Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 20/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 351 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF Parte_1
- nata LAMEZIA TERME (CZ) in data 30/07/1986, residente in [...], n. 5 88046 C.F._1
LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. DE
BIASE VALENTINA CLARA - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura C.F._2 rilasciata in calce al ricorso e IG. - CF – nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(CZ) ed in data 09/06/1984 ed ivi residente in [...], n. 100, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv.
MASCARO PAOLO - CF - elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta C.F._4 procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 29 aprile e 19 maggio
2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 24/04/2025 - che i ricorrenti, in data 30/07/2015, contraevano matrimonio secondo il rito civile in Lamezia Terme, con Atto n. 17, parte I, Uff. 5 anno 2015, iscritto nei relativi registri dello Stato Civile, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione in matrimonio nasceva la figlia, ancora minore, in data 18/01/2015 in Lamezia Persona_1
Terme.
La famiglia fissava la propria residente anagrafica presso la casa familiare del IG. , sita in Lamezia CP_1
Terme, in Via Coschi n. 100.
Nonostante il matrimonio nascesse sotto i migliori auspici, nel tempo si caratterizzava da contrasti e liti con conseguente compromissione del normale e sereno svolgimento della vita familiare.
Conseguentemente, i coniugi presentavano ricorso congiunto per la separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al Tribunale di Lamezia Terme, che veniva omologata con Sentenza n. 55/2024 pubblicata il
30/04/2024 RG n. 294/2024, ovvero:” 1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2.
Dichiarare la separazione dei coniugi e con matrimonio contratto in Parte_1 Controparte_1 data 30/07/2015 nel Comune di Lamezia Terme, con Atto N. 17, P. 1 Uff. 5 anno 2015 iscritto con registro Per_ dello Stato Civile nel Comune di Lamezia;
3. Affidare la minore , in modo condiviso a entrambi i genitori quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la Per_ responsabilità genitoriale separatamente;
4. La minore vivrà con la madre IG.ra ed Parte_1 avranno residenza abituale presso la casa dei genitori materni, sita in Lamezia Terme, Via Oppolese n. 5, con collocamento prevalente e completa di ogni arredo, e pertinenza (la minore avrà la propria camera da letto e Per_ gli spazi per cui giocare e studiare);
5. La decisione di maggiore interesse per la minore , relativamente all'eduzione, all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'ispirazione della minore;
6. La casa familiare, sita in Lamezia Terme Via Coschi n. 100, viene assegnata al coniuge IG.
poiché è ancora di proprietà dei genitori di quest'ultimo, e ogni eventuale arredo e Controparte_1 pertinenze che possano essere utili per il trasferimento nella casa sita in Lamezia Terme via Oppolese n. 5, Per_ dove andranno a vivere la IG.r con la figlia minor , potranno essere rimossi al fine di Parte_1 garantire tutti i comfort alla stessa, (tra cui biancheria della casa, mobilia, corredo, biancheria, vestiario, piatti, bicchieri, dispositivi elettronici, libri, oggettistica e altro arredo utile alla minore e /o di sua proprietà);
7. Il IG.
avrà comunque la facoltà di visitare e tenere con sé la figlia, previo avviso telefonico e Controparte_1 nei giorni stabiliti come da accordo, nei seguenti giorni e/o periodi: a) Il fine settimana, in forma alternata, di ogni due settimane;
b) Un giorno feriale alla settimana da concordare con il coniuge se possibile;
c) Per il periodo estivo da concordare in coincidenza con le ferie dei genitori;
d) Alternativamente nei giorni durante le festività Natalizie ed il Capodanno, ad anni alterni;
e) Alternativamente per le ferie Pasquali;
f) I coniugi, Per_ tuttavia, convengono espressamente che il IG potrà incontrare la figlia anche in altri Controparte_1 giorni ove la stessa ne faccia esplicita richiesta compatibilmente con gli impegni scolastici e con gli impegni assunti da entrambi i genitori;
g) Disporre che il IG. , provveda al mantenimento della Controparte_1 figlia minore, in via indiretta mediante versamento sul conto corrente Iban, al genitore Parte_1 dell'importo di Euro 300,00 (diconsi Euro trecento/00), per dodici (12) mensilità, da versarsi in via anticipata entro il giorno cinque (5), di ogni mese, fissata con decorrenza del mese di aprile 2024. La somma fissata e indicata, è soggetta ad adeguamento annuale e secondo gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria;
h) Disporre che il IG provveda al mantenimento del 50% delle spese straordinarie, delle spese mediche non CP_1 coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive, ricreative sostenute nell'interesse dalla minore, previo 3
accordo e documentate;
i) Disporre che gli assegni familiari, a seguito del dispositivo della presente sentenza, riconosciuti in busta paga al IG. la figlia minore, vengano traferiti e consegnati in capo Controparte_1 alla madre, IG.r ” (vedi sentenza di omologa in atti). Parte_1
I IGg. e - in seguito all'intervenuta separazione - vivevano separati e non vi era, Pt_1 CP_1 sostenevano, alcuna possibilità e reciproca volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza, apparendo pertanto manifesta l'impossibilità di ricostituzione materiale e spirituale degli stessi.
Tanto premesso, sussistendo i requisiti di legge, i ricorrenti addivenivano alla determinazione di richiedere congiuntamente lo scioglimento del matrimonio alle seguenti e concordate condizioni:
1. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
La minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà alla figlia con sé, almeno fino a quando non raggiungerà la maggiore età.
Sempre di comune accordo e sentita la volontà della figlia, i genitori decideranno con chi dei due gli stessi trascorrerà le varie festività rispettando, per quanto possibile, una rotazione negli anni, almeno fino al raggiungimento della maggiore età.
I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente la figlia a conflitti o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare e criticare davanti alle stesse l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico della figlia minore stessa.
2. CASA CONIUGALE.
La prole avrà la residenza abituale presso la casa materna con collocamento prevalente presso la madre, sita in Lamezia Terme, Via Oppolese n. 5.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE. Per_ L'Assegno di mantenimento da parte del IG. per la figlia viene complessivamente Controparte_1 stabilito in € 300,00 (diconsi € trecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Pertanto, il IG.
, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla IG.r , da versarsi in via anticipata, CP_1 Parte_1 corrisponderà la suddetta somma entro il giorno cinque di ogni mese. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF già portate a conoscenza dei ricorrenti e qui da intendersi richiamate espressamente.
I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio della figlia minore ove occorra.
Tanto premesso, i ricorrenti - come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati - chiedevano lo scioglimento del matrimonio civile tra loro celebrato, per come annotato nel Registro di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme in data 30/07/2015, con Atto N. 17 P. 1, Uff. 5 anno 2015 alle condizioni sopra indicate, ordinando alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, 4
al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, per provvedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Tutto ciò premesso, gli istanti, in rito, dichiaravano – altresì – di non volersi riconciliare e chiedevano di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e che questo On. Tribunale adito pronunciasse sentenza di divorzio congiunta alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza del 20 maggio 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 26 aprile 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate, con allegate le relative dichiarazioni dei coniugi;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando rispettivamente in data 29 aprile e 19 maggio 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio, il quale a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, preso altresì atto del fatto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 2 maggio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio civile in
LAMEZIA TERME ed in data 30/07/2015, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di Lamezia Terme in data 30 aprile 2024 nella relativa procedura di separazione iscritta al n. 294/2024 RG e che, in data 30/04/2024 il Tribunale – in composizione collegiale - aveva emesso decreto di omologa delle condizioni della separazione consensuale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie mesi SEI;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 30 aprile 2024; data di deposito del presente ricorso: 24 aprile 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 20/05/2025 e, in quella sede, ribadivano concordemente la domanda di divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo 5
di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui al decreto di omologa sentenza di omologa delle condizioni della separazione consensuale, in quanto non contrarie a norme imperative ed alle stesse eIGenze della prole ancora minore, come già all'epoca della separazione (vedi in atti).
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 2 maggio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 351 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF - nata LAMEZIA Parte_1 C.F._1
TERME (CZ) in data 30/07/1986, residente in [...], n. 5 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliata, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. DE BIASE VALENTINA CLARA - CF
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e C.F._2 IG. - CF – nato a [...] ed in data 09/06/1984 Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente in [...], n. 100, a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MASCARO PAOLO - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._4 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i coniugi sopra generalizzati in LAMEZIA
TERME ed in data 30/07/2015, alle seguenti e concordate condizioni:
1. COLLOCAMENTO E AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
La minore resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre.
Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla istruzione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà 6
separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà alla figlia con sé, almeno fino a quando non raggiungerà la maggiore età.
Sempre di comune accordo e sentita la volontà della figlia, i genitori decideranno con chi dei due gli stessi trascorrerà le varie festività rispettando, per quanto possibile, una rotazione negli anni, almeno fino al raggiungimento della maggiore età.
I genitori si impegnano ed obbligano a non esporre sia direttamente che indirettamente la figlia a conflitti o litigi nonché a facilitare l'accesso dell'altra figura genitoriale evitando di denigrare e criticare davanti alle stesse l'altro genitore al fine di preservare e tutelare il benessere psicofisico della figlia minore stessa.
2. CASA CONIUGALE.
La prole avrà la residenza abituale presso la casa materna con collocamento prevalente presso la madre, sita in Lamezia Terme, Via Oppolese n. 5.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE. Per_ L'Assegno di mantenimento da parte del IG. per la figlia viene complessivamente Controparte_1 stabilito in € 300,00 (diconsi € trecento/00) mensili oltre rivalutazione Istat come per legge. Pertanto, il IG.
, a mezzo bonifico su conto corrente intestato alla IG.r , da versarsi in via anticipata, CP_1 Parte_1 corrisponderà la suddetta somma entro il giorno cinque di ogni mese. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia, preventivamente concordate tra le parti, saranno sostenute nella misura del 50% da entrambi i genitori. Per la distinzione tra spese rientranti nel mantenimento ordinario e quelle rientranti nelle spese straordinarie si fa rinvio per la regolamentazione alle Linee Guida del CNF già portate a conoscenza dei ricorrenti e qui da intendersi richiamate espressamente.
I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio del passaporto e per l'espatrio della figlia minore ove occorra.
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di LAMEZIA TERME – atto n. 17, parte I, uff. 5, anno 2015 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 20 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)