TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/06/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 335/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] in [...] e residente Parte_1
in Sarzana (SP)
Cod. Fisc. avv. CARMISCIANO MONICA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...] Parte_2
Cod. Fisc. avv. FRANCESCHINI MATTEO C.F._2
1 E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
10.3.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine dell'1.4.2025:
“Dichiararsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti ed autosufficienti da un punto di vista economico e, dunque, vivranno separati, sotto il più ampio profilo, senza reciproche interferenze, con il solo obbligo del reciproco rispetto. I coniugi dichiarano di non avere proprietà comuni né risparmi comuni e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2) I due figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale sarà da loro esercitata in maniera condivisa, per il perseguimento degli interessi morali e materiali dei minori nonché per la loro crescita armoniosa, così così come più specificamente previsto al successivo art.
5. Le decisioni di maggior rilievo e pregio per la formazione della personalità dei minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo in debito conto le aspirazioni, le capacità nonché le inclinazioni naturali di e;
per converso, le decisioni concernenti la Per_1 Per_2
gestione ordinaria e quotidiana dei minori potranno essere prese da entrambi i genitori in maniera disgiunta. In ogni caso le decisioni inerenti l'educazione dovranno prima essere concordate fra i genitori, evitando che i figli approfittino della quotidianità vissuta con il padre per ottenere un unico permesso genitoriale. L'età adolescenziale, infatti, prevede che entrambi i genitori concordino su orari di rientro, serate con gli amici, viaggi in autonomia, pigiami party, spese per acquisti personali
2 e quant'altro che, dunque, dovranno essere preventivamente discusse e concordate fra gli stessi genitori, indipendentemente dalla distanza logistica in cui si trovino.
3) Le parti concordano che la Sig.ra corrisponderà al Sig. Parte_1
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, un Parte_2 contributo economico mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari ad € 250,00
(Euro Duecentocinquanta/00), per un importo complessivo di € 500,00 (Euro
Cinquecento/00), somma che verrà annualmente rivalutata ex indici ISTAT e che verserà allo stesso a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate
[...] che verranno successivamente comunicate dal
Sig. Parte_2
4) Ai fini della suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi fanno riferimento, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del Tribunale della
Spezia siglate in data 13 dicembre 2018, che si allegano al presente ricorso e da considerarsi qui di seguito integralmente richiamate e ritrascritte (doc. 11). Le spese straordinarie dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori come dalle predette linee guida e saranno suddivise al 50% tra i genitori con esibizione di scontrini e/o fatturazione. Le spese scolastiche saranno divise tra i genitori al 50%, come da Linee guida.
5) Le condizioni inerenti l'affido condiviso sono regolate come di seguito indicato: anche in considerazione del fatto che la madre è residente a [...], entrambi i figli
3 resteranno presso l'attuale residenza con il padre a Sarzana (SP), Viale della Pace
25.
La madre potrà raggiungere i figli e tenerli presso un proprio domicilio a Sarzana
(SP), come di seguito:
a) due week-end al mese. Per ogni week-end deve considerarsi il periodo dal venerdì pomeriggio, dal momento in cui i minori usciranno da scuola, sino al lunedì mattina, quando i minori entreranno a scuola;
b) in alternativa, cinque giorni al mese, che coincideranno sempre con il primo week- end del mese, collegando il fine settimana ad altri due giorni della settimana. In tal modo, i figli resteranno con la madre dal venerdì pomeriggio, dal momento in cui i minori usciranno da scuola, fino al martedì mattina, quando i minori entreranno a scuola e la madre dovrà rientrare a lavoro;
questa seconda soluzione consente alla madre non solo maggiore quotidianità ma, contestualmente, anche una riduzione di costi, dovendo affrontare economicamente sia il viaggio che le spese vive di una permanenza a Sarzana per il periodo di permanenza.
Inoltre la madre, quando i figli non saranno vincolati da impegni scolastici e/o di studio e/o sportivi, potrà portarli con sé a Milano presso la propria residenza (oggi attuale domicilio) in via Ippolito Nievo n. 9, rispettando anche i loro impegni sociali e le loro più ampie necessità e volontà, che, comunque, dovranno essere rispettati da entrambi i genitori. Nel caso in cui la madre porti i figli a Milano, per week-end deve considerarsi il periodo dal venerdì pomeriggio, dal momento in cui i minori usciranno da scuola, sino alla domenica sera, quando la madre dovrà riportare i figli a Sarzana laddove il periodo sia quello scolastico che non consente di perdere giorni di scuola, dovendo i ragazzi rientrare a scuola il lunedì mattina;
nel caso, invece, in cui non
4 sussistano impegni scolastici il week-end potrà durare anche cinque giorni, a partire dal venerdì e riaccompagnando i ragazzi il martedì a casa a Sarzana;
6) Il padre autorizza, fin d'ora, la madre a portare in un viaggio in Thailandia i figli una volta all'anno, affinché i figli possano andare a trovare i nonni materni che vivono in quella nazione. Il viaggio dovrà essere concordato tra i genitori, tenendo conto delle necessità e delle volontà dei figli, entro il mese di giugno di ogni anno e dovrà durare un massimo di 3 (tre) settimane, viaggio aereo compreso, tranne eventuali e diversi accordi scritti fra i genitori.
7) Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno con la madre 1 (una) settimana compresa nelle due settimane centrali di agosto (in caso di viaggio in
Thailandia, il periodo verrebbe prolungato così come previsto al precedente art. 6).
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il mese di giugno, il luogo in cui trascorreranno le vacanze estive. Il genitore che porterà con sé i figli in vacanza se ne assumerà integralmente i costi.
8) Durante il periodo invernale, dato che i figli avranno due settimane di vacanza nel mese di dicembre, ne trascorreranno una con la madre ed una con il padre, con periodi alternati fra l'uno e l'altro. Lo stesso avverrà per la settimana di Pasqua, e per le altre festività nazionali, coordinandosi in modo alternato compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore. Il genitore che porterà con sé i figli in vacanza se ne assumerà integralmente i costi;
in ogni caso la settimana di vacanza potrà essere trascorsa, liberamente, da ciascun genitore insieme ai figli, anche presso il proprio domicilio, quindi sia a Sarzana che a Milano.
9) I coniugi dichiarano di volere compensare le spese legali, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.
10) I coniugi si concedono il reciproco consenso alla formazione di documenti validi propri e personali per l'espatrio oltre che di quelli da formarsi nell' interesse dei figli minori e , fatto salvo l'obbligo di accordo Persona_3 Persona_4
5 preventivo comune per ogni decisione afferente la residenza e/o la collocazione abitativa, anche transitoria, dei suddetti figli minori, nonché il preventivo consenso espresso di entrambi i coniugi per la partecipazione dei figli minori a qualsivoglia viaggio, in Italia od all' estero, con l'altro genitore”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.2.2025, premettendo di aver contratto in data 26.5.2009 in Bangkok
(Thailandia) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato civile del Comune di Sarzana al n. 45 parte II serie C anno 2009), di aver avuto due figli ( e , nati rispettivamente il 23.9.2010 e il 2.1.2013), di Per_1 Per_2
essere in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Autorizzato il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza con le quali i coniugi confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni di separazione di cui al ricorso, alla scadenza dell'ulteriore termine assegnato per l'integrazione della documentazione già richiesta con decreto del
21.2.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 10.3.2025
Tanto premesso, si osserva che:
6 - le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158 c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori sono conformi a legge e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo della prole minorenne e le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della prole minore di età, tenuto conto dell'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della prole e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti Parte_2
condizioni concordate:
“1) I coniugi si dichiarano reciprocamente indipendenti ed autosufficienti da un punto di vista economico e, dunque, vivranno separati, sotto il più ampio profilo, senza reciproche interferenze, con il solo obbligo del reciproco rispetto. I coniugi dichiarano di non avere proprietà comuni né risparmi comuni e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2) I due figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale sarà da loro esercitata in maniera condivisa, per il
7 perseguimento degli interessi morali e materiali dei minori nonché per la loro crescita armoniosa, così così come più specificamente previsto al successivo art.
5. Le decisioni di maggior rilievo e pregio per la formazione della personalità dei minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo in debito conto le aspirazioni, le capacità nonché le inclinazioni naturali di e;
per converso, le decisioni concernenti la Per_1 Per_2
gestione ordinaria e quotidiana dei minori potranno essere prese da entrambi i genitori in maniera disgiunta. In ogni caso le decisioni inerenti l'educazione dovranno prima essere concordate fra i genitori, evitando che i figli approfittino della quotidianità vissuta con il padre per ottenere un unico permesso genitoriale. L'età adolescenziale, infatti, prevede che entrambi i genitori concordino su orari di rientro, serate con gli amici, viaggi in autonomia, pigiami party, spese per acquisti personali e quant'altro che, dunque, dovranno essere preventivamente discusse e concordate fra gli stessi genitori, indipendentemente dalla distanza logistica in cui si trovino.
3) Le parti concordano che la Sig.ra corrisponderà al Sig. Parte_1
sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, un Parte_2 contributo economico mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari ad € 250,00
(Euro Duecentocinquanta/00), per un importo complessivo di € 500,00 (Euro
Cinquecento/00), somma che verrà annualmente rivalutata ex indici ISTAT e che verserà allo stesso a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate
[...] che verranno successivamente comunicate dal
Sig. Parte_2
4) Ai fini della suddivisione delle spese ordinarie e straordinarie, i coniugi fanno riferimento, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” del Tribunale della
Spezia siglate in data 13 dicembre 2018, che si allegano al presente ricorso e da considerarsi qui di seguito integralmente richiamate e ritrascritte (doc. 11). Le spese
8 straordinarie dovranno essere concordate anticipatamente tra i genitori come dalle predette linee guida e saranno suddivise al 50% tra i genitori con esibizione di scontrini e/o fatturazione. Le spese scolastiche saranno divise tra i genitori al 50%, come da Linee guida.
5) Le condizioni inerenti l'affido condiviso sono regolate come di seguito indicato: anche in considerazione del fatto che la madre è residente a Milano, entrambi i figli resteranno presso l'attuale residenza con il padre a Sarzana (SP), Viale della Pace
25.
La madre potrà raggiungere i figli e tenerli presso un proprio domicilio a Sarzana
(SP), come di seguito:
a) due week-end al mese. Per ogni week-end deve considerarsi il periodo dal venerdì pomeriggio, dal momento in cui i minori usciranno da scuola, sino al lunedì mattina, quando i minori entreranno a scuola;
b) in alternativa, cinque giorni al mese, che coincideranno sempre con il primo week- end del mese, collegando il fine settimana ad altri due giorni della settimana. In tal modo, i figli resteranno con la madre dal venerdì pomeriggio, dal momento in cui i minori usciranno da scuola, fino al martedì mattina, quando i minori entreranno a scuola e la madre dovrà rientrare a lavoro;
questa seconda soluzione consente alla madre non solo maggiore quotidianità ma, contestualmente, anche una riduzione di costi, dovendo affrontare economicamente sia il viaggio che le spese vive di una permanenza a Sarzana per il periodo di permanenza.
Inoltre la madre, quando i figli non saranno vincolati da impegni scolastici e/o di studio e/o sportivi, potrà portarli con sé a Milano presso la propria residenza (oggi attuale domicilio) in via Ippolito Nievo n. 9, rispettando anche i loro impegni sociali e le loro più ampie necessità e volontà, che, comunque, dovranno essere rispettati da entrambi i genitori. Nel caso in cui la madre porti i figli a Milano, per week-end deve considerarsi il periodo dal venerdì pomeriggio, dal momento in cui i minori usciranno
9 da scuola, sino alla domenica sera, quando la madre dovrà riportare i figli a Sarzana laddove il periodo sia quello scolastico che non consente di perdere giorni di scuola, dovendo i ragazzi rientrare a scuola il lunedì mattina;
nel caso, invece, in cui non sussistano impegni scolastici il week-end potrà durare anche cinque giorni, a partire dal venerdì e riaccompagnando i ragazzi il martedì a casa a Sarzana;
6) Il padre autorizza, fin d'ora, la madre a portare in un viaggio in Thailandia i figli una volta all'anno, affinché i figli possano andare a trovare i nonni materni che vivono in quella nazione. Il viaggio dovrà essere concordato tra i genitori, tenendo conto delle necessità e delle volontà dei figli, entro il mese di giugno di ogni anno e dovrà durare un massimo di 3 (tre) settimane, viaggio aereo compreso, tranne eventuali e diversi accordi scritti fra i genitori.
7) Per quanto riguarda le vacanze estive, i figli trascorreranno con la madre 1 (una) settimana compresa nelle due settimane centrali di agosto (in caso di viaggio in
Thailandia, il periodo verrebbe prolungato così come previsto al precedente art. 6).
Entrambi i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il mese di giugno, il luogo in cui trascorreranno le vacanze estive. Il genitore che porterà con sé i figli in vacanza se ne assumerà integralmente i costi.
8) Durante il periodo invernale, dato che i figli avranno due settimane di vacanza nel mese di dicembre, ne trascorreranno una con la madre ed una con il padre, con periodi alternati fra l'uno e l'altro. Lo stesso avverrà per la settimana di Pasqua, e per le altre festività nazionali, coordinandosi in modo alternato compatibilmente agli impegni lavorativi di ciascun genitore. Il genitore che porterà con sé i figli in vacanza se ne assumerà integralmente i costi;
in ogni caso la settimana di vacanza potrà
10 essere trascorsa, liberamente, da ciascun genitore insieme ai figli, anche presso il proprio domicilio, quindi sia a Sarzana che a Milano.
9) I coniugi dichiarano di volere compensare le spese legali, con rinuncia dei rispettivi procuratori alla solidarietà professionale.
10) I coniugi si concedono il reciproco consenso alla formazione di documenti validi propri e personali per l'espatrio oltre che di quelli da formarsi nell' interesse dei figli minori e , fatto salvo l'obbligo di accordo Persona_3 Persona_4
preventivo comune per ogni decisione afferente la residenza e/o la collocazione abitativa, anche transitoria, dei suddetti figli minori, nonché il preventivo consenso espresso di entrambi i coniugi per la partecipazione dei figli minori a qualsivoglia viaggio, in Italia od all' estero, con l'altro genitore”
Spese compensate.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 29.5.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
11