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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3444/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
IT MI, Relatore
ZI RT, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18121/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0285750 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 678/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 e Ricorrente_2 propongono alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0285750, dettagliatamente specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: carenza di motivazione dell'atto impugnato;
errata attribuzione della classe e della consistenza;
unità di confronto non idonee;
stato di abbandono dell'immobile e presenza di vincoli urbanistici.
Si è costituita l'Agenzia del Territorio di Napoli ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che con il presente ricorso parte ricorrente ha impugnato l'atto in epigrafe a seguito di presentazione di denuncia di variazione DO.C.FA per “divisione”, con cui il tecnico incaricato dal contribuente proponeva per la u.i.u. in disamina (Catasto: Fabbricati Comune: VICO EQUENSE Sezione: Foglio: 0016
Particella: 0 0612 Subalterno:4) il seguente classamento:
Foglio 16, p.lla 612, sub 4 - cat. C/1 cl. 2, cons. 193 mq - R.C. € 4.936,87.
In data 15/04/2025 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.
M. 701/94, il classamento proposto dalla parte nel seguente modo:
Foglio 16, p.lla 612, sub 4 - cat. C/1 cl. 5, cons. 202 mq - R.C. € 9.337,02.
Tanto precisato, si ribadisce l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Invero, l'attività di rettifica operata dall'Ufficio è consistita anche in un sopralluogo avvenuto in data
08/04/2025, con cui è stato accertato l'utilizzo dell'immobile che è risultato essere confermato per un uso di ristorazione, anche se all'atto del non risultava non attivo. Comunque venivano rinvenute attrezzature in ottimo stato, utili all'assolvimento delle funzioni di ristorazione, attivabili facilmente in poco tempo e senza necessità di revisione. Ciò rendeva il suo utilizzo potenzialmente invariato. Anche sotto tale aspetto l'operato dell'Ufficio è del tutto condivisibile. Nel merito dell'eccezione riguardante la Consistenza, è documentato che le superfici sono state desunte con l'ausilio del lettore ottico sui grafici presentati dalla parte con il Docfa, seguendo le indicazioni dettate dal DPR n. 138/98. Corretta è altresì l'attribuzione della classe 5, in quanto corrispondente ai principi dell'ordinarietà su cui si fonda l'attività valutativa dell'Ufficio del Territorio. Infatti la classe ordinaria prevista per il foglio 14 del Comune di Vico Equense, ricadente nella Zona Censuaria 3, è la 8. Considerando le dimensioni dell'Unità le sono state tolte tre classi. La classe 2 proposta richiesta risulta essere del tutto inadeguata, perché non corrispondente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche in possesso all'unità oggetto del presente ricorso. Inoltre, per le unità commerciali presenti nel foglio 16 (Z.C.
3), si riscontra la presenza di una sola unità a cui è assegnata la classe 2, mentre, nell'analisi dei negozi presenti nella strada (Indirizzo_1) essa risulta completamente assente. Condivisibile è ancora la deduzione dell'Ufficio secondo cui, nonostante il locale al momento sia non utilizzato, esso mantiene intatto il suo potenziale utilizzo come ristorante. A dimostrazione del suo alto potenziale reddituale, sono state allegate le immagini rilevate da Google Maps da dove si evince l'ottimo stato manutentivo dell'edificio, ma, soprattutto
è rilevabile la sua posizione immersa nel verde e cona la presenza di aree pavimentate. Inoltre, di fronte all'edificio si rileva un pezzetto di terreno, ricadente nelle particelle di terreno 1586 1587, dove sembra ricavato uno spazio utile al parcheggio delle auto dei clienti.
Ogni altra questione è assorbita.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Napoli, nella Camera di
Consiglio del 19.1.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Nominativo_1 dr. Francesco
TE
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
IT MI, Relatore
ZI RT, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18121/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0285750 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 678/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente depositato Ricorrente_1 e Ricorrente_2 propongono alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ricorso avverso l'avviso di accertamento catastale n. 2025NA0285750, dettagliatamente specificato in epigrafe, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: carenza di motivazione dell'atto impugnato;
errata attribuzione della classe e della consistenza;
unità di confronto non idonee;
stato di abbandono dell'immobile e presenza di vincoli urbanistici.
