Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3865/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
dott.ssa Silvia Barison - Giudice - dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3865/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da
, nata ad [...]ù), il 30/5/1946, (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Forano (RI), via Poggio Mirteto, n. 25/A,
e nato Forano (RI), il 27/8/1943, (C.F. ), residente in [...], Parte_2 C.F._2
Via Ventiquattro Maggio, n. 17,
rappresentati e difesi dall'Avv. Cristina Fossi, , presso il cui studio – Email_1
sito in Venezia – Mestre, via Torre Belfredo, n. 121 – sono elettivamente domiciliati,
-ricorrenti-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 1.10.2024 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 27.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 11.03.2025;
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.10.2024 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio il 16.03.2004, in Forano (RI), trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Forano dell'anno 2004, Parte I, atto n. 1, che dalla loro unione erano nati tre figli (maggiorenni ed economicamente indipendenti) e che con il provvedimento n. 1622/2009 del 29/03/2009 nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 1622/2009, il Tribunale di Rieti omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso - hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa che di seguito si riproducono:
“- La casa coniugale, sita in Forano (RI) via Poggio Mirteto 25/A viene assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto;
- Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di assegno mantenimento la somma simbolica di € 100,00.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970,
n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliati.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Forano, il 16.03.2004, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Forano dell'anno 2004, Parte I, atto n. 1 alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
R.G. 2375/2024 V.G
- nulla per le spese;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero