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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4651 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025
(svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Umberto Mancuso e
Vincenzo Prisco, quest'ultimo domiciliatario con studio in Ottaviano
(NA), via Sarno n. 52;
Appellante
CONTRO
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti
Paola Traversari e Mario Tedesco, presso il cui studio in Napoli al
Centro Direzionale Isola A/7, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E
( ); Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
605/2020, pubblicata in data 31.3.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 3.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data
6.2.2014, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, Parte_1
e la nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1
1 qualità di proprietario e assicuratore per la RCA del veicolo Smart
Micro Compat Car Tg. DF127DZ, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 52.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in
Ottaviano (NA), in data 17.12.2012, alle ore 21:00 circa, in via
Giuseppe Di Prisco, allorché, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal conducente dell'autovettura Smart Micro Compat Car Tg. DF127DZ, riportando gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportata con ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Nola.
Precisava l'istante che, in occasione dell'evento, il conducente del veicolo investitore, sottoscriveva il modulo CAI (che Parte_2 allegava in atti), assumendosi la piena responsabilità del sinistro, e che, nonostante formale richiesta di risarcimento, la compagnia non aveva inteso risarcirle bonariamente i danni Controparte_3 subiti.
Radicata la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa depositata in data 20.5.2014, la eccependo Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui agli artt. 145 e 148, comma 2, D.lgs. 209/2005, oltre che la nullità della citazione per indeterminatezza della dinamica descritta, contestando l'avversa generica ricostruzione dei fatti.
Nel merito, l'assicurazione convenuta evidenziava che l'attrice
[...]
unitamente alla cugina anch'essa Pt_1 Parte_3 contemporaneamente investita dalla Smart nel corso del medesimo sinistro, avevano rilasciato due autonome dichiarazioni sui fatti di causa, che, oltre a non chiarire i punti d'urto, smentivano la dinamica esposta in citazione, riferendo le due donne (non già che stavano attraversando la strada all'atto dell'investimento della Smart, ma) che erano “ferme vicino le auto parcheggiate….pioveva forte”, in tal modo confermando la dinamica esposta dal conducente della Smart, sig.
- riportata nel documento n. 10 della produzione - che Parte_2 dichiarava che stava percorrendo a bordo della Smart via Prisco, quando “tra le auto parcheggiate sulla destra improvvisamente attraversavano due signore;
nel tentativo di evitarle sterzavo leggermente a sinistra ma nonostante tutto non sono riuscito ad evitarle e le ho investite facendole cadere”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della pretesa azionata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, per la declaratoria di concorso di colpa tra le parti, con tutti i conseguenti provvedimenti in ordine alle spese.
Benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_2
2 Esaurita l'attività istruttoria (con il deposito di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice), la lite veniva definita con sentenza n. 605/2020, pubblicata in data 31.3.2020, con cui il tribunale di Nola così statuiva:
“- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente fra le parti costituite le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione ritualmente notificato ai difensori della in data Controparte_1
11.12.2020 ed a in data 15.12.2020, proponeva Controparte_2 appello lamentando, con tre motivi di gravame: 1) errata Parte_1 valutazione ed interpretazione dei fatti di causa e del materiale probatorio - errata applicazione del principio di non contestazione
(artt. 115 e 116 c.p.c.) – illogicità;2) erronea, illogica, quanto ingiusta ed ingiustificata decisione del giudice di prime cure di ritenere il sinistro esclusivamente ascrivibile alla condotta della sig.ra alla luce delle risultanze istruttorie; 3) in via meramente Pt_1 subordinata, applicazione del principio di pari concorso di colpa.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della sentenza impugnata: “A. In via principale ed in accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello, …, di accogliere la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare gli appellati, in Parte_1 solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa nel sinistro di cui è causa, quantificati in €. 52.000,00, […]; B) In via subordinata e nella sola inopinata ipotesi in cui i primi due motivi d'appello non dovessero trovare accoglimento,…, di riconoscere il concorso di colpa del conducente l'auto investitrice, nella misura a stabilirsi dall'Adita giustizia, con relativa condanna degli appellanti al pagamento degli importi a titolo risarcimento danni a determinarsi dal Collegio medesimo in proporzione alla percentuale di colpa attribuito al conducente l'auto investitrice”, in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarre in favore dei costituiti difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 9.3.2021, la concludendo per l'integrale rigetto del Controparte_1 gravame, improponibile, inammissibile e improcedibile, oltre che infondato nel merito;
in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'appellante, pronunciarsi il concorso di colpa tra le parti con tutti i consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese.
Benché ritualmente citato, l'appellato non si Controparte_2 costituiva in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 3.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa
3 concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. In rito, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellato non costituitosi in giudizio benché ritualmente Controparte_2 citato.
§. Sempre in rito, benché l'eccezione di inammissibilità dell'appello sia stata formulata in maniera assolutamente generica dall'assicurazione appellata, si osserva che l'impugnazione supera il vaglio di ammissibilità prescritto dal novellato art. 342 cpc, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione, per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta al primo giudice l'erronea applicazione del principio di c.d. non contestazione e, più precisamente, di aver erroneamente ritenuto prevalente per la decisione, nonostante la compiuta ed esaustiva attività istruttoria e benché l'attrice avesse assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con i fatti e documenti allegati da controparte, la formale mancata contestazione da parte della delle Pt_1 affermazioni contenute a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia assicurativa, si dà ritenere di doversi astenere dal valutare il materiale probatorio acquisito, erroneamente ritenuto afferente a fatti pacifici, perché non contestati.
Deduce, altresì, che, in ogni caso, nell'inopinata ipotesi in cui si fosse ritenuto non correttamente adempiuto, da parte dell'attrice, l'onere di contestazione del fatto allegato dalla controparte (ovvero la diversa dinamica del sinistro), il tribunale ne avrebbe dovuto comunque rilevare l'inesistenza, univocamente emersa dagli atti di causa e dal materiale probatorio acquisito in prime cure.
La censura è fondata.
§. Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, ove si legge: <<…addentrandoci nell'esame del merito della presente controversia, deve ritenersi, tuttavia, che la responsabilità per il sinistro di causa debba essere attribuita esclusivamente all'attrice. […]. Pertanto, l'ammissione di responsabilità da parte di Parte_2 conducente del veicolo di proprietà del convenuto contumace
[...]
contenuta nel modulo di constatazione amichevole in atti deve CP_2 essere apprezzata liberamente dal Tribunale. Ebbene, rispetto alla stessa deve
4 essere ritenuta prevalente la circostanza che parte attrice non ha contestato nelle sue prime difese utili, come opportunamente esige la Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ., sez. L, Sentenza n. 12636 del 13.06.2005), ossia né in prima udienza né nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., non depositate dalla menzionata parte, l'affermazione contenuta a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia assicuratrice, secondo cui
“le due lese rilasciavano autonoma dichiarazione sui fatti di causa (doc.ti 8 e 9) dalle quali, non solo nulla emergeva a chiarificazione dei punti d'urto, ma anzi trovava smentita la dinamica esposta in citazione: le due donne non stavano attraversando la strada quando vennero colpite dall'auto del convenuto, ma erano ferme vicino le auto parcheggiate […]. Tale dinamica si discosta da quella esposta in atti attorei, ma invero rispecchia quella esposta dal convenuto in sua denuncia (doc.to 10): il dichiarava che CP_2 procedeva sulla via Di Prisco quando tra le auto parcheggiate sulla destra improvvisamente attraversavano due signore;
nel tentativo di evitarle sterzavo leggermente a sinistra ma nonostante tutto non sono riuscito ad evitarle e le ho investite facendole cadere”. Quindi, in virtù della sopra evidenziata non contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte dell'attrice, di tali affermazioni, il Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle summenzionate circostanze, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09.03.2012). Da ciò consegue che non potranno prendersi in considerazione neanche le prove testimoniali e l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, tutte disposte da questo Tribunale in diversa composizione. […]>>.
Deve premettersi che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il c.d. principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115, comma 1, cpc (a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), va interpretato in senso sostanziale, ovvero verificando l'esistenza o meno di condotte difensive inconciliabili con il fatto non contestato.
In particolare: “L'onere di contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso, pur non avendo espressamente contestato tali fatti, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone l'esistenza” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. II, ord., 8.8.2019, n. 21210; nello stesso senso, tra le altre,
Cass. civ., ord., 22.5.2019, n. 13828).
Tanto premesso in diritto, non v'è dubbio che il tribunale abbia fatto erronea applicazione dell'anzidetto principio, essendo fin troppo evidente che, dedotta dall'istante (in citazione) una determinata dinamica dell'evento lesivo (peraltro corroborata da numerosi riscontri documentali, come si vedrà a breve), asseritamente
5 verificatosi, per esclusiva responsabilità del conducente della Smart, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, ed essendo stata tale dinamica specificamente contestata dall'assicurazione convenuta (a tanto onerata ex art. 167 cpc) - che assumeva, al contrario, che l'investimento si verificava allorché la donna era ferma vicino le auto parcheggiate -, l'attrice avrebbe dovuto (come ha fatto) provare le esatte modalità di accadimento del fatto storico lesivo, per come descritto nell'atto introduttivo, risultando l'affermazione di controparte di per sé oggettivamente incompatibile con la rappresentazione dei fatti e, dunque, con la posizione difensiva assunta dall'attrice.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il difensore della alla Pt_1 prima difesa utile, ovvero alla prima udienza del 26.4.2014 (cfr. relativo verbale), impugnava, seppur genericamente, tutte le contrarie deduzioni di controparte (“[…] L'avv. Prisco impugna tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in diritto […]”), peraltro producendo, in aggiunta a quelli già allegati, documenti dal contenuto inconciliabile con le circostanze e la dinamica dedotta dalla compagnia assicurativa nella propria comparsa di costituzione, e precisamente, il modello di Constatazione
Amichevole dell'Incidente (c.d. C.A.I.), con cui il conducente della
Smart, nell'immediatezza dell'evento (17.12.2012), Parte_2 riconosceva la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, nonché la lettera di integrazione della messa in mora n.
13000026699915 del 23.09.2013, contenente l'espresso richiamo alla prima costituzione in mora con missiva n. 13000023227915 del
7.2.3013, con cui, testualmente, si dichiarava: “In data 17.12.2012, verso le ore 21,00 circa, mentre la sig. era intenta ad attraversare Parte_1
- sulle apposite strisce pedonali - la Via G. Di Prisco nel Comune di
Ottaviano (A), veniva investita dal conducente della suddetta autovettura Tg.
DF127DZ […]. La esclusiva responsabilità del sinistro in oggetto è da attribuirsi al conducente dell'autovettura Tg. DF127DZ, il quale, percorrendo a velocità elevata la suddetta via G. Di Prisco e non accorgendosi in tempo della presenza della sig.ra , provocava Parte_1
l'investimento de quo”. Il che comprova che l'attrice/odierna appellante, anche prima di agire in giudizio, riferiva sempre della stessa dinamica, affatto smentita dal documento sub 10 (prodotto da a sostegno del proprio CP_3 assunto), con cui, infatti, conducente del veicolo Parte_2 investitore, dopo circa due mesi dal verificarsi del sinistro, in data
7.2.2013, nel rilasciare dichiarazioni spontanee alla compagnia assicurativa (in persona di incaricato non meglio individuato), confermava che l'investimento era avvenuto in fase di attraversamento della strada (e dunque non quando la era ferma vicino alle auto Pt_1
6 parcheggiate), aggiungendo, però, che si trovava alla guida della
Smart “quando tra le auto parcheggiate sulla destra improvvisamente attraversavano due donne…”; ricostruzione rimasta nondimeno indimostrata, ed anzi contraddetta, come si vedrà a breve, dallo stesso modulo CAI, all'evidenza più genuino perché redatto e sottoscritto dal conducente nell'immediatezza dei fatti.
Peraltro, nella valutazione dell'univocità della condotta difensiva di parte attrice, rileva che quest'ultima, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., articolava il capo n. 1 della prova testimoniale del seguente tenore: “Vero è che in data 17.12,2012, verso le ore 21,00 circa, nel Comune di Ottaviano (NA), mentre la sig. era intenta Parte_1 ad attraversare la Via G. Di Prisco servendosi delle apposite strisce pedonali, veniva investita dal conducente dell'autovettura Smart Cabrio Tg.
DF 127 DZ”, depositando, infine, all' udienza del 28.9.2017 (cfr. relativo verbale), copia della sentenza n. 5646/2016 (passata in giudicato) emessa dal giudice di pace di Nola a definizione del giudizio instaurato dall'altro pedone Parte_3 investito dalla Smart nel medesimo sinistro), con cui veniva acclarata la dinamica così come prospettata nell'atto introduttivo.
Dinamica che, peraltro, neanche risulta contraddetta dalla circostanza che avesse spontaneamente riferito alla di trovarsi Parte_1 CP_3 ferma vicino le auto parcheggiate, dovendosi evidentemente ritenere che quella fosse la posizione di partenza dell'attrice, che, inizialmente ferma vicino a dette auto (della cui presenza riferiva la teste escussa,
, all'udienza del 16.4.2015), in procinto di attraversare Testimone_1 la strada sulle strisce pedonali, veniva investita in fase di attraversamento dalla Smart.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, non può seriamente dubitarsi che la posizione difensiva attorea sia sempre stata oggettivamente ed espressamente incompatibile con i fatti e le circostanze dedotte da controparte, da ritenersi, dunque, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, tutt'altro che pacifici ed incontestati.
Fermo quanto precede, rileva altresì la corte, per completezza, che il tribunale incorreva in ulteriore errore nel ritenere di doversi automaticamente astenere da qualsivoglia controllo probatorio delle summenzionate circostanze, in quanto fatti non contestati, e, dunque, di non poter prendere in considerazione neanche le prove testimoniali e l'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 1471 del 21.1.2025, ha affermato (in motivazione) che: “…secondo
l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della
7 circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto; ciò tanto più che "se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (a fortiori) ciò vale per la valutazione della mancata contestazione"
(Cass., sez. U, 03/06/2015, n. 11377; Cass., sez. 2, 31/05/2023, n.
15288; anche Cass., sez. L, 06/12/2004, n. 22829; Cass., sez. L, 8 agosto 2006, n. 17947; Cass., sez. L, 10 luglio 2009, n. 16201). In altri termini, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi
a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (in tal senso Cass., sez. L, 10/07/2009, n. 16201; Cass., sez. L, 15/11/2018,
n. 29404; Cass., sez.
6 - L, 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n.
14448; Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5166; Cass, sez. 3, 07/06/2023, n.
16028; Cass., sez. 1, 19/04/2024, n. 10629, in motivazione).”
Di talché, applicando tali principi al caso di specie, se anche si volesse ritenere che i fatti dedotti dall'assicurazione convenuta a pagina 5 della comparsa di costituzione fossero rimasti realmente non contestati
(e così non è), in ogni caso, il giudice di prime cure ben avrebbe potuto e dovuto rilevare come la dinamica descritta dall'attrice avesse trovato pieno ed univoco riscontro nel complessivo materiale probatorio acquisito, risultando di contro, non solo indimostrate, ma anzi contraddette dalle risultanze in atti, le diverse deduzioni di controparte, inidonee a superare la presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo statuita dall'art. 2054, comma 1, c.c.
§. Con il secondo connesso motivo di doglianza, l'appellante lamenta
l'erronea, illogica quanto ingiusta ed ingiustificata decisione del primo giudice di ritenere il sinistro esclusivamente ascrivibile alla condotta della alla luce dell'istruttoria probatoria, assumendo, Pt_1 al riguardo, che proprio da detta istruttoria (dal cui esame il tribunale si era ingiustamente astenuto per la ritenuta non contestazione delle circostanze allegate da controparte) emergeva incontrovertibilmente la piena ed esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Smart Tg. DF127DZ nella produzione del sinistro per cui è causa.
8 Contesta, dunque, la sentenza gravata (anche) nella parte in cui il primo giudice rilevava: <dunque deve ritenersi provato perch pacifico che il sinistro per cui causa ascrivibile esclusivamente alla condotta della convenuta poich secondo le sopra riportate incontestate affermazioni difesa compagnia di assicurazioni l e la persona era in sua estranea al presente>Parte_3 giudizio, hanno attraversato la strada improvvisamente ed il conducente della vettura di proprietà del convenuto contumace le ha investite, pur avendo fatto tutto il possibile per evitarlo>>.
