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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione civile
R.G. 3085/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seg. sig.ri
Magistrati:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Elga Bulgarelli Giudice
GR Dott. Paola Amisano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
P.M., in sede
RICORRENTE
Nei confronti di
- CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in V. Rossini n. 17, Alba (CN)
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
17.4.25, insistendo nella pronuncia di interdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, la Repubblica - in sede - chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di interdizione, per infermità di mente, con riferimento a allegando l'ingravescenza delle condizioni di CP_1
salute della donna (già seguita da curatore in sede di amministrazione di sostegno;
affetta da psicosi schizoaffettiva cronica in personalità paranoide); allegata segnalazione pervenuta dall'ultima relazione di aggiornamento del CTU (dott. , disposta in sede di Per_1
amministrazione di sostegno.
Verificata la ritualità del contraddittorio – e la contumacia di parte resistente -, all'udienza del 18.1.24 il GI procedeva all'esame della CP_1
all'esito conferendo incarico a CTU per approfondire in ordine alle condizioni psichiche della donna;
depositata e discussa la relazione, il PM ha concluso richiamando il ricorso, indi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di interdizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Va premesso che (classe 1947), pensionata (già insegnante CP_1
di educazione artistica e poi bibliotecaria), risulta in cura da anni presso il
CSM di Alba – in particolare, per problemi comportamentali, in parte correlati a disturbo psicotico ed in parte a caratteristiche di personalità -; dopo una temporanea esperienza di inserimento in struttura (RSA, collocamento post diagnosi e trattamento Covid), da ultimo (febbraio
2023), è tornata a vivere presso la propria residenza, col marito e la loro badante.
pag. 2/9 Nel corso dell'esame, l'interdicenda ha risposto pressoché compiutamente alle domande (relativamente semplici) che le sono state rivolte dal GI;
in particolare, ha raccontato di sé, delle proprie giornate ed abitudini e si è mostrata, in linea generale, consapevole della misura di protezione in atto
(presente altresì l'amministratore di sostegno, Avv. Piano) e, soprattutto, assolutamente contraria a qualsivoglia interdizione.
Più precisamente, la si è presentata in aula accompagnata dal CP_1
marito e dall'amministratore, sguardo diretto verso l'interlocutore; peraltro, non è mancato il racconto ai presenti di una barzelletta: “(…) sono di
Firenze” così, sorridendo la donna;
che ha dichiarato: “(…) ho il carattere forte;
lo so che mi vogliono interdire ma io non voglio;
vivo con questo signore qua mio marito e la badante cinese che fa tutto (…) mi aiuta a vestirmi a lavarmi, fa da mangiare;
andiamo insieme a fare la spesa, anche al supermercato (…) lo so quanto costa un caffè, diciamo un Euro e mezzo ma in piazza a Firenze molto di più – nuovamente sorride, N.d.R. -; mi piacerebbe tornarci (a Firenze, N.d.R.); no io non guido, mi porta la badante in giro, però prima guidavo;
poi sono diventata bipolare, sono anni che prendo le pastiglie, sono seguita, non ho bisogno di altro (…) mi faccio i fatti miei;
non ho amici, c'era ma ha tradito la mia Persona_2
fiducia e non lo voglio più vedere” (verbale ud. 18.1.24).
Le intemperanze caratteriali, i comportamenti posti apertamente in violazione delle norme sociali hanno costituito causa non infrequente di intervento delle forze dell'ordine (es. disturbare avventori di un bar, orinare per strada, urla contro i vicini condomini, scarsa cura per l'igiene ecc.); da cui vari ricoveri in SPDC(servizi psichiatrici diagnosi e cura), sia ad Alba che a Verduno;
da ultimo, l'apertura - del pari a cura del PM – del pag. 3/9 (pendente) procedimento di amministrazione di sostegno (in sede di aggiornamento, la CTU dott. ha segnalato la sopravvenuta Per_1
pervasività della sintomatologia psicotica in atto, ritenendo “limitatissime le capacità residue della quindi maggiormente opportuna la CP_1
misura dell'interdizione; da cui la presente iniziativa del PM).
