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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 10634/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to AUGUSTO Parte_1
VINCENZO
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...]
SERVODIO CRISTINA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata e del diritto al ristoro del danno permanente derivato.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, esponendo di aver contratto malattia di origine professionale – ipoacusia da trauma severo cronico–, denunciata all' senza esiti CP_1 favorevoli, per esposizione qualificata e continuativa a rischio specifico nello svolgimento dell'attività di manovratore di treni dal
1987 e di autista di autobus, poi;
lamentando il diniego delle prestazioni domandate in sede amministrativa, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata all' per l'accertamento del diritto alla prestazione spettante per il CP_1 danno biologico permanente derivato nella misura dell'8% o in altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e per la condanna dell' al CP_1 beneficio economico spettante, con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, non risultando sussistente il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene il ricorso è infondato e non merita accoglimento per insussistenza, nel caso di specie, del nesso causale tra la patologia denunciata, l'ipoacusia, e l'attività professionale svolta in prevalenza dalla parte ricorrente, il manovratore di treni dal 1987 e l'autista di autobus, poi, per insussistenza del rischio professionale.
A bene vedere, infatti, nell'elaborato peritale è stato sottolineato che in mancanza di produzione del DVR e di altra documentazione attestante l'esposizione personale al rischio professionale per il periodo dal 1987 al 2006 in cui la parte ricorrente ha solto le mansioni di manovratore di treni, non è stato possibile ritenere che l'attività professionale sia stata effettivamente esposta a livelli di rumore superiore a 80 dB.
Analogamente per il periodo dal 2006 in poi, in cui il ricorrente ha dichiarato di svolgere mansioni di autista di autobus di linea.
Pag. 2 di 4 In questa ipotesi il CTU ha dato rilievo decisivo alla valutazione fonometrica che ha escluso l'esposizione a rumori superiori ad 80 dB.
Pertanto, difetta, nel caso di specie, l'esposizione qualificata al rischio specifico secondo quanto riscontrato dal CTU nella valutazione della patologia denunciata.
Tanto conforta l'infondatezza di tutte le domande, risultando insussistente, nel caso in esame, l'origine professionale della malattia denunciata ed il diritto al beneficio economico preteso dall' CP_1
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente per infondatezza;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.310,00 a titolo di compenso professionale ai
Pag. 3 di 4 sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 4 di 4
Sezione Lavoro
N.R.G. 10634/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 20/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to AUGUSTO Parte_1
VINCENZO
ricorrente contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to
[...]
SERVODIO CRISTINA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per riconoscimento dell'origine professionale della malattia denunciata e del diritto al ristoro del danno permanente derivato.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, esponendo di aver contratto malattia di origine professionale – ipoacusia da trauma severo cronico–, denunciata all' senza esiti CP_1 favorevoli, per esposizione qualificata e continuativa a rischio specifico nello svolgimento dell'attività di manovratore di treni dal
1987 e di autista di autobus, poi;
lamentando il diniego delle prestazioni domandate in sede amministrativa, agiva in giudizio per il riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata all' per l'accertamento del diritto alla prestazione spettante per il CP_1 danno biologico permanente derivato nella misura dell'8% o in altra maggiore o minore ritenuta di giustizia e per la condanna dell' al CP_1 beneficio economico spettante, con vittoria delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la parte resistente per affermare l'infondatezza, nel CP_1 merito, delle domande, non risultando sussistente il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta, con vittoria di spese di lite. Allegava documentazione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
Ebbene il ricorso è infondato e non merita accoglimento per insussistenza, nel caso di specie, del nesso causale tra la patologia denunciata, l'ipoacusia, e l'attività professionale svolta in prevalenza dalla parte ricorrente, il manovratore di treni dal 1987 e l'autista di autobus, poi, per insussistenza del rischio professionale.
A bene vedere, infatti, nell'elaborato peritale è stato sottolineato che in mancanza di produzione del DVR e di altra documentazione attestante l'esposizione personale al rischio professionale per il periodo dal 1987 al 2006 in cui la parte ricorrente ha solto le mansioni di manovratore di treni, non è stato possibile ritenere che l'attività professionale sia stata effettivamente esposta a livelli di rumore superiore a 80 dB.
Analogamente per il periodo dal 2006 in poi, in cui il ricorrente ha dichiarato di svolgere mansioni di autista di autobus di linea.
Pag. 2 di 4 In questa ipotesi il CTU ha dato rilievo decisivo alla valutazione fonometrica che ha escluso l'esposizione a rumori superiori ad 80 dB.
Pertanto, difetta, nel caso di specie, l'esposizione qualificata al rischio specifico secondo quanto riscontrato dal CTU nella valutazione della patologia denunciata.
Tanto conforta l'infondatezza di tutte le domande, risultando insussistente, nel caso in esame, l'origine professionale della malattia denunciata ed il diritto al beneficio economico preteso dall' CP_1
Ne consegue il rigetto di tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente per infondatezza.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della presente controversia ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande avanzate in questo giudizio dalla parte ricorrente per infondatezza;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.310,00 a titolo di compenso professionale ai
Pag. 3 di 4 sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M.
147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,20/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 4 di 4