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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1371/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. SACCHI VERONICA con domicilio eletto presso il suo studio in CARPI VIA MACHIAVELLI 10 RECLAMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Non costituito nonché contro
GIUDIZIALE Controparte_2 Non costituito RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2025 come segue: “… si chiede la revoca della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione, non essendo mai esistito uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 CCII.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 11.8.2025 in persona del l.r.p.t. CP_3 instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Modena n. 16/25 pubblicata il 24.7.2025. Con la sentenza impugnata il Tribunale, su istanza della procedura di liquidazione giudiziale di reditrice di € 92.839,52 sulla base di decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ex CP_1 art. 647 c.p.c. in data 16.1.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di che non si era costituita, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del CP_3 mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila) nonché quella dell'attivo ex art. 2 lett. d) n. 2 CCII (300 mila) già nel 2017 (ultimo bilancio depositato); ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto - del mancato deposito dei bilanci, dall'esistenza sull'unico bene immobile della debitrice di altra iscrizione ipotecaria, antecedente a quella del creditore procedente, nonché dal disinteresse rispetto alla procedura.
Reclama la società sostenendo che con la curatela della procedura di liquidazione giudiziale del creditore procedente erano da tempo avviate avanzate trattative per la vendita dell'immobile di proprietà comune e la estinzione del debito che il l.r. di aveva riconosciuto in favore di CP_3
che le posizioni debitorie con Agenzia delle Entrate e erano CP_1 Controparte_4 in via di definizione, che la vendita della quota di immobile di avrebbe consentito il saldo CP_3 delle pendenze tributarie e il riconoscimento di quanto dovuto al fallimento di che tuttavia CP_1 inaspettatamente quest'ultima procedura procedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà di in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna del 28.11.2024 per CP_3 importo maggiore del dovuto e non regolarmente notificato con PEC a indirizzo “tecnico” inattivo e inaccessibile al l.r. della società, che anche l'istanza di liquidazione giudiziale e la successiva sentenza erano state notificate con PEC su tale “canale inefficace”, che la curatela di pur avendo CP_1 piena conoscenza dell'inattività della PEC aveva intenzionalmente utilizzato un “canale notificatorio inefficace” con violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e del contraddittorio;
che non sussisteva lo stato di insolvenza perché la società non era inadempiente verso i creditori ad esclusione di quello procedente, non era esposta ad azioni esecutive o pregiudizievoli ad eccezione di quelle intraprese dalla curatela di stava attivamente perseguendo la soluzione negoziale CP_1 di dismissione dell'unico bene disponibile come dimostrato da proposta irrevocabile di acquisto già sottoscritta il 30.4.2025 da terzo già acquirente dell'altra metà di immobile (di venduto CP_1 all'asta dal curatore;
che pertanto l'iniziativa giudiziale era priva di fondamento e anche dannosa per la stessa procedura istante perché l'apertura della liquidazione giudiziale avrebbe compromesso la trattativa in corso e determinato la perdita dell'acquirente dell'immobile.
Previa rituale comunicazione al P.M. in sede in data 9.9.2025, non si è costituita la procedura istante e neppure il curatore dell'aperta procedura di liquidazione giudiziale che, tuttavia, ha prodotto la richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 12.12.2025 si è riservata la decisione.
Con le note conclusive parte resistente ribadisce la contestazione dello stato di insolvenza, anche alla luce dei dati forniti dal curatore.
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e pertanto non merita accoglimento.
E' infondato ogni rilievo di asserita nullità/inefficacia della notifica della sentenza gravata in quanto CP_ comunicata a indirizzo digitale (costituito dal numero di partita .it) attivato Email_1 d'ufficio dal conservatore del RRII a seguito della cancellazione della partita iva e del c.f. in data 14.11.2023 per inattività dell'impresa (cfr. comunicazione Agenzia Entrate prodotta dalla curatrice).
A tale domicilio digitale è stata, pertanto, regolarmente comunicata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Nel merito va confermata la valutazione resa dal Tribunale di sussistenza dello stato di insolvenza al momento dell'apertura della procedura.
Basti rilevare che lo stato passivo esecutivo delle tempestive contempla un passivo di oltre 319 K, di cui 250 in privilegio, comprensivi oltre che di 102 K a favore di di quasi 150 K in favore CP_1 di ed altri enti per imposte, tasse e tributi non pagati della Parte_2 più varia natura (ritenute di acconto, IRES-IRAP, IMU, IVA, tasse automobilistiche ed altro) già a partire dagli anni 2008-2010, il che denota evidentemente, oltre ad una sistematica strategia di lungo corso elusiva di obblighi fiscali e impositivi, uno stato di decozione e di insolvenza endemico e strutturale, la cui entità andrà verosimilmente aumentando, sia per la già nota insinuazione tardiva del consulente che ha seguito la società fino al 2017, e che già nel 2020 aveva ottenuto decreto ingiuntivo e recentemente ha iscritto ipoteca, sia per la irregolare se non mancata (dal 2017) tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonostante la prosecuzione dell'attività di impresa, come accertato dal curatore stante l'emissione di fatture con addebito di IVA mai dichiarata né versata.
Va dunque rigettato il reclamo e confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Non ripetibili le spese.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Modena n. 146/2025 pubblicata il 24.7.2025
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.12.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1371/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. SACCHI VERONICA con domicilio eletto presso il suo studio in CARPI VIA MACHIAVELLI 10 RECLAMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
Non costituito nonché contro
GIUDIZIALE Controparte_2 Non costituito RESISTENTI
OGGETTO: RECLAMO EX ART. 51 CCII
Parte reclamante ha concluso come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 12.12.2025 come segue: “… si chiede la revoca della sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione, non essendo mai esistito uno stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 CCII.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con reclamo ex art. 51 CCII depositato in data 11.8.2025 in persona del l.r.p.t. CP_3 instava per la revoca della liquidazione giudiziale disposta con sentenza del Tribunale di Modena n. 16/25 pubblicata il 24.7.2025. Con la sentenza impugnata il Tribunale, su istanza della procedura di liquidazione giudiziale di reditrice di € 92.839,52 sulla base di decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ex CP_1 art. 647 c.p.c. in data 16.1.2025, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di che non si era costituita, ritenendo non fornita la prova, a carico del debitore, del CP_3 mancato superamento dei limiti di fallibilità ex art. 2/1° lett. d CCII e comunque superata la soglia dei debiti scaduti e impagati ex art. 49/5° co. CCII (30 mila) nonché quella dell'attivo ex art. 2 lett. d) n. 2 CCII (300 mila) già nel 2017 (ultimo bilancio depositato); ritenendo altresì l'insolvenza dell'impresa sulla base - oltre che dell'ammontare del debito scaduto - del mancato deposito dei bilanci, dall'esistenza sull'unico bene immobile della debitrice di altra iscrizione ipotecaria, antecedente a quella del creditore procedente, nonché dal disinteresse rispetto alla procedura.
