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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1631/2021
promossa da:
NE AN e UR CA, entrambi elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Silvia Santinelli, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Alberto Ferretti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
e
CP_2
. Controparte_3
APPELLATI contumaci avverso sentenza n. 1689/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previo rigetto dell'appello incidentale proposto dal Sig. previo annullamento Controparte_1
e/o riforma, nella parte gravata, della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1689/2021 pubblicata il 18.6.2021, confermandola per il resto, e previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliere le conclusioni già formulate dai Sig.ri Parte_1 in esito al giudizio di primo grado, e precisamente: “- in tesi, rigettare in quanto infondate le domande ex adverso proposte;
- nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità delle opere ex adverso contestate, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta: - accertare e dichiarare, nei confronti del Sig. della Controparte_1
Sig.ra e del Condominio di via del Partigiano 11- 17 - via Ontignano n. CP_2
24 Fiesole (FI), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, in favore dell'immobile sito in
Fiesole, località con accesso da via Ontignano n. 24, catastalmente CP_4
identificato al foglio n. 36, p.lla 128, sub. 500 e 501 ed a carico del Condominio di via del
Partigiano n. 11-17- via Ontignano n. 24 Montebeni Fiesole (FI) e delle unità immobiliari che lo compongono di proprietà dei soggetti sopra menzionati (catastalmente identificate, la proprietà al foglio n. 36, p.lla 140 sub 1 e 2, e la proprietà al CP_1 CP_2
foglio n. 36, p.lle 103 sub 500, 115, 117 sub 500, 103 sub 501, 117 sub 501, 276 sub 500), esercitata attraverso le aperture esistenti nella facciata tergale del corpo di fabbrica di via del Partigiano 11-17 al piano primo ed al piano secondo, rispettivamente per
l'accesso al piano secondo del corpo di fabbrica di via del Partigiano n. 11-17 e per
l'accesso alla terrazza-lastrico solare a copertura del piano primo del corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24, come meglio descritte nel presente atto, e quindi del diritto dei
Sig.ri AN e CA al mantenimento di dette aperture, con ordine al
Conservatore dei Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza;
- accertare e dichiarare nei confronti del Sig. della Sig.ra Controparte_1 [...]
e del Condominio di via del Partigiano 11- 17, via Ontignano n. 24, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, l'intervenuta usucapione in favore dei Sig.ri
NE AN e UR CA del diritto di proprietà del vano scale e relative scale costituenti il collegamento tra il corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24 ed il secondo
2 piano di quello di via del Partigiano 11- 17, e comunque del diritto al mantenimento e all'uso esclusivo dei predetti vano scale e relative scale, con ordine al Conservatore dei
Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza - in ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore dei sig.ri NE AN e UR CA, da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”; - in via istruttoria, ammettere i due capitoli di prova per testi dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., pag. 8, che di seguito si ripropongono: “DCV che nel 1978 e per tutto il periodo in cui ha frequentato l'abitazione di via Ontignano n. 24 in all'epoca CP_4 di proprietà del Sig. e cioé fino al 2017, nella soffitta dell'edificio di via Persona_1
del Partigiano n. 11-17 ad essa collegata si apriva una portafinestra che, mediante alcuni scalini, consentiva l'accesso alla terrazza a copertura del primo piano dell'abitazione in via Ontignano n. 24 stessa”; “DCV che la fotografia che le si mostra (sub. doc. 26 di parte convenuta) rappresenta lo stato dei luoghi esistente al 1978” (essendo indicato a teste il Sig. residente in [...], Fiesole - FI) Testimone_1 CP_4
ed acquisire al fascicolo la produzione documentale effettuata in data odierna. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché refusione dei contributi unificati e delle spese di C.T.U. e C.T.P.”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: - Rigettare l'appello proposto dai
Sigg.ri in quanto infondato in fatto e in diritto. - In via di appello Parte_1
incidentale: in parziale riforma della sentenza 1689/21 Tribunale di Firenze (doc.A), così come corretta con l'ordinanza del 18.10.2021 (doc.B), rigettare la domanda di usucapione di controparte avente ad oggetto la servitù di passaggio dal varco aperto al secondo piano del condominio di Via del Partigiano (varco che mette illegittimamente in comunicazione l'unità immobiliare del secondo piano del richiamato condominio con il lastrico solare della villetta di Via Ontignano) e conseguentemente in accoglimento della domanda proposta in primo grado dal Sig. , dichiarare Controparte_1
l'illegittimità di tale varco e disporne la riduzione in pristino e dunque condannare le parti appellanti ad eliminare tale varco. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, NE AN e UR CA hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1689/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale era stato così statuito: “Il Tribunale dichiara illegittima l'apertura posta sulla
3 facciata tergale del Condominio sito in Fiesole, località Via del Partigiano n. CP_4
11-13 che crea collegamento con la villetta di Via Ontignano n. 24; condanna AN
NE e CA UR ad eliminare tale apertura;
dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore dell'immobile sito in Fiesole, località
Via di Ontignano n. 24, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_4
Fiesole al foglio 36, particella 128 sub. 500 da esercitare attraverso l'apertura finestrata posta al piano secondo dell'edificio sito in Fiesole, località Via del Partigiano CP_4
n. 11-13 per accedere dalla terrazza-lastrico solare che copre il primo piano del fabbricato di Via Ontignano n. 24 al locale soffitta sito al piano secondo del Condominio suddetto e viceversa;
respinge la domanda di riguardo al vano Controparte_1
scale e relative scale posti al primo piano del Condominio di Via del Partigiano n. 11-13
e che danno accesso al locale soffitta;
compensa le spese;
ripartisce per metà tra attore e convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio”.
1.1) Il giudizio di prime cure era stato instaurata da Controparte_1
quale proprietario di un appartamento posto al piano terra (e seminterrato) ubicato nel
Condominio “di Montebeni”, sito in Via del Partigiano nn. 11-13 e Via Ontignano n. 24, in Fiesole (FI), allegando che:
• l'appartamento posto al primo piano di tale condominio era di proprietà di tale mentre all'ultimo piano vi era un'unità immobiliare (una CP_2 mansarda) ormai da molti anni collegata ad un'adiacente villetta avente ingresso da
Via Ontignano;
• il predetto collegamento era strutturato secondo un duplice modo:
o vi era un'apertura sulla facciata condominiale tergale, che collegava la villetta con l'interno del condominio e consentiva quindi, tramite una scala
(posta in un vano scale in muratura), di accedere alla mansarda;
o era poi presente un'ulteriore apertura sulla facciata condominiale tergale, costituita da una porta-finestra, che consentiva di accedere dalla mansarda ad una terrazza/lastrico solare posta a copertura del primo piano della villetta sopra ricordata;
• tale villetta (comprensiva della mansarda predetta) era stata acquistata nel 2017 dai sigg.ri NE AN e UR CA;
• entrambi i collegamenti predetti dovevano ritenersi illegittimi, in quanto attuati mediante aperture sulla facciata condominiale in assenza del consenso dei condomini e diretti a mettere in collegamento una parte del condominio con un edificio di proprietà esclusiva non ricompreso nel condominio stesso, in tal modo peraltro determinando il venire in essere di un'illegittima servitù di passaggio;
4 • erano altresì illegittimi il vano scale e le scale di collegamento tra la villetta e la mansarda, in quanto abusivamente occupanti un'area condominiale e parimenti destinate a consentire l'esercizio di una servitù illegittima;
• inutili si erano rivelati i solleciti rivolti all'amministratore del condominio ed ai sigg.ri al fine di ottenere la chiusura almeno di una delle due Parte_1
aperture predette.
1.1.1) Sulla scorta di tali rilievi, il sig. aveva quindi chiesto nel CP_1 merito: “- Accertata l'illegittimità delle due aperture descritte nel presente atto e poste sulla facciata tergale del oggetto di causa, Controparte_5
condannare i sig.ri AN NE e CA UR ad eliminare tali aperture e quindi a ripristinare la facciata – Accertata l'illegittimità del vano scale e CP_6
delle relative scale posti al piano primo del Condominio - costituenti il collegamento tra la villetta e la mansarda del -, condannare i Controparte_5 sig.ri AN NE e CA UR a demolire tali opere”.
1.2) Si erano costituiti i sigg.ri che, dopo aver premesso una Parte_1
ricostruzione storica delle vicende correlate agli immobili oggetto di causa (ivi compresa la pregressa insorgenza di contenziosi tra la famiglia del sig. ed il dante CP_1
causa dei predetti convenuti, sig. , avevano contestato la fondatezza delle domande Per_1
di controparte, in particolare esponendo che:
o anche la villetta di proprietà dei convenuti faceva parte del condominio in questione che, in effetti, contemplava nella propria denominazione anche l'ingresso da Via Ontignano 24 (e cioè l'ingresso della villetta stessa);
o l'apertura che fungeva da collegamento tra la mansarda e la villetta tramite la rampa di scale interna tra il primo ed il secondo piano era stata realizzata direttamente dal costruttore dell'edificio (ed era espressamente menzionata nel contratto di vendita tra il costruttore stesso, tale sig. ed il già Persona_2
menzionato sig. ; Per_1
o altrettanto esistente ab origine era l'apertura sulla facciata al secondo piano e non incideva su tale rilievo il fatto che il sig. avesse realizzato, nel 1975, una Per_1
scala di collegamento tra tale apertura ed il sottostante lastrico solare di nuova costruzione;
o la realizzazione di tali aperture, comunque, non avrebbe potuto essere considerata illegittima, in quanto esercizio delle prerogative del singolo condomino ex art. 1102 c.c. e, infine, la rimozione delle aperture stesse avrebbe comportato l'effetto di rendere interclusa la mansarda in questione;
5 o in ogni caso, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto illegittime le aperture in oggetto, veniva esposto come i sigg.ri avessero acquisito per Parte_1
usucapione il diritto a mantenerle in essere, trattandosi di utilizzo di uno stato dei luoghi esistente sin dal 1964, avanzando quindi domanda riconvenzionale in tal senso (con necessità di chiamata in causa del condominio e della sig.ra
[...]
; CP_2
o infine, proprio il risalente stato dei luoghi evidenziava la mala fede di controparte, di cui veniva chiesta la condanna ex art. 96 c.p.c.
1.2.1) I predetti convenuti avevano quindi chiesto: “- in tesi, rigettare in quanto infondate le domande ex adverso proposte;
- nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità delle opere ex adverso contestate: - accertare e dichiarare, nei confronti del Sig.
della Sig.ra e del Condominio di via del Controparte_1 CP_2
Partigiano 11-17 - via Ontignano n. 24 Fiesole (FI), in persona del legale rappresentante pro tempore, l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, in favore dell'immobile sito in Fiesole, località con accesso da via Ontignano n. 24, catastalmente CP_4
identificato al foglio n. 36, p.lla 128, sub. 500 ed a carico del Condominio di via del
Partigiano n. 11-17 - via Ontignano n. 24 Fiesole (FI) e delle unità immobiliari che lo compongono di proprietà dei soggetti sopra menzionati, esercitata attraverso le aperture esistenti nella facciata del corpo di fabbrica di via del Partigiano 11-13 al piano primo ed al piano secondo per l'accesso al piano secondo del corpo di fabbrica di via del
Partigiano n. 11-13 e per l'accesso alla terrazza-lastrico solare a copertura del piano primo del corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24, come meglio descritte nel presente atto, e quindi del diritto al mantenimento di dette aperture, con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza;
- accertare e dichiarare nei confronti del Sig. della Sig.ra e Controparte_1 CP_2
del , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, l'intervenuta usucapione in favore dei Sig.ri NE AN
e UR CA del diritto di proprietà del vano scale e relative scale costituenti il collegamento tra il corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24 ed il secondo piano di quello di via del Partigiano 11-13, e comunque del diritto al mantenimento e all'uso esclusivo del vano scale e delle relative scale, con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza;
- in ogni caso, condannare ex art. 96
c.p.c. il sig. al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri NE Controparte_1
AN e UR CA, da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”.
6 1.3) Autorizzata la chiamata in causa avanzata dai convenuti, nessuno si era poi costituito per il Condominio di via del Partigiano n. 11-17 - via Ontignano n. 24 (di seguito: Condominio) e per la sig.ra che venivano pertanto dichiarati contumaci. CP_2
1.4) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− in base alle risultanze emergenti dalla predetta consulenza tecnica, “...i due edifici in effetti sono sostanzialmente autonomi e non danno luogo ad un unico fabbricato condominiale”, in quanto “...non dispongono di parti o spazi di uso comune;
risultano indipendenti negli accessi alle singole proprietà; non risultano sussistere impianti comuni;
essendo stati costruiti in periodi diversi hanno fondazioni ed elementi strutturali distinti, con solai posti a quote diverse;
anche le coperture dei due edifici risultano ben distinte, così il piano del lastrico solare posto a copertura della villetta di Via Ontignano risulta oltre un metro sotto quota rispetto al piano di calpestio al piano di calpestio della soffitta dell'edificio di Via del Partigiano”;
− non poteva ravvisarsi un condominio neppure avendo a riferimento l'ipotesi di costruzioni “in sequenza” (come nel caso di villette “a schiera”) dal momento che
“Nel caso in oggetto l'unico elemento comune tra i due corpi di fabbrica realizzati in epoche distinte è costituito esclusivamente dal muro divisorio lungo una parete tergale fino al punto di altezza comune. Si tratta certamente di elemento insufficiente per poter affermare che i due immobili danno luogo a un unico fabbricato condominiale risultando per tutto il resto, ivi compresi gli impianti, del tutto autonomi. Né rileva al fine che qui interessa che i proprietari delle unità immobiliari costituenti il complesso edilizio in questione con decorrenza dal 2004 abbiano gestito quale condominio l'intero corpo di fabbrica: i fatti per cui è causa sono infatti anteriori e in ogni caso tali modalità di gestione non interferiscono con la sussistenza o meno di condominio e la disciplina dei diritti reali dedotti in questa sede”;
− le due aperture oggetto di causa, dunque, non erano consentite “...in ragione del principio che in tema di uso della cosa comune è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio da un comproprietario CP_6
al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo ad una servitù, per la cui costituzione è
7 necessario il consenso scritto di tutti i condomini(Cass. 4501/15; Cass.
