TRIB
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/05/2025, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 11017/2022 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Responsabilità civile per danni derivanti da fatto illecito - aggressione”
VERTENTE
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Mugnaini Parte_1
-Attore- E
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Bardelli Controparte_1
-Convenuto -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis cpc depositato in data 7.10.2022,
[...]
evocava in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_1 CP_1
pagina 1 di 10
seguito di un'aggressione subìta.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il giorno 24
Novembre 2014, in Via del Poderaccio in Firenze, era intercorso un acceso litigio tra le parti a seguito del quale il convenuto aveva colpito il Parte_1
alle spalle con due colpi di pistola calibro 45 semiautomatica con matricola abrasa.
Dopo la sparatoria l si era allontanato dal luogo del fatto a bordo CP_1
della propria autovettura, mentre il veniva trasportato in Parte_1
ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Careggi ove veniva sottoposto a laparotomia esplorativa, riparazione del fegato e resezione parziale dell'intestino tenue.
Il rimaneva degente presso l'Ospedale di Careggi sino al giorno 30 Parte_1
Dicembre 2014, venendo in tale data dimesso in regime protetto con prognosi di 60 giorni di riposo e cure.
Allegava parte attrice le fatture delle spese mediche, per un totale di € 4.232,52,
e la perizia medico-legale del Prof. Dott. espletata in data Persona_1
8.2.2022, nella quale si quantificava la malattia in complessivi giorni 220 gg. di cui 60 gg. di I.T.T., 60 gg. al 75%, 100 di I.T.P. al 50% con un residuo di postumi permanenti valutati in misura pari al 48-50% della capacità psicofisica totale.
In ragione dell'accaduto veniva azionato dinanzi al Tribunale di Firenze il procedimento penale n. 20210/14 R.G.N.R. - R.G. GIP 11067/14 a carico dell , al quale venivano ascritti i delitti di tentato omicidio e CP_1
detenzione e porto di armi clandestine;
il si costituiva parte civile Parte_1
nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al fatto.
Con sentenza del 22.5.2015 il Tribunale di Firenze condannava
[...]
alla pena di anni 8 di reclusione e al risarcimento del danno CP_1
cagionato alla parte civile, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la pagina 2 di 10 quantificazione e disponendo una provvisionale immediatamente esecutiva di
€ 50.000,00.
Ritenuta ingiustamente non riconosciuta l'attenuante della provocazione,
l' impugnava la sentenza del Tribunale dinanzi la Corte d'Appello di CP_1
Firenze.
Avverso la pronuncia di quest'ultima lo stesso ricorreva in Corte di
Cassazione, vedendosi infine accolto il ricorso nella parte in cui era stato negato il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.
Con sentenza n. 6206 del 20.12.2018 la Corte d'Appello in sede di rinvio rideterminava in anni quattro e mesi sei la pena di reclusione, conseguentemente riducendo la provvisionale a € 43.000.
Parte attrice instaurava presso il Tribunale di Firenze la procedura esecutiva immobiliare R.G. 518/2015, ancora pendente all'epoca della notifica del ricorso, per il conseguimento della provvisionale.
Ricorreva infine, in questa sede, il per la condanna di Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non quantificati in € CP_1
467.337,52 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Si costituiva eccependo la rilevanza del riconoscimento Controparte_1
in sede penale dell'attenuante della provocazione.
Sosteneva che che il danno subìto dall'attore mai si sarebbe concretizzato se quest'ultimo non avesse avviato la violenta aggressione ai suoi danni, al culmine dell'alterco immediatamente antecedente il fatto di causa.
Chiedeva, pertanto, che venisse riconosciuto il concorso di colpa del ricorrente ex art. 1227 c.c, con conseguente riduzione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio.
Ulteriormente, parte convenuta contestava il contenuto e il valore probatorio della perizia medico-legale del Dott. e la quantificazione del danno Per_1
patrimoniale risultante dalle spese mediche.
pagina 3 di 10 Richiedeva, in tesi, il rigetto della domanda e, in ipotesi, la liquidazione del risarcimento a un minor importo.
In data 21 Febbraio 2023 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
La causa, istruita con produzione di documenti ed espletamento di CTU, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.2.2025, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Non vi è dubbio circa la sussistenza in ordine alla sussistenza della condotta illecita realizzata da e al nesso causale intercorrente tra Controparte_1
l'aggressione da questi posta in essere e l'evento dannoso subìto da
[...]
. Parte_1
Nel susseguirsi dei tre gradi di giudizio penale, le relative sentenze emesse hanno continuativamente riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato nella causazione dell'evento pregiudizievole, alla luce dell'attività CP_1
istruttoria espletata. L'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile di danno è disciplinata all'art. 651, co. 1, c.p.p., in virtù del quale «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.»
Il giudicato contenuto nella sentenza penale irrevocabile, dunque, estende la propria efficacia nel giudizio civile per le restituzioni e il risarcimento del pagina 4 di 10 danno promosso verso il condannato, con riferimento all'accertamento della sussistenza del fatto, della illiceità penale della condotta e della ascrittibilità del reato all'imputato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti osservato che «il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso». (Cass. n. 2426/2024; Cass. n.
17682/2020).
Quanto statuito nella sentenza della Corte d'Appello del 20.12.2018 si trasla nel presente giudizio per l'accertamento della responsabilità dell e CP_1
per la verifica del nesso causale intercorrente tra la realizzazione del fatto illecito e la causazione del danno ingiusto.
Non si innesta, invece, nel rapporto causale il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, non potendosi integrare la fattispecie prevista all'art. 1227 c.c. sulla sola base dell'indagine riguardante la spinta emotiva che ha indotto il convenuto ad agire (Cass. penale, Sez. V, sent. n. 7718 del
15.6.1999).
Affinché vi sia un concorso di colpa occorre la prova che il danneggiato non abbia impiegato ogni mezzo a sua disposizione per evitare o limitare il danno.
È necessario, dunque, che la sua condotta abbia rappresentato una concausa rispetto la produzione dell'evento lesivo, analisi ben distinta da quella riguardante le intime pulsioni sottostanti il comportamento omicidiario dolosamente e autonomamente tenuto dal convenuto.
Si procede, quindi, alla liquidazione dei danni subiti da parte attrice in conseguenza alla aggressione ad opera del convenuto.
Circa il danno non patrimoniale subito dall'attore , il CTU Parte_1
medico legale nominato, Dott. a seguito di un percorso di Persona_2
analisi e di verifica razionale, ben motivato ed immune da vizi logici, ha accertato quanto segue: pagina 5 di 10 «Dallo studio degli atti, dall' anamnesi, dall'esame obiettivo del soggetto, emerge che in seguito all'aggressione con arma da fuoco del 24/11/2014 per cui è causa,
riportò: Parte_1
1. Massivo emotorace destro con falda di PNX, trattato con drenaggio, e con lacerazioni polmonari multiple nel lobo medio e limitati addensamenti contusivi nelle regioni posteriori del polmone sinistro.
2. Emoperitoneo con lesione del diaframma.
3. Lesione lacero contusiva mesorenale anteriore a sinistra.
4. Perforazione delle anse digiunali subito a valle del . Trattate con anastomosi ileale. Pt_2
5. Lesione pancreatica, trattata con spleno-pancreasectomia e residua fistola pancreatica.
6. Frattura somatica di L3 con dislocazione di frammenti del muro somatico nel canale rachideo e lesione neurologica L3-S1.
7. Sindrome post-traumatica da stress di grado moderato.
Le lesioni risultano compatibili con la descritta dinamica dell'evento. Residuano i postumi permanenti sopra ampiamente rappresentati e descritti. Tali postumi permanenti sono equamente quantificabili in RC quale danno biologico o danno alla integrità psico fisica nella misura del 50%. (cinquantapercento).
Si configura anche un danno alla capacità lavorativa specifica quantificabile nell'ordine di
1/3 della totale.
L'inabilità temporanea derivata dell'evento è quantificabile complessivamente in gg. 207 così suddivisibili:
- ITT gg. 60;
- ITP al 75% gg. 60;
- ITP al 50% gg. 87.»
La quantificazione del danno biologico da inabilità sia temporanea che permanente viene effettuata secondo le tabelle del Tribunale di Milano del
2024, cui si è fatto ricorso nella fattispecie in esame ottenendo i seguenti importi:
- 60 giorni di inabilità temporanea assoluta: € 6.900,00; pagina 6 di 10 - 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%: € 5.175,00;
- 87 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%: € 5.002,50.
Totale danno biologico da inabilità temporanea: € 17.077,50.
Per quanto attiene al danno biologico permanente, questo viene liquidato sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità previsti dalle citate tabelle milanesi del 2024, che rapportano l'entità del risarcimento ad un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (anni 28) e della percentuale di invalidità permanente riscontrata dal CTU (50%), si ottiene un importo di € 480.192,00 a titolo di danno non patrimoniale, comprensivo:
1) sia dell'accertata lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale;
2) sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Non può, invece, essere riconosciuta nel caso in questione anche la c.d. personalizzazione del danno poiché «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento»
(Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 28988/2019).
Va puntualizzato che la distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari. pagina 7 di 10 Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.
Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi (si veda, in parte motiva, la già citata Cass. n. 5865/2021).
Nulla è stato allegato da parte attrice in termini di “peculiarità” e “anomalia” dei danni subiti.
Ne consegue che l'importo da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale - esclusa la richiesta personalizzazione - è pari ad € 497.269,50.
Per quanto attiene, infine, la liquidazione del danno patrimoniale subito dall'attore per le spese mediche sostenute, come risulta riportato nella CTU medico legale, queste risultano essere documentate per un importo pari a €
4.640,52.
Occorre segnalare che la somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva fissata dalla Corte d'Appello in € 43.000,00 non è stata corrisposta dal convenuto;
dunque, l'importo è da liquidarsi per intero, senza detrazioni.
A parte attrice spetta anche la liquidazione degli interessi compensativi per danno da ritardo nel pagamento che, nel caso in questione, saranno conteggiati sulla somma come sopra accertata a decorrere da una data intermedia tra l'evento lesivo e la presente sentenza: ricordando che l'aggressione è avvenuta il 24 Novembre 2014 e la presente sentenza è del giugno 2025, si ritiene che gli interessi possano essere computati dal 6 luglio 2020.
Si evidenzia, al riguardo, che «in tema di danno da ritardo, il riconoscimento di interessi compensativi sui debiti di valore costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il
pagina 8 di 10 giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito.
Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato» (Cass.
n. 7267/2018 in parte motiva ove vengono richiamate le precedenti Cass. n.
9515/2007; Cass. 20742/2004; Cass. n. 3871/2004; Cass. n. 11712/2002).
Quindi l'individuazione quale data intermedia del 24 Febbraio 2020 risulta pienamente rispettosa del principio appena esposto, in quanto coerente con uno dei criteri alternativi ivi indicati.
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Tanto comporta l'accoglimento della domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattese, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 501.910,02 oltre interessi nella Parte_1
pagina 9 di 10 misura legale dal 24.2.2020 e sino alla data della presente sentenza oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna il convenuto alla rifusione, in favore di Parte_1
delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 634 per esborsi, € 22.457 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della espletata CTU
e la condanna, inoltre, al pagamento di quanto sostenuto da parte attrice per il compenso del proprio CTP.
Firenze, 31.V.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo-
pagina 10 di 10