Articolo 17 della Legge 22 ottobre 1973, n. 672
Articolo 16Articolo 18
Versione
27 novembre 1973
Art. 17. (Determinazione della retribuzione pensionabile - Norma transitoria)
Per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1 gennaio 1971, calcolate sulla base di una retribuzione riferita anche a periodi anteriori a tale data, gli elementi retributivi di cui alle lettere e), f) - limitatamente alla 14ª mensilita' - e g) dell'articolo 2 della presente legge, relativi a periodi successivi alla data stessa, sono rapportati ad anno intero e considerati come corrisposti ai fini del calcolo della pensione di cui all' articolo 20, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, numero 1450 .
Non si tiene conto, invece, degli elementi di retribuzione sopra richiamati, ai fini dell'accertamento della retribuzione massima pensionabile di cui al secondo comma del citato articolo 20, nel testo modificato dall'articolo 13 della presente legge, qualora gli ultimi tre anni di effettivo servizio comprendano anche periodi anteriori al 1 gennaio 1971; in tal caso agli stessi elementi retributivi, corrisposti o considerati corrisposti negli ultimi dodici mesi di servizio, e' apportata la medesima riduzione, percentuale eventualmente risultante per le altre voci retributive a seguito dell'applicazione della citata norma.
Nei casi previsti dai precedenti commi, i tre elementi retributivi di cui alle lettere e), f) - limitatamente alla 14ª mensilita' - e g) dell'articolo 2 della presente legge, sono regolarmente assoggettati a contributo per gli ultimi dodici mesi di servizio.
Entrata in vigore il 27 novembre 1973