20553/20)”;
− al momento della vendita da parte del sig. al sig. del resto, era già Per_2 Per_1 avvenuta la vendita anche di altre unità immobiliari allocate nell'edificio in questione, con conseguente insorgenza di un condominio e, quindi, del consenso dei relativi condomini onde ravvisare la legittimità della concessione in questione;
− non era fondata la domanda attorea relativa alle scale di collegamento tra l'apertura nel muro perimetrale e la mansarda, dal momento che “Le scale in oggetto, interne all'edificio di Via del Partigiano, non risultano infatti avere natura condominiale in quanto non risultano destinate all'uso comune( art. 1117 c.c.), bensì esclusivamente a consentire l'accesso alla soffitta e non hanno alcun collegamento con altre parti condominiali. In sostanza tali scale risultano costituire esclusivamente una pertinenza della soffitta. Nulla del resto ha specificato l'attore per precisare la natura condominiale dell'area in cui insistono le scale in questione: non risulta del resto quale sarebbe l'accesso condominiale a tale spazio”;
− era infondata la domanda di usucapione della servitù di passaggio verso la scala di accesso alla soffitta, avanzata dai convenuti, per difetto del requisito dell'apparenza;
− era invece fondata la domanda di usucapione della servitù di passaggio mediante la porta finestra posta al secondo piano, stante la piena visibilità di tale opera;
− la soccombenza reciproca tra le parti giustificava la compensazione delle spese di lite.
1.4.1) Su queste basi, dunque, il Tribunale di Firenze aveva reso la statuizione già in precedenza ricordata al paragrafo 1).
2) Nei confronti di tale sentenza hanno anzitutto proposto appello NE AN
e UR CA, preliminarmente dando atto di aver contestualmente proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza stessa, correlato alla mancata indicazione dei dati catastali concernenti il fondo servente ed il fondo dominante e chiedendo quindi la correzione del dispositivo, nei seguenti termini: “dichiara
l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore dell'immobile sito in Fiesole, località Via di Ontignano n. 24, rappresentato al Catasto CP_4
Fabbricati del Comune di Fiesole al foglio 36, particella 128 sub. 500 e 501, ed a carico delle unità immobiliari che compongono l'immobile di via del Partigiano n. 11-17 in
Fiesole, catastalmente identificate, la proprietà del Sig. (C.F. Controparte_1
C.F.: ), al foglio n. 36, p.lla 140 sub 1 e 2, e la proprietà della C.F._1
8 Sig.ra (C.F. ) al foglio n. 36, p.lle 103 sub 500, 115, CP_2 C.F._2
117 sub 500, 103 sub 501, 117 sub 501, 276 sub 500, da esercitare attraverso l'apertura finestrata posta al piano secondo dell'edificio sito in Fiesole, località Via del CP_4
Partigiano n. 11-13 per accedere dalla terrazza-lastrico solare che copre il primo piano del fabbricato di Via Ontignano n. 24 al locale soffitta sito al piano secondo del
Condominio suddetto e viceversa” (con sottolineatura della parte da aggiungere al dispositivo già emesso).
2.1) Il gravame è stato poi affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c., art. 100 c.p.c., art. 833 c.c. Abuso del diritto.
Violazione del principio nemo venire contra factum proprium”, contestando l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Firenze in ordine a varie eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in prime cure, sostanzialmente concernenti la ravvisabilità di un “abuso del diritto” da parte del sig. sotto vari CP_1
profili;
2°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 1117 c.c., art. 1117-bis c.c., art. 1102 c.c., art. 1122
c.c.; 880 c.c.; art. 112 c.p.c.”, rilevando l'erroneità:
o sia della decisione del Tribunale di Firenze di non ritenere sussistente un condominio tra i due edifici oggetto di causa, dal momento che già la condivisione del muro maestro (accertato dal CTU) rappresentava un elemento idoneo a ritenere che, invece, i due edifici costituissero un unico condominio;
o sia della conclusione per cui sarebbe stato necessario il consenso degli altri condomini, dal momento che le aperture oggetto di causa risalivano al momento della costruzione del fabbricato (nel 1961, quando non vi era ancora alcun condominio) e non erano state realizzate onde consentire il collegamento con la villetta adiacente, costruita successivamente (dal 1968 al 1975);
o sia, per l'effetto, della ritenuta applicabilità alla presente fattispecie dell'orientamento giurisprudenziale concernente i varchi praticati nel muro condominiale da uno dei condomini, non vertendosi nel caso di specie in tale ipotesi;
9 3°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 1117 c.c., 1117-bis c.c., art. 1102 c.c., art. 1122 c.c.;
1158 c.c.; 1061 c.c.”, contestando la decisione del Tribunale di Firenze di respingere la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio tramite la scala interna, in quanto ritenuta priva del requisito dell'apparenza, e rilevando invece come la stessa CTU avesse indicato l'esistenza di elementi da cui pervenire a conclusioni opposte e, infine, che l'esistenza della scala era stata sicuramente percepibile dal 1964 al 1975, quando era stata terminata la villetta confinante;
4°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c.; art. 1061 c.c.; art. 1158 c.c.”, chiedendo che, in caso il giudice di prime cure avesse ritenuto che il ricorso per la correzione materiale della sentenza (sopra ricordato) non fosse suscettibile di accoglimento, le istanze ivi avanzate dovevano qualificarsi come ulteriore motivo di gravame, non essendo compiutamente illustrati nella sentenza impugnata i dati catastali del fondo servente e non essendo in alcun modo indicati quelli del fondo dominante;
5°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 1158 c.c.”, rilevando che “La sentenza appellata, avendo (correttamente) rigettato la domanda del Sig. volta a CP_1 dichiarare l'illegittimità del vano scale e delle relative scale costituenti collegamento tra l'apertura nel muro perimetrale e la soffitta, non ha esaminato la domanda riconvenzionale, proposta anch'essa in denegata ipotesi, dei Sig.ri volta ad accertare la proprietà, per intervenuto usucapione, Parte_1
della medesima scala di accesso alla soffitta e del medesimo vano scale. Pertanto, detta domanda in questa sede viene riproposta, onde sottoporla al Giudice di secondo grado, conservando i Sig.ri l'interesse alla sua Parte_1 decisione quantomeno nell'ipotesi in cui la pronuncia venga impugnata in parte qua dal Sig. ; CP_1
6°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c.; art. 96 c.p.c.”, censurando l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti in prime cure.
10 Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato le censure CP_1
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a propria appello incidentale avverso “la sentenza di primo grado nel punto in cui ha rigettato la domanda di illegittimità e rimessione in pristino dell'apertura posta al secondo piano del condominio di Via del Partigiano”.
2.2.1) Il gravame incidentale predetto è stato avanzato sulla scorta dei seguenti motivi:
a) non era stato dimostrato che il requisito dell'apparenza correlato all'acquisto della predetta servitù fosse perdurato per almeno venti anni;
b) a prescindere dal dubbio concernente l'estensione cronologica della visibilità della porta-finestra in questione, la presenza di tale apertura non consentiva di individuare con esattezza il rapporto tra i due fondi, che rappresentava invece il nucleo portante del concetto di “apparenza” ai fini in esame.
Il sig. ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle domande CP_1
ricordate in epigrafe.
2.3) Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio (come in effetti già in prime cure) la sig.ra ed il Condominio, di cui occorre quindi dichiarare la CP_2
contumacia.
3) Ciò premesso, occorre prendere anzitutto in considerazione l'appello principale proposto dai sigg.ri rilevandone sin d'ora la fondatezza, alla stregua e Parte_1
nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di tale gravame è stato dedotto che “La sentenza appellata è, anzitutto, errata nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dal Sig. di accertamento della illegittimità del varco di collegamento tra la soffitta CP_1
di via del Partigiano ed il terra-tetto di via Ontignano, nonché di accertamento della illegittimità della porta-finestra, non essendosi il Giudice di primo grado avveduto delle eccezioni preliminari sollevate dai Sig.ri che precludevano di Parte_1 entrare nel merito di tali domande”, e che, stante l'omessa pronuncia sul punto, “Pertanto, tali eccezioni vengono riproposte in questa sede per essere sottoposte allo scrutinio del
Giudice di secondo grado, affinché, in loro accoglimento, la sentenza appellata venga riformata nei capi richiamati”.
3.1.1) A tale premessa gli appellanti hanno fatto seguire una variegata congerie di doglianze, articolata in una serie di considerazioni il cui portato unificatore è dato dalla censura mossa alla condotta processuale del sig. che, in un'ottica CP_1
11 complessiva, dovrebbe ritenersi qualificarsi nei termini di un'azione emulativa integrante un “abuso del diritto”.
Ciò, intendendo riassumere i tratti distintivi delle considerazioni in questione, in quanto:
− il sig. non avrebbe tratto alcuna utilità dall'eventuale accoglimento CP_1
delle proprie domande;
− lo stesso sig. si era disinteressato, per oltre 50 anni, delle aperture in CP_1
questione;
− “...il silenzio serbato dal Sig. per cinquanta anni circa la CP_1
configurazione dello stato dei luoghi valga come rinuncia implicita a far valere la domanda che ha dato l'avvio al presente giudizio. In ogni caso, anche in applicazione del principio nemo venire contra factum proprium, l'azione proposta dal Sig. deve essere dichiarata inammissibile e/o CP_1 comunque non meritevole di tutela giuridica”;
− l'accoglimento delle domande del avrebbe comportato CP_1
l'interclusione della mansarda, con conseguente necessità di munire la stessa di accessi che, per la loro allocazione, non potevano che essere individuati in quelli già esistenti ed oggetto di causa.
3.1.2) Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile.
3.1.2.1) In proposito preme infatti rilevare come nessuno dei rilievi ora descritti risulti mosso nel contesto della comparsa di costituzione e risposta dimessa in prime cure dai sigg.ri dove invece, stante il tenore dell'eccezione in questione e Parte_1 dei fatti costitutivi ad essa allegati (integranti questione non rilevabile d'ufficio), avrebbero dovuto essere esposti.
In ogni caso, di essi – e dell'eccezione in oggetto – non vi è traccia neppure nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.
Non è dunque ravvisabile alcuna omissione di pronuncia da parte del Tribunale di
Firenze, nei termini oggetto del motivo di appello in esame, non essendo stata ritualmente sollevata alcuna eccezione nei in quest'ultimo descritti.
3.1.2.2) Né possono venire in rilievo, ai fini in esame, le doglianze sollevate da parte dei convenuti in prime cure, odierni appellanti, alla condotta di mala fede ascritta all'attore per la promozione della causa avanti al Tribunale di Firenze ed in riferimento alla quale è stata avanzata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
A sostegno di tale domanda, in effetti, non risultano avanzate le allegazioni sopra ricordate e ciò al netto del fatto che si tratta, appunto, di allegazioni operate a fondamento di istanza radicalmente diversa.
12 3.2) Con il secondo motivo dell'appello principale, i sigg.ri Parte_1
hanno contestato sotto vari profili la decisione del Tribunale di Firenze di ritenere che le aperture oggetto di causa non potessero ritenersi consentite, in quanto praticate a collegamento di due immobili non facenti parte dello stesso condominio.
3.2.1) Gli appellanti hanno in primo luogo lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure di ritenere non ravvisabile nel caso di specie un condominio tra i due edifici oggetto di causa (quello con ingresso da Via del Partigiano e quello con ingresso da
Via Ontignano).
In particolare è stata censurata la valutazione secondo cui nel caso di specie era dato ravvisare unicamente, quale elemento prodromico alla ravvisabilità di un condominio tra tali edifici, la condivisione del muro portante a nord-ovest dell'edificio con ingresso da
Via del Partigiano, che svolge anche funzioni divisorie con l'adiacente villetta: nella ricostruzione operata dal Tribunale di Firenze, tale unico elemento non era sufficiente a far ritenere sussistente un condominio tra tali edifici, dal momento che “Si tratta certamente di elemento insufficiente per poter affermare che i due immobili danno luogo a un unico fabbricato condominiale risultando per tutto il resto, ivi compresi gli impianti, del tutto autonomi”.
3.2.1.1) A fondamento delle proprie censure sul punto, gli appellanti hanno esposto che:
• la condivisione del muro portante costituiva elemento sufficiente a consentire di ravvisare un condominio;
• l'art. 1117 c.c. “non individua un “numero minimo” di elementi che devono essere condivisi per potersi parlare di condominio” e tale norma era applicabile “anche nel caso di condivisione di un elemento o un impianto”;
• i proprietari dell'edificio di Via del Partigiano e quelli dell'edificio di Via
Ontignano si erano comunque costituiti in condominio e ciò non costituiva “...una mera “modalità di gestione” dei due fabbricati, come erroneamente ritenuto dal
Giudice di primo grado, bensì il riconoscimento che, sin dalla conclusione dei lavori di ampliamento della soffitta-sottotetto con realizzazione del terra-tetto sul giardino adiacente l'edificio di via del Partigiano, si è venuto a creare tra i due corpi di fabbrica un condominio (o, tutt'al più, un supercondominio), caratterizzato dalla condivisione della predetta muratura portante”;
• era inconferente il richiamo, operato dal giudice di prime cure, alla disciplina di cui all'art. 880 c.c., non essendosi in presenza di un muro destinato a “dividere” due proprietà, ma di un muro preesistente che, al momento della costruzione della
13 villetta di Via Ontignano, era stato inglobato in quest'ultima struttura con funzioni di muro portante (e con le aperture già ivi presenti).