La censura è fondata.
Osserva, infatti, la corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria espletata in prime cure ha pienamente confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione, essendo effettivamente emerso che la sera del 17.12.2012, verso le ore 21:00, nel comune di Ottaviano, alla via Giuseppe Di Prisco, l'attrice
[...]
mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, Pt_1 veniva violentemente investita dalla Smart tg. DF127DZ, di proprietà di condotta, ad elevata velocità, dal figlio Controparte_2 Pt_2 riportando a seguito del violento impatto gravi lesioni personali.
Univoche e concordanti, in tal senso, appaiono le dettagliate deposizioni rese da e , escusse all'udienza Tes_2 Testimone_1 del 16.04.2015 (cfr. relativo verbale), testimoni oculari dell'accaduto
(trovandosi casualmente sui luoghi per raggiungere un locale ove si sarebbe festeggiato il compleanno della teste al quale era Tes_2 stata invitata anche l'attrice/odierna appellante), sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare (trattandosi di persone non legate ad alcuna delle parti da vincolo di parentela, affinità o dipendenza, né in qualche modo interessate a un determinato esito della controversia), che, nel confermare la dinamica indicata in citazione, precisavano, altresì, senza incertezze, che la Smart sopraggiungeva “a forte velocità”, investendo la allorché la stessa era giunta quasi al centro della Pt_1 carreggiata di via Di Prisco, che stava attraversando servendosi delle apposite strisce pedonali, e che la sede dell'incidente era illuminata.
Peraltro, la teste riferiva che l'amica procedeva Tes_1 Parte_1 con andatura normale, senza correre, e che i rilievi fotografici allegati dall'assicurazione convenuta, a dire della quale nel punto dell'investimento non vi erano attraversamenti pedonali, ritraevano la strada teatro dell'evento, ma non il punto esatto in cui si era verificato l'incidente, che si trovava prima del luogo ritratto dalle stesse foto, e precisamente da quel punto raffigurato nelle foto andando verso San
Giuseppe Vesuviano.
Dichiarazioni che oltre ad essere di per sé coerenti, trovano ulteriore rilevante riscontro nel su citato modello CAI, redatto e sottoscritto, nell'immediatezza del sinistro, dal conducente del veicolo investitore,
9 sig. che nel riquadro 14, “osservazioni”, inseriva Parte_2
l'espressione “ho torto”, dopo aver precisato, nel riquadro 13, che:
“Alla guida della vettura di proprietà di mio padre, in ora serale e mentre pioveva, ho investito le sig.re e Parte_1 Parte_3 che attraversavano la strada in qualità di pedone. Le
[...] signore suddette hanno riportato lesioni personali ed io ho prestato soccorso”, senza fare il benché minimo cenno ad un'eventuale anomala o imprudente condotta assunta dai pedoni danneggiati,
“stranamente” riferita solo dopo due mesi dal verificarsi dell'incidente, in sede di dichiarazioni spontanee rese (con modalità non meglio precisate) alla compagnia assicurativa del CP_3 veicolo.
Né può sottacersi, trattandosi di elemento liberamente valutabile dal giudice, che la stessa dinamica, come dedotto dalla difesa attorea, risulta accertata nella sentenza n. 5646/2016, passata in giudicato, resa dal giudice di pace di Nola a seguito dell'azione risarcitoria proposta dall'altro pedone investito, che riconosceva Parte_3 la responsabilità del conducente della Smart in ordine alle lesioni dalla stessa riportate.
Fermo quanto precede, occorre rilevare, in diritto, che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, 1° comma, c.c.), mentre il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, 3° comma, c.c.).
In subiecta materia, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che:
“Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. …[omissis]… Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare
l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella
d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è
10 onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (cfr., in motivazione, Cass. n. 24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 5957/2022, Cass. n. 9856/2022,
Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Ebbene, nella specie, l'anzidetta prova liberatoria non è stata affatto fornita, ove si consideri, da un lato, che il proprietario del veicolo
( è rimasto contumace;
dall'altro, che il conducente Controparte_2
come si è detto, ha sottoscritto affermazioni a sé Parte_2 sfavorevoli nel modello di constatazione amichevole di incidente prodotto dalla difesa attorea, riconoscendo, nell'immediatezza dei fatti, la sua piena ed esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro.
Dal canto suo, la ha contestato la Controparte_1 rappresentazione della dinamica offerta ex adverso, deducendo
(contraddittoriamente) prima che l'attrice aveva riferito di trovarsi, al momento dell'investimento, ferma vicino alle auto parcheggiate, per poi subito dopo affermare, richiamando le (contrastanti) dichiarazioni del conducente del veicolo (doc. sub 10), che la avrebbe Pt_1 attraversato improvvisamente la sede stradale sbucando dalle auto parcheggiate sulla destra, sì da rendere inevitabile l'investimento, senza però fornire, come già si è detto, alcun serio elemento di prova contraria in grado di inficiare la veridicità dell'assunto attoreo, né peraltro dimostrare l'assenza delle strisce pedonali, espressamente confermata dai testi escussi, che, come detto, prendevano anche specifica posizione sui rilievi fotografici (non geolocalizzati) allegati nella produzione della compagnia convenuta.
In un simile contesto probatorio, non essendo stata superata la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c., la responsabilità dell'incidente non può che essere attribuita in via esclusiva al conducente della Smart Micro Tg. DF127DZ, che, in Parte_4 palese violazione delle specifiche norme di comportamento dettate dagli artt. 40, comma 11, 141 e 191 C.d.S., oltre che delle regole di comune prudenza, nonostante la scarsa visibilità dovuta all'ora serale e alla pioggia, sopraggiungeva ad elevata velocità (come ulteriormente comprova la gravità delle lesioni riportate dalla vittima), omettendo di dare la dovuta precedenza al pedone che aveva iniziato l'attraversamento della strada sulle apposite strisce, così investendolo, senza peraltro riuscire ad effettuare alcuna efficace manovra di emergenza (cfr. deposizione del teste ). Testimone_1
Né, peraltro, dalle risultanze in atti, emergono elementi che possano far seriamente ritenere la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c., non risultando minimamente provato che la abbia tenuto un Pt_1
11 comportamento imprevedibile, abnorme o comunque inadeguato, al fine precisandosi che: “L'omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell'apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, non può assumere la valenza - ex art.
1227, co. 1, c.c. - di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito” (Cass. 20949/2009).
Esclusa, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale,
l'esistenza di un pur minimo concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento lesivo, i convenuti/odierni appellati, nelle rispettive qualità, vanno condannati, in solido, a risarcire all'attrice/odierna appellante tutti i danni riportati a seguito del sinistro, anch'essi pienamente confermati dalle risultanze in atti, dalle quali univocamente emerge che a seguito Parte_1 dell'investimento, veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, ove i sanitari le diagnosticavano “Trauma contusivo con frattura scomposta caviglia sinistra. Contusioni multiple per il corpo”, per poi sottoporla ad intervento chirurgico per la “Frattura trimalleolare con sublussazione della Tibio-Tarsica collo piede sinistro” (cfr., in particolare, cartella clinica rilasciata dall'ASL Na 3 SUD Presidio
Ospedaliero di Nola).
Sulla scorta di quanto precede, resta assorbito il terzo motivo di gravame.
§. Può a questo punto passarsi all'esame della richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante, sulla premessa che gli accertamenti medico- legali eseguiti hanno confermato la piena compatibilità dei traumi riportati con le modalità del sinistro, avendo il CTU nominato in prime cure evidenziato non soltanto che “le lesioni patite dalla Sig.ra
[...]
per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per Pt_1 evoluzione riparativa e per documentazione esibita, sono da ricondurre al fatto traumatico del 17.12.2012, così come dimostrato dal convergere e dal verificarsi di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale”, ma anche che la sussistenza di tale nesso causale era stata riconosciuta “in completa sintonia con il Dr. Medico delegato dal fiduciario Per_1 della convenuta Dr. e con il Controparte_1 Persona_2
Dr. , Medico fiduciario dell'infortunata”. Persona_3
Nello specifico, il CTU, dott. a seguito dello studio Persona_4 della documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato, ha accertato che le lesioni subite dalla vittima,
51enne all'epoca dei fatti, determinavano un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di complessivi 30 giorni, ed una successiva inabilità temporanea parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al
12 25% per ulteriori 20 giorni, con postumi permanenti globalmente valutabili nella misura del 11%, dando atto che le spese mediche documentate erano congrue.