Si è pertanto ritenuto di approfondire sul dedotto aggravamento delle condizioni psichiche della ed, a tal fine, è stata espletata CP_1
consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. ; Persona_3
premesso che: “(…) la Dott.ssa aveva formulato la diagnosi di Per_1
EN (relazione dep. in data 30.8.23) nella mia relazione è stato dato rilievo agli episodi di sintomi maniacali o depressivi che si sono verificati contemporaneamente ai sintomi schizofrenici, nella relazione della Dr.ssa alle manifestazioni deliranti-allucinatorie ed alla Per_1
compromissione del funzionamento”; evidenzia il CTU che “(…) differenze nella diagnosi di disturbi psicotici, che in ogni caso rientrano entrambi tra i disturbi dello spettro schizofrenico, è dovuta al fatto che una diagnosi trasversale, come appunto è effettuata al momento di una valutazione peritale, non è sufficiente in quanto richiede che i dati dell'esame attuale siano integrati dalla storia del decorso longitudinale del disturbo”; peraltro, “(…) la ricerca ha evidenziato che non tutte le sindromi schizofreniche hanno un'evoluzione prognostica del tutto sfavorevole”.
Più precisamente, è emerso che: “(…) manifesta un disturbo CP_1
psicotico diagnosticabile come sindrome schizofrenica residua in comorbidità con Disturbo di personalità con caratteristiche miste (…) un'infermità di mente abituale (…) sennonchè le caratteristiche del disturbo configurano una condizione caratterizzata da aree di funzionamento pag. 4/9 mentale compromesse e da aree di funzionamento residue conservate;
non
è stata individuata una totale compromissione del funzionamento mentale in grado da compromettere totalmente la capacità e l'autonomia di agire;
la beneficiaria è sufficientemente consapevole che il suo disturbo incide sulla sua capacità di provvedere in modo autonomo alla cura dei propri interessi patrimoniali e, quindi, è consapevole, per l'impossibilità determinata dal suo disturbo, di dover essere supportata da una persona terza in atti di disposizione patrimoniale di natura ordinaria e straordinaria (…) il che (…) tuttavia non incide sulla capacità di aderire alle cure ed al programma terapeutico del Centro di Salute Mentale di riferimento;
è in CP_1
grado di accordare il consenso a trattamenti sanitari;
è in CP_1
grado di determinarsi rispetto al luogo in cui vivere”.
Il CTU ha tenuto conto, complessivamente, delle annotazioni emerse dall'analisi della cartella clinica, fermo confronto con i professionisti che hanno avuto in cura la paziente;
sicchè ha spiegato il CTU: “(…) la severità del disturbo psicotico, diagnosticabile tra i disturbi dello spettro schizofrenico e con progressiva evoluzione verso una condizione di (…) impoverimento cognitivo-personologico” si associa a “(…) tratti di personalità con caratteristiche di psicopatia ed antisocialità, che si manifestavano e continuano a manifestarsi con comportamenti di violazione delle norme sociali”; sennonchè “(…) questi atti non appaiono secondari a fenomeni psicopatologici acuti, piuttosto sono provocazioni messe in atto consapevolmente dalla paziente”.
Si attesta, inoltre, che il provvedimento di amministrazione di sostegno (in atto), in origine, era divenuto scarsamente efficace in ragione dell'inadeguatezza dimostrata dal coniuge della nell'assolvere il CP_1
pag. 5/9 compito di amministratore;
dopodichè “(…) la nomina dell'attuale amministratore di sostegno (Avv. Piano) ha garantito alla beneficiaria un rapporto non conflittuale con gli operatori del Centro di Salute Mentale e, quindi, una maggiore continuità nelle cure a differenza di quanto avveniva in passato a causa dell'atteggiamento ipercritico e svalutante del coniuge nei confronti dell'equipe curante”.
Va considerato poi che la senza soluzione di continuità, risulta CP_1
compensata farmacologicamente: annota il CTU che “(…) l'esaminanda ha continuato ad essere curata presso il CSM di Alba effettuando periodiche visite specialistiche e la costante somministrazione di un antipsicotico long acting injectable (LAI) e potendo contare su un costante supporto e Parte monitoraggio a domicilio da parte del personale infermieristico del ”.
Sicchè, ferma la patologia in cura e le (già rilevate) peculiari spigolosità personologico-caratteriali, il CTU conclude, in punto analisi del funzionamento cognitivo: “(…) nel colloquio è stato rilevato che le capacità cognitive di base sono conservate: le capacità di orientamento nel tempo, nello spazio e rispetto alla propria persona, la memoria a breve e a lungo termine sono conservate, mentre le capacità di attenzione e concentrazione sono caratterizzate da facile distraibilità. Le funzioni esecutive appaiono parzialmente compromesse, in particolare la capacità di pensare in astratto (…) come è di frequente riscontro in pazienti psicotici cronici con evoluzione verso la difettualità. L'eloquio è caratterizzato da una sufficiente ricchezza del patrimonio lessicale. Il contenuto del pensiero
è caratterizzato da tematiche incentrate sulla sospettosità, sulla mancanza di fiducia e sull'aspettativa di danno in un quadro ideativo caratterizzato da un delirio cristallizzato e stabilizzato (…) Assenti i disturbi della percezione pag. 6/9 con le caratteristiche di fenomeni allucinatori. La forma del pensiero presenta caratteristiche di disorganizzazione di moderata entità e da marcata tendenza alla digressione. Le capacità di valutazione critica e di giudizio appaiono solo parzialmente deficitarie. Parziale consapevolezza del disturbo e attualmente dimostra, a differenza del passato, una maggiore capacità di adesione alle cure”; e, ancora “(…) Per l'esplorazione del funzionamento cognitivo è stato somministrato il test Mini–Mental State
Examination. Al test l'esaminanda ha riportato un punteggio grezzo pari a
29/30. Il punteggio corretto per età e scolarità è pari a 27,85/30”.
In definitiva, conclude il CTU che, ferma ed invariata la diagnosi patologica, “(…) Nella valutazione clinica è stato evidenziato un indubbio impoverimento cognitivo-personologico (…) Tuttavia questa condizione non può essere confusa con un quadro di deterioramento cognitivo. Alla valutazione clinica, infatti, è stato possibile evidenziare una conservazione delle capacità cognitive di base”; in particolare, specificamente “(…) all'esame del cit. Mini-Mental State Examination (…) l'esaminanda ha riportato un punteggio di 27,85/30, indicativo di un funzionamento cognitivo di base ben conservato per quanto riguarda l'orientamento,
l'attenzione, le capacità di calcolo, la rievocazione, il linguaggio e le capacità prassiche”; pertanto, (…) per quanto riguarda la cura degli interessi patrimoniali la beneficiaria è in grado di svolgere le attività, nonché esercitare i diritti a lei riservati dalla normativa dell'amministrazione di sostegno;
(…) l'esaminanda ha dimostrato di possedere capacità per accordare il consenso trattamenti sanitari e di aderire alle cure secondo il programma concordato con l'équipe del Centro di Salute Mentale;
(…) Le cure effettuate con antipsicotici a rilascio pag. 7/9 prolungato si dimostrano efficaci nel contenimento del disturbo psicotico a decorso cronico, mentre si dimostrano scarsamente efficaci nel contenere i comportamenti impulsivi correlati a caratteristiche patologiche di personalità”; si suggerisce, “(…) Al fine di migliorare il livello di adattamento sociale dell'esaminanda e con la finalità di individuare strumenti che riducano il rischio di stigmatizzazione sociale dell'esaminanda, elemento che a sua volte induce nell'esaminanda reazioni Contr antisociali, si ritiene opportuno indicare che l possa individuare figure con le caratteristiche di operatori socio-sanitari in grado di supportare l'esaminanda in un percorso di inclusione sociale”.
Per tali motivi non risultano sussistenti i presupposti sostanziali richiesti per la pronuncia di interdizione, ben potendo, alla luce della disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la condizione della resistente, allo stato, essere adeguatamente fronteggiata applicando l'attuale misura dell'amministrazione di sostegno, con ogni eventuale, ove ritenuta opportuna, ri-modulazione delle aree di attività oggetto di incarico.
Spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, da corrispondere ai sensi del combinato disposto artt. 131 (che richiama) art. 145 D.P.R.
115/2002.
Spese di lite a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
pag. 8/9 2) dispone la trasmissione di copia degli atti al GT presso il Tribunale avanti al quale risulta già pendente procedimento di amministrazione di sostegno;
3) spese di lite e CTU ai sensi dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.25.
Il GR
Dott. Paola Amisano
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Asti
Sezione civile
R.G. 3085/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seg. sig.ri
Magistrati:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott. Elga Bulgarelli Giudice
GR Dott. Paola Amisano
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
P.M., in sede
RICORRENTE
Nei confronti di
- CP_1 C.F._1
nata a [...] il [...] e residente in V. Rossini n. 17, Alba (CN)
RESISTENTE
Ogg.: interdizione
CONCLUSIONI
Il PM ha concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni del
17.4.25, insistendo nella pronuncia di interdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella fattispecie, la Repubblica - in sede - chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia di interdizione, per infermità di mente, con riferimento a allegando l'ingravescenza delle condizioni di CP_1
salute della donna (già seguita da curatore in sede di amministrazione di sostegno;
affetta da psicosi schizoaffettiva cronica in personalità paranoide); allegata segnalazione pervenuta dall'ultima relazione di aggiornamento del CTU (dott. , disposta in sede di Per_1
amministrazione di sostegno.
Verificata la ritualità del contraddittorio – e la contumacia di parte resistente -, all'udienza del 18.1.24 il GI procedeva all'esame della CP_1
all'esito conferendo incarico a CTU per approfondire in ordine alle condizioni psichiche della donna;
depositata e discussa la relazione, il PM ha concluso richiamando il ricorso, indi la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di interdizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Va premesso che (classe 1947), pensionata (già insegnante CP_1
di educazione artistica e poi bibliotecaria), risulta in cura da anni presso il
CSM di Alba – in particolare, per problemi comportamentali, in parte correlati a disturbo psicotico ed in parte a caratteristiche di personalità -; dopo una temporanea esperienza di inserimento in struttura (RSA, collocamento post diagnosi e trattamento Covid), da ultimo (febbraio
2023), è tornata a vivere presso la propria residenza, col marito e la loro badante.
pag. 2/9 Nel corso dell'esame, l'interdicenda ha risposto pressoché compiutamente alle domande (relativamente semplici) che le sono state rivolte dal GI;
in particolare, ha raccontato di sé, delle proprie giornate ed abitudini e si è mostrata, in linea generale, consapevole della misura di protezione in atto
(presente altresì l'amministratore di sostegno, Avv. Piano) e, soprattutto, assolutamente contraria a qualsivoglia interdizione.
Più precisamente, la si è presentata in aula accompagnata dal CP_1
marito e dall'amministratore, sguardo diretto verso l'interlocutore; peraltro, non è mancato il racconto ai presenti di una barzelletta: “(…) sono di
Firenze” così, sorridendo la donna;
che ha dichiarato: “(…) ho il carattere forte;
lo so che mi vogliono interdire ma io non voglio;
vivo con questo signore qua mio marito e la badante cinese che fa tutto (…) mi aiuta a vestirmi a lavarmi, fa da mangiare;
andiamo insieme a fare la spesa, anche al supermercato (…) lo so quanto costa un caffè, diciamo un Euro e mezzo ma in piazza a Firenze molto di più – nuovamente sorride, N.d.R. -; mi piacerebbe tornarci (a Firenze, N.d.R.); no io non guido, mi porta la badante in giro, però prima guidavo;
poi sono diventata bipolare, sono anni che prendo le pastiglie, sono seguita, non ho bisogno di altro (…) mi faccio i fatti miei;
non ho amici, c'era ma ha tradito la mia Persona_2
fiducia e non lo voglio più vedere” (verbale ud. 18.1.24).
Le intemperanze caratteriali, i comportamenti posti apertamente in violazione delle norme sociali hanno costituito causa non infrequente di intervento delle forze dell'ordine (es. disturbare avventori di un bar, orinare per strada, urla contro i vicini condomini, scarsa cura per l'igiene ecc.); da cui vari ricoveri in SPDC(servizi psichiatrici diagnosi e cura), sia ad Alba che a Verduno;
da ultimo, l'apertura - del pari a cura del PM – del pag. 3/9 (pendente) procedimento di amministrazione di sostegno (in sede di aggiornamento, la CTU dott. ha segnalato la sopravvenuta Per_1
pervasività della sintomatologia psicotica in atto, ritenendo “limitatissime le capacità residue della quindi maggiormente opportuna la CP_1
misura dell'interdizione; da cui la presente iniziativa del PM).