3.2.2) In secondo luogo, i sigg.ri hanno evidenziato che, anche Parte_1
non ritenendo ravvisabile nel caso di specie un condominio tra i due edifici in questione, era comunque errata la decisione del Tribunale di Firenze di ritenere necessario il consenso degli altri condomini di Via del Partigiano.
3.2.2.1) In proposito gli appellanti hanno rimarcato che:
• le aperture oggetto di causa erano state realizzate al momento della costruzione del fabbricato di Via del Partigiano e ciò in assenza di qualsivoglia finalità di collegamento con la villetta adiacente, all'epoca non ancora esistente:
• dunque, gli originari acquirenti degli appartamenti ricavati nell'edificio di Via del
Partigiano (tra cui il sig. avevano acquistato tali appartamenti CP_1
quando già erano state realizzate le aperture in oggetto che, quindi, non necessitavano di alcun consenso da parte degli acquirenti/condomini stessi;
• l'atto di vendita da parte del sig. al sig. (del 1964) “...aveva Per_2 Per_1 espressamente ad oggetto “un locale ad uso di soffitta, … L'accesso al locale è da una scala esterna fino al piano primo e quindi da una rampa di scala interna fra il primo e il secondo piano”, oltre a “un appezzamento di terreno, adiacente
l'immobile innanzi indicato, … con fronte lungo una via privata che si attesta alla via di Ontignano” (così l'atto notarile sub doc. 30 di parte convenuta).”;
• in ogni caso, anche a voler diversamente opinare, era indubitabile che le aperture in questione erano state realizzate prima della costruzione della limitrofa villetta di
Via Ontignano;
• in nessun caso, quindi, poteva ritenersi che le aperture in questione fossero state realizzate “al fine” di collegare la mansarda presente sull'edificio di Via del
Partigiano con la villetta di Via Ontignano;
• “Il Giudice di primo grado, che ha deciso l'odierna controversia in pretesa applicazione del principio secondo cui un condomino non può aprire – senza il consenso degli altri condomini – un varco nella muratura perimetrale dell'edificio per collegarlo con altra adiacente unità immobiliare di propria esclusiva proprietà, ha finito per applicare alla fattispecie in esame un orientamento giurisprudenziale con essa inconferente”, in quanto “...il proprietario della soffitta-sottotetto dell'epoca non aveva alcun obbligo di acquisire il consenso dei condomini di via del Partigiano con riferimento a tali due aperture, perché queste preesistevano alla costruzione del terra-tetto di via
Ontignano. La circostanza sopravvenuta che all'immobile di via del Partigiano
14 sia stato successivamente costruito in aderenza l'immobile di via Ontignano, che ha “inglobato” l'apertura e la porzione esterna della scala, non muta i termini della questione”.
3.2.3) Il motivo è fondato.
3.2.3.1) A prescindere dalla questione concernente la qualificabilità in termini di condominio del complesso costituito dai due edifici oggetto di causa (quello con ingresso da Via del Partigiano e quello con accesso da Via Ontignano) deve rilevarsi come sia condivisibile il complesso di argomentazioni esposte da parte appellante nei paragrafi che immediatamente precedono.
3.2.3.2) L'analisi concernente la tempistica della realizzazione delle aperture in questione (e dunque la loro realizzazione in un momento antecedente o successivo alla stessa insorgenza di un condominio nell'edificio con accesso da Via del Partigiano) appare in effetti atteggiarsi con valenza preliminare rispetto ad ogni altra questione.
Ciò, infatti, deriva direttamente dal tenore della domanda ab origine avanzata in prime cure dal sig. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle due CP_1 aperture oggetto di causa, oltre che del vano scale e delle scale ivi apposte, e, per l'effetto,
l'ordine di eliminare tali aperture e di demolire sia il predetto vano scale che le scale in questione.
Come accennato supra, il fondamento di tali domande è stato individuato dallo stesso attore in prime cure nel fatto che tali opere sarebbero state eseguite in assenza del consenso degli altri condomini, con conseguente illegittimità delle opere stesse: all'evidenzia tale prospettazione implica che, al momento dell'esecuzione delle opere,
l'edificio con accesso da Via del Partigiano fosse già costituito in condominio (mentre l'edificio con accesso da Via Ontignano non era ancora stato costruito e lo sarebbe stato solo vari anni dopo).
3.2.3.2.1) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come gli odierni appellanti abbiano dedotto che la realizzazione delle opere predette (sia la finestra che il vano scale) fossero avvenute contestualmente alla realizzazione del fabbricato, mentre parte appellata ha invece esposto che l'apertura posta al primo piano (quella correlata al vano scale) non esisteva ancora al momento della vendita dei primi appartamenti (nel 1962) mentre la porta/finestra al secondo piano era stata realizzata contestualmente alle opere di edificazione del fabbricato con accesso da Via Ontignano (nei primi anni 70).
3.2.3.2.2) Così riassunte le posizioni delle parti sul punto, deve rilevarsi come dalla relazione di consulenza tecnica dimessa in prime cure dal geo. Controparte_8
risulti che:
15 − il fabbricato con accesso da Via del Partigiano è stato realizzato in base a
“permesso per costruzioni e lavori murari in genere n°10/1957 rilasciato dal
Comune di Fiesole in data 06/03/1957 al costruttore (Allegato A)”; Persona_2
− tale fabbricato era stato dichiarato abitabile il 23.12.1961;
− la prima menzione espressa della mansarda posta al secondo piano dell'edificio in questione emerge dal contratto di vendita di cui all'atto del “...notaio Persona_3
del 30/11/1964 Rep.24176/386, inerente vendita di a del citato Per_2 Per_1
locale soffitta/sottotetto, ivi descritto e dichiarato denunciato all'Ufficio Tecnico
Erariale di Firenze in data 09/settembre/1964 con scheda serie L n.0661250 registrata al n°553” (vd. Doc.30 e Doc.2 agli atti del fascicolo di p. convenuta).
La planimetria prot. 553 del 1964 di accatastamento dell'UIU soffitta, costituisce il primo documento storico con rappresentazione grafica della soffitta nello stato originario (Doc.2)”;
− “...l'unico documento grafico da cui poter rilevare l'esistenza delle TRE finestre sul prospetto Nord-Ovest della soffitta, della scala a ventaglio e del varco porta sul muro portante lato Nord-Ovest (a quota piano primo), è costituito dalla planimetria catastale della SOFFITTA, datata 09/09/1964 scheda “L” n.0661250 registrata al n.553 (Doc.2 fascicolo di p. convenuta) citata nell'atto c.v. del
30/11/1964 (Doc.1 fascicolo p. convenuta)”.
In tale prospettiva, e con particolare riferimento all'inciso da ultimo ricordato, occorre in effetti evidenziare come la planimetria menzionata (553 del 1964: cfr doc. 2 di parte convenuta in prime cure) risulti riportare l'indicazione grafica:
a) sia delle scale in questione;
b) sia, come evidenziato da parte appellante, della finestra oggetto di causa (oltre che di altre finestre di minor estensione).
3.2.3.2.3) Il fatto che, nel 1964, l'immobile in questione risultava già contraddistinto dalla presenza sia del vano scale (e delle scale ivi presenti) che dell'ampia finestratura posta al secondo piano (nella mansarda), appare fornire adeguato riscontro alle allegazioni dei sigg.ri in ordine al fatto che l'immobile stesso era stato Parte_1
ab origine realizzato con tali opere.
Non consta, infatti, che tra il momento della vendita del primo appartamento realizzato in tale edificio (pacificamente, nel 1962) e la sopra menzionata vendita del 1964 siano stati eseguiti altri lavori sull'edificio in oggetto (non sussistendo in effetti alcuna pratica amministrativa concernenti lavori di tal fatta e non essendo mai stata prospettata in causa la perpetrazione di un abuso edilizio al riguardo in quanto eseguiti in assenza di permesso e/o autorizzazione).
16 Si osserva, peraltro, come lo stesso CTU abbia dato atto (nel grafico allegato alla relazione) che il vano scale in questione risulta realizzato – nella parte allocata nell'edificio con ingresso da Via del Partigiano – all'interno del fabbricato in questione ma senza ulteriori collegamenti con le altre parti condominiali (motivo che, del resto, aveva indotto il giudice di prime cure a concludere che “Le scale in oggetto, interne all'edificio di Via del Partigiano, non risultano infatti avere natura condominiale in quanto non risultano destinate all'uso comune (art. 1117 c.c.), bensì esclusivamente a consentire l'accesso alla soffitta e non hanno alcun collegamento con altre parti condominiali. In sostanza tali scale risultano costituire esclusivamente una pertinenza della soffitta”).
Appare dunque scarsamente credibile che, dopo le iniziali vendite degli appartamenti ubicati in tale edificio, il costruttore abbia dato corso ad ulteriori interventi edili consistenti nella realizzazione di una scala interna, senza elementi comunicanti con il resto dell'edificio ed impattante sulla volumetria dello stesso, ma senza autorizzazioni, permessi di costruire e consenso dei soggetti cui aveva già venduto i primi appartamento.
Analogamente è a dirsi per la realizzazione delle aperture nella mansarda, tra cui quella oggetto delle contestazioni attoree in prime cure.
3.2.3.2.4) Le considerazioni sin qui espresse, dunque, inducono a ritenere che le opere oggetto di causa siano state realizzate contestualmente alla costruzione dell'edificio con accesso da Via del Partigiano.
Ne consegue che, a tale momento, non era necessario il consenso degli altri condomini per il motivo – radicale – che non esisteva ancora un condominio e l'edificio, semplicemente, era stato realizzato in tal modo.
Dunque, poiché l'unico motivo posto da parte attrice in prime cure a fondamento delle proprie domande risulta costituito dalla dedotta illegittimità delle opere in oggetto in quanto realizzate in assenza del permesso degli altri condomini, ne consegue come tali domande non possano trovare accoglimento e debbano conseguentemente essere respinte.
3.2.3.3) Il motivo in esame deve quindi trovare accoglimento e, in totale riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dal sig. devono essere CP_1
respinte.
3.3) Le conclusioni che precedono determinano l'assorbimento degli altri motivi dell'appello principale, con l'unica eccezione del sesto degli stessi, dal momento che:
− la conclusione per cui le opere oggetto di causa sono state realizzate prima dell'insorgenza di un condominio nell'edificio con accesso da Via del Partigiano rende irrilevante valutare se tali opere siano legittime in quanto realizzate in un momento in cui si era formato un condominio, o un supercondominio, riferito al
17 predetto edificio con accesso da Via del Partigiano ed all'edificio con accesso da
Via Ontignano (oggetto dell'altra parte del secondo motivo dell'appello principale);
− il terzo motivo dell'appello principale risulta assorbito in quanto lo stesso è correlato alla reiezione della domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio tramite la scala posta al primo piano: tale domanda è stata infatti avanzata in prime cure dagli odierni appellanti “Per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga illegittime le aperture ed il vano scale oggetto dell'atto di citazione”, sì che, una volta respinta la domanda del sig. fondata su tale dedotta illegittimità, non è più dato prendere in CP_1
considerazione la domanda di usucapione in questione;
− analogamente assorbito è il quarto motivo di appello, concernente la riproposizione nella presente sede (sia pure in via condizionata) delle istanze di integrazione del contenuto della sentenza con riferimento all'individuazione dei dati catastali del fondo servente e di quello dominante, trattandosi anche in questo caso di domanda correlata all'esistenza di servitù di passaggio che, in forza della conclusione già sopra raggiunta, risulta non più suscettibile di essere presa in considerazione;
− medesime considerazioni si impongono con riferimento al quinto motivo d'appello, attinente nuovamente alla domanda di usucapione avanzata in prime cure dai sigg.ri in via riconvenzionale subordinata, con Parte_1
riferimento alla servitù di passaggio sulle scale interne sopra menzionate.
3.3.1) I rilievi sopra svolti comportano, peraltro, anche l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dal sig. ed avente ad oggetto le contestazioni mosse da CP_1 quest'ultimo alla sentenza del Tribunale di Firenze, nella parte in cui era stata respinta la domanda del predetto attore in prime cure e volta alla declaratoria di illegittimità, oltre che alla conseguente rimessione in pristino, dell'apertura finestrata posta al secondo piano del condominio di Via del Partigiano (in ordine al quale il predetto Tribunale aveva invece riconosciuto i presupposti per l'intervento acquisto per usucapione a favore dei sigg.ri
. Parte_1
3.3.1.1) Le considerazioni svolte ai paragrafi (e relativi sotto-paragrafi) che precedono comportano infatti, come detto, il venir meno della rilevanza delle domande di usucapione avanzate in via riconvenzionale subordinata dai convenuti in prime cure e, per l'effetto, anche del motivo di dell'appello incidentale in questione.
3.4) Con il sesto ed ultimo motivo del gravame principale, infine, è stata censurata l'erroneità della sentenza “...nella parte in cui non ha esaminato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai Sig.ri sin dalla comparsa di Parte_1
18 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e riproposizione della domanda stessa nel presente grado di giudizio.
3.4.1) Sul punto deve rilevarsi come i convenuti in prime cure abbiano avanzato tale domanda sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, adducendo a sostegno della stessa che:
− “Non può, infatti, sfuggire che l'esistenza delle aperture in facciata, risalente per lo meno al 1964, oltre ad essere ben nota all'attore che vi risiede da decenni, è stata comunicata dall'Amministratore condominiale con nota dell'11 giugno 2018
(cfr. doc. 11 di controparte) ed ha formato oggetto di ampia discussione nell'ambito del ricorso per ATP che lo stesso sig. ha Controparte_1
proposto nei confronti, oltre che dei sig.ri degli eredi del sig. Parte_1
e del Condominio , via Ontignano n. 24.”; Per_1 Controparte_5
− “L'azione, dunque, può senz'altro ritenersi proposta se non con malafede, per lo meno con colpa grave ed è evidentemente produttiva di danni a carico dei sig.ri che dal momento dell'acquisto dell'immobile (25 maggio Parte_1
2017) si sono visti destinatari di plurimi esposti al per far Controparte_9
accertare la presunta abusività delle opere de qua, puntualmente esclusa dall'Amministrazione comunale, di un ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a far accertare, ancora una volta e nonostante la risposta comunale, la pretesa illegittimità urbanistico-edilizia delle aperture di cui si discute e, da ultimo, dell'atto di citazione avverso cui in questa sede si resiste” .
3.4.2) A fronte di tale espressa domanda, nella sentenza impugnata nulla è dato leggere espressamente sul punto, rilevando tuttavia come una (implicita) reiezione della domanda in questione possa evincersi dalla decisione raggiunta dal Tribunale di Firenze in punto di regolazione delle spese di lite quale effetto della complessiva valutazione delle contrapposte domande delle parti.
Il predetto Tribunale ha infatti, come ricordato all'inizio della presente motivazione, accolto parzialmente sia le domande attoree che quelle dei convenuti, concludendo quindi in motivazione che “La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese. Per le stesse ragioni vengono ripartite per metà tra attore e convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio” e statuendo conseguentemente:
“compensa le spese;
ripartisce per metà tra attore e convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio”.
Per quanto, dunque, la domanda di condanna avanzata ex art. 96 c.p.c. dai sigg.ri non sia stata espressamente oggetto di reiezione, la stessa deve Parte_1
ritenersi implicitamente respinta per effetto della decisione del Tribunale di Firenze di
19 ritenere ravvisabile una soccombenza reciproca tra le parti, idonea a consentire la compensazione integrale delle spese di lite.
Deve peraltro rilevarsi come gli odierni appellanti non abbiano, invece, proposto specifiche contestazioni alla decisione del giudice di prime cure di procedere alla compensazione integrale delle spese di lite in questione.
È pur vero che gli appellanti hanno chiesto la refusione delle spese (da intendersi riferite al doppio grado di giudizio) e, nuovamente, la condanna del sig. al CP_1
risarcimento ex art. 96 c.p.c., ma ciò è stato presentato quale effetto della riforma della sentenza di prime cure e della reiezione delle domande avanzate dal sig. CP_1 medesimo (“Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice di secondo grado, nel respingere le domande ex adverso proposte in riforma della sentenza appellata, voglia condannare il sig. al risarcimento dei danni in favore degli odierni comparenti Controparte_1
ex art. 96 c.p.c.; danni da liquidarsi in via equitativa nella misura di un multiplo della condanna alle spese legali”).
3.4.3) Nell'ottica predetta deve quindi rilevarsi come la contestazione in esame non possa trovare accoglimento ove riferita alla mancata adozione di una statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, in presenza di una soccombenza reciproca (con accoglimento parziale delle domande dell'una e dell'altra parte) idonea a compensare integralmente le spese di lite.
In tale contesto, in effetti, deve ritenersi condivisibile la decisione del Tribunale di
Firenze di non emettere la condanna richiesta, atteso che la parziale fondatezza delle domande attoree ha ben fondato una valutazione nel senso della non ravvisabilità della mala fede richiesta dall'art. 96 c.p.c. onde dare corso ad una condanna ai sensi di tale norma.
La Suprema Corte, del resto, è orientata nel senso che “La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente attraverso l'impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata” (cfr Cass. 26544 dell'11.10.2024).
3.4.4) La censura in oggetto deve invece essere presa in considerazione quale postulato effetto della riforma della sentenza di prime cure, con reiezione integrale delle domande avanzate dal sig. CP_1
In tal caso, all'evidenza, risulta venire meno il presupposto giustificatore della decisione assunta dal Tribunale di Firenze e deve in questa sede essere operata una specifica ed espressa valutazione in ordine a tale domanda.
20 3.4.5) La domanda è fondata e suscettibile di accoglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3.4.5.1) Gli appellanti hanno avanzato la propria richiesta adducendo anzitutto il carattere emulativo delle domande proposte dal sig. in quanto CP_1 sostanzialmente inutili e prive di un effetto positivo per quest'ultimo, pur in caso di loro accoglimento, e fonte peraltro di futuri nuovi contenziosi atteso che l'accoglimento stesso avrebbe determinato l'interclusione della mansarda e, per l'effetto, la necessità di procedere all'apertura di collegamenti con l'esterno che, necessariamente, avrebbero dovuto essere individuati in quelli già preesistenti (ed oggetto della presente causa).
Gli stessi appellanti hanno quindi evidenziato come il sig. fosse CP_1
perfettamente consapevole dello stato dei luoghi, in quanto ivi residente da decenni, sì che la proposizione della domanda di primo grado, fondata sulla prospettazione di tempi di realizzazione delle opere in questione non corrispondenti invece alla realtà, dimostrava la mala fede del predetto attore in prime cure.
3.4.5.2) Al netto delle motivazioni personali che possono aver spinto il sig.
a promuovere il giudizio in esame, ed a prescindere altresì dal nutrito CP_1
contenzioso che pare aver contraddistinto le sorti dei condomini di Via del Partigiano, va rilevato come lo stesso attore in prime cure abbia espressamente allegato di aver acquistato il proprio immobile nel 1963 (cfr doc. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado), direttamente dal costruttore, sig. Per_4
Il sig. si presenta dunque come uno degli acquirenti originari degli CP_1
appartamenti siti nel fabbricato in questione ed era pertanto a conoscenza delle caratteristiche morfologiche dello stesso, come esistenti sin dal momento della sua costruzione.
L'allegazione di fatti, a sostegno delle proprie domande, risultati poi non conformi a verità (come accertata nella presente sede) risulta dunque confortare la valutazione degli odierni appellanti in ordine alla mala fede attorea, o quantomeno alla colpa grave, nel proporre le domande avanzate nel primo grado di giudizio.
Non si tratta in effetti, nel caso di specie, di elementi incerti oggetto di allegazione di parte volta a prospettare un chiarimento pur nell'ottica della parte stessa, ma di elementi fattuali a conoscenza della parte che sono stati prospettati in modo diverso, consapevolmente, nell'ottica di fornire un supporto alle domande della parte medesima.
Né appare trascurabile il fatto che lo stesso abbia proposto le CP_1
domande in questione a 55 anni circa dal proprio acquisto (il giudizio di primo grado è stato instaurato nel luglio del 2018) e, anche accedendo alla stessa prospettazione del predetto attore in prime cure, a 54 anni dalla prospettata costruzione del vano scale ed a 44
21 anni circa dalla prospettata costruzione della villetta di Via Ontignano, senza mai addurre alcunché sul punto oggetto di causa in tutto il periodo intermedio (non constando, neppure a livello di allegazione, che ciò sia mai avvenuto) e dunque con un comportamento che ulteriormente conforta un giudizio sulla consapevolezza dell'infondatezza della domanda oggetto di causa e sulle finalità sostanzialmente strumentali poste a fondamento della proposizione della domanda stessa.
3.4.5.3) La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellanti deve quindi trovare accoglimento, osservandosi poi come la Corte Costituzionale abbia affrontato la questione se “...la disposizione censurata, assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare né un massimo né un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata, violerebbe la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost., nonché il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost”.
Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta al proprio esame, la Corte Costituzionale ha rilevato, tra i tanti passaggi argomentativi di rilievo, che:
→ “...l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2018),ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell'attività maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare – così come ha già fatto – il precetto legale”;
→ “Si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176)”;
→ “Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma
22 dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)”;
→ “Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale
e quindi – ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione – è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost”.
La giurisprudenza di legittimità, pur tenendo in considerazione i rilievi argomentativi della Corte Costituzionale, ha peraltro valorizzato come l'attuale testo dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contenga alcun espresso limite quantitativo, rilevando che:
→ “...deve ribadirsi che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01). La sentenza impugnata parametra la somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a quanto
l'esecutato ancora deve al creditore. Sebbene usualmente si prenda a riferimento
l'importo delle spese legali, l'ampia discrezionalità riservata al giudice dalla disposizione in esame impedisce che possa affermarsi l'irragionevolezza del criterio adottato, in ogni caso parametrato ad un dato oggettivo qual è il valore della causa. Non vi sono margini, pertanto, per sottoporre a revisione in questa sede la decisione del giudice di merito” (così, in motivazione, Cass. 26435 del
20.11.2020);
→ “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi
23 tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito” (cfr Cass. 8943 del 18.3.2022, in massima).
3.4.5.4) Nella prospettiva ermeneutica – anche costituzionalmente orientata – sin qui descritta deve quindi rilevarsi come, a prescindere dal venir meno di un tetto massimo per l'importo della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., occorra comunque dare corso ad una determinazione quantitativa imperniata sulla “ragionevolezza” dei criteri adottati.
Nel caso di specie, ritiene il collegio che la liquidazione in oggetto debba essere condotta avendo a riferimento:
− la misura delle spese di lite;
− la consistenza (o, per converso, l'inconsistenza) delle difese ed il correlato livello di abuso dello strumento processuale.
In riferimento a tali criteri si deve quindi ribadire in questo contesto come la proposizione delle domande da parte del sig. nel giudizio di prime cure e la CP_1
conseguente resistenza nel presente grado di giudizio si sia, sin dall'inizio, declinata secondo un'impostazione difensiva basata su una rappresentazione dei fatti consapevolmente non conformi a realtà.
Ciò ha comportato, in sostanza, l'espletamento di un processo che, nella sostanza e nell'esito finale, si è rivelato inutile, in cui l'abuso dello strumento processuale (o, sotto altro aspetto, la colpa grave nell'aver agito in prime cure e resistito in grado di appello) si correla allo stesso espletamento del processo.
In questa prospettiva ritiene dunque il collegio di liquidare la somma da porre a carico della ex art. 96 c.p.c., in misura pari alla metà delle spese di lite da CP_1
liquidare con riferimento sia al primo che al secondo grado di giudizio (nei termini specificamente indicati al successivo paragrafo 4.1), quale importo equitativamente comparabile all'entità dell'abuso processuale posto in essere per ciascuno di tali gradi di giudizio, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di essere valorizzati ai fini in esame.
Tale importo, dunque, risulta complessivamente pari ad € 8.803,50 (50% della sommatoria di € 7.616,00 + € 9.991,00), liquidato in misura omnicomprensiva al valore attuale della moneta e da maggiorare unicamente degli interessi computati al tasso di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate sulla scorta CP_1
24 dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e
12 allegate al predetto D.M.
4.1) L'esito di tale liquidazione è pari:
A) per il primo grado, a complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, €
2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
B) per il grado di appello, a complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da NE AN e UR CA e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1689/2021 del Tribunale di Firenze, in Controparte_1 accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e con assorbimento sia degli altri motivi dell'appello principale stesso, ad eccezione del sesto, e dell'appello incidentale, in totale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e del CP_2 Controparte_3
Ontignano 24, Fiesole;
[...]
2) respinge le domande avanzate da Controparte_1
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_1
NE AN e UR CA le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in a complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
25 4) condanna parte appellata a versare a parte appellante NE Controparte_1
AN e UR CA, ex art. 96 c.p.c., l'importo di € 8.803,50 da maggiorare degli interessi computati al tasso di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1631/2021
promossa da:
NE AN e UR CA, entrambi elettivamente domiciliati in Firenze presso lo studio dell'Avv. Silvia Santinelli, che li rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Controparte_1
Alberto Ferretti, che lo rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
e
CP_2
. Controparte_3
APPELLATI contumaci avverso sentenza n. 1689/2021 del Tribunale di Firenze
CONCLUSIONI
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, previo rigetto dell'appello incidentale proposto dal Sig. previo annullamento Controparte_1
e/o riforma, nella parte gravata, della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1689/2021 pubblicata il 18.6.2021, confermandola per il resto, e previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliere le conclusioni già formulate dai Sig.ri Parte_1 in esito al giudizio di primo grado, e precisamente: “- in tesi, rigettare in quanto infondate le domande ex adverso proposte;
- nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità delle opere ex adverso contestate, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta: - accertare e dichiarare, nei confronti del Sig. della Controparte_1
Sig.ra e del Condominio di via del Partigiano 11- 17 - via Ontignano n. CP_2
24 Fiesole (FI), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4
l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, in favore dell'immobile sito in
Fiesole, località con accesso da via Ontignano n. 24, catastalmente CP_4
identificato al foglio n. 36, p.lla 128, sub. 500 e 501 ed a carico del Condominio di via del
Partigiano n. 11-17- via Ontignano n. 24 Montebeni Fiesole (FI) e delle unità immobiliari che lo compongono di proprietà dei soggetti sopra menzionati (catastalmente identificate, la proprietà al foglio n. 36, p.lla 140 sub 1 e 2, e la proprietà al CP_1 CP_2
foglio n. 36, p.lle 103 sub 500, 115, 117 sub 500, 103 sub 501, 117 sub 501, 276 sub 500), esercitata attraverso le aperture esistenti nella facciata tergale del corpo di fabbrica di via del Partigiano 11-17 al piano primo ed al piano secondo, rispettivamente per
l'accesso al piano secondo del corpo di fabbrica di via del Partigiano n. 11-17 e per
l'accesso alla terrazza-lastrico solare a copertura del piano primo del corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24, come meglio descritte nel presente atto, e quindi del diritto dei
Sig.ri AN e CA al mantenimento di dette aperture, con ordine al
Conservatore dei Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza;
- accertare e dichiarare nei confronti del Sig. della Sig.ra Controparte_1 [...]
e del Condominio di via del Partigiano 11- 17, via Ontignano n. 24, in persona CP_2 del legale rappresentante pro tempore, l'intervenuta usucapione in favore dei Sig.ri
NE AN e UR CA del diritto di proprietà del vano scale e relative scale costituenti il collegamento tra il corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24 ed il secondo
2 piano di quello di via del Partigiano 11- 17, e comunque del diritto al mantenimento e all'uso esclusivo dei predetti vano scale e relative scale, con ordine al Conservatore dei
Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza - in ogni caso, condannare ex art. 96 c.p.c. il sig. al risarcimento dei danni in Controparte_1
favore dei sig.ri NE AN e UR CA, da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”; - in via istruttoria, ammettere i due capitoli di prova per testi dedotti con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., pag. 8, che di seguito si ripropongono: “DCV che nel 1978 e per tutto il periodo in cui ha frequentato l'abitazione di via Ontignano n. 24 in all'epoca CP_4 di proprietà del Sig. e cioé fino al 2017, nella soffitta dell'edificio di via Persona_1
del Partigiano n. 11-17 ad essa collegata si apriva una portafinestra che, mediante alcuni scalini, consentiva l'accesso alla terrazza a copertura del primo piano dell'abitazione in via Ontignano n. 24 stessa”; “DCV che la fotografia che le si mostra (sub. doc. 26 di parte convenuta) rappresenta lo stato dei luoghi esistente al 1978” (essendo indicato a teste il Sig. residente in [...], Fiesole - FI) Testimone_1 CP_4
ed acquisire al fascicolo la produzione documentale effettuata in data odierna. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché refusione dei contributi unificati e delle spese di C.T.U. e C.T.P.”.
