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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/11/2025, n. 1768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1768 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1444/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione personale”, promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.1.1968, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Federica Fantauzzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.10.1972, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sandra Giardina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 11 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2020 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 16.6.1998 e che dalla loro unione nascevano i figli Controparte_1
(il 18.10.2001) e (il 7.11.2003), esponeva di avere cessato la convivenza Per_1 Per_2 con la moglie ad agosto 2019 ed accusava quest'ultima di essersi rifiutata di avere rapporti intimi e sessuali da oltre un anno antecedente alla separazione di fatto e di avere intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione sentimentale con un altro uomo.
Aggiungeva il ricorrente che, poco prima della cessazione della convivenza, la CP_1 aveva illecitamente sottratto ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato per usi personali.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico della moglie e di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la disciplina dei tempi di permanenza del cane di famiglia presso ciascuno dei coniugi. Si dichiarava, infine, disponibile – in ragione della propria condizione reddituale- a corrispondere alla moglie la complessiva somma di euro
700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1 la ricostruzione dei fatti rappresentata dal ricorrente ed, in via riconvenzionale, chiedeva di addebitare la separazione al marito sostenendo che la fine dell'affectio coniugalis fosse da imputare all'infedeltà di quest'ultimo e al disinteresse da lui manifestato nei confronti di tutti i componenti della famiglia.
pagina 2 di 11 In dettaglio, la resistente accusava controparte di essersi dedicato unicamente alla propria carriera lavorativa presso l'Aeronautica militare e di avere anteposto a tutto le proprie aspirazioni di crescita professionale, al punto da avere da ultimo accettato il trasferimento presso la base di IG (con sede in Lentini), ove alloggiava fino al venerdì pomeriggio per fare rientro a casa solo nel weekend.
Aggiungeva, poi, che – anche durante il poco tempo trascorso in famiglia – l' Parte_1 preferiva dedicarsi all'hobby della scrittura o allo studio della lingua piuttosto che intrattenersi con la moglie e con i figli.
Quanto alle ulteriori richieste, la resistente aderiva alla domanda di affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figli e della frequentazione con il cane di famiglia, ma chiedeva che il coniuge fosse obbligato a corrispondere euro 2.400,00 al mese a titolo di mantenimento per la moglie e per il figli, oltre al 100% delle spese straordinarie (o, n subordine al 70% delle spese straordinarie), e che fosse altresì condannato alla restituzione alla della somma di euro 33.000,00 a suo tempo da quest'ultima investita per la CP_1 ristrutturazione di un immobile di proprietà del marito.
All'udienza presidenziale del 12.1.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Inoltre, poneva in capo a Parte_1
l'obbligo di versare alla moglie la complessiva somma di euro 1.000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché la somma di euro 500,00 per il mantenimento della stessa. Stabiliva, infine, il collocamento del cane presso la casa familiare e la ripartizione delle spese al 50% tra i coniugi.
La causa veniva istruita in via documentale e a mezzo escussione di testimoni.
Con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la controversia in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 3 di 11 conclusionali e memorie di replica.
2. Esposti i fatti, passando al merito, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Con riguardo alle domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti, preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con particolare riguardo, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, non v'è dubbio che, in materia di ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione predetta, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a pagina 4 di 11 fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n. 2059 del
2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n. 1874 del
23.1.2019).
Applicando concretamente tale principi al caso di specie, va accolta la domanda di addebito della separazione per infedeltà di , formulata dal ricorrente. Controparte_1
Ed invero, innanzitutto , fin dal ricorso introduttivo ha descritto in modo Parte_1 dettagliato gli elementi dai quali avrebbe iniziato a trarre i primi sospetti della condotta infedele della moglie, raccontando di avere lasciato la casa coniugale nell'agosto 2019, ma di avere subito – da oltre un anno prima – un atteggiamento distaccato da parte della odierna resistente e un improvviso rifiuto ad avere con lui rapporti intimi e sessuali.
Aggiungeva che la prova della sussistenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla coniuge nel corso della convivenza matrimoniale poteva trarsi non solo, nel prosieguo del giudizio, dall'escussione di testimoni direttamente a conoscenza dei fatti denunciati, ma anche dall'esame del contenuto di alcuni messaggi whatsapp inviati dalla stessa , dai CP_1 quali poteva altresì evincersi che la violazione del dovere di fedeltà da parte di quest'ultima era avvenuta con modalità altamente offensive della dignità e del decoro del marito.