Si è pertanto ritenuto di approfondire sul dedotto aggravamento delle condizioni psichiche della ed, a tal fine, è stata espletata CP_1
consulenza tecnica d'ufficio affidata al dott. ; Persona_3
premesso che: “(…) la Dott.ssa aveva formulato la diagnosi di Per_1
EN (relazione dep. in data 30.8.23) nella mia relazione è stato dato rilievo agli episodi di sintomi maniacali o depressivi che si sono verificati contemporaneamente ai sintomi schizofrenici, nella relazione della Dr.ssa alle manifestazioni deliranti-allucinatorie ed alla Per_1
compromissione del funzionamento”; evidenzia il CTU che “(…) differenze nella diagnosi di disturbi psicotici, che in ogni caso rientrano entrambi tra i disturbi dello spettro schizofrenico, è dovuta al fatto che una diagnosi trasversale, come appunto è effettuata al momento di una valutazione peritale, non è sufficiente in quanto richiede che i dati dell'esame attuale siano integrati dalla storia del decorso longitudinale del disturbo”; peraltro, “(…) la ricerca ha evidenziato che non tutte le sindromi schizofreniche hanno un'evoluzione prognostica del tutto sfavorevole”.
Più precisamente, è emerso che: “(…) manifesta un disturbo CP_1
psicotico diagnosticabile come sindrome schizofrenica residua in comorbidità con Disturbo di personalità con caratteristiche miste (…) un'infermità di mente abituale (…) sennonchè le caratteristiche del disturbo configurano una condizione caratterizzata da aree di funzionamento pag. 4/9 mentale compromesse e da aree di funzionamento residue conservate;
non
è stata individuata una totale compromissione del funzionamento mentale in grado da compromettere totalmente la capacità e l'autonomia di agire;
la beneficiaria è sufficientemente consapevole che il suo disturbo incide sulla sua capacità di provvedere in modo autonomo alla cura dei propri interessi patrimoniali e, quindi, è consapevole, per l'impossibilità determinata dal suo disturbo, di dover essere supportata da una persona terza in atti di disposizione patrimoniale di natura ordinaria e straordinaria (…) il che (…) tuttavia non incide sulla capacità di aderire alle cure ed al programma terapeutico del Centro di Salute Mentale di riferimento;
è in CP_1
grado di accordare il consenso a trattamenti sanitari;
è in CP_1
grado di determinarsi rispetto al luogo in cui vivere”.
Il CTU ha tenuto conto, complessivamente, delle annotazioni emerse dall'analisi della cartella clinica, fermo confronto con i professionisti che hanno avuto in cura la paziente;
sicchè ha spiegato il CTU: “(…) la severità del disturbo psicotico, diagnosticabile tra i disturbi dello spettro schizofrenico e con progressiva evoluzione verso una condizione di (…) impoverimento cognitivo-personologico” si associa a “(…) tratti di personalità con caratteristiche di psicopatia ed antisocialità, che si manifestavano e continuano a manifestarsi con comportamenti di violazione delle norme sociali”; sennonchè “(…) questi atti non appaiono secondari a fenomeni psicopatologici acuti, piuttosto sono provocazioni messe in atto consapevolmente dalla paziente”.
Si attesta, inoltre, che il provvedimento di amministrazione di sostegno (in atto), in origine, era divenuto scarsamente efficace in ragione dell'inadeguatezza dimostrata dal coniuge della nell'assolvere il CP_1
pag. 5/9 compito di amministratore;
dopodichè “(…) la nomina dell'attuale amministratore di sostegno (Avv. Piano) ha garantito alla beneficiaria un rapporto non conflittuale con gli operatori del Centro di Salute Mentale e, quindi, una maggiore continuità nelle cure a differenza di quanto avveniva in passato a causa dell'atteggiamento ipercritico e svalutante del coniuge nei confronti dell'equipe curante”.
Va considerato poi che la senza soluzione di continuità, risulta CP_1
compensata farmacologicamente: annota il CTU che “(…) l'esaminanda ha continuato ad essere curata presso il CSM di Alba effettuando periodiche visite specialistiche e la costante somministrazione di un antipsicotico long acting injectable (LAI) e potendo contare su un costante supporto e Parte monitoraggio a domicilio da parte del personale infermieristico del ”.