Per la parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte: - Rigettare l'appello proposto dai
Sigg.ri in quanto infondato in fatto e in diritto. - In via di appello Parte_1
incidentale: in parziale riforma della sentenza 1689/21 Tribunale di Firenze (doc.A), così come corretta con l'ordinanza del 18.10.2021 (doc.B), rigettare la domanda di usucapione di controparte avente ad oggetto la servitù di passaggio dal varco aperto al secondo piano del condominio di Via del Partigiano (varco che mette illegittimamente in comunicazione l'unità immobiliare del secondo piano del richiamato condominio con il lastrico solare della villetta di Via Ontignano) e conseguentemente in accoglimento della domanda proposta in primo grado dal Sig. , dichiarare Controparte_1
l'illegittimità di tale varco e disporne la riduzione in pristino e dunque condannare le parti appellanti ad eliminare tale varco. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
MOTIVAZIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, NE AN e UR CA hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1689/2021 del Tribunale di Firenze, con la quale era stato così statuito: “Il Tribunale dichiara illegittima l'apertura posta sulla
3 facciata tergale del Condominio sito in Fiesole, località Via del Partigiano n. CP_4
11-13 che crea collegamento con la villetta di Via Ontignano n. 24; condanna AN
NE e CA UR ad eliminare tale apertura;
dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore dell'immobile sito in Fiesole, località
Via di Ontignano n. 24, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di CP_4
Fiesole al foglio 36, particella 128 sub. 500 da esercitare attraverso l'apertura finestrata posta al piano secondo dell'edificio sito in Fiesole, località Via del Partigiano CP_4
n. 11-13 per accedere dalla terrazza-lastrico solare che copre il primo piano del fabbricato di Via Ontignano n. 24 al locale soffitta sito al piano secondo del Condominio suddetto e viceversa;
respinge la domanda di riguardo al vano Controparte_1
scale e relative scale posti al primo piano del Condominio di Via del Partigiano n. 11-13
e che danno accesso al locale soffitta;
compensa le spese;
ripartisce per metà tra attore e convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio”.
1.1) Il giudizio di prime cure era stato instaurata da Controparte_1
quale proprietario di un appartamento posto al piano terra (e seminterrato) ubicato nel
Condominio “di Montebeni”, sito in Via del Partigiano nn. 11-13 e Via Ontignano n. 24, in Fiesole (FI), allegando che:
• l'appartamento posto al primo piano di tale condominio era di proprietà di tale mentre all'ultimo piano vi era un'unità immobiliare (una CP_2 mansarda) ormai da molti anni collegata ad un'adiacente villetta avente ingresso da
Via Ontignano;
• il predetto collegamento era strutturato secondo un duplice modo:
o vi era un'apertura sulla facciata condominiale tergale, che collegava la villetta con l'interno del condominio e consentiva quindi, tramite una scala
(posta in un vano scale in muratura), di accedere alla mansarda;
o era poi presente un'ulteriore apertura sulla facciata condominiale tergale, costituita da una porta-finestra, che consentiva di accedere dalla mansarda ad una terrazza/lastrico solare posta a copertura del primo piano della villetta sopra ricordata;
• tale villetta (comprensiva della mansarda predetta) era stata acquistata nel 2017 dai sigg.ri NE AN e UR CA;
• entrambi i collegamenti predetti dovevano ritenersi illegittimi, in quanto attuati mediante aperture sulla facciata condominiale in assenza del consenso dei condomini e diretti a mettere in collegamento una parte del condominio con un edificio di proprietà esclusiva non ricompreso nel condominio stesso, in tal modo peraltro determinando il venire in essere di un'illegittima servitù di passaggio;
4 • erano altresì illegittimi il vano scale e le scale di collegamento tra la villetta e la mansarda, in quanto abusivamente occupanti un'area condominiale e parimenti destinate a consentire l'esercizio di una servitù illegittima;
• inutili si erano rivelati i solleciti rivolti all'amministratore del condominio ed ai sigg.ri al fine di ottenere la chiusura almeno di una delle due Parte_1
aperture predette.
1.1.1) Sulla scorta di tali rilievi, il sig. aveva quindi chiesto nel CP_1 merito: “- Accertata l'illegittimità delle due aperture descritte nel presente atto e poste sulla facciata tergale del oggetto di causa, Controparte_5
condannare i sig.ri AN NE e CA UR ad eliminare tali aperture e quindi a ripristinare la facciata – Accertata l'illegittimità del vano scale e CP_6
delle relative scale posti al piano primo del Condominio - costituenti il collegamento tra la villetta e la mansarda del -, condannare i Controparte_5 sig.ri AN NE e CA UR a demolire tali opere”.
1.2) Si erano costituiti i sigg.ri che, dopo aver premesso una Parte_1
ricostruzione storica delle vicende correlate agli immobili oggetto di causa (ivi compresa la pregressa insorgenza di contenziosi tra la famiglia del sig. ed il dante CP_1
causa dei predetti convenuti, sig. , avevano contestato la fondatezza delle domande Per_1
di controparte, in particolare esponendo che:
o anche la villetta di proprietà dei convenuti faceva parte del condominio in questione che, in effetti, contemplava nella propria denominazione anche l'ingresso da Via Ontignano 24 (e cioè l'ingresso della villetta stessa);
o l'apertura che fungeva da collegamento tra la mansarda e la villetta tramite la rampa di scale interna tra il primo ed il secondo piano era stata realizzata direttamente dal costruttore dell'edificio (ed era espressamente menzionata nel contratto di vendita tra il costruttore stesso, tale sig. ed il già Persona_2
menzionato sig. ; Per_1
o altrettanto esistente ab origine era l'apertura sulla facciata al secondo piano e non incideva su tale rilievo il fatto che il sig. avesse realizzato, nel 1975, una Per_1
scala di collegamento tra tale apertura ed il sottostante lastrico solare di nuova costruzione;
o la realizzazione di tali aperture, comunque, non avrebbe potuto essere considerata illegittima, in quanto esercizio delle prerogative del singolo condomino ex art. 1102 c.c. e, infine, la rimozione delle aperture stesse avrebbe comportato l'effetto di rendere interclusa la mansarda in questione;
5 o in ogni caso, nell'ipotesi in cui il giudice avesse ritenuto illegittime le aperture in oggetto, veniva esposto come i sigg.ri avessero acquisito per Parte_1
usucapione il diritto a mantenerle in essere, trattandosi di utilizzo di uno stato dei luoghi esistente sin dal 1964, avanzando quindi domanda riconvenzionale in tal senso (con necessità di chiamata in causa del condominio e della sig.ra
[...]
; CP_2
o infine, proprio il risalente stato dei luoghi evidenziava la mala fede di controparte, di cui veniva chiesta la condanna ex art. 96 c.p.c.
1.2.1) I predetti convenuti avevano quindi chiesto: “- in tesi, rigettare in quanto infondate le domande ex adverso proposte;
- nella denegata ipotesi di ritenuta illegittimità delle opere ex adverso contestate: - accertare e dichiarare, nei confronti del Sig.
della Sig.ra e del Condominio di via del Controparte_1 CP_2
Partigiano 11-17 - via Ontignano n. 24 Fiesole (FI), in persona del legale rappresentante pro tempore, l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio, in favore dell'immobile sito in Fiesole, località con accesso da via Ontignano n. 24, catastalmente CP_4
identificato al foglio n. 36, p.lla 128, sub. 500 ed a carico del Condominio di via del
Partigiano n. 11-17 - via Ontignano n. 24 Fiesole (FI) e delle unità immobiliari che lo compongono di proprietà dei soggetti sopra menzionati, esercitata attraverso le aperture esistenti nella facciata del corpo di fabbrica di via del Partigiano 11-13 al piano primo ed al piano secondo per l'accesso al piano secondo del corpo di fabbrica di via del
Partigiano n. 11-13 e per l'accesso alla terrazza-lastrico solare a copertura del piano primo del corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24, come meglio descritte nel presente atto, e quindi del diritto al mantenimento di dette aperture, con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza;
- accertare e dichiarare nei confronti del Sig. della Sig.ra e Controparte_1 CP_2
del , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, l'intervenuta usucapione in favore dei Sig.ri NE AN
e UR CA del diritto di proprietà del vano scale e relative scale costituenti il collegamento tra il corpo di fabbrica di via Ontignano n. 24 ed il secondo piano di quello di via del Partigiano 11-13, e comunque del diritto al mantenimento e all'uso esclusivo del vano scale e delle relative scale, con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di disporre la trascrizione della relativa sentenza;
- in ogni caso, condannare ex art. 96
c.p.c. il sig. al risarcimento dei danni in favore dei sig.ri NE Controparte_1
AN e UR CA, da liquidarsi in via equitativa;
- in ogni caso, con condanna al pagamento delle spese e competenze di lite”.
6 1.3) Autorizzata la chiamata in causa avanzata dai convenuti, nessuno si era poi costituito per il Condominio di via del Partigiano n. 11-17 - via Ontignano n. 24 (di seguito: Condominio) e per la sig.ra che venivano pertanto dichiarati contumaci. CP_2
1.4) Effettuata istruttoria mediante produzioni documentali ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale di Firenze aveva infine ritenuto che:
− in base alle risultanze emergenti dalla predetta consulenza tecnica, “...i due edifici in effetti sono sostanzialmente autonomi e non danno luogo ad un unico fabbricato condominiale”, in quanto “...non dispongono di parti o spazi di uso comune;
risultano indipendenti negli accessi alle singole proprietà; non risultano sussistere impianti comuni;
essendo stati costruiti in periodi diversi hanno fondazioni ed elementi strutturali distinti, con solai posti a quote diverse;
anche le coperture dei due edifici risultano ben distinte, così il piano del lastrico solare posto a copertura della villetta di Via Ontignano risulta oltre un metro sotto quota rispetto al piano di calpestio al piano di calpestio della soffitta dell'edificio di Via del Partigiano”;
− non poteva ravvisarsi un condominio neppure avendo a riferimento l'ipotesi di costruzioni “in sequenza” (come nel caso di villette “a schiera”) dal momento che
“Nel caso in oggetto l'unico elemento comune tra i due corpi di fabbrica realizzati in epoche distinte è costituito esclusivamente dal muro divisorio lungo una parete tergale fino al punto di altezza comune. Si tratta certamente di elemento insufficiente per poter affermare che i due immobili danno luogo a un unico fabbricato condominiale risultando per tutto il resto, ivi compresi gli impianti, del tutto autonomi. Né rileva al fine che qui interessa che i proprietari delle unità immobiliari costituenti il complesso edilizio in questione con decorrenza dal 2004 abbiano gestito quale condominio l'intero corpo di fabbrica: i fatti per cui è causa sono infatti anteriori e in ogni caso tali modalità di gestione non interferiscono con la sussistenza o meno di condominio e la disciplina dei diritti reali dedotti in questa sede”;
− le due aperture oggetto di causa, dunque, non erano consentite “...in ragione del principio che in tema di uso della cosa comune è illegittima l'apertura di un varco praticata nel muro perimetrale dell'edificio da un comproprietario CP_6
al fine di mettere in comunicazione un locale di sua proprietà esclusiva, ubicato nel medesimo fabbricato, con altro immobile pure di sua proprietà ma estraneo al condominio, comportando tale utilizzazione la cessione del godimento di un bene comune in favore di soggetti non partecipanti al condominio, con conseguente alterazione della destinazione, giacché in tal modo viene imposto sul muro perimetrale un peso che dà luogo ad una servitù, per la cui costituzione è
7 necessario il consenso scritto di tutti i condomini(Cass. 4501/15; Cass.
20553/20)”;
− al momento della vendita da parte del sig. al sig. del resto, era già Per_2 Per_1 avvenuta la vendita anche di altre unità immobiliari allocate nell'edificio in questione, con conseguente insorgenza di un condominio e, quindi, del consenso dei relativi condomini onde ravvisare la legittimità della concessione in questione;
− non era fondata la domanda attorea relativa alle scale di collegamento tra l'apertura nel muro perimetrale e la mansarda, dal momento che “Le scale in oggetto, interne all'edificio di Via del Partigiano, non risultano infatti avere natura condominiale in quanto non risultano destinate all'uso comune( art. 1117 c.c.), bensì esclusivamente a consentire l'accesso alla soffitta e non hanno alcun collegamento con altre parti condominiali. In sostanza tali scale risultano costituire esclusivamente una pertinenza della soffitta. Nulla del resto ha specificato l'attore per precisare la natura condominiale dell'area in cui insistono le scale in questione: non risulta del resto quale sarebbe l'accesso condominiale a tale spazio”;
− era infondata la domanda di usucapione della servitù di passaggio verso la scala di accesso alla soffitta, avanzata dai convenuti, per difetto del requisito dell'apparenza;
− era invece fondata la domanda di usucapione della servitù di passaggio mediante la porta finestra posta al secondo piano, stante la piena visibilità di tale opera;
− la soccombenza reciproca tra le parti giustificava la compensazione delle spese di lite.