Orbene, il 12.3.2021 il difensore dell' ha depositato uno scambio di messaggi Parte_1 intercorso tra la resistente e la sig.ra nell'anno 2019. Dalla lettura del Parte_2 convenuto della chat si evince incontrovertibilmente che la scrisse alla CP_1 Parte_2 mostrando stupore per avere scoperto che l'uomo con il quale lei intratteneva una relazione sentimentale (tale sig. da più di due anni non solo era anche il Persona_3 compagno della sig.ra , ma, nello stesso periodo di tempo, aveva frequentato altre Parte_2 donne (cfr. all. L).
Sotto il profilo temporale, quindi, l'odierna resistente, nel conversare con la sua interlocutrice, ha ancorato più o meno all'anno 2016 l'inizio della relazione amorosa con il sig. Per_3
pagina 5 di 11 La superiore documentazione, oltre ad essere stata contestata dalla in termini CP_1 estremamente generici, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 6.10.2022 dalla stessa signora . Parte_2
La teste, infatti, ha confermato di essere stata contattata nell'anno 2019 dalla resistente, che, nel mostrarsi sconvolta per avere scoperto che anche la sua interlocutrice aveva una relazione sentimentale con sig. affermava che quest'ultimo era il suo Persona_3 compagno “da due anni e qualcosa”.
Ebbene, le dichiarazioni rese dalla sig.ra IA (oltre, lo si ripete, a trovare appiglio documentale nel doc. all. L depositato dal ricorrente il 12.3.2021) sono dotate di particolare attendibilità e credibilità, visto che che trattasi di persona estranea al nucleo parentale delle parti e del tutto disinteressata alla presente lite giudiziaria.
A tanto va aggiunto che il fatto che il rapporto amoroso tra e la sia Persona_3 CP_1 cominciato all'incirca due anni e mezzo prima rispetto al 2019 (anno in cui i coniugi parti in causa hanno cessato la convivenza) spiegherebbe perché la resistente, proprio in coincidenza con tale momento, abbia iniziato a manifestare un atteggiamento di intolleranza nei confronti del marito, al punto da rifiutarsi di avere rapporti intimi e sessuali con lui.
Senza recesso dalle superiori considerazioni – di per sé bastevoli a ritenere provata la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della resistente – non può non evidenziarsi che quest'ultima non ha fornito prova contraria dei comportamenti addebitatigli dal marito, né ha dimostrato che – nel momento in cui intraprese la relazione sentimentale con – la convivenza con il coniuge, di fatto cessata solo Persona_3 nell'agosto 2019, era già divenuta intollerabile per altre cause.
In altri termini, anche volendo considerare che la relazione tra la e il fosse CP_1 Per_3 iniziata nel 2018 (come sostenuto tanto dalla resistente quanto dal stesso in sede Per_3 di prova testimoniale), in ogni caso non è emersa in giudizio la prova che la cessazione dell'affectio coniugalis fosse intervenuta in un momento antecedente e che, quindi, i coniugi avessero continuato a vivere insieme fino all'agosto 2019 nonostante la già avvenuta disgregazione del nucleo familiare.
pagina 6 di 11 Sul punto preme, infatti, al Collegio evidenziare che, in verità, neppure in punto di allegazioni possono assurgersi a condotte violative dei doveri coniugali da parte dell' quelle descritte dalla moglie e dalla stessa ancorate ad un arco temporale Parte_1 antecedente rispetto alla relazione con il Per_3
Sarebbe, infatti, del tutto inappropriato, oltre che contraddittorio nei termini, affermare che il ricorrente abbia violato i doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale sol perché, per ragioni di lavoro, si trovava costretto a trascorrere i giorni settimanali presso la base militare di IG e, durante il weekend, a dedicarsi allo studio della lingua inglese siccome gli era stato richiesto dal datore di lavoro.
Non v'è dubbio che siffatte condotte denotano unicamente la dedizione al lavoro da parte dell e il grande impegno dallo stesso profuso per il raggiungimento di obiettivi Parte_1 professionali che gli consentissero, anche sul piano economico, di mantenere il tenore di vita familiare in uno standard elevato, essendo l'unico percettore di reddito lavorativo.
Sotto diverso angolo visuale, non può sostenersi che impiegare una parte del proprio tempo libero per dedicarsi all'hobby della scrittura si traduca in una violazione dei doveri coniugali sanciti sanciti dall'art. 143 c.c..
Deve, invece, ritenersi sfornita di qualsivoglia prova l'accusa di infedeltà mossa dalla al marito. CP_1
Ebbene, le superiori considerazioni inducono il Tribunale non solo a reputare infondata la richiesta di addebito della separazione formulata dalla , ma, lo si ribadisce, anche a CP_1 ritenenere indimostrato che, prima dell'avvio della relazione amorosa tra quest'ultima e il sig. vi fosse tra i coniugi un periodo di crisi che aveva reso intollerabile la Per_3 prosecuzione della convivenza.
Del resto, la testimonianza sul punto resa dai figli della coppia deve ritenersi del tutto inattendibile.
E ciò non solo perché i due ragazzi maggiorenni, non essendo ancora autonomi economicamente, hanno interesse nel presente procedimento e avrebbero, in astratto, potuto formalizzare un atto di intervento per chiedere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, ma anche in ragione del fatto che convivono con la madre e pagina 7 di 11 dichiaratamente, ormai da tempo, non hanno alcun rapporto con il padre.
Del resto, sentiti nella qualità di testimoni, hanno reso affermazioni che – oltre ad apparire, in ogni caso, estremamente generiche in relazione alla condizione di pregressa crisi tra i genitori – sono apparse una fedele e scarsamente credibile riproposizione, punto per punto, parola per parola, delle difese articolate dall'avvocato della . CP_1
In ragione di tutto quanto sopra considerato e facendo corretta dei principi giurisprudenziali richiamati, ritiene il Collegio che la separazione dei coniugi parti in causa vada addebita alla condotta infedele tenuta da , che, da sola, ha provocato Controparte_1 la cessazione dell'affectio coniugalis rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. L'art. 156, comma 1, c.c. prevede testualmente: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.”.
In altri termini, a prescindere da ogni considerazione in merito alla sussistenza di una sproporzione reddituale tra i coniugi e al concetto di “redditi adeguati”, il coniuge a cui viene addebitata la separazione non ha diritto a ricevere dall'altro l'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie va, pertanto, rigettata la domanda in tal senso avanzata da
[...]
essendo stata a lei addebitata la fine della relazione matrimoniale per violazione CP_1 del dovere di fedeltà coniugale. Di conseguenza, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di ordinanza presidenziale, mancando ab origine i presupposti per il suo riconoscimento.
5. Nessuna pronuncia va adottata riguardo al regime di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario sui figli della coppia, in quanto divenuti entrambi maggiorenni nel corso del giudizio.
Con riguardo alle statuizioni economiche relative al contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, è incontestato che e non siano ancora autonomi sotto il Per_1 Per_2 profilo economico e che convivano insieme alla madre.
pagina 8 di 11 Al fine di determinare il contributo economico che in via indiretta l' dovrà Parte_1 corrispondere alla moglie per il mantenimento della prole, non può prescindersi dalla ricostruzione della condizione economico-reddituale delle parti.
Dalla documentazione versata in atti e dalle reciproche allegazioni è emerso che il ricorrente è Tenente Colonnello presso l'aeronautica militare in atto impiegato presso la
NATO Communications and Information Agency di IG (con sede a Lentini) e riveste il ruolo di Comandante in seconda, essendo a capo del Servizio prevenzione e protezione responsabile per la trattazione e risoluzione,dei casi di violazioni del principio della parità di genere, di bullismo e di molestie che si verificano nell'ambito del proprio corpo di appartenenza.
Proprio in ragione del pregio e della complessità degli incarichi ricoperti – più volte menzionati dalla stessa difesa del ricorrente – appare scarsamente verosimile che la retribuzione netta ammonti alla somma di appena 2.500,00 euro mensili.