Reclama la società sostenendo che con la curatela della procedura di liquidazione giudiziale del creditore procedente erano da tempo avviate avanzate trattative per la vendita dell'immobile di proprietà comune e la estinzione del debito che il l.r. di aveva riconosciuto in favore di CP_3
che le posizioni debitorie con Agenzia delle Entrate e erano CP_1 Controparte_4 in via di definizione, che la vendita della quota di immobile di avrebbe consentito il saldo CP_3 delle pendenze tributarie e il riconoscimento di quanto dovuto al fallimento di che tuttavia CP_1 inaspettatamente quest'ultima procedura procedeva ad iscrivere ipoteca giudiziale sulla quota di proprietà di in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Bologna del 28.11.2024 per CP_3 importo maggiore del dovuto e non regolarmente notificato con PEC a indirizzo “tecnico” inattivo e inaccessibile al l.r. della società, che anche l'istanza di liquidazione giudiziale e la successiva sentenza erano state notificate con PEC su tale “canale inefficace”, che la curatela di pur avendo CP_1 piena conoscenza dell'inattività della PEC aveva intenzionalmente utilizzato un “canale notificatorio inefficace” con violazione dei principi del giusto processo, del diritto di difesa e del contraddittorio;
che non sussisteva lo stato di insolvenza perché la società non era inadempiente verso i creditori ad esclusione di quello procedente, non era esposta ad azioni esecutive o pregiudizievoli ad eccezione di quelle intraprese dalla curatela di stava attivamente perseguendo la soluzione negoziale CP_1 di dismissione dell'unico bene disponibile come dimostrato da proposta irrevocabile di acquisto già sottoscritta il 30.4.2025 da terzo già acquirente dell'altra metà di immobile (di venduto CP_1 all'asta dal curatore;
che pertanto l'iniziativa giudiziale era priva di fondamento e anche dannosa per la stessa procedura istante perché l'apertura della liquidazione giudiziale avrebbe compromesso la trattativa in corso e determinato la perdita dell'acquirente dell'immobile.
Previa rituale comunicazione al P.M. in sede in data 9.9.2025, non si è costituita la procedura istante e neppure il curatore dell'aperta procedura di liquidazione giudiziale che, tuttavia, ha prodotto la richiesta da questa corte sull'attivo, sul passivo, sulla contabilità e bilanci, nonchè sulle circostanze del reclamo.
La corte in esito a udienza cartolare del 12.12.2025 si è riservata la decisione.
Con le note conclusive parte resistente ribadisce la contestazione dello stato di insolvenza, anche alla luce dei dati forniti dal curatore.
§§§§§§
Il reclamo non è fondato e pertanto non merita accoglimento.
E' infondato ogni rilievo di asserita nullità/inefficacia della notifica della sentenza gravata in quanto CP_ comunicata a indirizzo digitale (costituito dal numero di partita .it) attivato Email_1 d'ufficio dal conservatore del RRII a seguito della cancellazione della partita iva e del c.f. in data 14.11.2023 per inattività dell'impresa (cfr. comunicazione Agenzia Entrate prodotta dalla curatrice).
A tale domicilio digitale è stata, pertanto, regolarmente comunicata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Nel merito va confermata la valutazione resa dal Tribunale di sussistenza dello stato di insolvenza al momento dell'apertura della procedura.
Basti rilevare che lo stato passivo esecutivo delle tempestive contempla un passivo di oltre 319 K, di cui 250 in privilegio, comprensivi oltre che di 102 K a favore di di quasi 150 K in favore CP_1 di ed altri enti per imposte, tasse e tributi non pagati della Parte_2 più varia natura (ritenute di acconto, IRES-IRAP, IMU, IVA, tasse automobilistiche ed altro) già a partire dagli anni 2008-2010, il che denota evidentemente, oltre ad una sistematica strategia di lungo corso elusiva di obblighi fiscali e impositivi, uno stato di decozione e di insolvenza endemico e strutturale, la cui entità andrà verosimilmente aumentando, sia per la già nota insinuazione tardiva del consulente che ha seguito la società fino al 2017, e che già nel 2020 aveva ottenuto decreto ingiuntivo e recentemente ha iscritto ipoteca, sia per la irregolare se non mancata (dal 2017) tenuta delle scritture contabili obbligatorie, nonostante la prosecuzione dell'attività di impresa, come accertato dal curatore stante l'emissione di fatture con addebito di IVA mai dichiarata né versata.
Va dunque rigettato il reclamo e confermata l'apertura della liquidazione giudiziale.
Non ripetibili le spese.
Il rigetto del gravame comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
In rigetto del proposto reclamo
CONFERMA la dichiarazione di liquidazione giudiziale di cui a sentenza del Tribunale di Modena n. 146/2025 pubblicata il 24.7.2025
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 18.12.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina