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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1376/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SALVAGGIO GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. , domiciliato in PIAZZA ITALIA N. Controparte_1 C.F._2
18 97019 VITTORIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO GIOVANNI giusta procura in atti.
Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA G.SIMILI N.14 (C/O AVV. MASSIMO
[...] P.IVA_1
VALLONE) CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. VALLONE DANILO giusta procura in atti.
GIA' (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 43 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FERLITO
LUIGI EDOARDO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA DELLE QUATTRO Controparte_5 P.IVA_3
FONTANE 20 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI STEFANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 19.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
l' , l' chiedendo la loro condanna al risarcimento Controparte_2 CP_2
dei danni per responsabilità professionale medica ed, al fine, esponeva che:
- in data 30/3/2011 era stato ricoverato in regime di D.H. presso la UOC di Chirurgia Generale
dell'Ospedale di per essere sottoposto ad un intervento reso necessario dalla presenza di una CP_2
neoformazione a carico della guancia dx di natura, al tempo, non ancora meglio definita, che veniva pagina 2 di 13 integralmente asportata e che, sottoposta ad esame istologico, veniva ritenuta compatibile con la diagnosi di "leucoplachia";
- già in epoca antecedente e precisamente il 25/3/2011, in esito ad una ortopantomografia, era stata rilevata la presenza di "rarefazione ossea in corrispondenza della branca montante della mandibola dx";
- nel corso del tempo veniva riscontrata la presenza di una neoformazione interessante l'angolo mandibolare dx, rispetto alla quale, in data 28/11/2014, veniva effettuata una nuova presa bioptica,
anch'essa risultata compatibile con la sussistenza di una “leucoplachia”;
- il 23/1/2015 veniva effettuato un esame TC dell'emimandibola dx, che evidenziava, proprio a carico dell'angolo mandibolare dx, una alterazione osteostrutturale a carattere litico, delle dimensioni di cm.
4x3x1,8, in prima istanza attribuita alla presenza di una cisti odontogena, anch'essa integralmente asportata a seguito di altro ricovero programmato presso l'Ospedale di CP_2
- veniva eseguito un nuovo esame istologico ritenuto compatibile con frammenti di cisti epidermoide;
- stante il persistere delle lesioni, si sottoponeva a visita presso uno specialista in chirurgia maxillo facciale, il quale disponeva l'effettuazione di un esame TC con mezzo di contrasto della mandibola dx per "sospetta persistenza di neoformazione osteolitica";
- l'indagine del 29/7/2015 evidenziava una alterazione osteostrutturale a carattere litico dell'angolo mandibolare dx, estendentesi al ramo ascendente e con interessamento del condilo e del processo coronoideo, accompagnata da un aumento di volume dei linfonodi in sede sottomandibolare, latero cervicale profondo ed accessorio spinale dello stesso lato;
- si procedeva a nuovo esame bioptico con ricovero il 5/10/2015 presso la di Controparte_6
e ad altra procedura chirurgica finalizzata alla resezione della neoformazione individuata a CP_2
carico del ramo mandibolare dx per "erosione della corticale esterna del ramo", con osteotomia,
asportazione della neoformazione, courettage osseo ed osteoplastica;
pagina 3 di 13 - l'esame istologico forniva la seguente diagnosi: "Carcinoma a cellule squamose corneficante ben differenziato;
la neoplasia riveste la parete della cisti;
indenni lembi di tessuto osseo e frammenti di ghiandola salivare";
- stante la gravità della evoluzione della malattia, decideva di ricoverarsi il 3/12/2015 in un centro specialistico, ovvero presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Aviano, che accertava in via definitiva la diagnosi di "Carcinoma a cellule squamose corneficante ben differenziato", con trattamento chemioterapico per 5 cicli;
- le successive indagini diagnostiche confermavano la persistenza della neoformazione solida a carico della branca montate della mandibola dx;
- preoccupato di attendere un lungo lasso di tempo per un altro ricovero ad Aviano, il 6/7/2016 veniva ricoverato presso l'Istituto Nazionale dei Tumori "Regina Elena" di Roma, ove veniva confermato l'aumento di volume della neoformazione solida e sottoposto ad un intervento chirurgico demolitivo nel quale si provvedeva a parotidectomia totale, osteotomia con asportazione dell'arco e di parte del corpo dell'osso zigomatico, resezione della branca verticale della mandibola dx con disarticolazione del condito dalla cavità glenoidea, svuotamento della fossa infratemporale e pterigomascellare e resezione in profondità della lamina pterigoidea e, nel periodo dal 5/10 al 16/11/2016, veniva sottoposto a trattamento radioterapico ed un nuovo esame RMN del collo e del massiccio facciale del 17/01/2017
permetteva di formulare il sospetto di una recidiva neoplastica in corrispondenza dello spazio masticatorio.
Per quanto sopra esposto il chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità del personale Pt_1
medico che lo aveva avuto in cura presso l' ed, in particolare, del , Controparte_2 Parte_2
perché durante l'excursus sanitario non erano state eseguite le cure idonee atte ad evitare la profonda resezione mandibolare, la deturpazione del viso e il pericolo concreto che le cellule cancerogene pagina 4 di 13 potessero ricomparire;
deduceva che tutto ciò si sarebbe potuto evitare ove fosse stato dato adeguato peso all'esito degli esami istologici, che avevano annoverato la presenza di leucoplachia, che sfocia nella apparizione di metastasi in cellule cancerogene;
evidenziava che dalle risultanze documentali non emergeva che i sanitari che lo avevano avuto in cura si fossero preoccupati di effettuare i dovuti controlli, eseguire le opportune analisi e dare le dovute prescrizioni atte ad evitare lo sviluppo di cellule cancerogene;
concludeva, quindi, per l'evidente ricorrenza di profili di responsabilità professionale consistenti in condotta omissiva ed errore commesso nell'interpretazione del preparato istologico, da cui erano derivati il ritardo diagnostico, che aveva messo in pericolo la vita e lo aveva costretto a peregrinare in tutta Italia e sottoporsi a diversi interventi chirurgici, che avevano comportato anche l'intervento demolitivo della parte dx della mandibola.
Per tali ragioni l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico nella misura del 55%, quantificato in un milione di euro, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata nella espletanda C.T.U..
Si costituivano i convenuti che a loro volta chiamavano in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione, le quali sollevavano questioni giuridiche afferenti la prescrizione, la mancanza di validità del contratto di assicurazione e altri argomenti.
Il G.I. ammetteva la C.T.U collegiale e con sentenza n.1294/23 rigettava le domande proposte dall'attore e compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Ragusa ha proposto appello fondandolo Parte_1
sui due motivi di seguito esaminati.
Si sono costituiti gli appellati per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame, del quale hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
pagina 5 di 13 All'udienza del 19.2.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, all'esito della discussione orale delle parti, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
-------------------------
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell , non Controparte_2
costituito seppure ritualmente citato.
Merita, in primo luogo, di essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che risulta contenere i requisiti normativamente prescritti.
Nel merito l'appello appare infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
Giudice ha affermato che le domande attrici non potevano trovare accoglimento, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria incombe sul paziente l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione dei sanitari anche a mezzo di presunzioni fra l'aggravamento della situazione patologica e la condotta del sanitario. In particolare, l'appellante, pur condividendo quanto esposto dal primo
Giudice, ha dedotto che la prova del nesso di causalità può ricavarsi anche per presunzioni ed ha aggiunto che “Nel caso di specie è abbastanza evidente anche per un profano dell'arte medica che in
presenza e conclamata leucoplasia, bisognava avere riguardo alle gravissime conseguenze che detta
malattia poteva provocare. Da fonti aperte e senza bisogno di essere esperti in subiecta materia è noto
che la leucoplachia, prende il nome di “orale” perché la placca bianca si forma in particolar modo
nella cavità orale. Questa malattia può avere una correlazione con il fumo e il consumo di alcol ma
può avere anche cause ignote alla scienza medica. La sua classificazione va inquadrata tra le
condizioni precancerose che possono evolvere in lesioni precancerose e quindi in neoplasie maligne.
pagina 6 di 13 Per tale ragione e per il probabile sviluppo di una neoplasia maligna occorre fare gli opportuni e
necessari controlli sanitari e di laboratorio, che servono a scongiurare al paziente che la malattia
possa evolvere in cellule tumorali maligne. Ab origine a prescindere dalla conoscenza o meno di tale
malattia, allorché vi siano cisti paradontali e ispessimento distrofico di alcuni strati esterni o dello
strato spinoso dell'epitelio stesso, occorre che i sanitari siano prudenti ed effettuino non solo
l'intervento chirurgico e l'inoltro del tessuto al laboratorio di analisi ma che diano anche una terapia
adeguata, che nel caso di specie non è dato rinvenire”.
Nell'ulteriore svolgimento del motivo di appello il ha criticato la decisione del Giudice che, Pt_1
ergendosi a “peritus peritorum”, si è distaccato dalle conclusioni rassegnate dai nominati CCTTU,
senza però motivare adeguatamente le proprie diverse valutazioni.
Osserva, innanzitutto, questa Corte che per pacifica e costante giurisprudenza le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta finale non vincolano il Giudice, il quale, tuttavia, per discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale, ha obbligo di addurre adeguata motivazione,
idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale (v. Cass., 19 gennaio 2017, n. 1294; v. Cass. 17757/14).
Se, nel caso che occupa, è incontestabile che il Tribunale di Ragusa non ha condiviso le conclusioni dei nominati CCTTU, a parere dei quali “il trattamento della neoplasia del cavo orale effettuato al Sig.
[...]
dai sanitari che lo hanno avuto in cura nella Divisione di otorinolaringoiatria Parte_1
dell'Ospedale di presenta, per i motivi ampiamente esposti, chiari profili di imperizia, CP_2
imprudenza e negligenza e non risulta rispondente alla miglior scienza ed esperienza del tempo.
Inoltre, l'iter assistenziale effettuato ha comportato un notevole ritardo diagnostico-terapeutico. Una
conduzione corretta, così come successivamente effettuata dai sanitari della Controparte_7
e da quelli del CRO di Aviano e dell'IRE di Roma, avrebbe certamente consentito una definizione
pagina 7 di 13 diagnostica e classificazione-stadiazione decisamente più precoce. Un corretto iter terapeutico non
avrebbe probabilmente evitato un intervento chirurgico demolitivo ma, con buona probabilità, avrebbe
consentito un intervento assai più contenuto con una osteotomia decisamente meno ampia”, occorre verificare se tale scelta sia stata adeguatamente e correttamente motivata.
In proposito, questa Corte è del parere che il superiore vaglio debba dirsi superato positivamente.
Ripercorrendo brevemente l'excursus medico-diagnostico che ha visto protagonista il e già in Pt_1
precedenza tracciato, va osservato quanto segue:
- agli inizi del 2011 il veniva visitato presso l'Ospedale di dal , il quale Pt_1 CP_2 CP_1
programmava la rimozione chirurgica della lesione e, dopo un breve pre-ricovero, la lesione leucoplasica della guancia destra veniva asportata in anestesia locale e generale in regime di Day
Surgery in data 11.4.2011 con l'invio del pezzo operatorio al Servizio di Anatomia Patologica
dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria presso il quale il Dott. , eseguito l'esame istologico, CP_8
refertava: omissis…” quadro istopatologico compatibile con leucoplachia”;
- nei mesi seguenti, per come dichiarato dal , lo stesso veniva operato più volte dal Pt_1
per l'asportazione di altre placche leucoplasiche, tutte risultate benigne, seppure in CP_1
assenza di alcuna documentazione scritta;
- in data 14.11.2014, il subiva un altro intervento per altra lesione leucoplasica ed il controllo Pt_1
istologico effettuato confermava il sospetto diagnostico: leucoplachia;
- il 23.1.2015 il veniva sottoposto a TC dal dott. il quale rilevava: i reperti Pt_1 Persona_1
appaiono compatibili in prima ipotesi con cisti odontogena di verosimile genesi congenita ed il successivo controllo ECO del collo del del 28.01.2015 recitava: assenza di Pt_1
linfonodi patologici nelle regioni antero-laterali del collo;
pagina 8 di 13 - il 25.3.2015 nella cartella del si legge: il paziente è già stato operato per delle lesioni di tipo Pt_1
potenzialmente cangerose site nella guancia dx, ricoverato in reparto con delle indagini di tipo radiologiche recentissime, si è appurata la presenza di neoformazione di non chiara definizione nell'emi-mandibola dx;
la TC confermava il referto dell'OPT. L'OPT mostrava la presenza di una lesione di tipo osteolitico in corrispondenza dell'angolo dell'emimandibola dx;
il referto era confermato dalla TC;
- il 25.3.2015 il veniva operato dal con anestesia locale e generale;
Pt_1 CP_1
- il controllo istologico del 13.4.2015 recitava: notizie cliniche: cisti;
macroscopia: frammenti tissutali di mm20x20x3. Campione totalmente incluso. Microscopia e diagnosi: quadro morfologico compatibile con cisti epidermoide. Focale iperplasia dello strato basale;
- successivamente a tale ultimo intervento il , per come già sopra indicato, si rivolgeva ad altri Pt_1
professionisti e solo l'esame istologico eseguito nel mese di ottobre 2015 segnalava la presenza di un carcinoma a cellule squamose;
- a ciò facevano seguito i successivi trattamenti cui si sottoponeva il , sino all'intervento Pt_1
chirurgico demolitivo in anestesia generale con tracheotomia di sicurezza del 7.7.2016.
Per come pacificamente emerge dalla documentazione clinica ed evidenziato dal Giudice appellato, la prima biopsia ossea mandibolare con esito compatibile con carcinoma a cellule squamose risale al mese di ottobre 2015, mentre tutti gli esami istologici effettuati in precedenza risultavano compatibili con la diagnosi di leucoplachia.
Gli stessi CCTTU nominati in primo grado hanno, per un verso, segnalato che le cisti delle ossa mascellari hanno una notevole aggressività locale per la loro spiccata invasività e per le frequenti recidive dopo l'asportazione, nonché per la loro trasformazione maligna, e, per altro, hanno precisato che le stesse, proprio a causa della loro notevole aggressività locale, vanno asportate totalmente e pagina 9 di 13 tempestivamente, analizzate istologicamente e seguite nel tempo per intercettare la loro frequente recidiva;
hanno, infine, aggiunto che ad oggi il prelievo tramite biopsia viene considerato il “gold standard” degli accertamenti disponibili per una diagnosi precoce.
A ben vedere, nonostante le diverse conclusioni, l'operato del risulta assolutamente CP_1
conforme a quanto predicato dai CCTTU, avendo egli, finchè ha avuto in cura il , proceduto Pt_1
sempre e tempestivamente alla asportazione delle cisti orali, che sono state costantemente sottoposte ad esame istologico, che, fino al mese di ottobre 2015, non ha mai segnalato la presenza di alcuna formazione maligna.
E', pur vero, che i CCTTU hanno ravvisato una imperizia del nell'escissione della lesione CP_1
nel marzo 2015, in quanto hanno sostenuto che l'asportazione della cisti non sarebbe stata completa,
per come si ricaverebbe dalla descrizione dei frammenti sottoposti ad esame istologico.
Innanzitutto, anche a voler ammettere che la cisti possa essere stata frammentizzata, ciò non esclude la sua integrale asportazione. In secondo luogo, per come correttamente rilevato dal primo Giudice, “non
si comprende su quale scientifica base indiziaria i CTU affermano: 1) la non completa asportazione
della cisti, considerati l'aggressività, l'invasività ed il carattere recidivante di tale tipo di cisti,
affermati dagli stessi CTU;
2) la presenza del tumore già nel marzo 2015, se come essi scrivono “ogni
lesione sospetta della mucosa deve essere sottoposta a biopsia col prelievo di una piccola porzione di
tessuto. Ad oggi quindi il prelievo tramite biopsia viene ancora considerato il gold standard degli
accertamenti disponibili per una diagnosi precoce...” e se neanche nell'istologia del 7.9.15 erano
visibili i focolai di displasia neoplastica”.
Inoltre, i CCTTU non hanno in alcun modo chiarito se e perché: 1) l'esito istologico sarebbe stato diverso (con diagnosi del tumore) nell'ipotesi di completa asportazione e pulizia;
2) il tumore non sarebbe progredito o avrebbe rallentato il suo corso, atteso che gli stessi CCTTU affermano che pagina 10 di 13 l'intervento demolitivo non si sarebbe potuto evitare, ma sarebbe stato meno esteso;
3) in che misura l'intervento demolitivo avrebbe avuto una diversa e minore estensione.
I CCTTU, ancora, hanno denunciato un comportamento imperito del “per aver effettuato CP_1
un'asportazione incompleta dell'ampia lesione cistica del ramo che, per le sue dimensioni
radiologiche, avrebbe sicuramente richiesto un accesso chirurgico preliminare con biopsia ossea,
necessario ad escludere lesioni neoplastiche ed a pianificare, nel caso di positività, l'ampio accesso
chirurgico successivo, indaginoso e complesso a causa dell'estensione ampia della lesione non solo
nell'osso ma anche nei tessuti adiacenti posti su piani diversi...... Le brevissime ed essenziali note
operatorie della Cartella Clinica del Dott. del marzo 2015, assai insufficienti e che CP_1
descrivono come integrale l'asportazione della lesione cistica, sono del tutto approssimative. Inoltre il
fatto di aver maldestramente prodotto molteplici piccoli frammenti nell'asportazione della lesione
cistica (contrariamente a quanto raccomandato in letteratura) e conseguenza obbligata di un
approccio chirurgico limitato e carente colposamente anche di un ampio e certosino curettage (non
menzionato nelle note operatorie)......... Con tale condotta negligente, imperita ed imprudente, l'atto
chirurgico ha lasciato con buona probabilità residui epiteliali profondi ed ampie aree di mucosa a
contatto con il tessuto cistico sottostante contenenti altrettanti nidi cellulari superficiali..... Negligenza
si ravvisa altresì nel non aver annotato nella cartella clinica le prescrizioni relative ai controlli che il
periziato avrebbe dovuto eseguire dopo ogni asportazione della leucoplachia. L'iter diagnostico
[... terapeutico effettuato presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Divisione CP_2
risulta, come sopra ampiamente argomentato, errato per imperizia, imprudenza e Controparte_9
negligenza ed ha comportato un significativo ritardo nella definizione diagnostica con relativa
stadiazione ed un altrettanto importante ritardo terapeutico.... Il ritardo diagnostico terapeutico ha
certamente favorito una progressione della malattia con maggiore diffusione locale che ha reso
pagina 11 di 13 necessario un intervento chirurgico maggiormente esteso e demolitivo, un significativo prolungamento
delle sofferenze ed una prognosi di sopravvivenza stimata a 5 anni meno favorevole....... Un corretto
iter terapeutico non avrebbe probabilmente evitato un intervento chirurgico demolitivo ma, con buona
probabilità, avrebbe consentito un intervento assai più contenuto con una osteotomia decisamente
meno ampia....”.
Le superiori conclusioni appaiono, per un verso, basate su mere valutazioni ipotetiche (la non completa asportazione della lesione cistica nel marzo 2015) e, per altro, in contraddizione con quanto esposto dagli stessi CCTTU in punto al “gold standard” (esame istologico) da seguire per la corretta diagnosi di eventuali formazioni maligne.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo Giudice, in realtà, ha ampiamente ed adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dai
CCTTU, in quanto in parte non sorrette da valide basi scientifiche ed in parte contraddittorie.
Infine, le deduzioni difensive in punto alla incompletezza e superficialità della cartella clinica redatta dal , anche a volerle condividere, si scontrano inesorabilmente con un dato di fatto CP_1
incontestabile: il ha sempre asportato le formazioni cistiche comparse sino al marzo 2015 CP_1
nella cavità orale del ed i successivi esami istologici a cui le stesse sono state Pt_1
tempestivamente sottoposte hanno fornito esito negativo per quanto riguarda la presenza di carcinoma,
diagnosticato, per la prima volta, solo nel mese di ottobre del 2015.
Ciò, condividendo le argomentazioni esposte dal primo Giudice, non consente di ritenere provato,
neppure presuntivamente, il nesso di causalità tra la condotta del e la comparsa del CP_1
carcinoma, che ha reso necessario il successivo intervento demolitivo.
pagina 12 di 13 Il rigetto del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo concernente la percentuale di danno biologico quantificata dai CCTTU in misura inferiore rispetto a quanto indicato dall'appellante.
Per le esposte argomentazioni l'appello merita di essere rigettato, difettando la prova del nesso di causalità.
Le spese nei confronti degli appellati costituiti seguono la soccombenza, mentre alcuna statuizione va adottata nei confronti dell . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1294/23 del Tribunale di Ragusa.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese del giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti dell . Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1376/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SALVAGGIO GIOVANNI giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. , domiciliato in PIAZZA ITALIA N. Controparte_1 C.F._2
18 97019 VITTORIA;
rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDO GIOVANNI giusta procura in atti.
Controparte_2
(C.F. ), domiciliato in VIA G.SIMILI N.14 (C/O AVV. MASSIMO
[...] P.IVA_1
VALLONE) CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. VALLONE DANILO giusta procura in atti.
GIA' (C.F. ), Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_2
domiciliato in VIALE XX SETTEMBRE, 43 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. FERLITO
LUIGI EDOARDO giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA DELLE QUATTRO Controparte_5 P.IVA_3
FONTANE 20 ROMA;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSI STEFANO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 19.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto ritualmente notificato conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
l' , l' chiedendo la loro condanna al risarcimento Controparte_2 CP_2
dei danni per responsabilità professionale medica ed, al fine, esponeva che:
- in data 30/3/2011 era stato ricoverato in regime di D.H. presso la UOC di Chirurgia Generale
dell'Ospedale di per essere sottoposto ad un intervento reso necessario dalla presenza di una CP_2
neoformazione a carico della guancia dx di natura, al tempo, non ancora meglio definita, che veniva pagina 2 di 13 integralmente asportata e che, sottoposta ad esame istologico, veniva ritenuta compatibile con la diagnosi di "leucoplachia";
- già in epoca antecedente e precisamente il 25/3/2011, in esito ad una ortopantomografia, era stata rilevata la presenza di "rarefazione ossea in corrispondenza della branca montante della mandibola dx";
- nel corso del tempo veniva riscontrata la presenza di una neoformazione interessante l'angolo mandibolare dx, rispetto alla quale, in data 28/11/2014, veniva effettuata una nuova presa bioptica,
anch'essa risultata compatibile con la sussistenza di una “leucoplachia”;
- il 23/1/2015 veniva effettuato un esame TC dell'emimandibola dx, che evidenziava, proprio a carico dell'angolo mandibolare dx, una alterazione osteostrutturale a carattere litico, delle dimensioni di cm.
4x3x1,8, in prima istanza attribuita alla presenza di una cisti odontogena, anch'essa integralmente asportata a seguito di altro ricovero programmato presso l'Ospedale di CP_2
- veniva eseguito un nuovo esame istologico ritenuto compatibile con frammenti di cisti epidermoide;
- stante il persistere delle lesioni, si sottoponeva a visita presso uno specialista in chirurgia maxillo facciale, il quale disponeva l'effettuazione di un esame TC con mezzo di contrasto della mandibola dx per "sospetta persistenza di neoformazione osteolitica";
- l'indagine del 29/7/2015 evidenziava una alterazione osteostrutturale a carattere litico dell'angolo mandibolare dx, estendentesi al ramo ascendente e con interessamento del condilo e del processo coronoideo, accompagnata da un aumento di volume dei linfonodi in sede sottomandibolare, latero cervicale profondo ed accessorio spinale dello stesso lato;
- si procedeva a nuovo esame bioptico con ricovero il 5/10/2015 presso la di Controparte_6
e ad altra procedura chirurgica finalizzata alla resezione della neoformazione individuata a CP_2
carico del ramo mandibolare dx per "erosione della corticale esterna del ramo", con osteotomia,
asportazione della neoformazione, courettage osseo ed osteoplastica;
pagina 3 di 13 - l'esame istologico forniva la seguente diagnosi: "Carcinoma a cellule squamose corneficante ben differenziato;
la neoplasia riveste la parete della cisti;
indenni lembi di tessuto osseo e frammenti di ghiandola salivare";
- stante la gravità della evoluzione della malattia, decideva di ricoverarsi il 3/12/2015 in un centro specialistico, ovvero presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Aviano, che accertava in via definitiva la diagnosi di "Carcinoma a cellule squamose corneficante ben differenziato", con trattamento chemioterapico per 5 cicli;
- le successive indagini diagnostiche confermavano la persistenza della neoformazione solida a carico della branca montate della mandibola dx;
- preoccupato di attendere un lungo lasso di tempo per un altro ricovero ad Aviano, il 6/7/2016 veniva ricoverato presso l'Istituto Nazionale dei Tumori "Regina Elena" di Roma, ove veniva confermato l'aumento di volume della neoformazione solida e sottoposto ad un intervento chirurgico demolitivo nel quale si provvedeva a parotidectomia totale, osteotomia con asportazione dell'arco e di parte del corpo dell'osso zigomatico, resezione della branca verticale della mandibola dx con disarticolazione del condito dalla cavità glenoidea, svuotamento della fossa infratemporale e pterigomascellare e resezione in profondità della lamina pterigoidea e, nel periodo dal 5/10 al 16/11/2016, veniva sottoposto a trattamento radioterapico ed un nuovo esame RMN del collo e del massiccio facciale del 17/01/2017
permetteva di formulare il sospetto di una recidiva neoplastica in corrispondenza dello spazio masticatorio.
Per quanto sopra esposto il chiedeva accertarsi e dichiararsi la responsabilità del personale Pt_1
medico che lo aveva avuto in cura presso l' ed, in particolare, del , Controparte_2 Parte_2
perché durante l'excursus sanitario non erano state eseguite le cure idonee atte ad evitare la profonda resezione mandibolare, la deturpazione del viso e il pericolo concreto che le cellule cancerogene pagina 4 di 13 potessero ricomparire;
deduceva che tutto ciò si sarebbe potuto evitare ove fosse stato dato adeguato peso all'esito degli esami istologici, che avevano annoverato la presenza di leucoplachia, che sfocia nella apparizione di metastasi in cellule cancerogene;
evidenziava che dalle risultanze documentali non emergeva che i sanitari che lo avevano avuto in cura si fossero preoccupati di effettuare i dovuti controlli, eseguire le opportune analisi e dare le dovute prescrizioni atte ad evitare lo sviluppo di cellule cancerogene;
concludeva, quindi, per l'evidente ricorrenza di profili di responsabilità professionale consistenti in condotta omissiva ed errore commesso nell'interpretazione del preparato istologico, da cui erano derivati il ritardo diagnostico, che aveva messo in pericolo la vita e lo aveva costretto a peregrinare in tutta Italia e sottoporsi a diversi interventi chirurgici, che avevano comportato anche l'intervento demolitivo della parte dx della mandibola.
Per tali ragioni l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno biologico nella misura del 55%, quantificato in un milione di euro, ovvero in quella maggiore o minore somma che sarebbe stata accertata nella espletanda C.T.U..
Si costituivano i convenuti che a loro volta chiamavano in garanzia le rispettive compagnie di assicurazione, le quali sollevavano questioni giuridiche afferenti la prescrizione, la mancanza di validità del contratto di assicurazione e altri argomenti.
Il G.I. ammetteva la C.T.U collegiale e con sentenza n.1294/23 rigettava le domande proposte dall'attore e compensava le spese di lite.
Avverso la citata sentenza del Tribunale di Ragusa ha proposto appello fondandolo Parte_1
sui due motivi di seguito esaminati.
Si sono costituiti gli appellati per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del proposto gravame, del quale hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
pagina 5 di 13 All'udienza del 19.2.2025 la causa, introdotta dopo l'entrata in vigore del D. L.vo 149/22, all'esito della discussione orale delle parti, è stata assunta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies cpc richiamato dall'art.350 bis cpc.
-------------------------
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell , non Controparte_2
costituito seppure ritualmente citato.
Merita, in primo luogo, di essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello che risulta contenere i requisiti normativamente prescritti.
Nel merito l'appello appare infondato e merita di essere rigettato.
Con il primo motivo di appello il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
Giudice ha affermato che le domande attrici non potevano trovare accoglimento, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui in materia di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria incombe sul paziente l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno e l'azione o l'omissione dei sanitari anche a mezzo di presunzioni fra l'aggravamento della situazione patologica e la condotta del sanitario. In particolare, l'appellante, pur condividendo quanto esposto dal primo
Giudice, ha dedotto che la prova del nesso di causalità può ricavarsi anche per presunzioni ed ha aggiunto che “Nel caso di specie è abbastanza evidente anche per un profano dell'arte medica che in
presenza e conclamata leucoplasia, bisognava avere riguardo alle gravissime conseguenze che detta
malattia poteva provocare. Da fonti aperte e senza bisogno di essere esperti in subiecta materia è noto
che la leucoplachia, prende il nome di “orale” perché la placca bianca si forma in particolar modo
nella cavità orale. Questa malattia può avere una correlazione con il fumo e il consumo di alcol ma
può avere anche cause ignote alla scienza medica. La sua classificazione va inquadrata tra le
condizioni precancerose che possono evolvere in lesioni precancerose e quindi in neoplasie maligne.
pagina 6 di 13 Per tale ragione e per il probabile sviluppo di una neoplasia maligna occorre fare gli opportuni e
necessari controlli sanitari e di laboratorio, che servono a scongiurare al paziente che la malattia
possa evolvere in cellule tumorali maligne. Ab origine a prescindere dalla conoscenza o meno di tale
malattia, allorché vi siano cisti paradontali e ispessimento distrofico di alcuni strati esterni o dello
strato spinoso dell'epitelio stesso, occorre che i sanitari siano prudenti ed effettuino non solo
l'intervento chirurgico e l'inoltro del tessuto al laboratorio di analisi ma che diano anche una terapia
adeguata, che nel caso di specie non è dato rinvenire”.
Nell'ulteriore svolgimento del motivo di appello il ha criticato la decisione del Giudice che, Pt_1
ergendosi a “peritus peritorum”, si è distaccato dalle conclusioni rassegnate dai nominati CCTTU,
senza però motivare adeguatamente le proprie diverse valutazioni.
Osserva, innanzitutto, questa Corte che per pacifica e costante giurisprudenza le conclusioni rassegnate dal consulente nella sua relazione scritta finale non vincolano il Giudice, il quale, tuttavia, per discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale, ha obbligo di addurre adeguata motivazione,
idonea ad esporre compiutamente le ragioni che lo hanno indotto a discostarsi dalle conclusioni della relazione peritale (v. Cass., 19 gennaio 2017, n. 1294; v. Cass. 17757/14).
Se, nel caso che occupa, è incontestabile che il Tribunale di Ragusa non ha condiviso le conclusioni dei nominati CCTTU, a parere dei quali “il trattamento della neoplasia del cavo orale effettuato al Sig.
[...]
dai sanitari che lo hanno avuto in cura nella Divisione di otorinolaringoiatria Parte_1
dell'Ospedale di presenta, per i motivi ampiamente esposti, chiari profili di imperizia, CP_2
imprudenza e negligenza e non risulta rispondente alla miglior scienza ed esperienza del tempo.
Inoltre, l'iter assistenziale effettuato ha comportato un notevole ritardo diagnostico-terapeutico. Una
conduzione corretta, così come successivamente effettuata dai sanitari della Controparte_7
e da quelli del CRO di Aviano e dell'IRE di Roma, avrebbe certamente consentito una definizione
pagina 7 di 13 diagnostica e classificazione-stadiazione decisamente più precoce. Un corretto iter terapeutico non
avrebbe probabilmente evitato un intervento chirurgico demolitivo ma, con buona probabilità, avrebbe
consentito un intervento assai più contenuto con una osteotomia decisamente meno ampia”, occorre verificare se tale scelta sia stata adeguatamente e correttamente motivata.
In proposito, questa Corte è del parere che il superiore vaglio debba dirsi superato positivamente.
Ripercorrendo brevemente l'excursus medico-diagnostico che ha visto protagonista il e già in Pt_1
precedenza tracciato, va osservato quanto segue:
- agli inizi del 2011 il veniva visitato presso l'Ospedale di dal , il quale Pt_1 CP_2 CP_1
programmava la rimozione chirurgica della lesione e, dopo un breve pre-ricovero, la lesione leucoplasica della guancia destra veniva asportata in anestesia locale e generale in regime di Day
Surgery in data 11.4.2011 con l'invio del pezzo operatorio al Servizio di Anatomia Patologica
dell'Ospedale Guzzardi di Vittoria presso il quale il Dott. , eseguito l'esame istologico, CP_8
refertava: omissis…” quadro istopatologico compatibile con leucoplachia”;
- nei mesi seguenti, per come dichiarato dal , lo stesso veniva operato più volte dal Pt_1
per l'asportazione di altre placche leucoplasiche, tutte risultate benigne, seppure in CP_1
assenza di alcuna documentazione scritta;
- in data 14.11.2014, il subiva un altro intervento per altra lesione leucoplasica ed il controllo Pt_1
istologico effettuato confermava il sospetto diagnostico: leucoplachia;
- il 23.1.2015 il veniva sottoposto a TC dal dott. il quale rilevava: i reperti Pt_1 Persona_1
appaiono compatibili in prima ipotesi con cisti odontogena di verosimile genesi congenita ed il successivo controllo ECO del collo del del 28.01.2015 recitava: assenza di Pt_1
linfonodi patologici nelle regioni antero-laterali del collo;
pagina 8 di 13 - il 25.3.2015 nella cartella del si legge: il paziente è già stato operato per delle lesioni di tipo Pt_1
potenzialmente cangerose site nella guancia dx, ricoverato in reparto con delle indagini di tipo radiologiche recentissime, si è appurata la presenza di neoformazione di non chiara definizione nell'emi-mandibola dx;
la TC confermava il referto dell'OPT. L'OPT mostrava la presenza di una lesione di tipo osteolitico in corrispondenza dell'angolo dell'emimandibola dx;
il referto era confermato dalla TC;
- il 25.3.2015 il veniva operato dal con anestesia locale e generale;
Pt_1 CP_1
- il controllo istologico del 13.4.2015 recitava: notizie cliniche: cisti;
macroscopia: frammenti tissutali di mm20x20x3. Campione totalmente incluso. Microscopia e diagnosi: quadro morfologico compatibile con cisti epidermoide. Focale iperplasia dello strato basale;
- successivamente a tale ultimo intervento il , per come già sopra indicato, si rivolgeva ad altri Pt_1
professionisti e solo l'esame istologico eseguito nel mese di ottobre 2015 segnalava la presenza di un carcinoma a cellule squamose;
- a ciò facevano seguito i successivi trattamenti cui si sottoponeva il , sino all'intervento Pt_1
chirurgico demolitivo in anestesia generale con tracheotomia di sicurezza del 7.7.2016.
Per come pacificamente emerge dalla documentazione clinica ed evidenziato dal Giudice appellato, la prima biopsia ossea mandibolare con esito compatibile con carcinoma a cellule squamose risale al mese di ottobre 2015, mentre tutti gli esami istologici effettuati in precedenza risultavano compatibili con la diagnosi di leucoplachia.
Gli stessi CCTTU nominati in primo grado hanno, per un verso, segnalato che le cisti delle ossa mascellari hanno una notevole aggressività locale per la loro spiccata invasività e per le frequenti recidive dopo l'asportazione, nonché per la loro trasformazione maligna, e, per altro, hanno precisato che le stesse, proprio a causa della loro notevole aggressività locale, vanno asportate totalmente e pagina 9 di 13 tempestivamente, analizzate istologicamente e seguite nel tempo per intercettare la loro frequente recidiva;
hanno, infine, aggiunto che ad oggi il prelievo tramite biopsia viene considerato il “gold standard” degli accertamenti disponibili per una diagnosi precoce.
A ben vedere, nonostante le diverse conclusioni, l'operato del risulta assolutamente CP_1
conforme a quanto predicato dai CCTTU, avendo egli, finchè ha avuto in cura il , proceduto Pt_1
sempre e tempestivamente alla asportazione delle cisti orali, che sono state costantemente sottoposte ad esame istologico, che, fino al mese di ottobre 2015, non ha mai segnalato la presenza di alcuna formazione maligna.
E', pur vero, che i CCTTU hanno ravvisato una imperizia del nell'escissione della lesione CP_1
nel marzo 2015, in quanto hanno sostenuto che l'asportazione della cisti non sarebbe stata completa,
per come si ricaverebbe dalla descrizione dei frammenti sottoposti ad esame istologico.
Innanzitutto, anche a voler ammettere che la cisti possa essere stata frammentizzata, ciò non esclude la sua integrale asportazione. In secondo luogo, per come correttamente rilevato dal primo Giudice, “non
si comprende su quale scientifica base indiziaria i CTU affermano: 1) la non completa asportazione
della cisti, considerati l'aggressività, l'invasività ed il carattere recidivante di tale tipo di cisti,
affermati dagli stessi CTU;
2) la presenza del tumore già nel marzo 2015, se come essi scrivono “ogni
lesione sospetta della mucosa deve essere sottoposta a biopsia col prelievo di una piccola porzione di
tessuto. Ad oggi quindi il prelievo tramite biopsia viene ancora considerato il gold standard degli
accertamenti disponibili per una diagnosi precoce...” e se neanche nell'istologia del 7.9.15 erano
visibili i focolai di displasia neoplastica”.
Inoltre, i CCTTU non hanno in alcun modo chiarito se e perché: 1) l'esito istologico sarebbe stato diverso (con diagnosi del tumore) nell'ipotesi di completa asportazione e pulizia;
2) il tumore non sarebbe progredito o avrebbe rallentato il suo corso, atteso che gli stessi CCTTU affermano che pagina 10 di 13 l'intervento demolitivo non si sarebbe potuto evitare, ma sarebbe stato meno esteso;
3) in che misura l'intervento demolitivo avrebbe avuto una diversa e minore estensione.
I CCTTU, ancora, hanno denunciato un comportamento imperito del “per aver effettuato CP_1
un'asportazione incompleta dell'ampia lesione cistica del ramo che, per le sue dimensioni
radiologiche, avrebbe sicuramente richiesto un accesso chirurgico preliminare con biopsia ossea,
necessario ad escludere lesioni neoplastiche ed a pianificare, nel caso di positività, l'ampio accesso
chirurgico successivo, indaginoso e complesso a causa dell'estensione ampia della lesione non solo
nell'osso ma anche nei tessuti adiacenti posti su piani diversi...... Le brevissime ed essenziali note
operatorie della Cartella Clinica del Dott. del marzo 2015, assai insufficienti e che CP_1
descrivono come integrale l'asportazione della lesione cistica, sono del tutto approssimative. Inoltre il
fatto di aver maldestramente prodotto molteplici piccoli frammenti nell'asportazione della lesione
cistica (contrariamente a quanto raccomandato in letteratura) e conseguenza obbligata di un
approccio chirurgico limitato e carente colposamente anche di un ampio e certosino curettage (non
menzionato nelle note operatorie)......... Con tale condotta negligente, imperita ed imprudente, l'atto
chirurgico ha lasciato con buona probabilità residui epiteliali profondi ed ampie aree di mucosa a
contatto con il tessuto cistico sottostante contenenti altrettanti nidi cellulari superficiali..... Negligenza
si ravvisa altresì nel non aver annotato nella cartella clinica le prescrizioni relative ai controlli che il
periziato avrebbe dovuto eseguire dopo ogni asportazione della leucoplachia. L'iter diagnostico
[... terapeutico effettuato presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Divisione CP_2
risulta, come sopra ampiamente argomentato, errato per imperizia, imprudenza e Controparte_9
negligenza ed ha comportato un significativo ritardo nella definizione diagnostica con relativa
stadiazione ed un altrettanto importante ritardo terapeutico.... Il ritardo diagnostico terapeutico ha
certamente favorito una progressione della malattia con maggiore diffusione locale che ha reso
pagina 11 di 13 necessario un intervento chirurgico maggiormente esteso e demolitivo, un significativo prolungamento
delle sofferenze ed una prognosi di sopravvivenza stimata a 5 anni meno favorevole....... Un corretto
iter terapeutico non avrebbe probabilmente evitato un intervento chirurgico demolitivo ma, con buona
probabilità, avrebbe consentito un intervento assai più contenuto con una osteotomia decisamente
meno ampia....”.
Le superiori conclusioni appaiono, per un verso, basate su mere valutazioni ipotetiche (la non completa asportazione della lesione cistica nel marzo 2015) e, per altro, in contraddizione con quanto esposto dagli stessi CCTTU in punto al “gold standard” (esame istologico) da seguire per la corretta diagnosi di eventuali formazioni maligne.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il primo Giudice, in realtà, ha ampiamente ed adeguatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dai
CCTTU, in quanto in parte non sorrette da valide basi scientifiche ed in parte contraddittorie.
Infine, le deduzioni difensive in punto alla incompletezza e superficialità della cartella clinica redatta dal , anche a volerle condividere, si scontrano inesorabilmente con un dato di fatto CP_1
incontestabile: il ha sempre asportato le formazioni cistiche comparse sino al marzo 2015 CP_1
nella cavità orale del ed i successivi esami istologici a cui le stesse sono state Pt_1
tempestivamente sottoposte hanno fornito esito negativo per quanto riguarda la presenza di carcinoma,
diagnosticato, per la prima volta, solo nel mese di ottobre del 2015.
Ciò, condividendo le argomentazioni esposte dal primo Giudice, non consente di ritenere provato,
neppure presuntivamente, il nesso di causalità tra la condotta del e la comparsa del CP_1
carcinoma, che ha reso necessario il successivo intervento demolitivo.
pagina 12 di 13 Il rigetto del primo motivo di appello rende superfluo l'esame del secondo concernente la percentuale di danno biologico quantificata dai CCTTU in misura inferiore rispetto a quanto indicato dall'appellante.
Per le esposte argomentazioni l'appello merita di essere rigettato, difettando la prova del nesso di causalità.
Le spese nei confronti degli appellati costituiti seguono la soccombenza, mentre alcuna statuizione va adottata nei confronti dell . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1294/23 del Tribunale di Ragusa.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati costituiti delle spese del giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in €.7.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Nulla sulle spese nei confronti dell . Controparte_2
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
26.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 13 di 13