Peraltro, al fine di provare l'entità dei redditi erogati in suo favore, il ricorrente si è limitato a produrre le buste paga dell'anno di imposta 2020, che, oltre a riportare importi di ammontare superiore ad euro 2.500,00 per alcune mensilità (si veda, ad es., gennaio 2020 che riporta un importo netto di euro 2.688,00 e settembre 2020, che riporta un importo netto di euro 3.257,85), sono ampiamente risalenti nel tempo e non sono state integrate con il deposito di documentazione ulteriore e/o aggiornata nel corso del procedimento, anche solo per sconfessare la tesi della controparte volta a sostenere che la capacità reddituale dello stesso corrisponde in realtà a circa 46.000,00 euro netti annuali.
Un dato, invece, certo perché pacifico e documentalmente provato è che – a fronte della retribuzione percepita – l' deve corrispondere euro 619,00 al mese per il Parte_1 rimborso di un finanziamento di euro 58.585,38 contratto con Prestitalia in data 6.11.2019 della durata di 120 mesi (cfr. all. 7 al ricorso introduttivo), mentre – rispetto al momento in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale – non sostiene più il canone mensile di euro
380,00 per la locazione dell'immobile sito in Floridia in cui abitava perché il 23.11.2023 ha venduto l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Siracusa, Strada Cavadonna snc per il prezzo di € 100.000,00 e ne ha acquistato un altro sito a Floridia, via Bartolo
pagina 9 di 11 al costo di € 95,0000 che ha adibito a propria abitazione (v. all.1 e 2 delle note Per_4 ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.4.2024 da parte resistente).
Di contro, non è titolare di reddito da lavoro essendo priva di occupazione Controparte_1 ed è proprietaria esclusiva della casa coniugale, donatale dai genitori nel 2003.
Alla luce della situazione economico-reddituale dei coniugi per come descritta e tenuto conto dell'età dei figli, delle presumibili spese necessarie al soddisfacimento delle loro esigenze di studio e di formazione professionale, nonché del venir meno, in capo al ricorrente, dell'obbligo di corrispondere 500,00 euro al mese per il mantenimento della moglie, appare equo e proporzionato fissare nella somma mensile di euro 1.300,00 complessivi (quini euro 650,00 ciascuno) il contributo economico che l' dovrà Parte_1 versare alla resistente per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il tutto con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza (fermo per il pregresso quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale), in ragione dell'aumento delle esigenze dei figli e degli elementi sopravvenuti sul piano reddituale.
6. Vanno dichiarate inammissibili tanto la domanda di restituzione dei beni personali formulata dal ricorrente, quanto le pretese reciprocamente avanzate dai coniugi in ordine al collocamento e alla frequentazione del cane di famiglia.
La prima domanda non è connessa all'oggetto del presente procedimento e potrà, semmai, essere proposta in un autonomo e distinto giudizio di cognizione.
La regolamentazione dell'animale domestico, oltre ad esulare del tutto dall'oggetto di questo giudizio, non trova ancora riconoscimento nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, sicchè va eventualmente rimessa a liberi accordi tra le parti.
7. Ravvisandosi reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1444/2020
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 addebitandola a quest'ultima per violazione dell'obbligo di fedeltà; pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – a Parte_1
la somma di euro 1.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Controparte_1
e (ossia euro 650,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli Per_1 Per_2 indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale;
rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1 revoca il contributo economico di euro 500,00 posto dall'ordinanza presidenziale in capo a per il mantenimento della moglie;
Parte_1 rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 30.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444/2020 R.G., avente ad oggetto “separazione personale”, promossa da
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.1.1968, ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Federica Fantauzzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(codice fiscale nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27.10.1972, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Sandra Giardina, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RESISTENTE
pagina 1 di 11 Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
***
Con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa dinanzi al Collegio per la decisione sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2020 , premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio con in data 16.6.1998 e che dalla loro unione nascevano i figli Controparte_1
(il 18.10.2001) e (il 7.11.2003), esponeva di avere cessato la convivenza Per_1 Per_2 con la moglie ad agosto 2019 ed accusava quest'ultima di essersi rifiutata di avere rapporti intimi e sessuali da oltre un anno antecedente alla separazione di fatto e di avere intrattenuto, in costanza di matrimonio, una relazione sentimentale con un altro uomo.