Si è costituita l'Agenzia del Territorio di Napoli ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la Commissione, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione dell'Ufficio, all'esito della discussione pubblica, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Occorre premettere che con il presente ricorso parte ricorrente ha impugnato l'atto in epigrafe a seguito di presentazione di denuncia di variazione DO.C.FA per “divisione”, con cui il tecnico incaricato dal contribuente proponeva per la u.i.u. in disamina (Catasto: Fabbricati Comune: VICO EQUENSE Sezione: Foglio: 0016
Particella: 0 0612 Subalterno:4) il seguente classamento:
Foglio 16, p.lla 612, sub 4 - cat. C/1 cl. 2, cons. 193 mq - R.C. € 4.936,87.
In data 15/04/2025 il funzionario dell'ufficio, incaricato del controllo di merito Docfa, variava, ai sensi del D.
M. 701/94, il classamento proposto dalla parte nel seguente modo:
Foglio 16, p.lla 612, sub 4 - cat. C/1 cl. 5, cons. 202 mq - R.C. € 9.337,02.
Tanto precisato, si ribadisce l'infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
Invero, l'attività di rettifica operata dall'Ufficio è consistita anche in un sopralluogo avvenuto in data
08/04/2025, con cui è stato accertato l'utilizzo dell'immobile che è risultato essere confermato per un uso di ristorazione, anche se all'atto del non risultava non attivo. Comunque venivano rinvenute attrezzature in ottimo stato, utili all'assolvimento delle funzioni di ristorazione, attivabili facilmente in poco tempo e senza necessità di revisione. Ciò rendeva il suo utilizzo potenzialmente invariato. Anche sotto tale aspetto l'operato dell'Ufficio è del tutto condivisibile. Nel merito dell'eccezione riguardante la Consistenza, è documentato che le superfici sono state desunte con l'ausilio del lettore ottico sui grafici presentati dalla parte con il Docfa, seguendo le indicazioni dettate dal DPR n. 138/98. Corretta è altresì l'attribuzione della classe 5, in quanto corrispondente ai principi dell'ordinarietà su cui si fonda l'attività valutativa dell'Ufficio del Territorio. Infatti la classe ordinaria prevista per il foglio 14 del Comune di Vico Equense, ricadente nella Zona Censuaria 3, è la 8. Considerando le dimensioni dell'Unità le sono state tolte tre classi. La classe 2 proposta richiesta risulta essere del tutto inadeguata, perché non corrispondente alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche in possesso all'unità oggetto del presente ricorso. Inoltre, per le unità commerciali presenti nel foglio 16 (Z.C.
3), si riscontra la presenza di una sola unità a cui è assegnata la classe 2, mentre, nell'analisi dei negozi presenti nella strada (Indirizzo_1) essa risulta completamente assente. Condivisibile è ancora la deduzione dell'Ufficio secondo cui, nonostante il locale al momento sia non utilizzato, esso mantiene intatto il suo potenziale utilizzo come ristorante. A dimostrazione del suo alto potenziale reddituale, sono state allegate le immagini rilevate da Google Maps da dove si evince l'ottimo stato manutentivo dell'edificio, ma, soprattutto
è rilevabile la sua posizione immersa nel verde e cona la presenza di aree pavimentate. Inoltre, di fronte all'edificio si rileva un pezzetto di terreno, ricadente nelle particelle di terreno 1586 1587, dove sembra ricavato uno spazio utile al parcheggio delle auto dei clienti.
Ogni altra questione è assorbita.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti, della complessità delle questioni giuridiche poste all'esame del giudicante, ricorrono giusti motivi per condannare parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00, oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente, così provvede: Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.200,00, oltre accessori se dovuti. Così deciso in Napoli, nella Camera di
Consiglio del 19.1.2026. IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dr. Nominativo_1 dr. Francesco
TE