Conclusioni immuni da vizi logici e di metodo, integralmente condivise dalla corte, oltre che minimamente contrastate dalle parti.
Procedendo alla quantificazione del danno, considerato che, nella specie, appaiono astrattamente configurabili gli estremi del reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e che sussiste violazione del diritto alla salute, rientrante tra i diritti inviolabili della persona umana costituzionalmente protetti (art. 32 Cost.), va senz'altro riconosciuto all'attrice/odierna appellante il risarcimento del danno non patrimoniale subito (comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale e del danno morale/da sofferenza soggettiva interiore).
La relativa liquidazione va effettuata con metodo equitativo sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (Cass. 2015/n.
13982), che essendo quelle maggiormente testate a livello nazionale, per il numero elevato di casi giudiziari e di transazioni extragiudiziarie in cui hanno trovato applicazione, indicano un criterio generale adottabile per pervenire ad una valutazione dell'ammontare preciso del risarcimento dovuto (cfr., ex multis, Cass. n. 8508/2020, Cass. n.
8468/2020 e, da ultimo, Cass. n. 32373/2023).
Facendo, quindi, riferimento alle ultime tabelle (rivalutate al gennaio
2024) redatte dal Tribunale milanese, che a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle note sentenze di San Martino delle
Sezioni Unite della Cassazione dell'11.11.2008 prevedono, attraverso l'aumento percentuale del valore del c.d. punto, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, comprensivo sia di quello biologico/dinamico relazionale, sia di quello morale/da sofferenza soggettiva interiore, che mantiene comunque la sua autonomia (cfr. in argomento Cass. n. 25164/2020), anch'esso ricorrente nella specie in considerazione dell'innegabile frustrazione patita da Parte_1 costretta, a seguito delle lesioni subite, a sottoporsi ad un cruento intervento chirurgico di osteosintesi cruenta con fili di K. e cerchiaggio, con un faticoso e lungo decorso post-operatorio (pagg. 4-
5 della CTU), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (51 anni) e del grado di invalidità accertato (11%), deve liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di
€ 28.630,00, cui deve aggiungersi l'importo di € 6.900,00 per danno non patrimoniale temporaneo (così determinato: € 115,00 [valore-base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea assoluta] x 30 giorni = € 3.450,00; € 86,25 [valore-base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea parziale al 75%] x 20 giorni = € 1.725,00; € 57.5 [valore- base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità
13 temporanea parziale al 50%] x 20 giorni = € 1.150,00; € 28.75
[valore-base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea parziale al 25%] x 20 giorni = € 575,00).
Per un totale di € 35.530,00, che, considerata la tipologia ed entità dei postumi riportati dalla appare idoneo all'integrale ristoro del Pt_1 pregiudizio non patrimoniale subito, non risultando provate, quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ed a quelli di sofferenza soggettiva interiore, peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di aumento.
Trattandosi di importo già comprensivo di rivalutazione monetaria, la predetta somma finale deve essere dapprima devalutata alla data del sinistro (17.12.2012) e l'importo così ottenuto rivalutato, in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla medesima data del sinistro sino a quella della presente sentenza (momento che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta;
Cass. 2005/n.
24896).
Sul valore della somma via via rivalutata spettano all'istante gli interessi legali per ritardato pagamento maturati anno per anno, restando escluso che i medesimi possano computarsi dalla data dell'illecito sull'intera somma definitivamente rivalutata (Cass. Civ.,
Sez. Unite, 1995/n. 1712).
Ne consegue che la somma finale, comprensiva di rivalutazione ed interessi, è pari ad € 40.521,03 (di cui € 29.146,00 quale capitale iniziale devalutato alla data del 17.12.2012, € 6.382,97 per rivalutazione ed € 4.992,06 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente).
Va, altresì, riconosciuto alla il diritto ad ottenere il risarcimento Pt_1 delle spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, nell'importo complessivo di € 2.349,77 (di cui € 1.715,00 quale capitale corrisposto alla data dell'11.6.2013, € 363,58 per rivalutazione ed € 271,19 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente).
Sulla scorta di tutto quanto precede, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, nelle indicate qualità, vanno condannati in solido al pagamento, in favore di a titolo di integrale ristoro dei Parte_1 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 17.12.2017, della complessiva somma di € 42.870,80, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
III. Quanto alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso
14 di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Tenuto, dunque, conto dell'esito finale della lite, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dei convenuti/odierni appellati e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore degli avv.ti
Umberto Mancuso e Vincenzo Prisco, dichiaratisi antistatari.
Restano definitivamente a carico degli appellati le spese della CTU espletata in primo grado, nella misura liquidata dal tribunale.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
11-15.12.2020, da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, contro la sentenza del tribunale di Nola n.
605/2020, pubblicata in data 31.03.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_2 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_4 [...]
a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti in occasione Pt_1 del sinistro verificatosi in Ottaviano, in data 17.12.2012, della somma di € 42.870,80, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3) condanna, altresì, e Controparte_2 Controparte_4
nell'indicata qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore
[...] di delle spese del doppio grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in € 545,00 per esborsi documentati ed €
3.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa
15 come per legge, oltre gli esborsi sostenuti per la CTU espletata in prime cure, con distrazione in favore degli avv.ti Umberto Mancuso e
Vincenzo Prisco, dichiaratisi antistatari.
4) pone definitivamente a carico degli appellati le spese di CTU, nella misura già liquidata dal tribunale.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile composta dai magistrati:
1) dr.ssa Assunta D'AMORE - Presidente
2) dott. Giorgio SENSALE - Consigliere
3) dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4651 R.G.A.C. per l'anno 2020, riservata in decisione all'udienza cartolare del 3.4.2025
(svolta con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc), vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 giudizio, per mandato in atti, dagli avv.ti Umberto Mancuso e
Vincenzo Prisco, quest'ultimo domiciliatario con studio in Ottaviano
(NA), via Sarno n. 52;
Appellante
CONTRO
(P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti
Paola Traversari e Mario Tedesco, presso il cui studio in Napoli al
Centro Direzionale Isola A/7, è elettivamente domiciliata;
Appellata
E
( ); Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Nola n.
605/2020, pubblicata in data 31.3.2020.
CONCLUSIONI: come da rispettive note scritte autorizzate per l'udienza cartolare del 3.4.2025, da intendersi qui richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione spedito per la notifica a mezzo posta in data
6.2.2014, evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Nola, Parte_1
e la nelle rispettive Controparte_2 Controparte_1
1 qualità di proprietario e assicuratore per la RCA del veicolo Smart
Micro Compat Car Tg. DF127DZ, per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 52.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia), subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in
Ottaviano (NA), in data 17.12.2012, alle ore 21:00 circa, in via
Giuseppe Di Prisco, allorché, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, veniva investita dal conducente dell'autovettura Smart Micro Compat Car Tg. DF127DZ, riportando gravi lesioni personali, per le quali veniva trasportata con ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Nola.
Precisava l'istante che, in occasione dell'evento, il conducente del veicolo investitore, sottoscriveva il modulo CAI (che Parte_2 allegava in atti), assumendosi la piena responsabilità del sinistro, e che, nonostante formale richiesta di risarcimento, la compagnia non aveva inteso risarcirle bonariamente i danni Controparte_3 subiti.
Radicata la lite, si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa depositata in data 20.5.2014, la eccependo Controparte_1
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui agli artt. 145 e 148, comma 2, D.lgs. 209/2005, oltre che la nullità della citazione per indeterminatezza della dinamica descritta, contestando l'avversa generica ricostruzione dei fatti.