1.4.1) Su queste basi, dunque, il Tribunale di Firenze aveva reso la statuizione già in precedenza ricordata al paragrafo 1).
2) Nei confronti di tale sentenza hanno anzitutto proposto appello NE AN
e UR CA, preliminarmente dando atto di aver contestualmente proposto ricorso per la correzione di errore materiale della sentenza stessa, correlato alla mancata indicazione dei dati catastali concernenti il fondo servente ed il fondo dominante e chiedendo quindi la correzione del dispositivo, nei seguenti termini: “dichiara
l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio in favore dell'immobile sito in Fiesole, località Via di Ontignano n. 24, rappresentato al Catasto CP_4
Fabbricati del Comune di Fiesole al foglio 36, particella 128 sub. 500 e 501, ed a carico delle unità immobiliari che compongono l'immobile di via del Partigiano n. 11-17 in
Fiesole, catastalmente identificate, la proprietà del Sig. (C.F. Controparte_1
C.F.: ), al foglio n. 36, p.lla 140 sub 1 e 2, e la proprietà della C.F._1
8 Sig.ra (C.F. ) al foglio n. 36, p.lle 103 sub 500, 115, CP_2 C.F._2
117 sub 500, 103 sub 501, 117 sub 501, 276 sub 500, da esercitare attraverso l'apertura finestrata posta al piano secondo dell'edificio sito in Fiesole, località Via del CP_4
Partigiano n. 11-13 per accedere dalla terrazza-lastrico solare che copre il primo piano del fabbricato di Via Ontignano n. 24 al locale soffitta sito al piano secondo del
Condominio suddetto e viceversa” (con sottolineatura della parte da aggiungere al dispositivo già emesso).
2.1) Il gravame è stato poi affidato ai seguenti motivi:
1°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c., art. 100 c.p.c., art. 833 c.c. Abuso del diritto.
Violazione del principio nemo venire contra factum proprium”, contestando l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Firenze in ordine a varie eccezioni preliminari sollevate dai convenuti in prime cure, sostanzialmente concernenti la ravvisabilità di un “abuso del diritto” da parte del sig. sotto vari CP_1
profili;
2°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 1117 c.c., art. 1117-bis c.c., art. 1102 c.c., art. 1122
c.c.; 880 c.c.; art. 112 c.p.c.”, rilevando l'erroneità:
o sia della decisione del Tribunale di Firenze di non ritenere sussistente un condominio tra i due edifici oggetto di causa, dal momento che già la condivisione del muro maestro (accertato dal CTU) rappresentava un elemento idoneo a ritenere che, invece, i due edifici costituissero un unico condominio;
o sia della conclusione per cui sarebbe stato necessario il consenso degli altri condomini, dal momento che le aperture oggetto di causa risalivano al momento della costruzione del fabbricato (nel 1961, quando non vi era ancora alcun condominio) e non erano state realizzate onde consentire il collegamento con la villetta adiacente, costruita successivamente (dal 1968 al 1975);
o sia, per l'effetto, della ritenuta applicabilità alla presente fattispecie dell'orientamento giurisprudenziale concernente i varchi praticati nel muro condominiale da uno dei condomini, non vertendosi nel caso di specie in tale ipotesi;
9 3°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 1117 c.c., 1117-bis c.c., art. 1102 c.c., art. 1122 c.c.;
1158 c.c.; 1061 c.c.”, contestando la decisione del Tribunale di Firenze di respingere la domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio tramite la scala interna, in quanto ritenuta priva del requisito dell'apparenza, e rilevando invece come la stessa CTU avesse indicato l'esistenza di elementi da cui pervenire a conclusioni opposte e, infine, che l'esistenza della scala era stata sicuramente percepibile dal 1964 al 1975, quando era stata terminata la villetta confinante;
4°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c.; art. 1061 c.c.; art. 1158 c.c.”, chiedendo che, in caso il giudice di prime cure avesse ritenuto che il ricorso per la correzione materiale della sentenza (sopra ricordato) non fosse suscettibile di accoglimento, le istanze ivi avanzate dovevano qualificarsi come ulteriore motivo di gravame, non essendo compiutamente illustrati nella sentenza impugnata i dati catastali del fondo servente e non essendo in alcun modo indicati quelli del fondo dominante;
5°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 1158 c.c.”, rilevando che “La sentenza appellata, avendo (correttamente) rigettato la domanda del Sig. volta a CP_1 dichiarare l'illegittimità del vano scale e delle relative scale costituenti collegamento tra l'apertura nel muro perimetrale e la soffitta, non ha esaminato la domanda riconvenzionale, proposta anch'essa in denegata ipotesi, dei Sig.ri volta ad accertare la proprietà, per intervenuto usucapione, Parte_1
della medesima scala di accesso alla soffitta e del medesimo vano scale. Pertanto, detta domanda in questa sede viene riproposta, onde sottoporla al Giudice di secondo grado, conservando i Sig.ri l'interesse alla sua Parte_1 decisione quantomeno nell'ipotesi in cui la pronuncia venga impugnata in parte qua dal Sig. ; CP_1
6°. “Erroneità ed illogicità della sentenza n. 1689/2021 del 18.6.2021 del Tribunale di
Firenze; omessa, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione. Violazione
e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c.; art. 96 c.p.c.”, censurando l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dai convenuti in prime cure.
10 Gli appellanti hanno quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) Radicatosi il contraddittorio, il sig. ha contestato le censure CP_1
mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo a propria appello incidentale avverso “la sentenza di primo grado nel punto in cui ha rigettato la domanda di illegittimità e rimessione in pristino dell'apertura posta al secondo piano del condominio di Via del Partigiano”.
2.2.1) Il gravame incidentale predetto è stato avanzato sulla scorta dei seguenti motivi:
a) non era stato dimostrato che il requisito dell'apparenza correlato all'acquisto della predetta servitù fosse perdurato per almeno venti anni;
b) a prescindere dal dubbio concernente l'estensione cronologica della visibilità della porta-finestra in questione, la presenza di tale apertura non consentiva di individuare con esattezza il rapporto tra i due fondi, che rappresentava invece il nucleo portante del concetto di “apparenza” ai fini in esame.
Il sig. ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle domande CP_1
ricordate in epigrafe.
2.3) Non si sono costituiti nel presente grado di giudizio (come in effetti già in prime cure) la sig.ra ed il Condominio, di cui occorre quindi dichiarare la CP_2
contumacia.
3) Ciò premesso, occorre prendere anzitutto in considerazione l'appello principale proposto dai sigg.ri rilevandone sin d'ora la fondatezza, alla stregua e Parte_1
nei limiti delle considerazioni che seguono.
3.1) Con il primo motivo di tale gravame è stato dedotto che “La sentenza appellata è, anzitutto, errata nella parte in cui ha accolto la domanda proposta dal Sig. di accertamento della illegittimità del varco di collegamento tra la soffitta CP_1
di via del Partigiano ed il terra-tetto di via Ontignano, nonché di accertamento della illegittimità della porta-finestra, non essendosi il Giudice di primo grado avveduto delle eccezioni preliminari sollevate dai Sig.ri che precludevano di Parte_1 entrare nel merito di tali domande”, e che, stante l'omessa pronuncia sul punto, “Pertanto, tali eccezioni vengono riproposte in questa sede per essere sottoposte allo scrutinio del
Giudice di secondo grado, affinché, in loro accoglimento, la sentenza appellata venga riformata nei capi richiamati”.
3.1.1) A tale premessa gli appellanti hanno fatto seguire una variegata congerie di doglianze, articolata in una serie di considerazioni il cui portato unificatore è dato dalla censura mossa alla condotta processuale del sig. che, in un'ottica CP_1
11 complessiva, dovrebbe ritenersi qualificarsi nei termini di un'azione emulativa integrante un “abuso del diritto”.
Ciò, intendendo riassumere i tratti distintivi delle considerazioni in questione, in quanto:
− il sig. non avrebbe tratto alcuna utilità dall'eventuale accoglimento CP_1
delle proprie domande;
− lo stesso sig. si era disinteressato, per oltre 50 anni, delle aperture in CP_1
questione;
− “...il silenzio serbato dal Sig. per cinquanta anni circa la CP_1
configurazione dello stato dei luoghi valga come rinuncia implicita a far valere la domanda che ha dato l'avvio al presente giudizio. In ogni caso, anche in applicazione del principio nemo venire contra factum proprium, l'azione proposta dal Sig. deve essere dichiarata inammissibile e/o CP_1 comunque non meritevole di tutela giuridica”;
− l'accoglimento delle domande del avrebbe comportato CP_1
l'interclusione della mansarda, con conseguente necessità di munire la stessa di accessi che, per la loro allocazione, non potevano che essere individuati in quelli già esistenti ed oggetto di causa.
3.1.2) Il motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile.
3.1.2.1) In proposito preme infatti rilevare come nessuno dei rilievi ora descritti risulti mosso nel contesto della comparsa di costituzione e risposta dimessa in prime cure dai sigg.ri dove invece, stante il tenore dell'eccezione in questione e Parte_1 dei fatti costitutivi ad essa allegati (integranti questione non rilevabile d'ufficio), avrebbero dovuto essere esposti.
In ogni caso, di essi – e dell'eccezione in oggetto – non vi è traccia neppure nella prima memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.
Non è dunque ravvisabile alcuna omissione di pronuncia da parte del Tribunale di
Firenze, nei termini oggetto del motivo di appello in esame, non essendo stata ritualmente sollevata alcuna eccezione nei in quest'ultimo descritti.
3.1.2.2) Né possono venire in rilievo, ai fini in esame, le doglianze sollevate da parte dei convenuti in prime cure, odierni appellanti, alla condotta di mala fede ascritta all'attore per la promozione della causa avanti al Tribunale di Firenze ed in riferimento alla quale è stata avanzata la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
A sostegno di tale domanda, in effetti, non risultano avanzate le allegazioni sopra ricordate e ciò al netto del fatto che si tratta, appunto, di allegazioni operate a fondamento di istanza radicalmente diversa.
12 3.2) Con il secondo motivo dell'appello principale, i sigg.ri Parte_1
hanno contestato sotto vari profili la decisione del Tribunale di Firenze di ritenere che le aperture oggetto di causa non potessero ritenersi consentite, in quanto praticate a collegamento di due immobili non facenti parte dello stesso condominio.
3.2.1) Gli appellanti hanno in primo luogo lamentato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure di ritenere non ravvisabile nel caso di specie un condominio tra i due edifici oggetto di causa (quello con ingresso da Via del Partigiano e quello con ingresso da
Via Ontignano).
In particolare è stata censurata la valutazione secondo cui nel caso di specie era dato ravvisare unicamente, quale elemento prodromico alla ravvisabilità di un condominio tra tali edifici, la condivisione del muro portante a nord-ovest dell'edificio con ingresso da
Via del Partigiano, che svolge anche funzioni divisorie con l'adiacente villetta: nella ricostruzione operata dal Tribunale di Firenze, tale unico elemento non era sufficiente a far ritenere sussistente un condominio tra tali edifici, dal momento che “Si tratta certamente di elemento insufficiente per poter affermare che i due immobili danno luogo a un unico fabbricato condominiale risultando per tutto il resto, ivi compresi gli impianti, del tutto autonomi”.
3.2.1.1) A fondamento delle proprie censure sul punto, gli appellanti hanno esposto che:
• la condivisione del muro portante costituiva elemento sufficiente a consentire di ravvisare un condominio;
• l'art. 1117 c.c. “non individua un “numero minimo” di elementi che devono essere condivisi per potersi parlare di condominio” e tale norma era applicabile “anche nel caso di condivisione di un elemento o un impianto”;
• i proprietari dell'edificio di Via del Partigiano e quelli dell'edificio di Via
Ontignano si erano comunque costituiti in condominio e ciò non costituiva “...una mera “modalità di gestione” dei due fabbricati, come erroneamente ritenuto dal
Giudice di primo grado, bensì il riconoscimento che, sin dalla conclusione dei lavori di ampliamento della soffitta-sottotetto con realizzazione del terra-tetto sul giardino adiacente l'edificio di via del Partigiano, si è venuto a creare tra i due corpi di fabbrica un condominio (o, tutt'al più, un supercondominio), caratterizzato dalla condivisione della predetta muratura portante”;
• era inconferente il richiamo, operato dal giudice di prime cure, alla disciplina di cui all'art. 880 c.c., non essendosi in presenza di un muro destinato a “dividere” due proprietà, ma di un muro preesistente che, al momento della costruzione della
13 villetta di Via Ontignano, era stato inglobato in quest'ultima struttura con funzioni di muro portante (e con le aperture già ivi presenti).
3.2.2) In secondo luogo, i sigg.ri hanno evidenziato che, anche Parte_1
non ritenendo ravvisabile nel caso di specie un condominio tra i due edifici in questione, era comunque errata la decisione del Tribunale di Firenze di ritenere necessario il consenso degli altri condomini di Via del Partigiano.