Aggiungeva il ricorrente che, poco prima della cessazione della convivenza, la CP_1 aveva illecitamente sottratto ingenti somme di denaro dal conto corrente cointestato per usi personali.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito a carico della moglie e di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno e la disciplina dei tempi di permanenza del cane di famiglia presso ciascuno dei coniugi. Si dichiarava, infine, disponibile – in ragione della propria condizione reddituale- a corrispondere alla moglie la complessiva somma di euro
700,00 a titolo di contributo per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale contestava Controparte_1 la ricostruzione dei fatti rappresentata dal ricorrente ed, in via riconvenzionale, chiedeva di addebitare la separazione al marito sostenendo che la fine dell'affectio coniugalis fosse da imputare all'infedeltà di quest'ultimo e al disinteresse da lui manifestato nei confronti di tutti i componenti della famiglia.
pagina 2 di 11 In dettaglio, la resistente accusava controparte di essersi dedicato unicamente alla propria carriera lavorativa presso l'Aeronautica militare e di avere anteposto a tutto le proprie aspirazioni di crescita professionale, al punto da avere da ultimo accettato il trasferimento presso la base di IG (con sede in Lentini), ove alloggiava fino al venerdì pomeriggio per fare rientro a casa solo nel weekend.
Aggiungeva, poi, che – anche durante il poco tempo trascorso in famiglia – l' Parte_1 preferiva dedicarsi all'hobby della scrittura o allo studio della lingua piuttosto che intrattenersi con la moglie e con i figli.
Quanto alle ulteriori richieste, la resistente aderiva alla domanda di affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso di sé e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita padre-figli e della frequentazione con il cane di famiglia, ma chiedeva che il coniuge fosse obbligato a corrispondere euro 2.400,00 al mese a titolo di mantenimento per la moglie e per il figli, oltre al 100% delle spese straordinarie (o, n subordine al 70% delle spese straordinarie), e che fosse altresì condannato alla restituzione alla della somma di euro 33.000,00 a suo tempo da quest'ultima investita per la CP_1 ristrutturazione di un immobile di proprietà del marito.
All'udienza presidenziale del 12.1.2021, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il
Presidente con ordinanza ex art. 708 c.p.c. autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria e urgente, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa materna e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno. Inoltre, poneva in capo a Parte_1
l'obbligo di versare alla moglie la complessiva somma di euro 1.000,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché la somma di euro 500,00 per il mantenimento della stessa. Stabiliva, infine, il collocamento del cane presso la casa familiare e la ripartizione delle spese al 50% tra i coniugi.
La causa veniva istruita in via documentale e a mezzo escussione di testimoni.
Con provvedimento del 4.6.2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice poneva la controversia in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse pagina 3 di 11 conclusionali e memorie di replica.
2. Esposti i fatti, passando al merito, in primo luogo la domanda di separazione giudiziale proposta dalle parti è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'articolo 151 c.c.
3. Con riguardo alle domande di addebito reciprocamente avanzate dalle parti, preliminarmente, in punto di diritto, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la pronuncia di addebito della separazione richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell' articolo 143 c.c. e, perciò, costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Dopo avere constatato, a monte, la violazione di uno dei doveri matrimoniali, il giudice dovrà in una seconda fase verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. (cfr fra le tante Cass
15223/2002; Cass 6697/2009; Cass. 9074/2011; Cass 2059/2012).
Ne deriva che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito.
Con particolare riguardo, poi, alla violazione dell'obbligo di fedeltà, non v'è dubbio che, in materia di ripartizione dell'onere della prova circa la rilevanza causale della violazione predetta, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge,
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a pagina 4 di 11 fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (ex plurimis cfr. Cass. civ. sez. I n. 2059 del
2012; Cass. civ. sez VI- ord. n. 3923 del 19.2.2018; Cass. civ. sez. I. sent. n. 1874 del
23.1.2019).
Applicando concretamente tale principi al caso di specie, va accolta la domanda di addebito della separazione per infedeltà di , formulata dal ricorrente. Controparte_1
Ed invero, innanzitutto , fin dal ricorso introduttivo ha descritto in modo Parte_1 dettagliato gli elementi dai quali avrebbe iniziato a trarre i primi sospetti della condotta infedele della moglie, raccontando di avere lasciato la casa coniugale nell'agosto 2019, ma di avere subito – da oltre un anno prima – un atteggiamento distaccato da parte della odierna resistente e un improvviso rifiuto ad avere con lui rapporti intimi e sessuali.