Nel merito, l'assicurazione convenuta evidenziava che l'attrice
[...]
unitamente alla cugina anch'essa Pt_1 Parte_3 contemporaneamente investita dalla Smart nel corso del medesimo sinistro, avevano rilasciato due autonome dichiarazioni sui fatti di causa, che, oltre a non chiarire i punti d'urto, smentivano la dinamica esposta in citazione, riferendo le due donne (non già che stavano attraversando la strada all'atto dell'investimento della Smart, ma) che erano “ferme vicino le auto parcheggiate….pioveva forte”, in tal modo confermando la dinamica esposta dal conducente della Smart, sig.
- riportata nel documento n. 10 della produzione - che Parte_2 dichiarava che stava percorrendo a bordo della Smart via Prisco, quando “tra le auto parcheggiate sulla destra improvvisamente attraversavano due signore;
nel tentativo di evitarle sterzavo leggermente a sinistra ma nonostante tutto non sono riuscito ad evitarle e le ho investite facendole cadere”.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della pretesa azionata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, per la declaratoria di concorso di colpa tra le parti, con tutti i conseguenti provvedimenti in ordine alle spese.
Benché ritualmente citato, restava contumace. Controparte_2
2 Esaurita l'attività istruttoria (con il deposito di documenti, l'espletamento di prova testimoniale e CTU medico-legale sulla persona dell'attrice), la lite veniva definita con sentenza n. 605/2020, pubblicata in data 31.3.2020, con cui il tribunale di Nola così statuiva:
“- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente fra le parti costituite le spese del presente giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio”.
Contro tale sentenza, non notificata, con atto di citazione ritualmente notificato ai difensori della in data Controparte_1
11.12.2020 ed a in data 15.12.2020, proponeva Controparte_2 appello lamentando, con tre motivi di gravame: 1) errata Parte_1 valutazione ed interpretazione dei fatti di causa e del materiale probatorio - errata applicazione del principio di non contestazione
(artt. 115 e 116 c.p.c.) – illogicità;2) erronea, illogica, quanto ingiusta ed ingiustificata decisione del giudice di prime cure di ritenere il sinistro esclusivamente ascrivibile alla condotta della sig.ra alla luce delle risultanze istruttorie; 3) in via meramente Pt_1 subordinata, applicazione del principio di pari concorso di colpa.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della sentenza impugnata: “A. In via principale ed in accoglimento del primo e del secondo motivo d'appello, …, di accogliere la domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare gli appellati, in Parte_1 solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla stessa nel sinistro di cui è causa, quantificati in €. 52.000,00, […]; B) In via subordinata e nella sola inopinata ipotesi in cui i primi due motivi d'appello non dovessero trovare accoglimento,…, di riconoscere il concorso di colpa del conducente l'auto investitrice, nella misura a stabilirsi dall'Adita giustizia, con relativa condanna degli appellanti al pagamento degli importi a titolo risarcimento danni a determinarsi dal Collegio medesimo in proporzione alla percentuale di colpa attribuito al conducente l'auto investitrice”, in ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado, da distrarre in favore dei costituiti difensori antistatari.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 9.3.2021, la concludendo per l'integrale rigetto del Controparte_1 gravame, improponibile, inammissibile e improcedibile, oltre che infondato nel merito;
in via meramente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda proposta dall'appellante, pronunciarsi il concorso di colpa tra le parti con tutti i consequenziali provvedimenti anche in ordine alle spese.
Benché ritualmente citato, l'appellato non si Controparte_2 costituiva in giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 3.4.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte autorizzate, la causa veniva riservata in decisione, previa
3 concessione dei termini di legge ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi.
*******
I. In rito, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'appellato non costituitosi in giudizio benché ritualmente Controparte_2 citato.
§. Sempre in rito, benché l'eccezione di inammissibilità dell'appello sia stata formulata in maniera assolutamente generica dall'assicurazione appellata, si osserva che l'impugnazione supera il vaglio di ammissibilità prescritto dal novellato art. 342 cpc, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica ed illustrata la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, che, in definitiva, ha rappresentato alla corte un contenuto completo delle proprie censure sì da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della pronuncia impugnata e le motivazioni addotte nell'atto di appello.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto, per quanto di ragione, per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
§. Con il primo motivo di gravame, l'appellante contesta al primo giudice l'erronea applicazione del principio di c.d. non contestazione e, più precisamente, di aver erroneamente ritenuto prevalente per la decisione, nonostante la compiuta ed esaustiva attività istruttoria e benché l'attrice avesse assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con i fatti e documenti allegati da controparte, la formale mancata contestazione da parte della delle Pt_1 affermazioni contenute a pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia assicurativa, si dà ritenere di doversi astenere dal valutare il materiale probatorio acquisito, erroneamente ritenuto afferente a fatti pacifici, perché non contestati.
Deduce, altresì, che, in ogni caso, nell'inopinata ipotesi in cui si fosse ritenuto non correttamente adempiuto, da parte dell'attrice, l'onere di contestazione del fatto allegato dalla controparte (ovvero la diversa dinamica del sinistro), il tribunale ne avrebbe dovuto comunque rilevare l'inesistenza, univocamente emersa dagli atti di causa e dal materiale probatorio acquisito in prime cure.
La censura è fondata.
§. Giova innanzitutto riportare i passi contestati della sentenza gravata, ove si legge: <<…addentrandoci nell'esame del merito della presente controversia, deve ritenersi, tuttavia, che la responsabilità per il sinistro di causa debba essere attribuita esclusivamente all'attrice. […]. Pertanto, l'ammissione di responsabilità da parte di Parte_2 conducente del veicolo di proprietà del convenuto contumace
[...]
contenuta nel modulo di constatazione amichevole in atti deve CP_2 essere apprezzata liberamente dal Tribunale. Ebbene, rispetto alla stessa deve
4 essere ritenuta prevalente la circostanza che parte attrice non ha contestato nelle sue prime difese utili, come opportunamente esige la Suprema Corte
(cfr. Cass. Civ., sez. L, Sentenza n. 12636 del 13.06.2005), ossia né in prima udienza né nelle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1) c.p.c., non depositate dalla menzionata parte, l'affermazione contenuta a pagina 5 della comparsa di costituzione e risposta della convenuta compagnia assicuratrice, secondo cui
“le due lese rilasciavano autonoma dichiarazione sui fatti di causa (doc.ti 8 e 9) dalle quali, non solo nulla emergeva a chiarificazione dei punti d'urto, ma anzi trovava smentita la dinamica esposta in citazione: le due donne non stavano attraversando la strada quando vennero colpite dall'auto del convenuto, ma erano ferme vicino le auto parcheggiate […]. Tale dinamica si discosta da quella esposta in atti attorei, ma invero rispecchia quella esposta dal convenuto in sua denuncia (doc.to 10): il dichiarava che CP_2 procedeva sulla via Di Prisco quando tra le auto parcheggiate sulla destra improvvisamente attraversavano due signore;
nel tentativo di evitarle sterzavo leggermente a sinistra ma nonostante tutto non sono riuscito ad evitarle e le ho investite facendole cadere”. Quindi, in virtù della sopra evidenziata non contestazione ex art. 115 c.p.c., da parte dell'attrice, di tali affermazioni, il Tribunale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio delle summenzionate circostanze, in quanto fatti non contestati (cfr. Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09.03.2012). Da ciò consegue che non potranno prendersi in considerazione neanche le prove testimoniali e l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, tutte disposte da questo Tribunale in diversa composizione. […]>>.
Deve premettersi che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, il c.d. principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115, comma 1, cpc (a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita), va interpretato in senso sostanziale, ovvero verificando l'esistenza o meno di condotte difensive inconciliabili con il fatto non contestato.
In particolare: “L'onere di contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., comma 1, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore, ma anche quando lo stesso, pur non avendo espressamente contestato tali fatti, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone l'esistenza” (cfr., in motivazione, Cass. civ., sez. II, ord., 8.8.2019, n. 21210; nello stesso senso, tra le altre,
Cass. civ., ord., 22.5.2019, n. 13828).
