Sentenza 2 febbraio 2022
Decreto collegiale 21 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2022, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00189/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00628/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 628 del 2021, proposto dalla:
- Bellavista S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Castrignano del Capo, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Zanardelli 7;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castrignano del Capo sull’istanza di rilascio di un permesso di costruire del 29 novembre 2019, come integrata in data 21 febbraio 2020, e sull’istanza del 22 aprile 2020;
- dell’obbligo della p.A. di provvedere espressamente sull’istanza di cui al punto precedente;
e per la condanna del Comune intimato a provvedere sull’istanza in oggetto nel termine designato ex art. 117, comma 2, c.p.a. e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell’A.c.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo.
Visti gli atti della causa.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Relatore alla camera di consiglio del 26 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- deve dichiararsi l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione del provvedimento di diniego espresso adottato dal Comune intimato in data 14 luglio 2021, n. 311.
- le spese seguono il principio della soccombenza ‘virtuale’ e, tenuto conto della natura delle questioni trattate e della circostanza che l’A.c. provvedeva successivamente alla proposizione del ricorso, sono liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 ( mille/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 628 del 2021 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Castrignano del Capo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 1.000,00 ( mille/00 ), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
Con decreto collegiale n. 1011 del 21 giugno 2022 il Collegio ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 189 del 2 febbraio 2022 nella parte in cui non dispone la richiesta distrazione delle spese legali in favore degli avv.ti Maruotti e Romano. Lecce, 21 giugno 2022 Il Funzionario dott.ssa Mesagne Lucia