TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3162/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Andrea Giovanni Cartella) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marco Di Gloria)
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74 % e ha, pertanto, diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di giugno 2022, ma non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap
1 grave (cfr. CTU in atti dott. . Persona_1
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese di lite si compensano, stante il parziale accoglimento delle domande. Si pongono definitivamente a carico dell le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dello status di soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%, con decorrenza dal mese di giugno 2022 e, dunque, ha diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza;
rigetta la domanda di accertamento della sussistenza dello status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92 della ricorrente;
compensa le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 26.11.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 3162/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Andrea Giovanni Cartella) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to Marco Di Gloria)
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, per l'accertamento del suo diritto a percepire l'assegno mensile di assistenza e per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda, della CP_1 quale chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note. La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74 % e ha, pertanto, diritto all'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di giugno 2022, ma non possiede i requisiti sanitari per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap
1 grave (cfr. CTU in atti dott. . Persona_1
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione. Le spese di lite si compensano, stante il parziale accoglimento delle domande. Si pongono definitivamente a carico dell le spese di entrambe le c.t.u., CP_1 liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che è in Parte_1 possesso del requisito sanitario per avere diritto al riconoscimento dello status di soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74%, con decorrenza dal mese di giugno 2022 e, dunque, ha diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza;
rigetta la domanda di accertamento della sussistenza dello status di portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 L. 104/92 della ricorrente;
compensa le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 26.11.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
2