TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2397/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Parte_1 Falco e dell'avv. Maria Falco;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
CP_1
all'udienza dell'8.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' ha pagato la CP_1 prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti al minimo per la semplicità delle questioni trattate - sono poste a carico dell' secondo soccombenza CP_1 in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali che CP_1 liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 08/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nella presente controversia individuale
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Michele Parte_1 Falco e dell'avv. Maria Falco;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelina La Gatta;
CP_1
all'udienza dell'8.07.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza – ex art. 429 c.p.c. -:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti in quanto risulta in atti che l' ha pagato la CP_1 prestazione richiesta.
Le rivendicazioni avanzate dalla parte ricorrente sono così state soddisfatte integralmente.
Le spese di lite - liquidate come da dispositivo secondo i parametri vigenti al minimo per la semplicità delle questioni trattate - sono poste a carico dell' secondo soccombenza CP_1 in considerazione dell'effettiva spettanza delle pretese avanzate come riconosciuto dallo stesso ente previdenziale e vanno distratte in favore del difensore anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
1 - dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali che CP_1 liquida in Euro 1.865,00 oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CAP come per legge, somma da distrarsi in favore dell'avvocato anticipatario.
Bari, 08/07/2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Craca
2