendo la sopravvenienza del giudicato penale ‒ la sussistenza nella specie del caso fortuito tale da escludere la propria responsabilità civile.
2 In via subordinata, il convenuto ha rinviato ad una C.T.U. medico-legale per la quantificazione del danno non patrimoniale e ha contestato il quantum richiesto dall'attore con particolare riferimento alla personalizzazione del danno e al danno patrimoniale dedotto, deducendo l'assenza di supporto probatorio.
2. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, è stata espletata l'istruttoria orale richiesta dalla parte attrice e la C.T.U. medico-legale.
All'udienza del 10.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e, all'esito dell'udienza, con ordinanza del 12.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
3. La domanda, da qualificarsi come azione di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c., deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente è necessario chiarire che la sentenza del giudice penale – la quale pronunci una condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandando la liquidazione ad un successivo e separato giudizio ‒ ha effetto vincolante, in sede civile, in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato. Questi non potrà contestare la condanna al risarcimento, ma potrà contestare l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile (cfr. Cass. Civile, Sez. VI
- 3, sent. n. 23633/2014).
Difatti, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale» (comma 1), con la precisazione che «la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato» (comma 2)
[come nel caso di specie, pronuncia in primo grado a seguito di rito abbreviato].
In particolare, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato la condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo
3 e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (si vedano, in tal senso, Cass., Sez. III, sent.
n. 5660/2018; Cass., Sez. III, ord. n. 27055/2024).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile accertare il nesso causale tra l'evento, il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
Quando si afferma che l'esistenza del danno, nei cosiddetti reati di danno, è implicita nell'accertamento del fatto-reato, il riferimento è al danno evento avvinto al fatto da un nesso di causalità materiale, ma non anche al danno conseguenza, per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le conseguenze pregiudizievoli, ex art. 1223 c.c.
La Suprema Corte è tornata a ribadire, affermando i principi appena riportati, il corretto canone ermeneutico degli artt. 651 e 652 c.p.p. e, dunque, ha chiarito ancora una volta (perfettamente in linea rispetto alle precedenti pronunce di legittimità sul punto) in quali termini il giudicato penale abbia efficacia nel giudizio civile di danno (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 8477/2020; Cass. Civ., Sez. III, ord.
n. 23960/2022).
Pertanto, il danneggiato dal reato che abbia ottenuto una sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve fornire l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, nonché della loro causalità con il reato, restando esonerato esclusivamente dal dover fornire la prova circa l'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato.
4. Tanto premesso, nella specie, risulta ex actis, oltre che pacifico tra le parti, che la sentenza penale n. 138/2011 del 30.05.2011, depositata il 29.08.2011, emessa dal Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale Ordinario di Rossano all'esito del rito abbreviato, ha accertato che in data 09.09.2009 , Controparte_1 esercitandosi a colpire con l'utilizzo di una pistola un secchio di latta nella sua proprietà sovrastante la S.S. 106 Ionica (all'altezza del km 320 + 600), esplodeva numerosi colpi d'arma da fuoco in direzione della medesima arteria stradale e provocava lesioni personali gravissime a il quale, mentre si Parte_1
4 trovava alla guida del veicolo Opel Corsa tg. AX082DH ‒ in quel momento fermo col motore acceso a causa dell'intenso traffico ‒ veniva attinto alla testa (regione temporo-parietale) da uno dei colpi, a ciò conseguendo un'emorragia cerebrale da proiettile trattenuto con ferita lacerocontusa e perdita di materia cerebrale.
La medesima sentenza ha, quindi, dichiarato « colpevole del reato Controparte_1
di lesioni colpose gravissime», con conseguente condanna «alla pena di anni uno
e mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della PC, da liquidarsi in separata sede, salvo il pagamento di una provvisionale di € 75.000, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla medesima e liquidate complessivamente in € 5.000 oltre spese forfettarie e accessori di legge».