Aggiungeva che la prova della sussistenza delle relazioni extraconiugali intrattenute dalla coniuge nel corso della convivenza matrimoniale poteva trarsi non solo, nel prosieguo del giudizio, dall'escussione di testimoni direttamente a conoscenza dei fatti denunciati, ma anche dall'esame del contenuto di alcuni messaggi whatsapp inviati dalla stessa , dai CP_1 quali poteva altresì evincersi che la violazione del dovere di fedeltà da parte di quest'ultima era avvenuta con modalità altamente offensive della dignità e del decoro del marito.
Orbene, il 12.3.2021 il difensore dell' ha depositato uno scambio di messaggi Parte_1 intercorso tra la resistente e la sig.ra nell'anno 2019. Dalla lettura del Parte_2 convenuto della chat si evince incontrovertibilmente che la scrisse alla CP_1 Parte_2 mostrando stupore per avere scoperto che l'uomo con il quale lei intratteneva una relazione sentimentale (tale sig. da più di due anni non solo era anche il Persona_3 compagno della sig.ra , ma, nello stesso periodo di tempo, aveva frequentato altre Parte_2 donne (cfr. all. L).
Sotto il profilo temporale, quindi, l'odierna resistente, nel conversare con la sua interlocutrice, ha ancorato più o meno all'anno 2016 l'inizio della relazione amorosa con il sig. Per_3
pagina 5 di 11 La superiore documentazione, oltre ad essere stata contestata dalla in termini CP_1 estremamente generici, ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 6.10.2022 dalla stessa signora . Parte_2
La teste, infatti, ha confermato di essere stata contattata nell'anno 2019 dalla resistente, che, nel mostrarsi sconvolta per avere scoperto che anche la sua interlocutrice aveva una relazione sentimentale con sig. affermava che quest'ultimo era il suo Persona_3 compagno “da due anni e qualcosa”.
Ebbene, le dichiarazioni rese dalla sig.ra IA (oltre, lo si ripete, a trovare appiglio documentale nel doc. all. L depositato dal ricorrente il 12.3.2021) sono dotate di particolare attendibilità e credibilità, visto che che trattasi di persona estranea al nucleo parentale delle parti e del tutto disinteressata alla presente lite giudiziaria.
A tanto va aggiunto che il fatto che il rapporto amoroso tra e la sia Persona_3 CP_1 cominciato all'incirca due anni e mezzo prima rispetto al 2019 (anno in cui i coniugi parti in causa hanno cessato la convivenza) spiegherebbe perché la resistente, proprio in coincidenza con tale momento, abbia iniziato a manifestare un atteggiamento di intolleranza nei confronti del marito, al punto da rifiutarsi di avere rapporti intimi e sessuali con lui.
Senza recesso dalle superiori considerazioni – di per sé bastevoli a ritenere provata la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte della resistente – non può non evidenziarsi che quest'ultima non ha fornito prova contraria dei comportamenti addebitatigli dal marito, né ha dimostrato che – nel momento in cui intraprese la relazione sentimentale con – la convivenza con il coniuge, di fatto cessata solo Persona_3 nell'agosto 2019, era già divenuta intollerabile per altre cause.
In altri termini, anche volendo considerare che la relazione tra la e il fosse CP_1 Per_3 iniziata nel 2018 (come sostenuto tanto dalla resistente quanto dal stesso in sede Per_3 di prova testimoniale), in ogni caso non è emersa in giudizio la prova che la cessazione dell'affectio coniugalis fosse intervenuta in un momento antecedente e che, quindi, i coniugi avessero continuato a vivere insieme fino all'agosto 2019 nonostante la già avvenuta disgregazione del nucleo familiare.
pagina 6 di 11 Sul punto preme, infatti, al Collegio evidenziare che, in verità, neppure in punto di allegazioni possono assurgersi a condotte violative dei doveri coniugali da parte dell' quelle descritte dalla moglie e dalla stessa ancorate ad un arco temporale Parte_1 antecedente rispetto alla relazione con il Per_3
Sarebbe, infatti, del tutto inappropriato, oltre che contraddittorio nei termini, affermare che il ricorrente abbia violato i doveri di collaborazione e di assistenza morale e materiale sol perché, per ragioni di lavoro, si trovava costretto a trascorrere i giorni settimanali presso la base militare di IG e, durante il weekend, a dedicarsi allo studio della lingua inglese siccome gli era stato richiesto dal datore di lavoro.
Non v'è dubbio che siffatte condotte denotano unicamente la dedizione al lavoro da parte dell e il grande impegno dallo stesso profuso per il raggiungimento di obiettivi Parte_1 professionali che gli consentissero, anche sul piano economico, di mantenere il tenore di vita familiare in uno standard elevato, essendo l'unico percettore di reddito lavorativo.
Sotto diverso angolo visuale, non può sostenersi che impiegare una parte del proprio tempo libero per dedicarsi all'hobby della scrittura si traduca in una violazione dei doveri coniugali sanciti sanciti dall'art. 143 c.c..
Deve, invece, ritenersi sfornita di qualsivoglia prova l'accusa di infedeltà mossa dalla al marito. CP_1
Ebbene, le superiori considerazioni inducono il Tribunale non solo a reputare infondata la richiesta di addebito della separazione formulata dalla , ma, lo si ribadisce, anche a CP_1 ritenenere indimostrato che, prima dell'avvio della relazione amorosa tra quest'ultima e il sig. vi fosse tra i coniugi un periodo di crisi che aveva reso intollerabile la Per_3 prosecuzione della convivenza.
Del resto, la testimonianza sul punto resa dai figli della coppia deve ritenersi del tutto inattendibile.
E ciò non solo perché i due ragazzi maggiorenni, non essendo ancora autonomi economicamente, hanno interesse nel presente procedimento e avrebbero, in astratto, potuto formalizzare un atto di intervento per chiedere il versamento diretto dell'assegno di mantenimento, ma anche in ragione del fatto che convivono con la madre e pagina 7 di 11 dichiaratamente, ormai da tempo, non hanno alcun rapporto con il padre.
Del resto, sentiti nella qualità di testimoni, hanno reso affermazioni che – oltre ad apparire, in ogni caso, estremamente generiche in relazione alla condizione di pregressa crisi tra i genitori – sono apparse una fedele e scarsamente credibile riproposizione, punto per punto, parola per parola, delle difese articolate dall'avvocato della . CP_1
In ragione di tutto quanto sopra considerato e facendo corretta dei principi giurisprudenziali richiamati, ritiene il Collegio che la separazione dei coniugi parti in causa vada addebita alla condotta infedele tenuta da , che, da sola, ha provocato Controparte_1 la cessazione dell'affectio coniugalis rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
4. L'art. 156, comma 1, c.c. prevede testualmente: “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.”.
In altri termini, a prescindere da ogni considerazione in merito alla sussistenza di una sproporzione reddituale tra i coniugi e al concetto di “redditi adeguati”, il coniuge a cui viene addebitata la separazione non ha diritto a ricevere dall'altro l'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie va, pertanto, rigettata la domanda in tal senso avanzata da
[...]
essendo stata a lei addebitata la fine della relazione matrimoniale per violazione CP_1 del dovere di fedeltà coniugale. Di conseguenza, va revocato l'assegno di mantenimento disposto in sede di ordinanza presidenziale, mancando ab origine i presupposti per il suo riconoscimento.
5. Nessuna pronuncia va adottata riguardo al regime di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario sui figli della coppia, in quanto divenuti entrambi maggiorenni nel corso del giudizio.
Con riguardo alle statuizioni economiche relative al contributo di mantenimento per i figli maggiorenni, è incontestato che e non siano ancora autonomi sotto il Per_1 Per_2 profilo economico e che convivano insieme alla madre.
pagina 8 di 11 Al fine di determinare il contributo economico che in via indiretta l' dovrà Parte_1 corrispondere alla moglie per il mantenimento della prole, non può prescindersi dalla ricostruzione della condizione economico-reddituale delle parti.
Dalla documentazione versata in atti e dalle reciproche allegazioni è emerso che il ricorrente è Tenente Colonnello presso l'aeronautica militare in atto impiegato presso la
NATO Communications and Information Agency di IG (con sede a Lentini) e riveste il ruolo di Comandante in seconda, essendo a capo del Servizio prevenzione e protezione responsabile per la trattazione e risoluzione,dei casi di violazioni del principio della parità di genere, di bullismo e di molestie che si verificano nell'ambito del proprio corpo di appartenenza.
Proprio in ragione del pregio e della complessità degli incarichi ricoperti – più volte menzionati dalla stessa difesa del ricorrente – appare scarsamente verosimile che la retribuzione netta ammonti alla somma di appena 2.500,00 euro mensili.
Peraltro, al fine di provare l'entità dei redditi erogati in suo favore, il ricorrente si è limitato a produrre le buste paga dell'anno di imposta 2020, che, oltre a riportare importi di ammontare superiore ad euro 2.500,00 per alcune mensilità (si veda, ad es., gennaio 2020 che riporta un importo netto di euro 2.688,00 e settembre 2020, che riporta un importo netto di euro 3.257,85), sono ampiamente risalenti nel tempo e non sono state integrate con il deposito di documentazione ulteriore e/o aggiornata nel corso del procedimento, anche solo per sconfessare la tesi della controparte volta a sostenere che la capacità reddituale dello stesso corrisponde in realtà a circa 46.000,00 euro netti annuali.
Un dato, invece, certo perché pacifico e documentalmente provato è che – a fronte della retribuzione percepita – l' deve corrispondere euro 619,00 al mese per il Parte_1 rimborso di un finanziamento di euro 58.585,38 contratto con Prestitalia in data 6.11.2019 della durata di 120 mesi (cfr. all. 7 al ricorso introduttivo), mentre – rispetto al momento in cui è stata emessa l'ordinanza presidenziale – non sostiene più il canone mensile di euro
380,00 per la locazione dell'immobile sito in Floridia in cui abitava perché il 23.11.2023 ha venduto l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in Siracusa, Strada Cavadonna snc per il prezzo di € 100.000,00 e ne ha acquistato un altro sito a Floridia, via Bartolo
pagina 9 di 11 al costo di € 95,0000 che ha adibito a propria abitazione (v. all.1 e 2 delle note Per_4 ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 18.4.2024 da parte resistente).
Di contro, non è titolare di reddito da lavoro essendo priva di occupazione Controparte_1 ed è proprietaria esclusiva della casa coniugale, donatale dai genitori nel 2003.
Alla luce della situazione economico-reddituale dei coniugi per come descritta e tenuto conto dell'età dei figli, delle presumibili spese necessarie al soddisfacimento delle loro esigenze di studio e di formazione professionale, nonché del venir meno, in capo al ricorrente, dell'obbligo di corrispondere 500,00 euro al mese per il mantenimento della moglie, appare equo e proporzionato fissare nella somma mensile di euro 1.300,00 complessivi (quini euro 650,00 ciascuno) il contributo economico che l' dovrà Parte_1 versare alla resistente per il mantenimento ordinario della prole, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il tutto con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza (fermo per il pregresso quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale), in ragione dell'aumento delle esigenze dei figli e degli elementi sopravvenuti sul piano reddituale.
6. Vanno dichiarate inammissibili tanto la domanda di restituzione dei beni personali formulata dal ricorrente, quanto le pretese reciprocamente avanzate dai coniugi in ordine al collocamento e alla frequentazione del cane di famiglia.
La prima domanda non è connessa all'oggetto del presente procedimento e potrà, semmai, essere proposta in un autonomo e distinto giudizio di cognizione.
La regolamentazione dell'animale domestico, oltre ad esulare del tutto dall'oggetto di questo giudizio, non trova ancora riconoscimento nell'ambito del nostro ordinamento giuridico, sicchè va eventualmente rimessa a liberi accordi tra le parti.
7. Ravvisandosi reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1444/2020
R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
pagina 10 di 11 addebitandola a quest'ultima per violazione dell'obbligo di fedeltà; pone a carico di l'obbligo di versare – entro giorno 5 di ogni mese – a Parte_1
la somma di euro 1.300,00 a titolo di contributo per il mantenimento di Controparte_1
e (ossia euro 650,00 ciascuno), rivalutabile annualmente in base agli Per_1 Per_2 indici Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di emissione della presente sentenza, fermo per il pregresso quanto stabilito dall'ordinanza presidenziale;
rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata da e, per l'effetto, Controparte_1 revoca il contributo economico di euro 500,00 posto dall'ordinanza presidenziale in capo a per il mantenimento della moglie;
Parte_1 rigetta nel resto, per le ragioni esposte in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Siracusa, il 30.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
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