Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 13 settembre 2021
Sentenza 29 gennaio 2024
Rigetto
Sentenza 25 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/07/2021, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2021
N. 00268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Salgito S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Orsoni, Maurizio Vilona, Paolo Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Orsoni in Venezia, Santa Croce, 205- F.Ta Tolentini;
contro
Comune di Arzignano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Meneguzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Malo, via Gorizia n.18;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio-rigetto formatosi – ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 380/2001 – il 9 gennaio 2021, a seguito della richiesta cod. ID n. 00204270243.10112020.1056, PC096, avente ad oggetto: “Sanatoria ordinaria di un immobile a destinazione residenziale ai sensi degli artt. 34 bis e 36 del D.P.R. 380/2001 e SS.MM.II”, presentata al SUAP del Comune di Arzignano il 10 novembre 2020 dalla Società Salgito Srl;
nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Salgito S.r.l. il 25/6/2021:
Annullamento, previa concessione delle misure cautelari previste dall'art. 55 cpa, oltre che degli atti e dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, del provvedimento del Comune di Arzignano datato 3 giugno 2021 ed avente ad oggetto "p.e. n. 20p096 - comunicazione diniego dell'istanza edilizia di permesso di costruire n. 20p096. esecuzione opere edilizie in assenza di titolo edilizio abilitativo e in contrasto con la previsione del piano degli interventi vigente".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Arzignano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2021 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale
Considerato che la domanda cautelare non può essere accolta, atteso che difetta una sufficiente allegazione del periculum in mora,
Visto l’articolo 55, cod. proc. amm.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), respinge la domanda cautelare.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore del Comune di Arzignano che sono liquidate in € 1.000,00 oltre IVA e CPA.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 29 luglio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO