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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 125/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERUSO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI,
6 89021 CINQUEFRONDI presso il difensore avv. CERUSO MICHELE
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CURATOLA MARIA LAURA
(C.F. ), Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. FATTORUSSO ANGELA MARIA e dell'avv. TOSCANO
GIUSEPPE MARIA
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante:
in accoglimento totale/parziale dell'appello proposto ed in totale/parziale riforma della sentenza N. 1164/2019, R.G. n. 129/2016, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, il 25/08/2019 e pubblicata il 26/08/2019, previa fissazione dell'udienza ex art.350 c.p.c.:
- preliminarmente, rilevare la tempestività dell'originaria opposizione per i motivi sopra riportati, previa anche la valutazione della necessità della richiesta e reiterata proposizione di querela di falso;
- nel merito, stante la prova in atti dell'inesistenza giuridica degli atti presupposti, accogliere l'appello ed annullare la cartella impugnata ovvero accogliere la domanda come da ricorso in primo grado.
Condannare i convenuti appellati alla refusione di spese e compensi del primo grado ex
D.M. 55/2014, ovvero secondo quanto disposto dal primo Giudice (a parti invertite) nonché con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, tutte da distrarsi al difensore antistatario.
per rigettare l'appello de quo confermando la Controparte_1
decisione di prime cure;
nel merito: senza recesso, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello per i motivi di opposizione di cui all'art. 615 cpc, dichiarare l'estraneità di
[...]
, in quanto ente meramente delegato alla riscossione. Il tutto con Controparte_1
vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
per Nel merito: - Rigettare, tutte le domande, richieste e conclusioni CP_3 rassegnate con l'atto d'appello de quo, da ritenersi infondate in fatto ed in diritto;
- confermare, in ogni sua statuizione, la sentenza n. 1164/2019, R.G. n. 129/2016, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, il 25/08/2019 e pubblicata il
26/08/2019 in persona del Giudice, dott.ssa Alvano Ambra;
- condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria notificato il 5.1.2016, impugnava la cartella di pagamento n. 09420150015317368002, Parte_2
notificata il 10.12.2015 ed emessa da su incarico della BMI – Controparte_4
pag. 2/6 MCC, per il pagamento del complessivo importo di € 64.870,54 e recante come titolo della intimazione “revoca contributo concesso”. L'opponente contestava:
1. La carenza di motivazione della cartella, non evincendosi dalla stessa a che titolo ed in che modo è stata calcolata la somma intimata;
2. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo e l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
3. L'inesistenza del titolo esecutivo;
4. L'omessa notifica degli atti prodromici, relativi all'iter amministrativo conducente alla revoca del contributo concesso;
5. La mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nonché del capitale sulla quale sarebbero stati calcolati.
Si costituiva in giudizio l'agente di riscossione, che eccepiva la inammissibilità della opposizione per tardività.
Si costituiva altresì la , che concludeva per il rigetto Controparte_5
dell'opposizione.
L'opponente, presa visione dei documenti depositati da proponeva querela CP_3
di falso nei confronti dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di surroga e contestuale pagamento, sostenendo la apocrifia della sottoscrizione a lui attribuita, querela che veniva ritenuta inammissibile.
Con sentenza n. 1164/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'opposizione per i motivi sub 1, 2, 4 e 5, qualificandola quale opposizione ex art. 617
c.p.c. tardivamente proposta e ribadiva l'inammissibilità della querela di falso. Il giudice id prime cure rigettava l'opposizione alla esecuzione, reputando sussistente il titolo esecutivo in favore della CP_3
Con atto di citazione notificato il 21.2.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, deducendo l'erroneità della qualificazione attribuita dal Tribunale di
Reggio Calabria all'opposizione spiegata, la rilevanza della querela di falso,
l'inesistenza della notifica della comunicazione di surroga, con conseguente assenza di titolo esecutivo, lamentando altresì l'erroneità della pronuncia sulle spese.
Si costituivano gli appellati, contestando la fondatezza del gravame e concludendo nei termini indicati in epigrafe.
pag. 3/6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata ha qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi relativamente ai seguenti motivi:
1. La carenza di motivazione della cartella, non evincendosi dalla stessa a che titolo ed in che modo è stata calcolata la somma intimata;
2. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo e l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
4. L'omessa notifica degli atti prodromici, relativi all'iter amministrativo conducente alla revoca del contributo concesso;
5. La mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nonché del capitale sulla quale sarebbero stati calcolati.
La sentenza che si è pronunciata sulla opposizione, qualificandola espressamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non è appellabile. La contestazione della erroneità della qualificazione non consente di utilizzare il mezzo di impugnazione che sarebbe consentito ove la sentenza avesse qualificato l'azione in coerenza con l'indicazione dell'appellante, dovendo invece essere impugnata utilizzando il gravame ammissibile in coerenza con la decisione contestata.
La censura concernente l'invalidità della notifica è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio.
(cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024, Rv. 672907 - 01).
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione ove l'azione sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato.
Il morivo di appello n. 3, riferito al punto n. 3 dell'opposizione, che è stato qualificato opposizione all'esecuzione e quindi astrattamente ammissibile, è identico ai primi due motivi, ossia si riferisce sempre alla eccepita inesistenza della notifica della comunicazione di surroga.
pag. 4/6 Si tratta evidentemente di motivo inammissibile in quanto inidoneo a modificare la pronuncia sull'opposizione alla esecuzione e diretto unicamente a contestare nuovamente il difetto di notifica della comunicazione di surroga, ossia a ribadire uno dei motivi che rientrano nell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Apparentemente, infatti, l'opponente contesta il diritto all'azione esecutiva, ma in realtà nel motivo di appello l'unica doglianza si riferisce alla inesistenza della notifica, senza indicare uno specifico motivo di appello rilevante rispetto alla motivazione del rigetto dell'opposizione alla esecuzione, fondata invece sull'esistenza del titolo esecutivo sulla scorta della escussione della garanzia prestata da (gestore del fondo di CP_3
garanzia PMI) da parte dell'istituto di credito che aveva concesso finanziamento alla società, di cui l'attuale opponente è garante. Dal pagamento del credito vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'impresa garantita, discende il diritto della CP_6
di rivalersi sull'impresa e nei confronti dei fideiussori del debitore, avvalendosi
[...]
della procedura di riscossione mediante ruolo, ex art. 9 comma 5 del D.Lgs 123 del
1198 e succ. mod. La comunicazione di surroga non costituisce il titolo esecutivo e non rappresenta un atto presupposto necessario per la iscrizione a ruolo e riscossione, per cui l'eventuale accoglimento della doglianza non porterebbe alla modifica della decisione nel senso richiesto dall'opponente. Di tanto è consapevole anche l'appellante, che anche in questa parte prospetta un vizio di formazione del titolo esecutivo che si risolve semplicemente nel difetto di notifica.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22, nei seguenti termini: € 1.489,00 fase di studio, € 956,00 fase introduttiva, € 2.163,00 fase di trattazione, € 2.552,00 fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1164/2019, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 125/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Patrizia Morabito Presidente
Manuela Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CERUSO MICHELE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI,
6 89021 CINQUEFRONDI presso il difensore avv. CERUSO MICHELE
appellante e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. CURATOLA MARIA LAURA
(C.F. ), Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. FATTORUSSO ANGELA MARIA e dell'avv. TOSCANO
GIUSEPPE MARIA
appellati
CONCLUSIONI
per parte appellante:
in accoglimento totale/parziale dell'appello proposto ed in totale/parziale riforma della sentenza N. 1164/2019, R.G. n. 129/2016, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, il 25/08/2019 e pubblicata il 26/08/2019, previa fissazione dell'udienza ex art.350 c.p.c.:
- preliminarmente, rilevare la tempestività dell'originaria opposizione per i motivi sopra riportati, previa anche la valutazione della necessità della richiesta e reiterata proposizione di querela di falso;
- nel merito, stante la prova in atti dell'inesistenza giuridica degli atti presupposti, accogliere l'appello ed annullare la cartella impugnata ovvero accogliere la domanda come da ricorso in primo grado.
Condannare i convenuti appellati alla refusione di spese e compensi del primo grado ex
D.M. 55/2014, ovvero secondo quanto disposto dal primo Giudice (a parti invertite) nonché con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge, tutte da distrarsi al difensore antistatario.
per rigettare l'appello de quo confermando la Controparte_1
decisione di prime cure;
nel merito: senza recesso, nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento dell'appello per i motivi di opposizione di cui all'art. 615 cpc, dichiarare l'estraneità di
[...]
, in quanto ente meramente delegato alla riscossione. Il tutto con Controparte_1
vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
per Nel merito: - Rigettare, tutte le domande, richieste e conclusioni CP_3 rassegnate con l'atto d'appello de quo, da ritenersi infondate in fatto ed in diritto;
- confermare, in ogni sua statuizione, la sentenza n. 1164/2019, R.G. n. 129/2016, emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, il 25/08/2019 e pubblicata il
26/08/2019 in persona del Giudice, dott.ssa Alvano Ambra;
- condannare parte avversa al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria notificato il 5.1.2016, impugnava la cartella di pagamento n. 09420150015317368002, Parte_2
notificata il 10.12.2015 ed emessa da su incarico della BMI – Controparte_4
pag. 2/6 MCC, per il pagamento del complessivo importo di € 64.870,54 e recante come titolo della intimazione “revoca contributo concesso”. L'opponente contestava:
1. La carenza di motivazione della cartella, non evincendosi dalla stessa a che titolo ed in che modo è stata calcolata la somma intimata;
2. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo e l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
3. L'inesistenza del titolo esecutivo;
4. L'omessa notifica degli atti prodromici, relativi all'iter amministrativo conducente alla revoca del contributo concesso;
5. La mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nonché del capitale sulla quale sarebbero stati calcolati.
Si costituiva in giudizio l'agente di riscossione, che eccepiva la inammissibilità della opposizione per tardività.
Si costituiva altresì la , che concludeva per il rigetto Controparte_5
dell'opposizione.
L'opponente, presa visione dei documenti depositati da proponeva querela CP_3
di falso nei confronti dell'avviso di ricevimento relativo alla comunicazione di surroga e contestuale pagamento, sostenendo la apocrifia della sottoscrizione a lui attribuita, querela che veniva ritenuta inammissibile.
Con sentenza n. 1164/2019 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava inammissibile l'opposizione per i motivi sub 1, 2, 4 e 5, qualificandola quale opposizione ex art. 617
c.p.c. tardivamente proposta e ribadiva l'inammissibilità della querela di falso. Il giudice id prime cure rigettava l'opposizione alla esecuzione, reputando sussistente il titolo esecutivo in favore della CP_3
Con atto di citazione notificato il 21.2.2020, impugnava la Parte_1
predetta sentenza, deducendo l'erroneità della qualificazione attribuita dal Tribunale di
Reggio Calabria all'opposizione spiegata, la rilevanza della querela di falso,
l'inesistenza della notifica della comunicazione di surroga, con conseguente assenza di titolo esecutivo, lamentando altresì l'erroneità della pronuncia sulle spese.
Si costituivano gli appellati, contestando la fondatezza del gravame e concludendo nei termini indicati in epigrafe.
pag. 3/6 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è inammissibile.
La sentenza impugnata ha qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi relativamente ai seguenti motivi:
1. La carenza di motivazione della cartella, non evincendosi dalla stessa a che titolo ed in che modo è stata calcolata la somma intimata;
2. L'omessa indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo e l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento;
4. L'omessa notifica degli atti prodromici, relativi all'iter amministrativo conducente alla revoca del contributo concesso;
5. La mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, nonché del capitale sulla quale sarebbero stati calcolati.
La sentenza che si è pronunciata sulla opposizione, qualificandola espressamente opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., non è appellabile. La contestazione della erroneità della qualificazione non consente di utilizzare il mezzo di impugnazione che sarebbe consentito ove la sentenza avesse qualificato l'azione in coerenza con l'indicazione dell'appellante, dovendo invece essere impugnata utilizzando il gravame ammissibile in coerenza con la decisione contestata.
La censura concernente l'invalidità della notifica è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, con conseguente inammissibilità dell'appello, rilevabile anche d'ufficio.
(cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29884 del 20/11/2024, Rv. 672907 - 01).
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile esclusivamente il ricorso per cassazione ove l'azione sia stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato.
Il morivo di appello n. 3, riferito al punto n. 3 dell'opposizione, che è stato qualificato opposizione all'esecuzione e quindi astrattamente ammissibile, è identico ai primi due motivi, ossia si riferisce sempre alla eccepita inesistenza della notifica della comunicazione di surroga.
pag. 4/6 Si tratta evidentemente di motivo inammissibile in quanto inidoneo a modificare la pronuncia sull'opposizione alla esecuzione e diretto unicamente a contestare nuovamente il difetto di notifica della comunicazione di surroga, ossia a ribadire uno dei motivi che rientrano nell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Apparentemente, infatti, l'opponente contesta il diritto all'azione esecutiva, ma in realtà nel motivo di appello l'unica doglianza si riferisce alla inesistenza della notifica, senza indicare uno specifico motivo di appello rilevante rispetto alla motivazione del rigetto dell'opposizione alla esecuzione, fondata invece sull'esistenza del titolo esecutivo sulla scorta della escussione della garanzia prestata da (gestore del fondo di CP_3
garanzia PMI) da parte dell'istituto di credito che aveva concesso finanziamento alla società, di cui l'attuale opponente è garante. Dal pagamento del credito vantato dall'istituto di credito nei confronti dell'impresa garantita, discende il diritto della CP_6
di rivalersi sull'impresa e nei confronti dei fideiussori del debitore, avvalendosi
[...]
della procedura di riscossione mediante ruolo, ex art. 9 comma 5 del D.Lgs 123 del
1198 e succ. mod. La comunicazione di surroga non costituisce il titolo esecutivo e non rappresenta un atto presupposto necessario per la iscrizione a ruolo e riscossione, per cui l'eventuale accoglimento della doglianza non porterebbe alla modifica della decisione nel senso richiesto dall'opponente. Di tanto è consapevole anche l'appellante, che anche in questa parte prospetta un vizio di formazione del titolo esecutivo che si risolve semplicemente nel difetto di notifica.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante, applicando le tariffe previste dal DM 55/2014 come aggiornate ai sensi del DM 147/22, nei seguenti termini: € 1.489,00 fase di studio, € 956,00 fase introduttiva, € 2.163,00 fase di trattazione, € 2.552,00 fase decisionale.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 5/6 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. Parte_1
1164/2019, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 7.160,00 per compensi, oltre 15
% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 17/01/2025.
La Consigliera est. La Presidente
Manuela Morrone Patrizia Morabito
pag. 6/6