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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/03/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Maria Caterina CHIULLI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
OB MI (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
DE AMICIS, 1 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. GNEMMI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
CONDOMINIO CORTE DEL PARCO (C.F. 94625670158), elettivamente domiciliato in VIA ITALIA, 28 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. RIZZOTTO
CLAUDIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 8
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA (Partita Iva 00885741009), elettivamente domiciliato in VIA TERRAGGIO, 17 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DEL
BORRELLO GAETANO DIEGO ANGELO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Per MI RO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale riforma della sentenza n. n. 648/2024 del Tribunale di Monza, nella persona del Dott. Nicola
GRECO, così giudicare:
1) condannare il CONDOMINIO CORTE DEL PARCO, sito in Brugherio, Via Ilaria Alpi n. 10, a risarcire al Sig. OB MI i danni dallo stesso subiti, all'immobile di sua proprietà, sito all'interno del condominio medesimo, in conseguenza della rottura della braga condominiale, per le ragioni di cui in narrativa, quantificati in € 6.413,00, ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;
2) condannare IL CONDOMINIO CORTE DEL PARCO a rimborsare le spese sostenute dal Sig. OB MI, per l'avvio della mediazione obbligatoria, quantificate in € 244,90 per spese per avvio della mediazione e per la prosecuzione della medesima oltre il primo incontro, nonché € 486,84, per spese legali dovute per l'assistenza legale ricevuta in mediazione.
3) Il tutto con vittoria di spese del presente giudizio, comprensive di tassa di registro, di costi dell'eventuale espletanda CTU e per la CTP nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, nell'importo che verrà liquidato dall'ADE, competenze professionali, Iva e Cpa, oltre rimborso forfettario spese generali
4) in via istruttoria si chiede l'ammissione dei capitoli di prova e della CTU, secondo le richieste articolate nelle memorie 183, VI comma, n. 2 c.p.c. e 183, VI comma, n. 3 c.p.c., dell'attore, che quivi debbono intendersi integralmente richiamate nel loro contenuto istruttorio.
5) Il tutto con vittoria di spese, compensi professionali, ed accessori di legge di entrambi i due gradi di giudizio.”.
pagina 2 di 8
Per CONDOMINIO CORTE DEL PARCO
“piaccia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis accogliere le seguenti domande: in via preliminare: differita l'udienza di prima comparizione, autorizzare la chiamata in causa della società soc. AM NI S.p.A. (c.f. 00411140585 - P.I. 00885741009), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 00144 – Roma, Viale Cesare Pavese n. 385 – proc. doc. avv.
Gaetano Del Borrello pec: gaetano.delborrello@milano.pecavvocati.it, in virtù del contratto di assicurazione sottoscritto del DO appellato con la predetta società n. 00209102765436 (alla quale è già stato denunciato nei termini di polizza il sinistro, rubricato al n. 202002094900037 e invitata in mediazione).
Nel merito:
- rigettare l'infondato gravame e le avverse domande, infondate in fatto e in diritto, dichiarando che la somma offerta dall'Assicurazione del DO convenuto è congrua, con assoluzione del convenuto da qualsivoglia pretesa.
- con vittoria di spese del presente grado.
In appello incidentale: Si confida che, accertata la sostanziale soccombenza di parte attrice, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita in parziale riforma della sentenza impugnata condannare l'appellante alla refusione delle spese di primo grado. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nella memoria ex art. 183 VI n. 2 c.p.c. del 03.03.23, che qui devono intendersi ritrascritti, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, contestando fin d'ora le avverse difese infondate in fatto e in diritto, si reiterano le istanze istruttorie
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre, contestando fin d'ora le avverse difese infondate in fatto e in diritto”.
Per GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma così giudicare: NEL MERITO In via principale
Respingere siccome infondati in fatto ed in diritto i motivi di appello proposti da parte appellante e confermare integralmente la sentenza di primo grado
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi riforma della sentenza di primo grado, darsi comunque atto della satisfattorietà della somma corrisposta da AM in relazione alla garanzia prestata e respingere ogni ulteriore pretesa
Vinte le spese del grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA Respingere siccome irrilevanti ed inammissibili ile istanze istruttorie articolate da parte appellante”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione RO AI ha convenuto in giudizio il DO Corte del Parco – ora il
DO- per sentirlo condannare, ex art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni causati da una perdita d'acqua riconducibile ad una braga condominiale per la cui riparazione era stato necessario intervenire nel bagno di sua proprietà. Deduceva l'attore che, poiché la scorta di piastrelle non era sufficiente per sostituire quelle rimosse, si era reso necessario sostituire l'intero pavimento e la parete pagina 3 di 8 del bagno con piastrelle di qualità equivalente a quelle preesistenti. Conseguentemente, per tale ragione, il danno veniva quantificato in complessivi € 6.413,00.