Sicchè, ferma la patologia in cura e le (già rilevate) peculiari spigolosità personologico-caratteriali, il CTU conclude, in punto analisi del funzionamento cognitivo: “(…) nel colloquio è stato rilevato che le capacità cognitive di base sono conservate: le capacità di orientamento nel tempo, nello spazio e rispetto alla propria persona, la memoria a breve e a lungo termine sono conservate, mentre le capacità di attenzione e concentrazione sono caratterizzate da facile distraibilità. Le funzioni esecutive appaiono parzialmente compromesse, in particolare la capacità di pensare in astratto (…) come è di frequente riscontro in pazienti psicotici cronici con evoluzione verso la difettualità. L'eloquio è caratterizzato da una sufficiente ricchezza del patrimonio lessicale. Il contenuto del pensiero
è caratterizzato da tematiche incentrate sulla sospettosità, sulla mancanza di fiducia e sull'aspettativa di danno in un quadro ideativo caratterizzato da un delirio cristallizzato e stabilizzato (…) Assenti i disturbi della percezione pag. 6/9 con le caratteristiche di fenomeni allucinatori. La forma del pensiero presenta caratteristiche di disorganizzazione di moderata entità e da marcata tendenza alla digressione. Le capacità di valutazione critica e di giudizio appaiono solo parzialmente deficitarie. Parziale consapevolezza del disturbo e attualmente dimostra, a differenza del passato, una maggiore capacità di adesione alle cure”; e, ancora “(…) Per l'esplorazione del funzionamento cognitivo è stato somministrato il test Mini–Mental State
Examination. Al test l'esaminanda ha riportato un punteggio grezzo pari a
29/30. Il punteggio corretto per età e scolarità è pari a 27,85/30”.
In definitiva, conclude il CTU che, ferma ed invariata la diagnosi patologica, “(…) Nella valutazione clinica è stato evidenziato un indubbio impoverimento cognitivo-personologico (…) Tuttavia questa condizione non può essere confusa con un quadro di deterioramento cognitivo. Alla valutazione clinica, infatti, è stato possibile evidenziare una conservazione delle capacità cognitive di base”; in particolare, specificamente “(…) all'esame del cit. Mini-Mental State Examination (…) l'esaminanda ha riportato un punteggio di 27,85/30, indicativo di un funzionamento cognitivo di base ben conservato per quanto riguarda l'orientamento,
l'attenzione, le capacità di calcolo, la rievocazione, il linguaggio e le capacità prassiche”; pertanto, (…) per quanto riguarda la cura degli interessi patrimoniali la beneficiaria è in grado di svolgere le attività, nonché esercitare i diritti a lei riservati dalla normativa dell'amministrazione di sostegno;
(…) l'esaminanda ha dimostrato di possedere capacità per accordare il consenso trattamenti sanitari e di aderire alle cure secondo il programma concordato con l'équipe del Centro di Salute Mentale;
(…) Le cure effettuate con antipsicotici a rilascio pag. 7/9 prolungato si dimostrano efficaci nel contenimento del disturbo psicotico a decorso cronico, mentre si dimostrano scarsamente efficaci nel contenere i comportamenti impulsivi correlati a caratteristiche patologiche di personalità”; si suggerisce, “(…) Al fine di migliorare il livello di adattamento sociale dell'esaminanda e con la finalità di individuare strumenti che riducano il rischio di stigmatizzazione sociale dell'esaminanda, elemento che a sua volte induce nell'esaminanda reazioni Contr antisociali, si ritiene opportuno indicare che l possa individuare figure con le caratteristiche di operatori socio-sanitari in grado di supportare l'esaminanda in un percorso di inclusione sociale”.
Per tali motivi non risultano sussistenti i presupposti sostanziali richiesti per la pronuncia di interdizione, ben potendo, alla luce della disciplina delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la condizione della resistente, allo stato, essere adeguatamente fronteggiata applicando l'attuale misura dell'amministrazione di sostegno, con ogni eventuale, ove ritenuta opportuna, ri-modulazione delle aree di attività oggetto di incarico.
Spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, da corrispondere ai sensi del combinato disposto artt. 131 (che richiama) art. 145 D.P.R.
115/2002.
Spese di lite a norma dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) rigetta il ricorso;
pag. 8/9 2) dispone la trasmissione di copia degli atti al GT presso il Tribunale avanti al quale risulta già pendente procedimento di amministrazione di sostegno;
3) spese di lite e CTU ai sensi dell'art. 145 DPR 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.5.25.
Il GR
Dott. Paola Amisano
Il Presidente
Dott. Gian Andrea Morbelli
pag. 9/9