Tanto premesso in diritto, non v'è dubbio che il tribunale abbia fatto erronea applicazione dell'anzidetto principio, essendo fin troppo evidente che, dedotta dall'istante (in citazione) una determinata dinamica dell'evento lesivo (peraltro corroborata da numerosi riscontri documentali, come si vedrà a breve), asseritamente
5 verificatosi, per esclusiva responsabilità del conducente della Smart, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle apposite strisce pedonali, ed essendo stata tale dinamica specificamente contestata dall'assicurazione convenuta (a tanto onerata ex art. 167 cpc) - che assumeva, al contrario, che l'investimento si verificava allorché la donna era ferma vicino le auto parcheggiate -, l'attrice avrebbe dovuto (come ha fatto) provare le esatte modalità di accadimento del fatto storico lesivo, per come descritto nell'atto introduttivo, risultando l'affermazione di controparte di per sé oggettivamente incompatibile con la rappresentazione dei fatti e, dunque, con la posizione difensiva assunta dall'attrice.
A ciò si aggiunga che, in ogni caso, il difensore della alla Pt_1 prima difesa utile, ovvero alla prima udienza del 26.4.2014 (cfr. relativo verbale), impugnava, seppur genericamente, tutte le contrarie deduzioni di controparte (“[…] L'avv. Prisco impugna tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito da controparte perché infondato in fatto ed in diritto […]”), peraltro producendo, in aggiunta a quelli già allegati, documenti dal contenuto inconciliabile con le circostanze e la dinamica dedotta dalla compagnia assicurativa nella propria comparsa di costituzione, e precisamente, il modello di Constatazione
Amichevole dell'Incidente (c.d. C.A.I.), con cui il conducente della
Smart, nell'immediatezza dell'evento (17.12.2012), Parte_2 riconosceva la propria esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, nonché la lettera di integrazione della messa in mora n.
13000026699915 del 23.09.2013, contenente l'espresso richiamo alla prima costituzione in mora con missiva n. 13000023227915 del
7.2.3013, con cui, testualmente, si dichiarava: “In data 17.12.2012, verso le ore 21,00 circa, mentre la sig. era intenta ad attraversare Parte_1
- sulle apposite strisce pedonali - la Via G. Di Prisco nel Comune di
Ottaviano (A), veniva investita dal conducente della suddetta autovettura Tg.
DF127DZ […]. La esclusiva responsabilità del sinistro in oggetto è da attribuirsi al conducente dell'autovettura Tg. DF127DZ, il quale, percorrendo a velocità elevata la suddetta via G. Di Prisco e non accorgendosi in tempo della presenza della sig.ra , provocava Parte_1
l'investimento de quo”. Il che comprova che l'attrice/odierna appellante, anche prima di agire in giudizio, riferiva sempre della stessa dinamica, affatto smentita dal documento sub 10 (prodotto da a sostegno del proprio CP_3 assunto), con cui, infatti, conducente del veicolo Parte_2 investitore, dopo circa due mesi dal verificarsi del sinistro, in data
7.2.2013, nel rilasciare dichiarazioni spontanee alla compagnia assicurativa (in persona di incaricato non meglio individuato), confermava che l'investimento era avvenuto in fase di attraversamento della strada (e dunque non quando la era ferma vicino alle auto Pt_1
6 parcheggiate), aggiungendo, però, che si trovava alla guida della
Smart “quando tra le auto parcheggiate sulla destra improvvisamente attraversavano due donne…”; ricostruzione rimasta nondimeno indimostrata, ed anzi contraddetta, come si vedrà a breve, dallo stesso modulo CAI, all'evidenza più genuino perché redatto e sottoscritto dal conducente nell'immediatezza dei fatti.
Peraltro, nella valutazione dell'univocità della condotta difensiva di parte attrice, rileva che quest'ultima, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., articolava il capo n. 1 della prova testimoniale del seguente tenore: “Vero è che in data 17.12,2012, verso le ore 21,00 circa, nel Comune di Ottaviano (NA), mentre la sig. era intenta Parte_1 ad attraversare la Via G. Di Prisco servendosi delle apposite strisce pedonali, veniva investita dal conducente dell'autovettura Smart Cabrio Tg.
DF 127 DZ”, depositando, infine, all' udienza del 28.9.2017 (cfr. relativo verbale), copia della sentenza n. 5646/2016 (passata in giudicato) emessa dal giudice di pace di Nola a definizione del giudizio instaurato dall'altro pedone Parte_3 investito dalla Smart nel medesimo sinistro), con cui veniva acclarata la dinamica così come prospettata nell'atto introduttivo.
Dinamica che, peraltro, neanche risulta contraddetta dalla circostanza che avesse spontaneamente riferito alla di trovarsi Parte_1 CP_3 ferma vicino le auto parcheggiate, dovendosi evidentemente ritenere che quella fosse la posizione di partenza dell'attrice, che, inizialmente ferma vicino a dette auto (della cui presenza riferiva la teste escussa,
, all'udienza del 16.4.2015), in procinto di attraversare Testimone_1 la strada sulle strisce pedonali, veniva investita in fase di attraversamento dalla Smart.
Conclusivamente, dunque, sulla scorta di quanto precede, non può seriamente dubitarsi che la posizione difensiva attorea sia sempre stata oggettivamente ed espressamente incompatibile con i fatti e le circostanze dedotte da controparte, da ritenersi, dunque, contrariamente a quanto rilevato dal tribunale, tutt'altro che pacifici ed incontestati.
Fermo quanto precede, rileva altresì la corte, per completezza, che il tribunale incorreva in ulteriore errore nel ritenere di doversi automaticamente astenere da qualsivoglia controllo probatorio delle summenzionate circostanze, in quanto fatti non contestati, e, dunque, di non poter prendere in considerazione neanche le prove testimoniali e l'espletata consulenza tecnica d'ufficio.
In proposito, la Suprema Corte, con la recentissima ordinanza n. 1471 del 21.1.2025, ha affermato (in motivazione) che: “…secondo
l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, potendo il giudice sempre rilevare l'inesistenza della
7 circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto; ciò tanto più che "se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (a fortiori) ciò vale per la valutazione della mancata contestazione"
(Cass., sez. U, 03/06/2015, n. 11377; Cass., sez. 2, 31/05/2023, n.
15288; anche Cass., sez. L, 06/12/2004, n. 22829; Cass., sez. L, 8 agosto 2006, n. 17947; Cass., sez. L, 10 luglio 2009, n. 16201). In altri termini, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., se solleva la parte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, non esclude, tuttavia, che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento;
l'art. 115, primo comma, cod. proc. civ., non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi
a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora constino agli atti prove in senso contrario (in tal senso Cass., sez. L, 10/07/2009, n. 16201; Cass., sez. L, 15/11/2018,
n. 29404; Cass., sez.
6 - L, 20/12/2016, n. 26395; 09/07/2020, n.
14448; Cass., sez. 3, 17/02/2023, n. 5166; Cass, sez. 3, 07/06/2023, n.
16028; Cass., sez. 1, 19/04/2024, n. 10629, in motivazione).”
Di talché, applicando tali principi al caso di specie, se anche si volesse ritenere che i fatti dedotti dall'assicurazione convenuta a pagina 5 della comparsa di costituzione fossero rimasti realmente non contestati
(e così non è), in ogni caso, il giudice di prime cure ben avrebbe potuto e dovuto rilevare come la dinamica descritta dall'attrice avesse trovato pieno ed univoco riscontro nel complessivo materiale probatorio acquisito, risultando di contro, non solo indimostrate, ma anzi contraddette dalle risultanze in atti, le diverse deduzioni di controparte, inidonee a superare la presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo statuita dall'art. 2054, comma 1, c.c.
§. Con il secondo connesso motivo di doglianza, l'appellante lamenta
l'erronea, illogica quanto ingiusta ed ingiustificata decisione del primo giudice di ritenere il sinistro esclusivamente ascrivibile alla condotta della alla luce dell'istruttoria probatoria, assumendo, Pt_1 al riguardo, che proprio da detta istruttoria (dal cui esame il tribunale si era ingiustamente astenuto per la ritenuta non contestazione delle circostanze allegate da controparte) emergeva incontrovertibilmente la piena ed esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura
Smart Tg. DF127DZ nella produzione del sinistro per cui è causa.
8 Contesta, dunque, la sentenza gravata (anche) nella parte in cui il primo giudice rilevava: <dunque deve ritenersi provato perch pacifico che il sinistro per cui causa ascrivibile esclusivamente alla condotta della convenuta poich secondo le sopra riportate incontestate affermazioni difesa compagnia di assicurazioni l e la persona era in sua estranea al presente>Parte_3 giudizio, hanno attraversato la strada improvvisamente ed il conducente della vettura di proprietà del convenuto contumace le ha investite, pur avendo fatto tutto il possibile per evitarlo>>.
La censura è fondata.
Osserva, infatti, la corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'istruttoria espletata in prime cure ha pienamente confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione, essendo effettivamente emerso che la sera del 17.12.2012, verso le ore 21:00, nel comune di Ottaviano, alla via Giuseppe Di Prisco, l'attrice
[...]
mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, Pt_1 veniva violentemente investita dalla Smart tg. DF127DZ, di proprietà di condotta, ad elevata velocità, dal figlio Controparte_2 Pt_2 riportando a seguito del violento impatto gravi lesioni personali.
Univoche e concordanti, in tal senso, appaiono le dettagliate deposizioni rese da e , escusse all'udienza Tes_2 Testimone_1 del 16.04.2015 (cfr. relativo verbale), testimoni oculari dell'accaduto
(trovandosi casualmente sui luoghi per raggiungere un locale ove si sarebbe festeggiato il compleanno della teste al quale era Tes_2 stata invitata anche l'attrice/odierna appellante), sulla cui attendibilità non v'è motivo di dubitare (trattandosi di persone non legate ad alcuna delle parti da vincolo di parentela, affinità o dipendenza, né in qualche modo interessate a un determinato esito della controversia), che, nel confermare la dinamica indicata in citazione, precisavano, altresì, senza incertezze, che la Smart sopraggiungeva “a forte velocità”, investendo la allorché la stessa era giunta quasi al centro della Pt_1 carreggiata di via Di Prisco, che stava attraversando servendosi delle apposite strisce pedonali, e che la sede dell'incidente era illuminata.
Peraltro, la teste riferiva che l'amica procedeva Tes_1 Parte_1 con andatura normale, senza correre, e che i rilievi fotografici allegati dall'assicurazione convenuta, a dire della quale nel punto dell'investimento non vi erano attraversamenti pedonali, ritraevano la strada teatro dell'evento, ma non il punto esatto in cui si era verificato l'incidente, che si trovava prima del luogo ritratto dalle stesse foto, e precisamente da quel punto raffigurato nelle foto andando verso San
Giuseppe Vesuviano.
Dichiarazioni che oltre ad essere di per sé coerenti, trovano ulteriore rilevante riscontro nel su citato modello CAI, redatto e sottoscritto, nell'immediatezza del sinistro, dal conducente del veicolo investitore,
9 sig. che nel riquadro 14, “osservazioni”, inseriva Parte_2
l'espressione “ho torto”, dopo aver precisato, nel riquadro 13, che:
“Alla guida della vettura di proprietà di mio padre, in ora serale e mentre pioveva, ho investito le sig.re e Parte_1 Parte_3 che attraversavano la strada in qualità di pedone. Le
[...] signore suddette hanno riportato lesioni personali ed io ho prestato soccorso”, senza fare il benché minimo cenno ad un'eventuale anomala o imprudente condotta assunta dai pedoni danneggiati,
“stranamente” riferita solo dopo due mesi dal verificarsi dell'incidente, in sede di dichiarazioni spontanee rese (con modalità non meglio precisate) alla compagnia assicurativa del CP_3 veicolo.
Né può sottacersi, trattandosi di elemento liberamente valutabile dal giudice, che la stessa dinamica, come dedotto dalla difesa attorea, risulta accertata nella sentenza n. 5646/2016, passata in giudicato, resa dal giudice di pace di Nola a seguito dell'azione risarcitoria proposta dall'altro pedone investito, che riconosceva Parte_3 la responsabilità del conducente della Smart in ordine alle lesioni dalla stessa riportate.
Fermo quanto precede, occorre rilevare, in diritto, che il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del mezzo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, 1° comma, c.c.), mentre il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà (art. 2054, 3° comma, c.c.).
In subiecta materia, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che:
“Nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054 c.c., comma 1, pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, violando le regole del codice della strada e parandosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore. …[omissis]… Poiché, per quanto detto, il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa, il giudice chiamato a valutare e quantificare
l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella
d'un pedone investito deve: (a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.
Non è, dunque, quest'ultimo a dovere dimostrare che la colpa del conducente sia stata maggiore della propria, ma è vero il contrario: è
10 onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale assorbente o concorrente nella produzione dell'evento” (cfr., in motivazione, Cass. n. 24472/2014; nello stesso senso, ex multis, Cass. n. 5957/2022, Cass. n. 9856/2022,
Cass. n. 2241/2019 e Cass. n. 8663/2017).
Ebbene, nella specie, l'anzidetta prova liberatoria non è stata affatto fornita, ove si consideri, da un lato, che il proprietario del veicolo
( è rimasto contumace;
dall'altro, che il conducente Controparte_2
come si è detto, ha sottoscritto affermazioni a sé Parte_2 sfavorevoli nel modello di constatazione amichevole di incidente prodotto dalla difesa attorea, riconoscendo, nell'immediatezza dei fatti, la sua piena ed esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro.
Dal canto suo, la ha contestato la Controparte_1 rappresentazione della dinamica offerta ex adverso, deducendo
(contraddittoriamente) prima che l'attrice aveva riferito di trovarsi, al momento dell'investimento, ferma vicino alle auto parcheggiate, per poi subito dopo affermare, richiamando le (contrastanti) dichiarazioni del conducente del veicolo (doc. sub 10), che la avrebbe Pt_1 attraversato improvvisamente la sede stradale sbucando dalle auto parcheggiate sulla destra, sì da rendere inevitabile l'investimento, senza però fornire, come già si è detto, alcun serio elemento di prova contraria in grado di inficiare la veridicità dell'assunto attoreo, né peraltro dimostrare l'assenza delle strisce pedonali, espressamente confermata dai testi escussi, che, come detto, prendevano anche specifica posizione sui rilievi fotografici (non geolocalizzati) allegati nella produzione della compagnia convenuta.
In un simile contesto probatorio, non essendo stata superata la presunzione di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c., la responsabilità dell'incidente non può che essere attribuita in via esclusiva al conducente della Smart Micro Tg. DF127DZ, che, in Parte_4 palese violazione delle specifiche norme di comportamento dettate dagli artt. 40, comma 11, 141 e 191 C.d.S., oltre che delle regole di comune prudenza, nonostante la scarsa visibilità dovuta all'ora serale e alla pioggia, sopraggiungeva ad elevata velocità (come ulteriormente comprova la gravità delle lesioni riportate dalla vittima), omettendo di dare la dovuta precedenza al pedone che aveva iniziato l'attraversamento della strada sulle apposite strisce, così investendolo, senza peraltro riuscire ad effettuare alcuna efficace manovra di emergenza (cfr. deposizione del teste ). Testimone_1
Né, peraltro, dalle risultanze in atti, emergono elementi che possano far seriamente ritenere la sussistenza di un concorso colposo della vittima nella produzione dell'evento lesivo ex art. 1227 c.c., non risultando minimamente provato che la abbia tenuto un Pt_1
11 comportamento imprevedibile, abnorme o comunque inadeguato, al fine precisandosi che: “L'omissione, da parte del pedone che attraversi la strada sulle apposite strisce, del controllo e dell'apprezzamento della velocità dei veicoli sopraggiungenti, o addirittura dell'intenzione di un conducente di rallentare o fermarsi, non può assumere la valenza - ex art.
1227, co. 1, c.c. - di concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato nel caso in cui venga investito” (Cass. 20949/2009).
Esclusa, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale,
l'esistenza di un pur minimo concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento lesivo, i convenuti/odierni appellati, nelle rispettive qualità, vanno condannati, in solido, a risarcire all'attrice/odierna appellante tutti i danni riportati a seguito del sinistro, anch'essi pienamente confermati dalle risultanze in atti, dalle quali univocamente emerge che a seguito Parte_1 dell'investimento, veniva trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, ove i sanitari le diagnosticavano “Trauma contusivo con frattura scomposta caviglia sinistra. Contusioni multiple per il corpo”, per poi sottoporla ad intervento chirurgico per la “Frattura trimalleolare con sublussazione della Tibio-Tarsica collo piede sinistro” (cfr., in particolare, cartella clinica rilasciata dall'ASL Na 3 SUD Presidio
Ospedaliero di Nola).
Sulla scorta di quanto precede, resta assorbito il terzo motivo di gravame.
§. Può a questo punto passarsi all'esame della richiesta risarcitoria avanzata dall'appellante, sulla premessa che gli accertamenti medico- legali eseguiti hanno confermato la piena compatibilità dei traumi riportati con le modalità del sinistro, avendo il CTU nominato in prime cure evidenziato non soltanto che “le lesioni patite dalla Sig.ra
[...]
per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per Pt_1 evoluzione riparativa e per documentazione esibita, sono da ricondurre al fatto traumatico del 17.12.2012, così come dimostrato dal convergere e dal verificarsi di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale”, ma anche che la sussistenza di tale nesso causale era stata riconosciuta “in completa sintonia con il Dr. Medico delegato dal fiduciario Per_1 della convenuta Dr. e con il Controparte_1 Persona_2
Dr. , Medico fiduciario dell'infortunata”. Persona_3
Nello specifico, il CTU, dott. a seguito dello studio Persona_4 della documentazione clinica, dell'indagine anamnestica e dell'esame obiettivo praticato, ha accertato che le lesioni subite dalla vittima,
51enne all'epoca dei fatti, determinavano un periodo di inabilità temporanea totale (ITT) di complessivi 30 giorni, ed una successiva inabilità temporanea parziale (ITP) progressivamente decrescente e mediamente valutabile al 75% per 20 giorni, al 50% per 20 giorni e al
12 25% per ulteriori 20 giorni, con postumi permanenti globalmente valutabili nella misura del 11%, dando atto che le spese mediche documentate erano congrue.
Conclusioni immuni da vizi logici e di metodo, integralmente condivise dalla corte, oltre che minimamente contrastate dalle parti.
Procedendo alla quantificazione del danno, considerato che, nella specie, appaiono astrattamente configurabili gli estremi del reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e che sussiste violazione del diritto alla salute, rientrante tra i diritti inviolabili della persona umana costituzionalmente protetti (art. 32 Cost.), va senz'altro riconosciuto all'attrice/odierna appellante il risarcimento del danno non patrimoniale subito (comprensivo del danno biologico/dinamico relazionale e del danno morale/da sofferenza soggettiva interiore).
La relativa liquidazione va effettuata con metodo equitativo sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (Cass. 2015/n.
13982), che essendo quelle maggiormente testate a livello nazionale, per il numero elevato di casi giudiziari e di transazioni extragiudiziarie in cui hanno trovato applicazione, indicano un criterio generale adottabile per pervenire ad una valutazione dell'ammontare preciso del risarcimento dovuto (cfr., ex multis, Cass. n. 8508/2020, Cass. n.
8468/2020 e, da ultimo, Cass. n. 32373/2023).
Facendo, quindi, riferimento alle ultime tabelle (rivalutate al gennaio
2024) redatte dal Tribunale milanese, che a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle note sentenze di San Martino delle
Sezioni Unite della Cassazione dell'11.11.2008 prevedono, attraverso l'aumento percentuale del valore del c.d. punto, la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale, comprensivo sia di quello biologico/dinamico relazionale, sia di quello morale/da sofferenza soggettiva interiore, che mantiene comunque la sua autonomia (cfr. in argomento Cass. n. 25164/2020), anch'esso ricorrente nella specie in considerazione dell'innegabile frustrazione patita da Parte_1 costretta, a seguito delle lesioni subite, a sottoporsi ad un cruento intervento chirurgico di osteosintesi cruenta con fili di K. e cerchiaggio, con un faticoso e lungo decorso post-operatorio (pagg. 4-
5 della CTU), tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (51 anni) e del grado di invalidità accertato (11%), deve liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale permanente la somma di
€ 28.630,00, cui deve aggiungersi l'importo di € 6.900,00 per danno non patrimoniale temporaneo (così determinato: € 115,00 [valore-base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea assoluta] x 30 giorni = € 3.450,00; € 86,25 [valore-base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea parziale al 75%] x 20 giorni = € 1.725,00; € 57.5 [valore- base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità
13 temporanea parziale al 50%] x 20 giorni = € 1.150,00; € 28.75
[valore-base del punto liquidativo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea parziale al 25%] x 20 giorni = € 575,00).
Per un totale di € 35.530,00, che, considerata la tipologia ed entità dei postumi riportati dalla appare idoneo all'integrale ristoro del Pt_1 pregiudizio non patrimoniale subito, non risultando provate, quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ed a quelli di sofferenza soggettiva interiore, peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto meritevoli di aumento.
Trattandosi di importo già comprensivo di rivalutazione monetaria, la predetta somma finale deve essere dapprima devalutata alla data del sinistro (17.12.2012) e l'importo così ottenuto rivalutato, in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalla medesima data del sinistro sino a quella della presente sentenza (momento che segna la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta;
Cass. 2005/n.
24896).
Sul valore della somma via via rivalutata spettano all'istante gli interessi legali per ritardato pagamento maturati anno per anno, restando escluso che i medesimi possano computarsi dalla data dell'illecito sull'intera somma definitivamente rivalutata (Cass. Civ.,
Sez. Unite, 1995/n. 1712).
Ne consegue che la somma finale, comprensiva di rivalutazione ed interessi, è pari ad € 40.521,03 (di cui € 29.146,00 quale capitale iniziale devalutato alla data del 17.12.2012, € 6.382,97 per rivalutazione ed € 4.992,06 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente).
Va, altresì, riconosciuto alla il diritto ad ottenere il risarcimento Pt_1 delle spese mediche documentate, ritenute congrue dal CTU, nell'importo complessivo di € 2.349,77 (di cui € 1.715,00 quale capitale corrisposto alla data dell'11.6.2013, € 363,58 per rivalutazione ed € 271,19 per interessi legali sul capitale rivalutato annualmente).
Sulla scorta di tutto quanto precede, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, e la Controparte_2
in persona del legale rappresentante Controparte_4 pro tempore, nelle indicate qualità, vanno condannati in solido al pagamento, in favore di a titolo di integrale ristoro dei Parte_1 danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 17.12.2017, della complessiva somma di € 42.870,80, oltre interessi legali dalla presente decisione al soddisfo.
III. Quanto alle spese, com'è noto, il potere del giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso
14 di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata;
l'onere delle spese va poi ripartito fra le parti tenendo presente l'esito complessivo della lite, in conformità al consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.
13356/2021).
Tenuto, dunque, conto dell'esito finale della lite, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dei convenuti/odierni appellati e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), tenuto conto della natura dell'affare, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata, con distrazione in favore degli avv.ti
Umberto Mancuso e Vincenzo Prisco, dichiaratisi antistatari.
Restano definitivamente a carico degli appellati le spese della CTU espletata in primo grado, nella misura liquidata dal tribunale.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con citazione notificata in data
11-15.12.2020, da nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 della in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, contro la sentenza del tribunale di Nola n.
605/2020, pubblicata in data 31.03.2020, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_2
2) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna e Controparte_2 [...]
al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_4 [...]
a titolo di integrale risarcimento dei danni subiti in occasione Pt_1 del sinistro verificatosi in Ottaviano, in data 17.12.2012, della somma di € 42.870,80, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3) condanna, altresì, e Controparte_2 Controparte_4
nell'indicata qualità, al pagamento, in solido tra loro, in favore
[...] di delle spese del doppio grado di giudizio, che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in € 545,00 per esborsi documentati ed €
3.810,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge, e per il secondo grado, in € 804,00 per esborsi documentati ed € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa
15 come per legge, oltre gli esborsi sostenuti per la CTU espletata in prime cure, con distrazione in favore degli avv.ti Umberto Mancuso e
Vincenzo Prisco, dichiaratisi antistatari.
4) pone definitivamente a carico degli appellati le spese di CTU, nella misura già liquidata dal tribunale.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.6.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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