Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979, determinato rispettivamente in lire 3.500 milioni e in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1978 e 1979, determinato rispettivamente in lire 3.500 milioni e in lire 2.500 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.