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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/05/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunziato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.3721/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...](Me), Contrada Parte_1
Sant'Arcangelo n. 44/45, c.f , rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio C.F._1
Riolo del Foro di Patti (Me), con studio professionale in Acquedolci (Me), via Cicerone n° 8, ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: indennità disoccupazione NASPI;
Conclusioni delle parti, come da atti e verbali di causa;
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 12/12/2019, ha adito questo Giudice del Lavoro, premettendo che:
-Che la OR , ha espletato attività lavorativa presso l'istituto di credito Banca Parte_1
Monte dei Paschi di Siena dall'11.12.2000, fino al 04.06.2018, data in cui le è stata recapitata lettera di licenziamento (All.2).
-Che con la predetta lettera, consegnata “brevi manu” alla ricorrente nella data testè indicata del
04.06.2018, Banca Monte dei Paschi di Siena comunicava il licenziamento, con efficacia retroattiva al 12 Marzo 2018.
-Che in data 05.06.2018 Banca Monte dei Paschi di Siena provvedeva a trasmettere telematicamente la “Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav”, relativa al licenziamento della ricorrente. (All.3)
-Che la OR in data 27.07.2018, tramite Patronato ITALUIL di Sant'Agata di Parte_1
LL (Me), all'uopo incaricato, trasmetteva all' di Patti, in persona Controparte_2
del Presidente protempore, con sede legale in Via Giovanni XXIII, domanda di indennità di disoccupazione Naspi, protocollata al numero .4890.27/07/2018.0017462, identificativo CP_1
domanda 7961605 (All.4).
-Che la superiore domanda veniva rigettata dall' Agenzia di Produzione di Patti, come si CP_1
ricava dal provvedimento che si acclude, recante in alto a destra la data del 07.08.2018, notificato alla ricorrente in data 22.08.2018, a mezzo posta raccomandata. (All.5)
-Che la domanda de qua veniva rigettata per i seguenti motivi: “La S.V non ha presentato domanda entro il 18.06.2018; La S.V non ha le trenta giornate di lavoro effettivo richieste nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione”.
-Che nei confronti del provvedimento di rigetto della domanda di indennità disoccupazione NASpI, numero 6091787900064, la OR , in data 11.09.2018, sempre per il tramite del Parte_1
Patronato in precedenza incaricato, presentava ricorso all'Inps- Comitato Provinciale in persona del
Direttore pro-tempore, con sede in Messina, via Vittorio Emanuele 100. (All.6)
-Che nel ricorso appena sopra indicato si evidenziava e prospettava quanto segue: “Premesso che con nota del 07.08.2018 questo spett.le istituto rigettava la domanda naspi inerente il licenziamento avvenuto con Monte dei Paschi di Siena poiché decaduta. Che il licenziamento avvenuto in data
12.03.2018 per giustificato motivo soggettivo veniva trasmessa in data 05.06.2018 come da comunicazione unilav di cui si allega copia. Pertanto, la OR era impossibilitata alla Parte_1
presentazione della domanda naspi poiché fino alla data della comunicazione obbligatoria risultava regolarmente in forza”.
-L' Comitato Provinciale in persona del Direttore pro-tempore, con sede in Messina, nel CP_1
termine di legge di giorni novanta, non si è pronunciato sul proposto ricorso, conseguentemente, al
91° giorno si è formato il silenzio- rifiuto.
-Che la OR , successivamente, è stata assunta il 19.12.2018, di conseguenza, Parte_1
ha diritto alla prestazione richiesta- indennità di disoccupazione - fino al 18.12.2018.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 4.03.2015, sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 e successive modifcazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
d) lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
CP_ Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 - 'art. 4 del D.L. n.384 del 1992 - art.38 del D.L. n.
98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, l'azione volta al riconoscimento del diritto deve essere proposta entro il termine di un anno decorrente dalla data di conclusione del procedimento amministrativo.
Nel caso in esame, la domanda amministrativa proposta in data 27/07/2018 è stata seguita dal rigetto (in data 07/08/2018) e dal ricorso amministrativo presentato in data 11/09/2018.
Decorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza di riesame, termine che scadeva in data
10/12/2018 si è formato il cd. silenzio-rigetto.
Da tale data, 10/12/2018, è iniziato a decorrere il termine di un anno, per la proposizione del ricorso giudiziario, termine che scadeva 10/12/2019.