3.2.2.1) In proposito gli appellanti hanno rimarcato che:
• le aperture oggetto di causa erano state realizzate al momento della costruzione del fabbricato di Via del Partigiano e ciò in assenza di qualsivoglia finalità di collegamento con la villetta adiacente, all'epoca non ancora esistente:
• dunque, gli originari acquirenti degli appartamenti ricavati nell'edificio di Via del
Partigiano (tra cui il sig. avevano acquistato tali appartamenti CP_1
quando già erano state realizzate le aperture in oggetto che, quindi, non necessitavano di alcun consenso da parte degli acquirenti/condomini stessi;
• l'atto di vendita da parte del sig. al sig. (del 1964) “...aveva Per_2 Per_1 espressamente ad oggetto “un locale ad uso di soffitta, … L'accesso al locale è da una scala esterna fino al piano primo e quindi da una rampa di scala interna fra il primo e il secondo piano”, oltre a “un appezzamento di terreno, adiacente
l'immobile innanzi indicato, … con fronte lungo una via privata che si attesta alla via di Ontignano” (così l'atto notarile sub doc. 30 di parte convenuta).”;
• in ogni caso, anche a voler diversamente opinare, era indubitabile che le aperture in questione erano state realizzate prima della costruzione della limitrofa villetta di
Via Ontignano;
• in nessun caso, quindi, poteva ritenersi che le aperture in questione fossero state realizzate “al fine” di collegare la mansarda presente sull'edificio di Via del
Partigiano con la villetta di Via Ontignano;
• “Il Giudice di primo grado, che ha deciso l'odierna controversia in pretesa applicazione del principio secondo cui un condomino non può aprire – senza il consenso degli altri condomini – un varco nella muratura perimetrale dell'edificio per collegarlo con altra adiacente unità immobiliare di propria esclusiva proprietà, ha finito per applicare alla fattispecie in esame un orientamento giurisprudenziale con essa inconferente”, in quanto “...il proprietario della soffitta-sottotetto dell'epoca non aveva alcun obbligo di acquisire il consenso dei condomini di via del Partigiano con riferimento a tali due aperture, perché queste preesistevano alla costruzione del terra-tetto di via
Ontignano. La circostanza sopravvenuta che all'immobile di via del Partigiano
14 sia stato successivamente costruito in aderenza l'immobile di via Ontignano, che ha “inglobato” l'apertura e la porzione esterna della scala, non muta i termini della questione”.
3.2.3) Il motivo è fondato.
3.2.3.1) A prescindere dalla questione concernente la qualificabilità in termini di condominio del complesso costituito dai due edifici oggetto di causa (quello con ingresso da Via del Partigiano e quello con accesso da Via Ontignano) deve rilevarsi come sia condivisibile il complesso di argomentazioni esposte da parte appellante nei paragrafi che immediatamente precedono.
3.2.3.2) L'analisi concernente la tempistica della realizzazione delle aperture in questione (e dunque la loro realizzazione in un momento antecedente o successivo alla stessa insorgenza di un condominio nell'edificio con accesso da Via del Partigiano) appare in effetti atteggiarsi con valenza preliminare rispetto ad ogni altra questione.
Ciò, infatti, deriva direttamente dal tenore della domanda ab origine avanzata in prime cure dal sig. volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità delle due CP_1 aperture oggetto di causa, oltre che del vano scale e delle scale ivi apposte, e, per l'effetto,
l'ordine di eliminare tali aperture e di demolire sia il predetto vano scale che le scale in questione.
Come accennato supra, il fondamento di tali domande è stato individuato dallo stesso attore in prime cure nel fatto che tali opere sarebbero state eseguite in assenza del consenso degli altri condomini, con conseguente illegittimità delle opere stesse: all'evidenzia tale prospettazione implica che, al momento dell'esecuzione delle opere,
l'edificio con accesso da Via del Partigiano fosse già costituito in condominio (mentre l'edificio con accesso da Via Ontignano non era ancora stato costruito e lo sarebbe stato solo vari anni dopo).
3.2.3.2.1) In questa prospettiva deve quindi rilevarsi come gli odierni appellanti abbiano dedotto che la realizzazione delle opere predette (sia la finestra che il vano scale) fossero avvenute contestualmente alla realizzazione del fabbricato, mentre parte appellata ha invece esposto che l'apertura posta al primo piano (quella correlata al vano scale) non esisteva ancora al momento della vendita dei primi appartamenti (nel 1962) mentre la porta/finestra al secondo piano era stata realizzata contestualmente alle opere di edificazione del fabbricato con accesso da Via Ontignano (nei primi anni 70).
3.2.3.2.2) Così riassunte le posizioni delle parti sul punto, deve rilevarsi come dalla relazione di consulenza tecnica dimessa in prime cure dal geo. Controparte_8
risulti che:
15 − il fabbricato con accesso da Via del Partigiano è stato realizzato in base a
“permesso per costruzioni e lavori murari in genere n°10/1957 rilasciato dal
Comune di Fiesole in data 06/03/1957 al costruttore (Allegato A)”; Persona_2
− tale fabbricato era stato dichiarato abitabile il 23.12.1961;
− la prima menzione espressa della mansarda posta al secondo piano dell'edificio in questione emerge dal contratto di vendita di cui all'atto del “...notaio Persona_3
del 30/11/1964 Rep.24176/386, inerente vendita di a del citato Per_2 Per_1
locale soffitta/sottotetto, ivi descritto e dichiarato denunciato all'Ufficio Tecnico
Erariale di Firenze in data 09/settembre/1964 con scheda serie L n.0661250 registrata al n°553” (vd. Doc.30 e Doc.2 agli atti del fascicolo di p. convenuta).
La planimetria prot. 553 del 1964 di accatastamento dell'UIU soffitta, costituisce il primo documento storico con rappresentazione grafica della soffitta nello stato originario (Doc.2)”;
− “...l'unico documento grafico da cui poter rilevare l'esistenza delle TRE finestre sul prospetto Nord-Ovest della soffitta, della scala a ventaglio e del varco porta sul muro portante lato Nord-Ovest (a quota piano primo), è costituito dalla planimetria catastale della SOFFITTA, datata 09/09/1964 scheda “L” n.0661250 registrata al n.553 (Doc.2 fascicolo di p. convenuta) citata nell'atto c.v. del
30/11/1964 (Doc.1 fascicolo p. convenuta)”.
In tale prospettiva, e con particolare riferimento all'inciso da ultimo ricordato, occorre in effetti evidenziare come la planimetria menzionata (553 del 1964: cfr doc. 2 di parte convenuta in prime cure) risulti riportare l'indicazione grafica:
a) sia delle scale in questione;
b) sia, come evidenziato da parte appellante, della finestra oggetto di causa (oltre che di altre finestre di minor estensione).
3.2.3.2.3) Il fatto che, nel 1964, l'immobile in questione risultava già contraddistinto dalla presenza sia del vano scale (e delle scale ivi presenti) che dell'ampia finestratura posta al secondo piano (nella mansarda), appare fornire adeguato riscontro alle allegazioni dei sigg.ri in ordine al fatto che l'immobile stesso era stato Parte_1
ab origine realizzato con tali opere.
Non consta, infatti, che tra il momento della vendita del primo appartamento realizzato in tale edificio (pacificamente, nel 1962) e la sopra menzionata vendita del 1964 siano stati eseguiti altri lavori sull'edificio in oggetto (non sussistendo in effetti alcuna pratica amministrativa concernenti lavori di tal fatta e non essendo mai stata prospettata in causa la perpetrazione di un abuso edilizio al riguardo in quanto eseguiti in assenza di permesso e/o autorizzazione).
16 Si osserva, peraltro, come lo stesso CTU abbia dato atto (nel grafico allegato alla relazione) che il vano scale in questione risulta realizzato – nella parte allocata nell'edificio con ingresso da Via del Partigiano – all'interno del fabbricato in questione ma senza ulteriori collegamenti con le altre parti condominiali (motivo che, del resto, aveva indotto il giudice di prime cure a concludere che “Le scale in oggetto, interne all'edificio di Via del Partigiano, non risultano infatti avere natura condominiale in quanto non risultano destinate all'uso comune (art. 1117 c.c.), bensì esclusivamente a consentire l'accesso alla soffitta e non hanno alcun collegamento con altre parti condominiali. In sostanza tali scale risultano costituire esclusivamente una pertinenza della soffitta”).
Appare dunque scarsamente credibile che, dopo le iniziali vendite degli appartamenti ubicati in tale edificio, il costruttore abbia dato corso ad ulteriori interventi edili consistenti nella realizzazione di una scala interna, senza elementi comunicanti con il resto dell'edificio ed impattante sulla volumetria dello stesso, ma senza autorizzazioni, permessi di costruire e consenso dei soggetti cui aveva già venduto i primi appartamento.
Analogamente è a dirsi per la realizzazione delle aperture nella mansarda, tra cui quella oggetto delle contestazioni attoree in prime cure.
3.2.3.2.4) Le considerazioni sin qui espresse, dunque, inducono a ritenere che le opere oggetto di causa siano state realizzate contestualmente alla costruzione dell'edificio con accesso da Via del Partigiano.
Ne consegue che, a tale momento, non era necessario il consenso degli altri condomini per il motivo – radicale – che non esisteva ancora un condominio e l'edificio, semplicemente, era stato realizzato in tal modo.
Dunque, poiché l'unico motivo posto da parte attrice in prime cure a fondamento delle proprie domande risulta costituito dalla dedotta illegittimità delle opere in oggetto in quanto realizzate in assenza del permesso degli altri condomini, ne consegue come tali domande non possano trovare accoglimento e debbano conseguentemente essere respinte.
3.2.3.3) Il motivo in esame deve quindi trovare accoglimento e, in totale riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dal sig. devono essere CP_1
respinte.
3.3) Le conclusioni che precedono determinano l'assorbimento degli altri motivi dell'appello principale, con l'unica eccezione del sesto degli stessi, dal momento che:
− la conclusione per cui le opere oggetto di causa sono state realizzate prima dell'insorgenza di un condominio nell'edificio con accesso da Via del Partigiano rende irrilevante valutare se tali opere siano legittime in quanto realizzate in un momento in cui si era formato un condominio, o un supercondominio, riferito al
17 predetto edificio con accesso da Via del Partigiano ed all'edificio con accesso da
Via Ontignano (oggetto dell'altra parte del secondo motivo dell'appello principale);
− il terzo motivo dell'appello principale risulta assorbito in quanto lo stesso è correlato alla reiezione della domanda di acquisto per usucapione della servitù di passaggio tramite la scala posta al primo piano: tale domanda è stata infatti avanzata in prime cure dagli odierni appellanti “Per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice ritenga illegittime le aperture ed il vano scale oggetto dell'atto di citazione”, sì che, una volta respinta la domanda del sig. fondata su tale dedotta illegittimità, non è più dato prendere in CP_1
considerazione la domanda di usucapione in questione;
− analogamente assorbito è il quarto motivo di appello, concernente la riproposizione nella presente sede (sia pure in via condizionata) delle istanze di integrazione del contenuto della sentenza con riferimento all'individuazione dei dati catastali del fondo servente e di quello dominante, trattandosi anche in questo caso di domanda correlata all'esistenza di servitù di passaggio che, in forza della conclusione già sopra raggiunta, risulta non più suscettibile di essere presa in considerazione;
− medesime considerazioni si impongono con riferimento al quinto motivo d'appello, attinente nuovamente alla domanda di usucapione avanzata in prime cure dai sigg.ri in via riconvenzionale subordinata, con Parte_1
riferimento alla servitù di passaggio sulle scale interne sopra menzionate.
3.3.1) I rilievi sopra svolti comportano, peraltro, anche l'assorbimento dell'appello incidentale proposto dal sig. ed avente ad oggetto le contestazioni mosse da CP_1 quest'ultimo alla sentenza del Tribunale di Firenze, nella parte in cui era stata respinta la domanda del predetto attore in prime cure e volta alla declaratoria di illegittimità, oltre che alla conseguente rimessione in pristino, dell'apertura finestrata posta al secondo piano del condominio di Via del Partigiano (in ordine al quale il predetto Tribunale aveva invece riconosciuto i presupposti per l'intervento acquisto per usucapione a favore dei sigg.ri
. Parte_1
3.3.1.1) Le considerazioni svolte ai paragrafi (e relativi sotto-paragrafi) che precedono comportano infatti, come detto, il venir meno della rilevanza delle domande di usucapione avanzate in via riconvenzionale subordinata dai convenuti in prime cure e, per l'effetto, anche del motivo di dell'appello incidentale in questione.
3.4) Con il sesto ed ultimo motivo del gravame principale, infine, è stata censurata l'erroneità della sentenza “...nella parte in cui non ha esaminato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dai Sig.ri sin dalla comparsa di Parte_1
18 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale”, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e riproposizione della domanda stessa nel presente grado di giudizio.
3.4.1) Sul punto deve rilevarsi come i convenuti in prime cure abbiano avanzato tale domanda sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta, adducendo a sostegno della stessa che:
− “Non può, infatti, sfuggire che l'esistenza delle aperture in facciata, risalente per lo meno al 1964, oltre ad essere ben nota all'attore che vi risiede da decenni, è stata comunicata dall'Amministratore condominiale con nota dell'11 giugno 2018
(cfr. doc. 11 di controparte) ed ha formato oggetto di ampia discussione nell'ambito del ricorso per ATP che lo stesso sig. ha Controparte_1
proposto nei confronti, oltre che dei sig.ri degli eredi del sig. Parte_1
e del Condominio , via Ontignano n. 24.”; Per_1 Controparte_5
− “L'azione, dunque, può senz'altro ritenersi proposta se non con malafede, per lo meno con colpa grave ed è evidentemente produttiva di danni a carico dei sig.ri che dal momento dell'acquisto dell'immobile (25 maggio Parte_1
2017) si sono visti destinatari di plurimi esposti al per far Controparte_9
accertare la presunta abusività delle opere de qua, puntualmente esclusa dall'Amministrazione comunale, di un ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a far accertare, ancora una volta e nonostante la risposta comunale, la pretesa illegittimità urbanistico-edilizia delle aperture di cui si discute e, da ultimo, dell'atto di citazione avverso cui in questa sede si resiste” .
3.4.2) A fronte di tale espressa domanda, nella sentenza impugnata nulla è dato leggere espressamente sul punto, rilevando tuttavia come una (implicita) reiezione della domanda in questione possa evincersi dalla decisione raggiunta dal Tribunale di Firenze in punto di regolazione delle spese di lite quale effetto della complessiva valutazione delle contrapposte domande delle parti.
Il predetto Tribunale ha infatti, come ricordato all'inizio della presente motivazione, accolto parzialmente sia le domande attoree che quelle dei convenuti, concludendo quindi in motivazione che “La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese. Per le stesse ragioni vengono ripartite per metà tra attore e convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio” e statuendo conseguentemente:
“compensa le spese;
ripartisce per metà tra attore e convenuti le spese di consulenza tecnica d'ufficio”.
Per quanto, dunque, la domanda di condanna avanzata ex art. 96 c.p.c. dai sigg.ri non sia stata espressamente oggetto di reiezione, la stessa deve Parte_1
ritenersi implicitamente respinta per effetto della decisione del Tribunale di Firenze di
19 ritenere ravvisabile una soccombenza reciproca tra le parti, idonea a consentire la compensazione integrale delle spese di lite.
Deve peraltro rilevarsi come gli odierni appellanti non abbiano, invece, proposto specifiche contestazioni alla decisione del giudice di prime cure di procedere alla compensazione integrale delle spese di lite in questione.
È pur vero che gli appellanti hanno chiesto la refusione delle spese (da intendersi riferite al doppio grado di giudizio) e, nuovamente, la condanna del sig. al CP_1
risarcimento ex art. 96 c.p.c., ma ciò è stato presentato quale effetto della riforma della sentenza di prime cure e della reiezione delle domande avanzate dal sig. CP_1 medesimo (“Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Giudice di secondo grado, nel respingere le domande ex adverso proposte in riforma della sentenza appellata, voglia condannare il sig. al risarcimento dei danni in favore degli odierni comparenti Controparte_1
ex art. 96 c.p.c.; danni da liquidarsi in via equitativa nella misura di un multiplo della condanna alle spese legali”).
3.4.3) Nell'ottica predetta deve quindi rilevarsi come la contestazione in esame non possa trovare accoglimento ove riferita alla mancata adozione di una statuizione di condanna ex art. 96 c.p.c., da parte del giudice di prime cure, in presenza di una soccombenza reciproca (con accoglimento parziale delle domande dell'una e dell'altra parte) idonea a compensare integralmente le spese di lite.
In tale contesto, in effetti, deve ritenersi condivisibile la decisione del Tribunale di
Firenze di non emettere la condanna richiesta, atteso che la parziale fondatezza delle domande attoree ha ben fondato una valutazione nel senso della non ravvisabilità della mala fede richiesta dall'art. 96 c.p.c. onde dare corso ad una condanna ai sensi di tale norma.
La Suprema Corte, del resto, è orientata nel senso che “La decisione con cui il giudice di merito regola le spese di lite, compensandole e indicando le circostanze che integrano i giusti motivi per detta pronuncia, costituisce implicito rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. e non è censurabile nel giudizio di legittimità, neanche indirettamente attraverso l'impugnazione della predetta statuizione implicita sulla responsabilità processuale aggravata” (cfr Cass. 26544 dell'11.10.2024).
3.4.4) La censura in oggetto deve invece essere presa in considerazione quale postulato effetto della riforma della sentenza di prime cure, con reiezione integrale delle domande avanzate dal sig. CP_1
In tal caso, all'evidenza, risulta venire meno il presupposto giustificatore della decisione assunta dal Tribunale di Firenze e deve in questa sede essere operata una specifica ed espressa valutazione in ordine a tale domanda.
20 3.4.5) La domanda è fondata e suscettibile di accoglimento, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, 3° comma, c.p.c.
3.4.5.1) Gli appellanti hanno avanzato la propria richiesta adducendo anzitutto il carattere emulativo delle domande proposte dal sig. in quanto CP_1 sostanzialmente inutili e prive di un effetto positivo per quest'ultimo, pur in caso di loro accoglimento, e fonte peraltro di futuri nuovi contenziosi atteso che l'accoglimento stesso avrebbe determinato l'interclusione della mansarda e, per l'effetto, la necessità di procedere all'apertura di collegamenti con l'esterno che, necessariamente, avrebbero dovuto essere individuati in quelli già preesistenti (ed oggetto della presente causa).
Gli stessi appellanti hanno quindi evidenziato come il sig. fosse CP_1
perfettamente consapevole dello stato dei luoghi, in quanto ivi residente da decenni, sì che la proposizione della domanda di primo grado, fondata sulla prospettazione di tempi di realizzazione delle opere in questione non corrispondenti invece alla realtà, dimostrava la mala fede del predetto attore in prime cure.
3.4.5.2) Al netto delle motivazioni personali che possono aver spinto il sig.
a promuovere il giudizio in esame, ed a prescindere altresì dal nutrito CP_1
contenzioso che pare aver contraddistinto le sorti dei condomini di Via del Partigiano, va rilevato come lo stesso attore in prime cure abbia espressamente allegato di aver acquistato il proprio immobile nel 1963 (cfr doc. 1 allegato all'atto di citazione introduttivo del primo grado), direttamente dal costruttore, sig. Per_4
Il sig. si presenta dunque come uno degli acquirenti originari degli CP_1
appartamenti siti nel fabbricato in questione ed era pertanto a conoscenza delle caratteristiche morfologiche dello stesso, come esistenti sin dal momento della sua costruzione.
L'allegazione di fatti, a sostegno delle proprie domande, risultati poi non conformi a verità (come accertata nella presente sede) risulta dunque confortare la valutazione degli odierni appellanti in ordine alla mala fede attorea, o quantomeno alla colpa grave, nel proporre le domande avanzate nel primo grado di giudizio.
Non si tratta in effetti, nel caso di specie, di elementi incerti oggetto di allegazione di parte volta a prospettare un chiarimento pur nell'ottica della parte stessa, ma di elementi fattuali a conoscenza della parte che sono stati prospettati in modo diverso, consapevolmente, nell'ottica di fornire un supporto alle domande della parte medesima.
Né appare trascurabile il fatto che lo stesso abbia proposto le CP_1
domande in questione a 55 anni circa dal proprio acquisto (il giudizio di primo grado è stato instaurato nel luglio del 2018) e, anche accedendo alla stessa prospettazione del predetto attore in prime cure, a 54 anni dalla prospettata costruzione del vano scale ed a 44
21 anni circa dalla prospettata costruzione della villetta di Via Ontignano, senza mai addurre alcunché sul punto oggetto di causa in tutto il periodo intermedio (non constando, neppure a livello di allegazione, che ciò sia mai avvenuto) e dunque con un comportamento che ulteriormente conforta un giudizio sulla consapevolezza dell'infondatezza della domanda oggetto di causa e sulle finalità sostanzialmente strumentali poste a fondamento della proposizione della domanda stessa.
3.4.5.3) La domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli appellanti deve quindi trovare accoglimento, osservandosi poi come la Corte Costituzionale abbia affrontato la questione se “...la disposizione censurata, assegnando al giudice un potere ampiamente discrezionale senza fissare né un massimo né un minimo della somma al cui pagamento la parte soccombente può essere condannata, violerebbe la riserva di legge prescritta dall'art. 23 Cost., nonché il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost”.
Nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sottoposta al proprio esame, la Corte Costituzionale ha rilevato, tra i tanti passaggi argomentativi di rilievo, che:
→ “...l'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. assegna al giudice, nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale, il compito di quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente e a favore della parte vittoriosa sulla base di un criterio equitativo. Il legislatore, esercitando la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali (ex plurimis, sentenza n. 225 del 2018),ha fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell'attività maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare – così come ha già fatto – il precetto legale”;
→ “Si ha, infatti, che nella fattispecie, la giurisprudenza di legittimità, anche recente, ha, appunto, precisato che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., rinviando all'equità, richiama il criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi e quindi la somma da tale disposizione prevista va rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa» (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanze11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176)”;
→ “Questo criterio, ricavato in via interpretativa dalla giurisprudenza, è peraltro coerente e omogeneo rispetto sia a quello originariamente previsto dal quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ. (che contemplava il limite del doppio dei massimi tariffari), sia a quello attualmente stabilito dal primo comma
22 dell'art. 26 cod. proc. amm. (che similmente prevede il limite del doppio delle spese di lite liquidate secondo le tariffe professionali)”;
→ “Può dirsi, pertanto, che la somma al cui pagamento il giudice può condannare la parte soccombente in favore della parte vittoriosa ha sufficiente base legale
e quindi – ferma restando la discrezionalità del legislatore di calibrare meglio, in aumento o in diminuzione, la sua quantificazione – è comunque rispettata la prescrizione della riserva relativa di legge di cui all'art. 23 Cost”.
La giurisprudenza di legittimità, pur tenendo in considerazione i rilievi argomentativi della Corte Costituzionale, ha peraltro valorizzato come l'attuale testo dell'art. 96, 3° comma, c.p.c. non contenga alcun espresso limite quantitativo, rilevando che:
→ “...deve ribadirsi che il terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una «somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo - né massimo, né minimo - al contrario del quarto comma dell'art. 385 cod. proc. civ., che, prima dell'abrogazione ad opera della legge 18 giugno 2009, n. 69, stabiliva, quale limite della condanna alle spese della parte che abbia proposto il ricorso o vi abbia resistito con colpa grave, il doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali (o su un loro multiplo) o sul valore della controversia, con l'unico limite della ragionevolezza (Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012, Rv. 624394 - 01). La sentenza impugnata parametra la somma liquidata ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a quanto
l'esecutato ancora deve al creditore. Sebbene usualmente si prenda a riferimento
l'importo delle spese legali, l'ampia discrezionalità riservata al giudice dalla disposizione in esame impedisce che possa affermarsi l'irragionevolezza del criterio adottato, in ogni caso parametrato ad un dato oggettivo qual è il valore della causa. Non vi sono margini, pertanto, per sottoporre a revisione in questa sede la decisione del giudice di merito” (così, in motivazione, Cass. 26435 del
20.11.2020);
→ “In tema di responsabilità aggravata, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. n. 69 del 2009, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario dell'art. 385, comma 4, c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi
23 tariffari. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del giudice e non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, quando la motivazione dia adeguatamente conto del processo logico e valutativo seguito” (cfr Cass. 8943 del 18.3.2022, in massima).
3.4.5.4) Nella prospettiva ermeneutica – anche costituzionalmente orientata – sin qui descritta deve quindi rilevarsi come, a prescindere dal venir meno di un tetto massimo per l'importo della condanna ex art. 96, 3° comma, c.p.c., occorra comunque dare corso ad una determinazione quantitativa imperniata sulla “ragionevolezza” dei criteri adottati.
Nel caso di specie, ritiene il collegio che la liquidazione in oggetto debba essere condotta avendo a riferimento:
− la misura delle spese di lite;
− la consistenza (o, per converso, l'inconsistenza) delle difese ed il correlato livello di abuso dello strumento processuale.
In riferimento a tali criteri si deve quindi ribadire in questo contesto come la proposizione delle domande da parte del sig. nel giudizio di prime cure e la CP_1
conseguente resistenza nel presente grado di giudizio si sia, sin dall'inizio, declinata secondo un'impostazione difensiva basata su una rappresentazione dei fatti consapevolmente non conformi a realtà.
Ciò ha comportato, in sostanza, l'espletamento di un processo che, nella sostanza e nell'esito finale, si è rivelato inutile, in cui l'abuso dello strumento processuale (o, sotto altro aspetto, la colpa grave nell'aver agito in prime cure e resistito in grado di appello) si correla allo stesso espletamento del processo.
In questa prospettiva ritiene dunque il collegio di liquidare la somma da porre a carico della ex art. 96 c.p.c., in misura pari alla metà delle spese di lite da CP_1
liquidare con riferimento sia al primo che al secondo grado di giudizio (nei termini specificamente indicati al successivo paragrafo 4.1), quale importo equitativamente comparabile all'entità dell'abuso processuale posto in essere per ciascuno di tali gradi di giudizio, in assenza di ulteriori elementi suscettibili di essere valorizzati ai fini in esame.
Tale importo, dunque, risulta complessivamente pari ad € 8.803,50 (50% della sommatoria di € 7.616,00 + € 9.991,00), liquidato in misura omnicomprensiva al valore attuale della moneta e da maggiorare unicamente degli interessi computati al tasso di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
4) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico della parte appellata e vengono liquidate sulla scorta CP_1
24 dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore della causa: indeterminabile c.d. “basso”) di cui alle tabelle 2 e
12 allegate al predetto D.M.
4.1) L'esito di tale liquidazione è pari:
A) per il primo grado, a complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, €
2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
B) per il grado di appello, a complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da NE AN e UR CA e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 1689/2021 del Tribunale di Firenze, in Controparte_1 accoglimento del secondo motivo dell'appello principale e con assorbimento sia degli altri motivi dell'appello principale stesso, ad eccezione del sesto, e dell'appello incidentale, in totale riforma della sentenza impugnata, così statuisce:
1) dichiara la contumacia di e del CP_2 Controparte_3
Ontignano 24, Fiesole;
[...]
2) respinge le domande avanzate da Controparte_1
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante Controparte_1
NE AN e UR CA le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 7.616,00 per compenso, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria,
€ 2.905,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in a complessivi € 9.991,00 per compenso, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
25 4) condanna parte appellata a versare a parte appellante NE Controparte_1
AN e UR CA, ex art. 96 c.p.c., l'importo di € 8.803,50 da maggiorare degli interessi computati al tasso di legge a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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