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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8602/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Palli Fabio presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù Parte_1 di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Nogarè Alessandra e dell'avv. Lacopo Teresa presso il CP_1 cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data 30.1.2025):
“Pronunciare la separazione personale tra il signor e la signora CP_1 Parte_1
Darsi atto che le parti concordano che il signor versi alla signora entro cinque giorni CP_1 Pt_1 dalla data di deposito della memoria di conclusioni congiunte nel procedimento di separazione tra coniugi Rg 8602/2024 la somma di € settemila/00, a titolo di definizione dei rapporti economici derivanti dal rapporto di coniugio.
Darsi atto che le parti concordano sin d'ora che il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1 l'ulteriore somma di € tredicimila/00 a titolo di assegno divorzile una tantum, entro la data di
pagina 1 di 3 emissione della sentenza di divorzio a conclusione della procedura che le parti intendono intentare non appena sarà passata in giudicato la sentenza di separazione.
Darsi atto che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”.
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in NONE (TO) il Parte_1 CP_1
28/08/2013.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva inoltre disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore di E 700 al mese, condannare la controparte a corrisponderle il 50% delle somme giacenti su conto corrente cointestato, l'importo di E 15.000 a titolo di 50% della somma incassata da controparte a seguito della vendita di autoveicolo acquistato in costanza di matrimonio, nonché il 50% del controvalore di altro autoveicolo acquistato in costanza di matrimonio.
Con memoria difensiva depositata in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di
[...] contributo al mantenimento in favore della ricorrente, nonché di tutte le ulteriori istanze economiche. In subordine, in caso di accoglimento della domanda di mantenimento, chiedeva di determinarne il contributo in E 100 al mese.
All'udienza del 27.01.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse nei termini di cui alle conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 23.12.2024.
Il Giudice fissava udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, unitamente alla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor versi alla signora entro cinque giorni CP_1 Pt_1 dalla data di deposito della memoria di conclusioni congiunte nel procedimento di separazione tra coniugi Rg 8602/2024 la somma di E 7.000 (settemila), a titolo di definizione dei rapporti economici derivanti dal rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1
l'ulteriore somma di € tredicimila/00 a titolo di assegno divorzile una tantum, entro la data di emissione della sentenza di divorzio a conclusione della procedura che le parti intendono intentare non appena sarà passata in giudicato la sentenza di separazione;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8602/2024 avente per oggetto: separazione personale promossa da: con il patrocinio dell'avv. Palli Fabio presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù Parte_1 di procura speciale in atti ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Nogarè Alessandra e dell'avv. Lacopo Teresa presso il CP_1 cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da note scritte di udienza depositate in data 30.1.2025):
“Pronunciare la separazione personale tra il signor e la signora CP_1 Parte_1
Darsi atto che le parti concordano che il signor versi alla signora entro cinque giorni CP_1 Pt_1 dalla data di deposito della memoria di conclusioni congiunte nel procedimento di separazione tra coniugi Rg 8602/2024 la somma di € settemila/00, a titolo di definizione dei rapporti economici derivanti dal rapporto di coniugio.
Darsi atto che le parti concordano sin d'ora che il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1 l'ulteriore somma di € tredicimila/00 a titolo di assegno divorzile una tantum, entro la data di
pagina 1 di 3 emissione della sentenza di divorzio a conclusione della procedura che le parti intendono intentare non appena sarà passata in giudicato la sentenza di separazione.
Darsi atto che le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.”.
Per il P.M.
Nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in NONE (TO) il Parte_1 CP_1
28/08/2013.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 14/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva inoltre disporsi un assegno di mantenimento a proprio favore di E 700 al mese, condannare la controparte a corrisponderle il 50% delle somme giacenti su conto corrente cointestato, l'importo di E 15.000 a titolo di 50% della somma incassata da controparte a seguito della vendita di autoveicolo acquistato in costanza di matrimonio, nonché il 50% del controvalore di altro autoveicolo acquistato in costanza di matrimonio.
Con memoria difensiva depositata in data 4.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1
non opponendosi alla domanda di separazione e chiedendo il rigetto della domanda di
[...] contributo al mantenimento in favore della ricorrente, nonché di tutte le ulteriori istanze economiche. In subordine, in caso di accoglimento della domanda di mantenimento, chiedeva di determinarne il contributo in E 100 al mese.
All'udienza del 27.01.2025, avanti al Giudice Relatore, le parti davano atto del raggiungimento di un accordo tra le stesse nei termini di cui alle conclusioni congiunte depositate telematicamente in data 23.12.2024.
Il Giudice fissava udienza sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con le note scritte d'udienza depositate nel termine assegnato, unitamente alla dichiarazione sottoscritta di non volersi riconciliare, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate e il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Entrambi i coniugi hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale.
Le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della loro convivenza e da giustificare, pertanto, la pronuncia della separazione personale, ai sensi dell'art. 151 c.c.
Il Collegio ritiene, per il resto, di provvedere in conformità all'accordo delle parti, nulla ostandovi.
Spese di lite compensate in conformità all'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.,
DÀ ATTO che le parti concordano che il signor versi alla signora entro cinque giorni CP_1 Pt_1 dalla data di deposito della memoria di conclusioni congiunte nel procedimento di separazione tra coniugi Rg 8602/2024 la somma di E 7.000 (settemila), a titolo di definizione dei rapporti economici derivanti dal rapporto di coniugio;
DÀ ATTO che le parti concordano sin d'ora che il signor corrisponderà alla signora CP_1 Pt_1
l'ulteriore somma di € tredicimila/00 a titolo di assegno divorzile una tantum, entro la data di emissione della sentenza di divorzio a conclusione della procedura che le parti intendono intentare non appena sarà passata in giudicato la sentenza di separazione;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 28.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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