Rilevato che il ricorso è stato depositato in data 12/12/2019, si è maturata la decadenza annuale dall'azione, e conseguentemente il presente ricorso risulta inammissibile per intervenuta decadenza. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, relativa alla richiesta di disoccupazione – Indennità NASPI, proposta da , contro Parte_1
CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia all'esito dell'udienza del
23/05/2025, ha pronunziato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n.3721/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...](Me), Contrada Parte_1
Sant'Arcangelo n. 44/45, c.f , rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio C.F._1
Riolo del Foro di Patti (Me), con studio professionale in Acquedolci (Me), via Cicerone n° 8, ivi elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: indennità disoccupazione NASPI;
Conclusioni delle parti, come da atti e verbali di causa;
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 12/12/2019, ha adito questo Giudice del Lavoro, premettendo che:
-Che la OR , ha espletato attività lavorativa presso l'istituto di credito Banca Parte_1
Monte dei Paschi di Siena dall'11.12.2000, fino al 04.06.2018, data in cui le è stata recapitata lettera di licenziamento (All.2).
-Che con la predetta lettera, consegnata “brevi manu” alla ricorrente nella data testè indicata del
04.06.2018, Banca Monte dei Paschi di Siena comunicava il licenziamento, con efficacia retroattiva al 12 Marzo 2018.
-Che in data 05.06.2018 Banca Monte dei Paschi di Siena provvedeva a trasmettere telematicamente la “Comunicazione Obbligatoria Unificato Unilav”, relativa al licenziamento della ricorrente. (All.3)
-Che la OR in data 27.07.2018, tramite Patronato ITALUIL di Sant'Agata di Parte_1
LL (Me), all'uopo incaricato, trasmetteva all' di Patti, in persona Controparte_2
del Presidente protempore, con sede legale in Via Giovanni XXIII, domanda di indennità di disoccupazione Naspi, protocollata al numero .4890.27/07/2018.0017462, identificativo CP_1
domanda 7961605 (All.4).
-Che la superiore domanda veniva rigettata dall' Agenzia di Produzione di Patti, come si CP_1
ricava dal provvedimento che si acclude, recante in alto a destra la data del 07.08.2018, notificato alla ricorrente in data 22.08.2018, a mezzo posta raccomandata. (All.5)
-Che la domanda de qua veniva rigettata per i seguenti motivi: “La S.V non ha presentato domanda entro il 18.06.2018; La S.V non ha le trenta giornate di lavoro effettivo richieste nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione”.
-Che nei confronti del provvedimento di rigetto della domanda di indennità disoccupazione NASpI, numero 6091787900064, la OR , in data 11.09.2018, sempre per il tramite del Parte_1
Patronato in precedenza incaricato, presentava ricorso all'Inps- Comitato Provinciale in persona del
Direttore pro-tempore, con sede in Messina, via Vittorio Emanuele 100. (All.6)
-Che nel ricorso appena sopra indicato si evidenziava e prospettava quanto segue: “Premesso che con nota del 07.08.2018 questo spett.le istituto rigettava la domanda naspi inerente il licenziamento avvenuto con Monte dei Paschi di Siena poiché decaduta. Che il licenziamento avvenuto in data
12.03.2018 per giustificato motivo soggettivo veniva trasmessa in data 05.06.2018 come da comunicazione unilav di cui si allega copia. Pertanto, la OR era impossibilitata alla Parte_1
presentazione della domanda naspi poiché fino alla data della comunicazione obbligatoria risultava regolarmente in forza”.
-L' Comitato Provinciale in persona del Direttore pro-tempore, con sede in Messina, nel CP_1
termine di legge di giorni novanta, non si è pronunciato sul proposto ricorso, conseguentemente, al
91° giorno si è formato il silenzio- rifiuto.
-Che la OR , successivamente, è stata assunta il 19.12.2018, di conseguenza, Parte_1
ha diritto alla prestazione richiesta- indennità di disoccupazione - fino al 18.12.2018.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'intervenuta decadenza, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa, istruita documentalmente e con l'escussione dei testi, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 4.03.2015, sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi – come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 e successive modifcazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
d) lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
CP_ Preliminarmente, va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall'
Tale eccezione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito specificate.
Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 - 'art. 4 del D.L. n.384 del 1992 - art.38 del D.L. n.
98 del 2011 convertito in legge n. 111 del 2011, l'azione volta al riconoscimento del diritto deve essere proposta entro il termine di un anno decorrente dalla data di conclusione del procedimento amministrativo.
Nel caso in esame, la domanda amministrativa proposta in data 27/07/2018 è stata seguita dal rigetto (in data 07/08/2018) e dal ricorso amministrativo presentato in data 11/09/2018.
Decorsi 90 giorni dalla presentazione della istanza di riesame, termine che scadeva in data
10/12/2018 si è formato il cd. silenzio-rigetto.
Da tale data, 10/12/2018, è iniziato a decorrere il termine di un anno, per la proposizione del ricorso giudiziario, termine che scadeva 10/12/2019.
Rilevato che il ricorso è stato depositato in data 12/12/2019, si è maturata la decadenza annuale dall'azione, e conseguentemente il presente ricorso risulta inammissibile per intervenuta decadenza. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, relativa alla richiesta di disoccupazione – Indennità NASPI, proposta da , contro Parte_1
CP_ l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 23/05/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia