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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2376/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2376/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI SALVATORE SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 01/07/2001 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in GIULIANOVA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17.12.224);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, il prof. e il figlio presso l'immobile Pt_1 Per_1
di esclusiva proprietà dello stesso sito in Collecorvino, alla via Ambrosini n. 3; la SI.ra presso l'abitazione sita in provincia di Parma, ove si trasferirà per motivi Pt_2
di lavoro.
Resta fermo l'obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente eventuali ulteriori variazioni di residenza;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
il padre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) prevedere che, in considerazione dei buoni rapporti tra i coniugi, dell'età adulta di e del trasferimento fuori regione della SI.ra i tempi e le modalità di Per_1 Pt_2
visita saranno concordate di volta in volta tra i genitori e il figlio;
Per_1
4) riconoscere un contributo per il mantenimento del figlio minorenne nella misura di
€ 200,00 a carico della SI.ra . Le spese straordinarie saranno equamente Parte_2
divise tra i coniugi al 50%, e regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara;
5) le parti dichiarano di essere entrambi dotati di autonomia reddituale e pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento, dichiarando reciprocamente di non aver diritto ad alcuna forma di contribuzione al mantenimento a carico dell'altro coniuge, alla quale comunque espressamente rinunciano.
6) La casa coniugale, sita in Collecorvino, alla via Ambrosini n. 3, di esclusiva proprietà del prof. è assegnata a quest'ultimo che vi abiterà con il Parte_1
figlio.
7) Ogni questione economica riguardante la casa familiare sarà regolata in sede di divorzio. L'autovettura Lancia ON tg. FX528HH formalmente intestata al SI.
pagina 3 di 4 è assegnata alla SInora . L'autovettura IA PA tg. Parte_1 Parte_2
GA270EK formalmente intestata alla SInora è assegnata al SI. Parte_2 Pt_1
.
[...]
Con la sottoscrizione dell'accordo di separazione, i SInori e Pt_1 Pt_2
dichiarano congiuntamente di avere, in aderenza ad un autentico e raggiunto spirito conciliativo, superato ogni ulteriore vicendevole e possibile doglianza, contestazione o richiesta, comunque correlata al rapporto matrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIULIANOVA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17.12.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2376/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI SALVATORE SILVIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/11/2024, e Parte_1 Pt_2
esponevano che in data 01/07/2001 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in GIULIANOVA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 17.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17.12.224);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
O M O L O G A
pagina 2 di 4 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) I coniugi vivranno separati, il prof. e il figlio presso l'immobile Pt_1 Per_1
di esclusiva proprietà dello stesso sito in Collecorvino, alla via Ambrosini n. 3; la SI.ra presso l'abitazione sita in provincia di Parma, ove si trasferirà per motivi Pt_2
di lavoro.
Resta fermo l'obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente eventuali ulteriori variazioni di residenza;
2) affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_1
il padre;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) prevedere che, in considerazione dei buoni rapporti tra i coniugi, dell'età adulta di e del trasferimento fuori regione della SI.ra i tempi e le modalità di Per_1 Pt_2
visita saranno concordate di volta in volta tra i genitori e il figlio;
Per_1
4) riconoscere un contributo per il mantenimento del figlio minorenne nella misura di
€ 200,00 a carico della SI.ra . Le spese straordinarie saranno equamente Parte_2
divise tra i coniugi al 50%, e regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Pescara;
5) le parti dichiarano di essere entrambi dotati di autonomia reddituale e pertanto ciascuno di essi provvederà al proprio sostentamento, dichiarando reciprocamente di non aver diritto ad alcuna forma di contribuzione al mantenimento a carico dell'altro coniuge, alla quale comunque espressamente rinunciano.
6) La casa coniugale, sita in Collecorvino, alla via Ambrosini n. 3, di esclusiva proprietà del prof. è assegnata a quest'ultimo che vi abiterà con il Parte_1
figlio.
7) Ogni questione economica riguardante la casa familiare sarà regolata in sede di divorzio. L'autovettura Lancia ON tg. FX528HH formalmente intestata al SI.
pagina 3 di 4 è assegnata alla SInora . L'autovettura IA PA tg. Parte_1 Parte_2
GA270EK formalmente intestata alla SInora è assegnata al SI. Parte_2 Pt_1
.
[...]
Con la sottoscrizione dell'accordo di separazione, i SInori e Pt_1 Pt_2
dichiarano congiuntamente di avere, in aderenza ad un autentico e raggiunto spirito conciliativo, superato ogni ulteriore vicendevole e possibile doglianza, contestazione o richiesta, comunque correlata al rapporto matrimoniale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIULIANOVA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 17.12.2024).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4