Il DO ha contestato la quantificazione del danno, reputando che non vi fosse prova della necessità di sostituire tutte le piastrelle del bagno, dal momento che l'attore non aveva provato di non aver potuto reperire sul mercato piastrelle di qualità e con caratteristiche estetiche a quelle preesistenti. Pertanto, il DO riteneva congrua la somma di € 1.150,00 offerta dalla propria assicurazione al netto della franchigia-. Infine, il medesimo chiamava in manleva la propria assicurazione AM NI s.p.a. -ora AM-.
2. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 648/2024 pubblicata il 23.02.2024, ha condannato il
DO a risarcire il minore importo, rispetto a quello richiesto, quantificato in € 1.350,00, dichiarando AM tenuta a manlevare lo stesso per quanto da versato all'attore in esecuzione della sentenza, dedotta la franchigia di 200,00 €. In particolare, secondo il tribunale, l'attore non ha provato l'impossibilità di reperire sul mercato piastrelle con caratteristiche simili a quelle preesistenti in modo da poter completare il rappezzo senza necessità di sostituire tutte le piastrelle del bagno.
Infatti, l'integrale sostituzione delle stesse avrebbe potuto ritenersi connessa causalmente alla riparazione del danno alla braga condominiale solo nel caso in cui l'attore avesse fornito la prova di tale circostanza. Peraltro, tale prova non emergeva, né dalla prova testimoniale -il cui cap. 10 era diretto a provare che le piastrelle del bagno fossero fuori produzione, ma l'attore doveva provare che non fossero reperibili sul mercato altre piastrelle di analoghe fattezze e colori-, né era neppure verosimile che non ne fossero reperibili altre di analoga fattura, avendo lo stesso attore affermato che il bagno era stato ristrutturato di recente.
3. AI ha proposto atto di appello articolato in tre motivi:
3.1 con il primo motivo censura la statuizione del tribunale che ha ritenuto non provata la circostanza dell'impossibilità di reperire piastrelle analoghe sul mercato, dal momento che non aveva ammesso il capitolo di prova che avrebbe consentito di provarla. Infatti, è circostanza nota che nel momento in cui le stesse piastrelle siano fuori produzione, diventi impossibile trovarne altre di caratteristiche simili, trattandosi di un prodotto spesso rinnovato e soggetto alla moda. Peraltro, lo stesso DO, aveva provato tale circostanza producendo sub doc. 8 un preventivo con piastrelle di colore simile a quelli esistenti, ma di dimensione diversa -20x50 cm- rispetto a quelle preesistenti -30x60 cm- -doc.12 appellante-.
3.2 Con il secondo motivo censura l'affermazione che risultava comunque provata l'impossibilità da parte dell'appellante di poter sostituire le piastrelle mancanti con piastrelle analoghe reperibili sul mercato. Ciò in quanto il tribunale ha omesso di considerare:
- la relazione tecnica dell'impresa esecutrice degli interventi, che descrive gli stessi e le fasi delle lavorazioni che hanno condotto alla sostituzione delle piastrelle -doc. 2 appellante-;
- le foto dell'intervento eseguito, da cui si evince che lo stesso ha interessato non solo una parte del pavimento del bagno, ma anche una parte della parete -doc.10 appellante-;
- il preventivo del 12.05.2012, dal quale si evince la datazione dei rivestimenti del bagno, risalenti all'anno 2012, nonché le loro dimensioni -30x60 cm- differenti rispetto a quelle asseritamente simili prodotte dal DO di misura 20x50 cm -doc.12 appellante e doc. 8 DO-;
- le foto del bagno prima e dopo l'intervento -docc. 13 e 14 appellante-, da cui si evinceva che sia il pavimento, sia le pareti del bagno erano rivestite da un unico tipo di piastrelle;
pagina 4 di 8 - l'incongruità della somma liquidata rispetto a quella liquidata per danni analoghi da altri condomini risultanti dal consuntivo delle spese condominiali del 2021 -doc. 16 appellante.
3.3 con il terzo motivo censura la compensazione delle spese di lite e il mancato riconoscimento delle spese di mediazione.
4. Il DO Corte del Parco ha proposto appello incidentale censurando la compensazione delle spese e chiedendo la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di primo grado.
5. AM ha chiesto il rigetto dell'appello principale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale è fondato.
1.1 I primi due motivi -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono fondati.
Dalle foto dell'intervento prodotte dall'appellante, si evidenzia che l'intervento che:
- prima dell'intervento, le pareti e il pavimento del bagno erano rivestite da un unico tipo di piastrelle;
- l'intervento ha coinvolto, sia il pavimento, sia le pareti del bagno;
Il fatto che le piastrelle del bagno, ancora nella disponibilità dell'appellante, fossero insufficienti a sostituire quelle venute meno a causa dell'intervento di riparazione, è provato da quanto dichiarato per iscritto da UT IU, titolare dell'impresa che ha eseguito i lavori -doc. 2 appellante-. Infatti, non è idoneo a scalfire quanto dichiarato dal medesimo il fatto che dal doc. 12, prodotto dallo stesso appellante, risulta che nel 2012 era stato effettuato dal medesimo un ordine di piastrelle extracapitolato per 62 mq, con indicazione di una previsione di fabbisogno per il pavimento e per il rivestimento del bagno di piastrelle per 35 mq più lo scarto. Infatti, è un dato troppo generico e risalente nel tempo e, quindi, non correlabile a quanto scritto da UT per poterne incrinare la credibilità, posto che notoriamente vi è un elevato scarto di piastrelle al momento della posa in opera delle stesse -soprattutto nel momento in cui la stessa ha interessato un'ampia superficie- e la riparazione ha interessato sia il pavimento che la parete – Cass. n. 9507 del 06/04/2023 Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio. Parimenti, il fatto che le piastrelle fossero fuori produzione risulta provato dalla stessa dichiarazione scritta del UT -a prescindere dal fatto che la circostanza era oggetto del cap. 10 della prova testimoniale non ammesso dal tribunale-.
pagina 5 di 8 Tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi provata presuntivamente la circostanza che non fossero rinvenibili piastrelle con caratteristiche estetiche simili.
Depone in tal senso il fatto che comunque era trascorso un significativo lasso di tempo fra l'acquisto delle stesse -2012- e l'esecuzione dei lavori nel bagno -2020-.
Il lasso di tempo è significativo per un prodotto come le piastrelle soggetto a rinnovarsi in tempi brevi, stante l'interesse dei produttori a presentare prodotti diversi, trattandosi di un prodotto le cui caratteristiche vengono modificate di frequente per renderlo più appetibile ai clienti e anche per renderne necessaria la sostituzione.
Inoltre, l'aspetto estetico è stato sottovalutato dal tribunale.
Infatti, non sarebbe stato sufficiente poter reperire sul mercato piastrelle simili. Era necessario reperire sul mercato le stesse piastrelle.
Infatti, piastrelle simili avrebbero alterato l'aspetto estetico del bagno che invece doveva essere reintegrato nelle stesse condizioni in cui si trovava ex ante -ossia con le medesime piastrelle-.
Infatti, è notorio che anche una lieve differenza di tonalità dello stesso colore è idonea a alterare l'estetica complessiva dell'ambiente. Pertanto, in ragione di ciò non è probante quanto documentato dal DO con il doc. 8, in quanto rappresentativo di piastrelle di colore e fattura simili a quelle preesistenti, ma non identiche -non solo per dimensioni, ma anche per tonalità di colore-.
L'esecuzione dei lavori -dettagliatamente indicati nel doc. 4 dell'appellante- è provata dalla dichiarazione scritta di UT -doc.
2- e non è contestata dal DO, che neppure contesta neppure l'avvenuto pagamento degli stessi.
Il DO contesta genericamente il costo delle voci “rimozione delle piastrelle” e
“smontaggio e rimontaggio dei mobili”, senza però addurre conteggi alternativi. Contesta, altresì, la duplicazione della voce “ricerca perdita e sistemazione linea di scarico” in quanto esposte anche nell'intervento effettuato nel bagno sottostante. Ciò non ha pregio perchè emerge dalla relazione del UT che l'intervento è stato eseguito operando in entrambi i bagni. Infine, il
DO contesta, altresì, genericamente l'eccesivo costo delle piastrelle senza considerare che quelle preesistenti erano state acquistate extracapitolato e quindi erano di maggior pregio.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda con conseguente condanna del DO al pagamento della somma complessiva di € 6.413,00, Iva compresa, - ivi compresa la somma di
€ 1.350,00 già oggetto di condanna con la sentenza appellata-, a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione. Non si pronuncia condanna al pagamento degli interessi in quanto mai chiesti.
Il DO ha chiamato nel presente giudizio la propria assicurazione allo scopo di estendere la domanda di manleva in caso di accoglimento dell'appello di AI. AM si oppone, in quanto “l'art. 19 delle CGA (cfr. Doc. 3) prevede che “la Società indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi inseriti sottotraccia nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle strettamente necessarie sostenute a tale scopo per la demolizione od il recupero di parti del fabbricato” -pag. 6 comparsa di costituzione in appello-. Secondo la stessa, il rifacimento di tutto il rivestimento del bagno non rientra nelle spese strettamente necessarie. Nel caso specifico, è stato necessario, per le ragioni esposte, in conseguenza della riparazione della braga condominiale, sostituire tutte le piastrelle del bagno. Quindi, le stesse, sulla base della pagina 6 di 8 peculiarità del caso concreto, sono da considerarsi spese necessarie che rientrano nella copertura assicurativa.
Quindi, AM deve manlevare e tenere indenne il DO per l'importo di € 6.213,00, oltre rivalutazione, - dedotta la franchigia di € 200- che lo stesso è stato condannato a pagare all'appellante, nel caso di effettivo pagamento dello stesso.
2. L'integrale accoglimento della domanda di AI comporta, per il principio della soccombenza che il DO deve essere condannato a pagare al medesimo le spese di entrambi i gradi di giudizio – con conseguente accoglimento del terzo motivo dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale del DO-. Non sono dovute invece le spese di mediazione, pur espressamente richieste, in assenza della prova del pagamento delle fatture prodotte.
Il DO deve essere condannato a pagare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio a AI sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.200 e 26.000 €, secondo l'attribuito, liquidate, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, in complessivi € 4.273,00, di cui € 919 per la fase di studio;
€ 777 per la fase introduttiva;
€ 840 per la trattazione -pari alla metà, in assenza di istruttoria-; € 1.701 per la fase decisoria- e, per quanto concerne il presente giudizio, in complessivi € 3.966,00, di cui €
1134 per la fase di studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 1911 per la fase decisoria-.
AM deve essere condannato a pagare al DO le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sulla base dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.200 e 26.000 €, secondo l'attribuito, liquidato come richiesto dal medesimo nella nota spese depositata e, precisamente, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, in complessivi € 3.235,00, di cui €
875 per la fase di studio;
€ 740 per la fase introduttiva;
€ 1.620 per la fase decisoria- e, per quanto concerne il presente giudizio, in complessivi € 3.011,00, di cui € 1134 per la fase di studio;
€ 921 per la fase introduttiva;
€ 956 per la fase decisoria-. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del DO in quanto l'impugnazione non è stata integralmente respinta, essendo stata accolta la domanda di manleva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide: 1. rigetta l'appello incidentale del DO Corte del Parco;
2. accoglie l'appello principale di AI RO e, per l'effetto
3. in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n.648/2024 pubblicata il 23.02.2024;
4. condanna il DO Corte del Parco a pagare a AI RO, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 6.413,00, Iva compresa, - ivi compresa la somma di €
1.350,00 già oggetto di condanna con la sentenza appellata-, oltre rivalutazione;
pagina 7 di 8
5. dichiara tenuta AM NI spa a tenere indenne e manlevare il DO
Corte del Parco di quanto pagato a AI RO in esecuzione del capo 4) della presente sentenza fino all'importo di € 6.213,00;
6. condanna il DO Corte del Parco a pagare a AI RO le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 4.273,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi 3.966,00 il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
7. condanna il AM NI spa a pagare al DO Corte del Parco le spese dei due gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 3.235,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi 3.011,00 il tutto oltre spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge;
Milano, 12.3.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Maria Caterina Chiulli
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