La suddetta sentenza è stata totalmente confermata dalla sentenza n. 1995/2011 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 10.06.2015 e depositata il
08.09.2015, a sua volta confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione,
Sez. V penale, n. 29700/2016 emessa il 12.05.2016 e depositata il 13.07.2016, con la quale sono stati rigettati i ricorsi proposti dalla Procura Generale di
Catanzaro e dall'imputato.
Deve, dunque, darsi atto dell'intervenuta condanna penale definitiva dell'odierno convenuto al risarcimento dei danni in favore della parte civile (odierno attore), con effetto vincolante nella presente sede civile in ordine all'accertamento dell'accadimento dell'evento lesivo siccome coperto da giudicato e alla responsabilità dell'imputato, restando, invece, necessario l'accertamento, in questa sede, del nesso causale tra l'evento e il danno conseguenza, oltre che del quantum risarcibile.
5. Ciò posto, procedendo alla verifica del danno non patrimoniale subìto dall'attore, sono da condividersi le considerazioni espresse e le conclusioni raggiunte dal C.T.U., dott. in quanto logicamente e scientificamente Persona_3
argomentate, sulla scorta delle indagini espletate, previa la visita del danneggiato,
e della documentazione medica prodotta in atti. In particolare, dalla relazione peritale del C.T.U. risulta accertata la sussistenza delle lesioni lamentate e la connessione causale delle stesse con l'evento occorso secondo i criteri medico- legali del nesso di causalità.
Risulta, dunque, accertato che le lesioni fisiche patite dal sono consistite Pt_1 in un «grave trauma cranioencefalico da colpo d'arma da fuoco a carica singola,
5 caratterizzato da diffusa emorragia cerebrale e cerebellare e fratture craniche multiple», con i seguenti postumi a carattere permanente: «• esiti di vasta emorragia cerebrale e cerebellare, con insufficienza neurologica e respiratoria, che hanno necessitato di intervento neurochirurgico di decompressione, impianto di derivazione ventricolo peritoneale (attualmente rimosso) e tracheostomia, fratture craniche multiple e ritenzione di corpo estraneo (proiettile), costituiti da modesta emiparesi sinistra, lieve sindrome frontale e necessità di terapia con anticonvulsivanti;
• esiti di paraosteoartropatia da prolungata immobilizzazione a carico dell'anca sinistra che ha necessitato di intervento chirurgico di rimozione della testa femorale e tenotomia dei flessori del ginocchio ed esiti di intervento di allungamento del tricipite surale, costituiti da atteggiamento in extrarotazione del femore, ipotonotrofismo della coscia e della gamba e riduzione di circa la metà dei movimenti dell'anca; • esiti cicatriziali multipli, a carico del capo, del collo e dell'arto inferiore sinistro, responsabili di un pregiudizio estetico lieve-moderato»
(cfr. relazione del C.T.U. in atti).
5.1. Il danno biologico stimato dal C.T.U. – stima non oggetto di specifica contestazione – è pari al 60% di invalidità permanente, 540 giorni di invalidità temporanea totale al 100%, 600 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%.
Tanto premesso, occorre precisare che la giurisprudenza di merito e di legittimità, alla stregua di un orientamento ormai consolidato, ha ricondotto ad unità la categoria del danno non patrimoniale, comprendente tanto il danno biologico (ivi rientranti tutte le ipotesi di danno "non reddituale", e cioè i danni estetici, quelli alla vita di relazione, e i danni da riduzione della capacità lavorativa generica;
cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 12247/2007), quanto quello morale (corrispondente alla sofferenza contingente e al turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato;
cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 14551/2009).
In merito alla quantificazione del danno ‒ con riferimento, nella specie, alle lesioni macro-permanenti ‒ la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona presuppone l'adozione, da parte di tutti i giudici di merito, di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 12408/2011). Le tabelle del Tribunale meneghino, infatti, orientano, per i parametri, in modo statisticamente più egualitario, rispetto alle tabelle degli altri Tribunali, visto che
6 sono caratterizzate dall'adozione articolata di criteri uniformi e più diffusi sul territorio nazionale. Non trova applicazione nel caso di specie la Tabella Unica
Nazionale introdotta dal d.P.R. 12/2025 (in vigore dal 05.03.2025 per le lesioni macro-permanenti derivanti da sinistri stradali e resp. medica;
cfr. art. 1 d.P.R. citato).
Ordunque, in applicazione nella fattispecie in esame delle tabelle adottate dal
Tribunale di Milano (edizione 2024), il danno da invalidità permanente (60%), tenuto conto dell'età (31 anni) della persona danneggiata (nata il [...]) al tempo del sinistro (09.09.2009), ammonta all'importo di €.641.514,00 [€.427.676
(danno biologico) + €.213.838 (incremento per sofferenza del 50%) = €.641.514; senza personalizzazione]. Il suddetto importo è comprensivo della componente inerente alla sofferenza soggettiva patita, che può ritenersi, nella specie, presuntivamente provata alla luce delle modalità di accadimento del sinistro sussumibile nella fattispecie del reato di lesioni colpose, dell'entità della lesione e del grado di invalidità permanente (60%), della delicatezza dell'area ove si sono concretizzati i postumi e delle funzioni biologiche coinvolte (con particolare riferimento alla testa, all'anca e alla gamba sinistra) oltre che degli interventi subiti che, tuttavia, non hanno consentito il pieno recupero del danno.
Dallo stesso esame obiettivo generale dell'attore, riportato nella perizia medico- legale del C.T.U., difatti, emerge una grave compromissione motoria
(«Accosciamento incompleto. Esegue in modo autonomo e lentamente i passaggi posturali. Deambula autonomamente con necessità di deambulatore. Apprezzabile deficit di forza alle prove controresistenza a carico dell'emisoma sinistro e minimo impaccio ai movimenti fini della mano omolaterale […] Arto inferiore sinistro: arto extraruotato, con ipotonotrofismo della coscia e della gamba rispetto alla controlaterale. Anca: i movimenti della coxo-femorale sono attivamente e passivamente ridotti di circa la metà»), oltre che un «processo ideo-motorio ed eloquio lievemente rallentati», sintetizzati nei seguenti postumi a carattere permanente: «modesta emiparesi sinistra, lieve sindrome frontale e necessità di terapia con anticonvulsivanti;
[…] atteggiamento in extrarotazione del femore, ipotonotrofismo della coscia e della gamba e riduzione di circa la metà dei movimenti dell'anca; esiti cicatriziali multipli, a carico del capo, del collo e dell'arto inferiore sinistro, responsabili di un pregiudizio estetico lieve-moderato».
7 A tal proposito, giova ribadire che «un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute […] è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa» (Cass., Sez. III, ord. n. 20661/2024; Cass., Sez. III, ord. n. 19922/2023; Cass., Sez. III, sent. n.
25164/2020). Dunque, ai fini della liquidazione del danno morale, si deve tener conto delle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto, senza che possa escludersi l'ammissibilità della sua quantificazione in proporzione al danno biologico riconosciuto (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.
702/2010).
Per le suddette ragioni, risulta opportuna, nella fattispecie in esame, l'applicazione integrale delle tabelle di Milano, essendo ivi prevista la liquidazione del danno biologico e morale e l'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno.
5.2. Il danno biologico da invalidità temporanea subìto dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano (edizione 2024), in
€.62.100,00 per invalidità temporanea totale (€.115,00 x 540 gg) e in €.51.750,00 per invalidità temporanea parziale al 75% (€.86,25 [il 75% del punto base I.T.T., ossia di €.115] x 600 gg), dunque, complessivamente, in €.113.850,00
(€.62.100,00 + €.51.750,00).
5.3. Tale quantificazione, che già tiene conto delle menomazioni biologiche e delle sofferenze morali, non necessita di ulteriore personalizzazione, non essendo stata provata alcuna circostanza specifica a giustificazione di un tale aumento, quale condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione subita secondo l'id quod plerumque accidit (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 28988/2019; Cass., Sez. III, sent. n. 23778/2014).
In tal senso, va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la
8 liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, e soltanto allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico con la c.d. personalizzazione (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 17219/2014).
6. Con riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, la domanda
è da rigettarsi in parte qua.
Sebbene l'attore abbia dedotto lo svolgimento, al momento del sinistro, della propria attività lavorativa all'interno del bar di cui era titolare, tuttavia, dall'istruttoria orale è emerso che nel “Bar Prantera” lavorava il solo padre dell'attore (si veda la testimonianza resa da , sorella dell'attore, all'udienza del Testimone_1
17.05.2022). Dunque, premesso che, secondo l'attore, il bar gli veniva ceduto dal padre, ‒ gestore dello stesso fino al 2008 ‒ alla luce del Parte_2
suddetto quadro istruttorio, deve ritenersi che svolgesse al Parte_1 tempo del sinistro un'attività lavorativa nell'esercizio commerciale solo fittizia e non già effettiva.
Ne consegue l'impossibilità di riconoscere il risarcimento di tale posta di danno.
Ebbene, premesso che gli effetti pregiudizievoli della lesione della salute del soggetto leso danno luogo, astrattamente, ad un danno patrimoniale di lucro cessante in quanto ne eliminino o riducano la capacità di produrre reddito, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro della vittima. Ne consegue che allorquando il non attuale esercizio di attività lavorativa da parte del soggetto leso non consenta una valutazione prognostica e dunque l'apprezzamento del lucro cessante, va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) capace di cogliere nella sua totalità il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psico- fisica (si veda in tal senso Cass., Sez. III, sent. n. 4493/2011).
6.1. Quanto alle spese di lite penali, le stesse sono state disposte e liquidate all'esito dei rispettivi gradi del giudizio penale già a carico dell'odierna parte convenuta ed in favore dell'attore, non potendo, quindi, essere oggetto di ulteriore riconoscimento nel presente giudizio a titolo di danno patrimoniale, vigendo per le stesse l'efficacia esecutiva del giudicato penale e posto che, in ogni caso, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale ha di per sé natura di statuizione civilistica che trova la sua
9 genesi all'interno di un processo, in coerenza con la funzione che è propria dell'azione civile nel processo penale, volta a far valere doglianze e pretese privatistiche e risarcitorie nella parentesi del procedimento penale (cfr. Cass., Sez.
III, ord. n. 32380/2023).
7. Pertanto, deve essere liquidato in favore di il danno non Parte_1 patrimoniale corrispondente all'importo di €.755.364,00, di cui €. 641.514,00 a titolo di danno non patrimoniale permanente ‒ già comprensivo della sofferenza soggettiva connessa ‒ e €.113.850,00 a titolo di danno non patrimoniale temporaneo.
Il suddetto importo di €.755.364,00 va maggiorato degli interessi legali, da computarsi sulla somma devalutata al tempo del sinistro (ossia €. 575.282,56) e annualmente rivalutata, decorrenti dalla data del sinistro (09.09.2009) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass., SS.UU., n. 1712/1995): di qui il complessivo importo risarcitorio ad oggi risarcibile di €.894.481,90.
A tale importo va decurtata la provvisionale di €.75.000,00 disposta con la sentenza penale del Tribunale di Rossano n. 138/2011 emessa il 30.05.2011 e depositata il 29.08.2011.
La provvisionale liquidata in sede penale è destinata a risarcire, in favore delle parti civili, proprio i danni lamentati in dipendenza del fatto illecito costituente reato, anche se soltanto nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova
(ex art. 539 co. 2 c.p.p.), fatta salva la definitiva liquidazione in sede civile.
Ordunque, in sede di definitiva liquidazione dei danni derivanti da un illecito extracontrattuale il giudice civile, anche d'ufficio, deve tenere conto dell'eventuale avvenuto riconoscimento, in sede penale, di una somma a titolo di provvisionale, dovendosi applicare un regime giuridico sostanzialmente coincidente con quello relativo all'imputazione degli acconti versati nel corso del procedimento civile in favore dei danneggiati (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 6739/2011).
Né rileva, ai fini della detraibilità della provvisionale, l'effettiva riscossione o meno della medesima, avendo la sentenza penale che la dispone efficacia di titolo esecutivo del quale il danneggiato può avvalersi per conseguire coattivamente il pagamento spettatogli laddove non effettuato spontaneamente dall'imputato condannato (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 6739/2011 cit.) [secondo la medesima
Cass., «la riscossione effettiva della somma liquidata a titolo di provvisionale potrà tutt'al più rilevare per il calcolo del danno da ritardo, essendo esclusa, come per gli
10 acconti, la rivalutazione sulle somme percepite dal danneggiato a titolo di provvisionale ed a far data dalla relativa percezione». Secondo la Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 188 del 11/01/1993, in tema di liquidazione del danno dovuto dal responsabile di incidente stradale, gli importi che il danneggiato abbia ricevuto a titolo di provvisionale, ovvero in sede di transazione con l'impresa assicuratrice, vanno a decurtare il credito risarcitorio, con la conseguenza che la rivalutazione monetaria del credito medesimo deve essere computata, dopo i suddetti versamenti, solo sull'ammontare che residui ancora dovuto.
Nella specie il pagamento effettuato dal convenuto e dedotto dall'attore non è certamente imputabile ad un parziale pagamento della provvisionale (mancando anche la prova in atti del pagamento con causale e data); l'attore si è limitato a dedurre solo che «In sede di liquidazione del danno patrimoniale andranno aggiunte le spese legali dei tre gradi di giudizio, così come ivi liquidate […] per un totale di euro 9.300. Medio tempore, parte convenuta ha versato in favore dell'attore la somma di euro 9.564/79 a fronte degli assai maggiori importi dovuti»: dunque, l'attore non ha neanche dedotto che tale pagamento sia imputabile ad un parziale pagamento della provvisionale (ben può essere il pagamento delle spese legali penali). In conclusione, si può rivalutare interamente la somma liquidata dal giudice penale come provvisionale].
Ordunque, in applicazione dei suddetti principi, all'importo complessivamente risarcibile in favore dell'attore di €.894.481,90 va decurtato l'importo di
€.109.331,47 (pari alla provvisionale di €.75.000,00 maggiorata degli interessi legali, da computarsi sulla somma annualmente rivalutata, decorrenti dalla data del 29.08.2011 di pubblicazione della sentenza penale che ha disposto la stessa provvisionale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza).
Conseguentemente, il risarcimento ad oggi spettante all'attore è pari ad €
(894.481,90 - 109.331,47) = € 785.150,43.
8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Il valore della causa è pari al credito accertato (€ 785.150,43). E' applicata la riduzione massima (50%) dei compensi medi, in quanto l' an della responsabilità è stata accertata in sede penale. I compensi così determinati (pari al complessivo importo di € 11.228,00) sono aumentati del 30%, ai sensi dell' art. 6 d.m. n. 55/2014, così prevenendosi all' importo di € 14.596,00.
11 Le spese della C.T.U. espletata, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- ACCOGLIE, parzialmente, la domanda e, per l'effetto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice Controparte_1
della somma di €.785.150,43; Parte_1
- CONDANNA la parte convenuta al pagamento delle Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in €.545,00 per esborsi ed in € 14.596,00 per compenso d'avvocato, oltre 15 % per rimborso spese generali, nonché
Cassa e I.V.A., con distrazione in favore dell'avv. Francesco M. IC per dichiarato anticipo;
- PONE definitivamente a carico della parte convenuta le Controparte_1
spese della C.T.U., così come liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Castrovillari, in data 25/03/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'
Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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