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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 19 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 750/2024 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Ciasco ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Ovidio n. 20;
APPELLANTE
E
, non costituita;
Controparte_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 8339/2023, pubblicata in data 27 settembre 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: In via principale:
- In accoglimento del proposto appello, riformare la Sentenza N 8339/2023 pronunciata tra le parti in data 27/09/2023, depositata in data 28/09/2023 e mai notificata nei punti su indicati in narrativa.
In via subordinata: - Accertare e dichiarare che la Sig.ra è stata oggetto di atti persecutori diretti Parte_1
alla emarginazione dal contesto lavorativo classificandoli come atti di mobbing.
- Condannare l' , in persona del suo Presidente, al risarcimento dei danni Controparte_2
subiti, in conseguenza dell'illegittimo comportamento datoriale, sia di natura patrimoniale (che si riterrà con congrua valutazione del CTU medico o di quell'altra maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, il tutto con interessi legali), sia non patrimoniale (da determinarsi in via equitativa o da quantificarsi in seguito ad apposita CTU medica) e danni da perdita di "chance" da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 193 c.p.c.
Con Vittoria di spese, competenze, onorari e diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio , da liquidarsi al Sottoscritto Procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava il ricorso proposto da , dipendente dell' in servizio a Roma, Parte_1 Controparte_1
presso la Direzione Centrale Grandi Contribuenti Settore Consulenza Ufficio Adempimento
Collaborativo, con cui richiedeva che fosse accertata la natura persecutoria degli atti diretti alla sua emarginazione dal contesto lavorativo e, per l'effetto, la qualifica degli stessi come atti di mobbing.
In particolare, la deduceva di essere stata vittima di una serie di episodi ostativi e Parte_1
vessatori perpetrati nei suoi confronti dai colleghi, quale conseguenza delle sue lamentele relative all'organizzazione dell'ufficio. Sosteneva, inoltre, che le venissero assegnati dei ruoli marginali con le relative pratiche in ritardo, impedendole di lavorare con regolarità.
Il rigetto era motivato dal Tribunale sul rilievo del mancato raggiungimento della prova relativa ad episodi di molestia da parte dei colleghi e di comportamenti vessatori da parte del superiore gerarchico diretti all'isolamento o marginalizzazione della ricorrente.
2. Avverso la predetta sentenza ricorreva in appello la in data 26 marzo 2024, sulla base Parte_1
di cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, l'appellante lamentava l'erronea interpretazione dei fatti in causa che avevano portato il Tribunale ad escludere la natura vessatoria dei diversi episodi dedotti nel ricorso introduttivo.
Con il secondo e terzo motivo, censurava l'attendibilità e l'affidabilità delle testimonianze acquisite durante l'istruttoria di primo grado, chiedendo l'esclusione delle stesse.
Con il quarto motivo deduceva l'erronea interpretazione della legge nella parte in cui descrive le condotte idonee ad integrare la fattispecie di atti persecutori. L'appellante lamentava, altresì, il
2 mancato rispetto da parte del giudice di prime cure delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità in tema di mobbing sul posto di lavoro.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, la censurava la sentenza oggetto di Parte_1 impugnazione nella parte in cui l'organo giudicante non aveva proceduto ad indicare analiticamente le ragioni poste a fondamento dell'esclusione delle richieste istruttorie avanzate dal difensore.
Secondo l'appellante il giudice di prime cure aveva erroneamente rigettato l'istanza di nomina del c.t.u. finalizzata all'accertamento dei danni subiti.
3. Con decreto ex articolo 435 c.p.c. del 10 aprile 2024, ritualmente comunicato all'appellante nella medesima data, era fissata la prima udienza di discussione per il giorno 19 marzo 2025.
L'appellante non depositava, prima della predetta udienza, la prova dell'avvenuta notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza, né parte appellata si costituiva in giudizio.
All'udienza del 19 marzo 2025 nessuna delle parti è comparsa e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
4. Osserva il Collegio che con sentenza n. 17368/2018 la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: “…8. La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti, è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto
d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.
8.1. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione
d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al Giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc. civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604; Cass. n. 8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013).
8.2. Il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione nel 2008, cui va dato continuità, risulta ribadito anche di recente da Cass. n. 6159 del 2018, oltre che da Cass. n. 13162 del 2018, che ha ricordato come attraverso il rigoroso rispetto del principio in parola imposto all'appellante, si tuteli la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (così, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).
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8.3. Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il Giudice debba pronunciare, d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
8.4. Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il Giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass.
n. 385 del 1988) …”.
Questo Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dai riferiti principi di diritto, in quanto affermati dal giudice di legittimità nell'esercizio della sua funzione nomofilattica e confermati anche dalla più recente Cass. n. 29572 del 24 dicembre 2020.
Di conseguenza, non avendo l'appellante provveduto al deposito dell'atto d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza notificati, e non essendosi costituita la parte appellata, né essendo comparse le parti all'odierna udienza, manca la prova dell'avvenuta notifica del ricorso ex art. 434 c.p.c. alla parte appellata, sicché l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile.
Nulla va disposto sulle spese del grado, perché la parte appellata non si è costituita in giudizio.
Infine, va dato atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Dichiara improcedibile l'appello.
Nulla per le spese di lite del grado.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 19 marzo 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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