Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 24/06/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00721/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2025, proposto da
UN NI, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Anfuso Alberghina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, ed ivi domiciliato in via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di IA - sezione Lavoro n. 511/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 511/2023 del 11.02.2023 del Tribunale di IA-Sezione Lavoro - emessa a conclusione del procedimento n. 8552/2022 R.G.T, notificata all’Amministrazione intimata il 11.04.2023 e passata in giudicato come da prodotta attestazione di segreteria del 31 ottobre 2024 -, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, sul presupposto dell’accertato diritto della Sig.ra UN NI di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, è stato condannato, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione alla stessa della carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94.
Nonostante la notifica della sentenza in data 11.04.2024, il Ministero non ha ancora dato concreta attuazione alle sue disposizioni
Ritenendo esser vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A. prefigurato dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006, modificato dall' articolo 147, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 44, comma 3, lettera a), del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la Sig.ra UN NI ha agito con un ricorso notificato l’8 aprile 2025 per ottenere la ottemperanza alla sentenza n. 511/2023 del 11.02.2023 del Tribunale di IA-Sezione Lavoro.
L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio pel tramite dei competenti uffici dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con deposito di memoria – di mera forma - in segreteria il 14/04/2025.
Il giorno 19/06/2025 aveva luogo la camera di consiglio fissata per l’esame del ricorso in epigrafe, con rimessione dello stesso in decisione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene esser stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 11/04/2024) previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e ss. modifiche, in quanto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è avvenuta il 14 febbraio 2025, dopo poco più di dieci mesi dall’avvenuta notifica con formula esecutiva della sentenza n. 511/2023 del 11.02.2023 del Tribunale di IA-Sezione Lavoro. E parimenti risulta comprovato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza qui si tratta - così come necessario ogni qual volta non si tratti dell’ottemperanza a sentenze del G.A. (in termini, ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905) -, come da prodotta attestazione di Segreteria del 31 ottobre 2025.
Nel merito, la pretesa esercitata dalla ricorrente trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il collegio ritiene pertanto di poter accogliere la domanda proposta, e per gli effetti ordina all’Amministrazione intimata di procedere alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Nomina sin d’ora quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito - con facoltà per lo stesso di delega in favore di funzionario di posizione apicale assegnato al medesimo ufficio -, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 511/2023 del 11.02.2023 del Tribunale di IA-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e vengono liquidate secondo quanto esposto all’interno del dispositivo, con loro distrazione in favore del difensore della parte ricorrente – il quale dichiara in gravame di avere anticipato le spese e non ancora riscosso le competenze della presente procedura -, così come consente il combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, e per gli effetti ordina all’Amministrazione intimata di procedere alla attribuzione alla ricorrente della carta elettronica per un valore complessivo di € 2.500,00, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/94 in favore della ricorrente, entro il termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina sin d’ora quale commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata il responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito -, affinchè assicuri la ottemperanza alla sentenza n. 511/2023 del 11.02.2023 del Tribunale di IA-Sezione Lavoro entro il termine di (ulteriori) 60 giorni dal vano scadere di quello indicato in precedenza.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida nell’importo complessivo di 500,00 (cinquecento/00) euro – più accessori così come per legge -, e che distrae in favore del patrocinatore antistatario della ricorrente, in persona dell’Avv.to Andrea Anfuso Alberghina
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO