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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 342 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avv.ti Sebastiano Paolo Romeo e Giuseppe Murdaca, con i quali è elettivamente domiciliato in Ardore (RC) Via Vallone Salice snc
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Resistente contumac e
OGGETTO: omissioni contributive
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che ha svolto l'attività lavorativa di operaio specializzato idraulico- forestale, assunto in virtù di contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell' “Azienda “Calabria Verde”, sino all'anno 2020;
-che, negli anni dal 2009 al 2020, è stato più volte sospeso dal lavoro e collocato in cassa integrazione guadagni dall'Azienda;
-che, da una visura relativa alla propria posizione contributiva, ha accertato che, per i periodi di sospensione lavorativa, non è stata accreditata alcuna contribuzione;
- che, infatti, gli unici contributi riconosciuti sono quelli relativi alle giornate di lavoro effettivamente svolte;
-che l'accredito dei contributi figurativi deve avvenire automaticamente da parte dell' CP_1
-che l'integrità e la completezza della posizione contributiva rappresenta un interesse giuridicamente rilevante;
- che, per ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa, la copertura assicurativa deve risultare dall'estratto contributivo personale;
- che, pertanto, se dall'esame dell'estratto conto contributivo non risultano versati i contributi figurativi, si verifica un diniego di titolarità della contribuzione da parte dell' CP_1
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'accredito dei contributi di cui sopra per le ragioni esposte in narrativa;
2) Dichiarare l' tenuto a dar conto nei documenti CP_1
comprovanti la posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente della sussistenza della copertura ai fini contributivi ed assicurativi per i periodi indicati in oggetto ed ove occorra condannare lo stesso ad ogni adempimento 3
necessario per la regolarizzazione della predetta situazione. 3) Condannare il resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' sebbene CP_1
ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 17/02/2024, è stata dichiarata la contumacia dell' CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va ribadita la contumacia dell' già dichiarata CP_1
con provvedimento del 17/02/2024, che, pur convenuto in giudizio, non si è costituita.
È vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se, da parte dell'attore, sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Cass. 12.7.2006 n.15777); ciò non di meno, tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (Cass. 20.2.2006 n.3601).
Nel caso di specie, possiamo affermare che il comportamento processuale dell'ente convenuto, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto all'accoglimento della domanda attorea.
Giova premettere che la contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori durante determinati periodi nei quali non hanno potuto prestare 4
attività lavorativa per motivi ritenuti degni di tutela sociale.
In particolare, sono accreditati figurativamente tutti i periodi di sospensione dal lavoro o di riduzione dell'orario in cui si sia verificato l'intervento della cassa integrazione guadagni.
In tal caso, l'accredito avviene d'ufficio e senza limiti di durata.
Pertanto, appare incontestato il diritto del ricorrente al riconoscimento dei contributi per i periodi di cassa integrazione guadagni, come allegati
(mediante il deposito delle buste paga relative agli anni oggetto di giudizio) e non contestati, che non risultano accreditati sulla posizione contributiva, come si evince dalla consultazione dell'estratto contributivo.
Dalla documentazione allegata, emerge il riconoscimento ma non inequivocabilmente l'effettivo e concreto accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di cassa integrazione.
Orbene, anche se l' avesse provveduto all'accredito, la CP_1
giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che: “Nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale, è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 legge n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, anche a prescindere dal pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento (nella specie, la S.C. - in base all'enunciato principio - ha annullato la sentenza di merito che aveva escluso l'attualità dell'interesse nel caso di azione proposta dal lavoratore per ottenere l'accertamento dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva, in relazione alla "rivalutabilità" dei contributi accreditati nei periodi lavorativi 5
di esposizione all'amianto, ex art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1992)
(Sez. L, Sentenza n. 9125 del 21/06/2002 (Rv. 555278 - 01)
Ed ancora, il lavoratore: “In materia di benefici previdenziali conseguenti all'esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n.
257 del 1992, il lavoratore è legittimato ad agire per conseguirne il riconoscimento, sia pure ai soli fini dell'incremento del trattamento pensionistico futuro, anche ove non ancora in pensione, perché, nell'ambito del rapporto giuridico previdenziale è configurabile, alla stregua della disciplina di cui all'art. 54 della l. n. 88 del 1989 (nonché delle disposizioni dettate dalla l. n. 241 del 1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi), un vero e proprio diritto del lavoratore assicurato, cui corrisponde uno specifico obbligo dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso;
ne consegue che, ove tale diritto rimanga insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente, il lavoratore ha un interesse qualificato ed attuale ad agire in giudizio, a prescindere dall'intervenuto pensionamento, onde far dichiarare la lesione derivante dall'inadempimento
(Sez.
6 - L, Ordinanza n. 30470 del 21/11/2019 (Rv. 656312 - 01)
Pertanto, sussiste in capo al ricorrente un interesse attuale e concreto alla corretta informazione e, dal momento che l'ente, che deve accreditare d'ufficio i contributi figurativi relativi ai periodi di cassa integrazione, non ha provato di aver provveduto ad inserire nell'estratto contributivo i contributi per le giornate di cassa integrazione guadagno, che risultano dalle buste paga, sussiste l'interesse ad ottenere l'accertamento giudiziale dell'effettiva consistenza della propria posizione contributiva.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi dedotti in ricorso, negli anni dal 2009 al 2020, come allegati e non contestati dall , che ha l'obbligo di CP_1
provvedere all'aggiornamento dell'estratto contributivo. 6
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' infatti, come sancito dalla CP_1
giurisprudenza costante (Cassazione n. 373/2015), la contumacia di una parte non la esonera dalla condanna alle spese di lite;
si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione della natura seriale del contenzioso e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse e tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. Parte_1
342/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente all'accredito dei contributi figurativi, per i periodi di cui in ricorso e quali emergono dalle buste paga per gli anni dal 2009 al 2020, dichiara l'obbligo l' in persona del legale rappresentante p.t., di disporre l'aggiornamento CP_1
dell'estratto contributivo;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, da liquidarsi in € 3291,00, oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Locri, 16/01/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci