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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 243/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 243/2024 tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Jessica Bozzo Parte_1 P.IVA_1
attrice - opponente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2
Cremaschi convenuta - opposta
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice-opponente l'avv. Federica Mazzoldi in sostituzione dell'avv. Jessica Bozza;
per parte convenuta-opposta l'avv. Dante Bonfiglio in sostituzione dell'avv. Stefano Cremaschi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 243/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Jessica Bozza Parte_1 P.IVA_1
parte attrice - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2
Cremaschi parte convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1.1.- La (di seguito anche solo ) ha chiesto e ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Brescia l'emissione in data 13.11.2023 del decreto ingiuntivo n. 4090/2023 dell'importo di
€ 30.087,56, oltre interessi e spese di procedura, nei confronti di “ Controparte_2
in persona dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico
[...] soggetto munito di legittimazione passiva (c.f. ”. P.IVA_3
A fondamento della domanda monitoria, la BA aveva allegato di vantare, nei confronti della estinta
, il credito di € 30.087,56, a titolo di rate insolute, interessi, Controparte_2
spese e capitale residuo, alla data del 29.8.2023, del mutuo chirografario n. 10273951 di originari €
Parte 30.000,00 concesso in data 12.10.2020 dalla alla predetta operazione Controparte_2
assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico ex l. n. 662/1996. Affermata la non estinzione del debito a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese in data 10.11.2022 e la pagina 2 di 7 legittimazione passiva, in riferimento alla domanda di accertamento del credito della in capo CP_1
all'unico socio e pertanto unico successore munito di legittimazione passiva, dedotto Parte_1 altresì l'“interesse all'accertamento del proprio diritto in funzione dell'escussione della garanzia del Parte Fondo pubblico ex L. 662/96”, la aveva domandato al tribunale di ingiungere il pagamento immediato della predetta somma “alla soc. in persona Parte_3 dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva, soc. . Parte_1
1.2.- Avverso il suddetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione la società ingiunta eccependo, in via pregiudiziale, l'omesso esperimento della procedura di mediazione, nel merito,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo per aver il tribunale “ultra petita” ingiunto il pagamento “a
[...]
direttamente - e non limitatamente alla sua qualità di successore e legittimato passivo della Pt_1 debitrice, -”, come richiesto dalla ricorrente;
ha, quindi, dedotto il Controparte_2 CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e, in ragione della propria autonomia patrimoniale limitata, la
Parte carenza dell'interesse ad agire di nei propri confronti, evidenziando che “all'atto della conclusione del mutuo, EE ME VI srl in liq non era stata ancora trasformata in società
'unipersonale' posto che le quote sociali appartenevano a tre persone fisiche” (cfr. atto di citazione, pag. 5); l'attrice ha, inoltre, allegato di aver assolto a tutti gli adempimenti di cui all'art. 2462, comma
2, cc e, infine, precisato di non aver ricevuto somme nella fase liquidatoria, “come risulta dal verbale di assemblea del 5 ottobre 2022 (doc. 6) e dal bilancio da ultimo depositato (doc.7)” (ibidem, pag. 6).
Tutto quanto sopra premesso, l'opponente ha chiesto al tribunale: “In via principale: alla luce delle considerazioni che precedono, accertata e dichiarata la violazione dell'art. 112 cpc, il difetto di legittimazione passiva di e/o la carenza di interesse ad agire nei Controparte_2
Part confronti dell'opponente da parte di revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriormente principale: accertata e dichiarata l'autonomia patrimoniale perfetta di per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare che l'odierna Controparte_2
Part opponente nulla deve corrispondere a ovvero al Fondo Pubblico ex l. 662/96 per i debiti connessi al mutuo chirografario n. 1027395 concluso a Curno in data 12.10.2020 da Controparte_2
Part con . Parte 1.3.- Si è costituita in giudizio la che, ribadite le ragioni poste a sostegno del ricorso monitorio, ha contestato la fondatezza dell'avversaria eccezione di violazione da parte del g. des. in monitorio del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., evidenziando che dal dispositivo del decreto e, in particolare, dal fatto che “l'unico codice fiscale indicato nel provvedimento CP_ è quello di EE ME AG. , si evincerebbe chiaramente che “soggetto ingiunto è “ CP_2
pagina 3 di 7 ma legittimato passivamente a ricevere l'ingiunzione, anche ai fini di eventuali Controparte_2
contestazioni nel merito del rapporto, è lo quale unico socio e pertanto unico Parte_1 successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
La ha, altresì, sostenuto la “manifesta” infondatezza delle avversarie eccezioni di difetto di CP_1
legittimazione passiva in capo allo e di mancanza di interesse ad agire in capo alla Parte_1
Parte
richiamando quanto allegato nel ricorso monitorio a fondamento dei suddetti presupposti e precisando di poter richiedere, in base alla normativa del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge
662/1996, art. 2 comma 100, lett. A) e relative disposizioni operative, l'escussione della garanzia solo previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale e che l'inosservanza di tali disposizioni comporterebbe l'improcedibilità e quindi il rigetto della richiesta di escussione della garanzia.
Ribadito, altresì, che la cancellazione dal registro delle imprese di EE ME VI s.r,l, non ha estinto l'obbligazione assunta con la BA la quale pertanto “ha interesse di avere un interlocutore
(legittimato passivo)” la difesa opposta ha contestato la rilevanza del “periodo storico del sorgere dell'obbligazione, poiché nel momento in cui ha ritirato tutte le quote della Parte_1 [...]
è divenuto unico interlocutore e quindi unico soggetto legittimato passivamente Controparte_2 per la società successivamente estinta” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
Da ultimo, la BA ha contestato la rilevanza del mancato riparto di somme in favore dello Pt_1 all'esito della liquidazione di ribadendo di aver agito in giudizio “per
[...] Controparte_2 poter consolidare un titolo nei confronti dell'obbligata principale nella Controparte_2 persona dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva, soc. così da poter – quanto meno - escutere la garanzia del Parte_1
Fondo” (ibidem, pagg. 10-11). Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4.- Svolte ex art. 171-bis c.p.c. le verifiche preliminari e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione, le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'udienza del 4.7.2024, non richiesto da parte della il provvedimento ex art. 648 c.p.c., il g.i. CP_1 ha assegnato termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione che è stata esperita dalle parti con esito negativo. All'udienza del 12.12.2024 la difesa opponente ha rappresentato “che il Fondo ha provveduto al pagamento della somma di € 30.000,00”, prospettando, di conseguenza, “che impregiudicato ogni diritto la causa potrebbe essere abbandonata anche per cessazione della materia del contendere” e chiedendo - onde verificare la percorribilità di tale soluzione - la concessione di un pagina 4 di 7 rinvio alla quale la controparte non si è opposta.
All'udienza del 6.2.2025, la difesa della ha ribadito l'avvenuto pagamento della somma di € CP_1
30.000 da parte del Fondo di garanzia e confermato “che la causa può essere abbandonata a spese compensate per cessazione della materia del contendere”; la difesa opponente si è “associa[ta]”, conseguentemente il giudice ha fissato l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di breve nota conclusiva.
2.- Va, in primo luogo, rilevato che non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo la difesa opponente in sede di note conclusive insistito “per la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui è stato ingiunto a di corrispondere a BTL srl delle Parte_1 somme”, confermando integralmente le conclusioni rassegnate in citazione, a fronte della mancata dichiarazione da parte dell'opposta di rinunciare al decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Il mero “abbandono della causa” di opposizione a decreto ingiuntivo (in ragione dell'avvenuta escussione da parte della BA opposta della garanzia del Fondo Pubblico) non è, del resto, idoneo a caducare il provvedimento monitorio emesso nei confronti dell'opponente, sicché è evidente l'interesse di quest'ultima a insistere per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
3.- L'opposizione è fondata e va accolta. Parte Pacifica l'esistenza in capo a del credito da finanziamento già vantato nei confronti della
[...]
per l'importo esposto nel ricorso monitorio e documentato in atti, pacifica altresì Controparte_2
l'intervenuta estinzione della società debitrice a novembre 2022 per effetto della relativa cancellazione dal registro delle imprese, pacifica, infine, la non estinzione del debito a seguito di tale cancellazione, in tanto la BA creditrice avrebbe potuto ottenere una pronuncia di condanna nei confronti del socio in quanto avesse allegato e, in presenza di contestazione, dimostrato il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c. - il quale (come correttamente rilevato dalla integra una condizione dell'azione attinente CP_1
all'interesse ad agire, non alla legittimazione passiva dei soci - trattandosi dell'unica ipotesi di responsabilità del socio di società di capitali per debiti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.
Come, infatti, noto, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si pagina 5 di 7 estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. ex multis Cass. n. 11411/2024).
Vero è che, in base ai più recenti chiarimenti della giurisprudenza di legittimità, in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse del creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi (cfr. Cass. n. 22692/2023; Cass. n. 8633/2024).
Sennonché, altro dal mero “accertamento” del diritto di credito “nei confronti dei soci destinati a succedere” o dalla successione di questi nella posizione meramente processuale della società estinta
(originaria legittimata) è l'azione di condanna svolta nei confronti dei predetti soci, che presuppone che l'attribuzione in loro favore di un residuo attivo di liquidazione vi sia stata, andando altrimenti esenti da ogni responsabilità per debiti della società estinta in ragione dell'autonomia patrimoniale propria delle società di capitali.
Ferma, pertanto, la possibile esistenza di un interesse della all'accertamento del proprio credito e CP_1
la legittimazione a stare in giudizio del socio, non v'è dubbio che, in presenza di espressa contestazione da parte di quest'ultimo di aver percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione della società debitrice e in assenza della prova (e prima ancora della stessa allegazione) da parte della creditrice di tale avvenuta riscossione, tanto nei confronti della società (poiché estinta) quanto nei confronti del socio destinato a succederle (poiché difetta il presupposto di cui all'art. 2495, co. 3, c.c.) non può essere emessa ingiunzione o condanna, pronunce che presuppongono, a differenza dell'accertamento mero, l'esistenza della suddetta ipotesi di responsabilità.
Giova, al riguardo, ribadirsi che “in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali
pagina 6 di 7 cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società” (ex multis Cass. n.
10752/2023).
Parte Nel caso in esame, fermo restando che la ha specificato di aver agito in via monitoria al (mero) fine di “consolidare un titolo nei confronti dell'obbligata principale nella Controparte_2 persona dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva, soc. così da poter - quanto meno - escutere la garanzia del Parte_1
Fondo” e che la difesa opponente ha eccepito e provato che nella fase liquidatoria Controparte_2
non ha ricevuto somme (si vedano, al riguardo, il verbale di assemblea del 5 ottobre 2022
[...]
sub doc. 6 di parte opponente, il bilancio finale di liquidazione sub doc. 7 e il bilancio analitico finale sub doc. 8), l'ingiunzione va indubbiamente revocata, nulla dovendo allo stato l'opponente Parte corrispondere a (e al Fondo di Garanzia che agisca in eventuale surroga) in relazione al residuo Parte credito del mutuo chirografario n. 1027395 stipulato da con Controparte_2
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, in ragione della natura documentale della lite e della ripetitività degli atti depositati dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Controparte_2
della , revoca il decreto ingiuntivo n. 4090/2023 emesso dal Tribunale Controparte_1
di Brescia in data 13.11.2023; condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 243/2024 tra
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Jessica Bozzo Parte_1 P.IVA_1
attrice - opponente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2
Cremaschi convenuta - opposta
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 12.15 innanzi al dott. Angelica Castellani, sono comparsi: per parte attrice-opponente l'avv. Federica Mazzoldi in sostituzione dell'avv. Jessica Bozza;
per parte convenuta-opposta l'avv. Dante Bonfiglio in sostituzione dell'avv. Stefano Cremaschi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Le parti precisano le conclusioni come da note conclusive depositate nel fascicolo telematico.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 243/2024 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Jessica Bozza Parte_1 P.IVA_1
parte attrice - opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Stefano Controparte_1 P.IVA_2
Cremaschi parte convenuta - opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte 1.1.- La (di seguito anche solo ) ha chiesto e ottenuto dal Controparte_1
Tribunale di Brescia l'emissione in data 13.11.2023 del decreto ingiuntivo n. 4090/2023 dell'importo di
€ 30.087,56, oltre interessi e spese di procedura, nei confronti di “ Controparte_2
in persona dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico
[...] soggetto munito di legittimazione passiva (c.f. ”. P.IVA_3
A fondamento della domanda monitoria, la BA aveva allegato di vantare, nei confronti della estinta
, il credito di € 30.087,56, a titolo di rate insolute, interessi, Controparte_2
spese e capitale residuo, alla data del 29.8.2023, del mutuo chirografario n. 10273951 di originari €
Parte 30.000,00 concesso in data 12.10.2020 dalla alla predetta operazione Controparte_2
assistita dalla garanzia del Fondo Pubblico ex l. n. 662/1996. Affermata la non estinzione del debito a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese in data 10.11.2022 e la pagina 2 di 7 legittimazione passiva, in riferimento alla domanda di accertamento del credito della in capo CP_1
all'unico socio e pertanto unico successore munito di legittimazione passiva, dedotto Parte_1 altresì l'“interesse all'accertamento del proprio diritto in funzione dell'escussione della garanzia del Parte Fondo pubblico ex L. 662/96”, la aveva domandato al tribunale di ingiungere il pagamento immediato della predetta somma “alla soc. in persona Parte_3 dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva, soc. . Parte_1
1.2.- Avverso il suddetto provvedimento monitorio ha proposto opposizione la società ingiunta eccependo, in via pregiudiziale, l'omesso esperimento della procedura di mediazione, nel merito,
l'illegittimità del decreto ingiuntivo per aver il tribunale “ultra petita” ingiunto il pagamento “a
[...]
direttamente - e non limitatamente alla sua qualità di successore e legittimato passivo della Pt_1 debitrice, -”, come richiesto dalla ricorrente;
ha, quindi, dedotto il Controparte_2 CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva e, in ragione della propria autonomia patrimoniale limitata, la
Parte carenza dell'interesse ad agire di nei propri confronti, evidenziando che “all'atto della conclusione del mutuo, EE ME VI srl in liq non era stata ancora trasformata in società
'unipersonale' posto che le quote sociali appartenevano a tre persone fisiche” (cfr. atto di citazione, pag. 5); l'attrice ha, inoltre, allegato di aver assolto a tutti gli adempimenti di cui all'art. 2462, comma
2, cc e, infine, precisato di non aver ricevuto somme nella fase liquidatoria, “come risulta dal verbale di assemblea del 5 ottobre 2022 (doc. 6) e dal bilancio da ultimo depositato (doc.7)” (ibidem, pag. 6).
Tutto quanto sopra premesso, l'opponente ha chiesto al tribunale: “In via principale: alla luce delle considerazioni che precedono, accertata e dichiarata la violazione dell'art. 112 cpc, il difetto di legittimazione passiva di e/o la carenza di interesse ad agire nei Controparte_2
Part confronti dell'opponente da parte di revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto. In via ulteriormente principale: accertata e dichiarata l'autonomia patrimoniale perfetta di per tutte le ragioni sopra esposte, dichiarare che l'odierna Controparte_2
Part opponente nulla deve corrispondere a ovvero al Fondo Pubblico ex l. 662/96 per i debiti connessi al mutuo chirografario n. 1027395 concluso a Curno in data 12.10.2020 da Controparte_2
Part con . Parte 1.3.- Si è costituita in giudizio la che, ribadite le ragioni poste a sostegno del ricorso monitorio, ha contestato la fondatezza dell'avversaria eccezione di violazione da parte del g. des. in monitorio del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., evidenziando che dal dispositivo del decreto e, in particolare, dal fatto che “l'unico codice fiscale indicato nel provvedimento CP_ è quello di EE ME AG. , si evincerebbe chiaramente che “soggetto ingiunto è “ CP_2
pagina 3 di 7 ma legittimato passivamente a ricevere l'ingiunzione, anche ai fini di eventuali Controparte_2
contestazioni nel merito del rapporto, è lo quale unico socio e pertanto unico Parte_1 successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 4).
La ha, altresì, sostenuto la “manifesta” infondatezza delle avversarie eccezioni di difetto di CP_1
legittimazione passiva in capo allo e di mancanza di interesse ad agire in capo alla Parte_1
Parte
richiamando quanto allegato nel ricorso monitorio a fondamento dei suddetti presupposti e precisando di poter richiedere, in base alla normativa del Fondo di Garanzia per le PMI (Legge
662/1996, art. 2 comma 100, lett. A) e relative disposizioni operative, l'escussione della garanzia solo previo avvio delle procedure di recupero nei confronti del soggetto beneficiario finale e che l'inosservanza di tali disposizioni comporterebbe l'improcedibilità e quindi il rigetto della richiesta di escussione della garanzia.
Ribadito, altresì, che la cancellazione dal registro delle imprese di EE ME VI s.r,l, non ha estinto l'obbligazione assunta con la BA la quale pertanto “ha interesse di avere un interlocutore
(legittimato passivo)” la difesa opposta ha contestato la rilevanza del “periodo storico del sorgere dell'obbligazione, poiché nel momento in cui ha ritirato tutte le quote della Parte_1 [...]
è divenuto unico interlocutore e quindi unico soggetto legittimato passivamente Controparte_2 per la società successivamente estinta” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 9).
Da ultimo, la BA ha contestato la rilevanza del mancato riparto di somme in favore dello Pt_1 all'esito della liquidazione di ribadendo di aver agito in giudizio “per
[...] Controparte_2 poter consolidare un titolo nei confronti dell'obbligata principale nella Controparte_2 persona dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva, soc. così da poter – quanto meno - escutere la garanzia del Parte_1
Fondo” (ibidem, pagg. 10-11). Ha, quindi, concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4.- Svolte ex art. 171-bis c.p.c. le verifiche preliminari e differita l'udienza di prima comparizione e trattazione, le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
All'udienza del 4.7.2024, non richiesto da parte della il provvedimento ex art. 648 c.p.c., il g.i. CP_1 ha assegnato termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione che è stata esperita dalle parti con esito negativo. All'udienza del 12.12.2024 la difesa opponente ha rappresentato “che il Fondo ha provveduto al pagamento della somma di € 30.000,00”, prospettando, di conseguenza, “che impregiudicato ogni diritto la causa potrebbe essere abbandonata anche per cessazione della materia del contendere” e chiedendo - onde verificare la percorribilità di tale soluzione - la concessione di un pagina 4 di 7 rinvio alla quale la controparte non si è opposta.
All'udienza del 6.2.2025, la difesa della ha ribadito l'avvenuto pagamento della somma di € CP_1
30.000 da parte del Fondo di garanzia e confermato “che la causa può essere abbandonata a spese compensate per cessazione della materia del contendere”; la difesa opponente si è “associa[ta]”, conseguentemente il giudice ha fissato l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e contestuale decisione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di breve nota conclusiva.
2.- Va, in primo luogo, rilevato che non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, avendo la difesa opponente in sede di note conclusive insistito “per la revoca del decreto ingiuntivo nella parte in cui è stato ingiunto a di corrispondere a BTL srl delle Parte_1 somme”, confermando integralmente le conclusioni rassegnate in citazione, a fronte della mancata dichiarazione da parte dell'opposta di rinunciare al decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
. Controparte_2
Il mero “abbandono della causa” di opposizione a decreto ingiuntivo (in ragione dell'avvenuta escussione da parte della BA opposta della garanzia del Fondo Pubblico) non è, del resto, idoneo a caducare il provvedimento monitorio emesso nei confronti dell'opponente, sicché è evidente l'interesse di quest'ultima a insistere per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
3.- L'opposizione è fondata e va accolta. Parte Pacifica l'esistenza in capo a del credito da finanziamento già vantato nei confronti della
[...]
per l'importo esposto nel ricorso monitorio e documentato in atti, pacifica altresì Controparte_2
l'intervenuta estinzione della società debitrice a novembre 2022 per effetto della relativa cancellazione dal registro delle imprese, pacifica, infine, la non estinzione del debito a seguito di tale cancellazione, in tanto la BA creditrice avrebbe potuto ottenere una pronuncia di condanna nei confronti del socio in quanto avesse allegato e, in presenza di contestazione, dimostrato il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c. - il quale (come correttamente rilevato dalla integra una condizione dell'azione attinente CP_1
all'interesse ad agire, non alla legittimazione passiva dei soci - trattandosi dell'unica ipotesi di responsabilità del socio di società di capitali per debiti della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese.
Come, infatti, noto, dopo la riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si pagina 5 di 7 estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (cfr. ex multis Cass. n. 11411/2024).
Vero è che, in base ai più recenti chiarimenti della giurisprudenza di legittimità, in caso di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, deve ritenersi sempre ammissibile l'accertamento nei confronti dei soci che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ciò che non incide, peraltro, neppure sull'interesse ad agire del fisco creditore, potendovi essere la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, per i quali sorge l'interesse del creditore a procurarsi un titolo nei confronti dei soci medesimi (cfr. Cass. n. 22692/2023; Cass. n. 8633/2024).
Sennonché, altro dal mero “accertamento” del diritto di credito “nei confronti dei soci destinati a succedere” o dalla successione di questi nella posizione meramente processuale della società estinta
(originaria legittimata) è l'azione di condanna svolta nei confronti dei predetti soci, che presuppone che l'attribuzione in loro favore di un residuo attivo di liquidazione vi sia stata, andando altrimenti esenti da ogni responsabilità per debiti della società estinta in ragione dell'autonomia patrimoniale propria delle società di capitali.
Ferma, pertanto, la possibile esistenza di un interesse della all'accertamento del proprio credito e CP_1
la legittimazione a stare in giudizio del socio, non v'è dubbio che, in presenza di espressa contestazione da parte di quest'ultimo di aver percepito somme in base al bilancio finale di liquidazione della società debitrice e in assenza della prova (e prima ancora della stessa allegazione) da parte della creditrice di tale avvenuta riscossione, tanto nei confronti della società (poiché estinta) quanto nei confronti del socio destinato a succederle (poiché difetta il presupposto di cui all'art. 2495, co. 3, c.c.) non può essere emessa ingiunzione o condanna, pronunce che presuppongono, a differenza dell'accertamento mero, l'esistenza della suddetta ipotesi di responsabilità.
Giova, al riguardo, ribadirsi che “in caso di credito non soddisfatto verso la società di capitali
pagina 6 di 7 cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei debiti della società” (ex multis Cass. n.
10752/2023).
Parte Nel caso in esame, fermo restando che la ha specificato di aver agito in via monitoria al (mero) fine di “consolidare un titolo nei confronti dell'obbligata principale nella Controparte_2 persona dell'unico socio e pertanto unico successore della società e unico soggetto munito di legittimazione passiva, soc. così da poter - quanto meno - escutere la garanzia del Parte_1
Fondo” e che la difesa opponente ha eccepito e provato che nella fase liquidatoria Controparte_2
non ha ricevuto somme (si vedano, al riguardo, il verbale di assemblea del 5 ottobre 2022
[...]
sub doc. 6 di parte opponente, il bilancio finale di liquidazione sub doc. 7 e il bilancio analitico finale sub doc. 8), l'ingiunzione va indubbiamente revocata, nulla dovendo allo stato l'opponente Parte corrispondere a (e al Fondo di Garanzia che agisca in eventuale surroga) in relazione al residuo Parte credito del mutuo chirografario n. 1027395 stipulato da con Controparte_2
4.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate, in ragione della natura documentale della lite e della ripetitività degli atti depositati dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Controparte_2
della , revoca il decreto ingiuntivo n. 4090/2023 emesso dal Tribunale Controparte_1
di Brescia in data 13.11.2023; condanna parte opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in € 3.809,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
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