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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2693/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 05.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 13 nella causa civile iscritta al n. 2693/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Valerio Bonito, elettivamente domiciliato in Pt_1
alla Via Luca Giordano n. 49;
APPELLANTE
E
, nonchè e n.q. di CP_1 Controparte_2 CP_3
esercenti la potestà genitoriale su rappresentati e difesi, in virtù di CP_1
procura in atti, dall'avv. Enrico Russo, elettivamente domiciliati in , alla via Pt_1
Europa n. 3;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3405/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 03.06.2021 e pubblicata in data 23.12.2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella Controparte_2 CP_3
qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore CP_1
esponevano che, in data 02.01.2016, la detta minore, mentre percorreva via Della Corte in in compagnia della madre, costeggiando il marciapiede ivi presente, Pt_1
inciampava in un tratto dissestato e sconnesso.
In seguito alla caduta, la minore riportava lesioni personali per le quali CP_1
veniva trasportata al P.S. Aorn Santobono-Pausilipon, dove le veniva diagnosticata una frattura metafisi distale perone sinistro.
pagina 2 di 13 Pertanto, gli attori, nella spiegata qualità, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Sant'Anastasia, il Ente proprietario della strada ove si era Parte_1
verificato il descritto sinistro, al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva, la condanna del convenuto Ente al risarcimento dei danni patiti da CP_1
nella misura da determinare “a seguito della risultanza della CTU o in quella
[...]
minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese mediche, agli interessi legali dalla data del sinistro, il tutto complessivamente nei limiti di Euro
5.000,00”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il il quale, eccependo preliminarmente la Parte_1
carenza di legittimazione passiva, non avendo fornito parte attrice la prova dell'appartenenza della summenzionata strada in capo al convenuto Ente, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro per cui è causa;
in via, ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, domandava di contenere il risarcimento del danno nei limiti del giusto ed equo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed acquisita la c.t.u. medico- legale, il Giudice di Pace adito tratteneva la causa in decisione e con sentenza n.
3405/2021, accertato il comportamento colposo di dichiarava la CP_1
concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro de quo nella misura del 50% e, per l'effetto, in ragione della percentuale di responsabilità accertata, condannava il al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore Parte_1
degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore a titolo CP_1
di risarcimento per le lesioni dalla stessa subite a seguito della caduta, con condanna alle spese di lite sempre quantificate in ragione della responsabilità concorsuale accertata.
Avverso tale sentenza, il ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo, in particolare, l'erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa l'errato pagina 3 di 13 ed ingiusto accertamento della concorrente responsabilità dell'Ente nella produzione del sinistro, l'errata valutazione delle risultanze processuali, l'errato accertamento del grado di corresponsabilità nella misura del 50%, nonché l'errata ed ingiusta liquidazione del danno morale quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare. Ha chiesto, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, previa declaratoria di responsabilità esclusiva della minore nella causazione del sinistro per CP_1
cui è causa, di rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, di accertare una diversa graduazione di corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso con attribuzione di una percentuale maggiore di responsabilità in capo alla danneggiata rispetto a quella da attribuire all'appellante; di rigettare in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, la domanda di liquidazione del danno morale, riconosciuta dal Giudice di prime cure;
di condannare, in accoglimento della relativa domanda proposta con il presente gravame, gli appellati alla restituzione di tutte le somme eventualmente pagate o pagate in misura maggiore rispetto a quanto accertato nel presente grado di giudizio;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati che, sulla base delle argomentazioni in atti, hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 13 In primo luogo, risulta correttamente instaurato il contraddittorio da parte dell'appellante in considerazione della circostanza che la danneggiata ha raggiunto la maggiore età.
Ebbene, seppur la suddetta circostanza non è stata dichiarata nel corso del giudizio di prime cure, il raggiungimento della maggiore età è comunque rilevabile dalla documentazione in atti.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190
c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328
c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra
l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell' «an» - essendo lo stato di incapacità per minore età
"naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel «quando»” (Cass. Civ., Sez
III, Ord. n. 23189/2018).
Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante si duole anzitutto del fatto che il Giudice di Pace, pur avendo inquadrato la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi scaturenti dalla detta previsione.
pagina 5 di 13 In particolare, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha accertato un concorso di colpa in capo al nella causazione Parte_1
dell'evento lesivo de quo, sebbene abbia ritenuto colposo il comportamento tenuto dalla danneggiata che camminava “costeggiando il marciapiede”, percorrendo, quindi, senza alcun motivo il tratto di strada, ossia la carreggiata destinata al traffico veicolare.
La doglianza è fondata.
Orbene, secondo costante giurisprudenza “l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (ex multis Cass. Civ., Sez.III, Sent. n. 23919/2013; Cass. Civ., Sez. III,
Sent. n. 8935/2013).
Va altresì rilevato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 2660/2013).
pagina 6 di 13 La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 16527/2003).
In punto di onere probatorio, come è noto, si rileva che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 20943/2022).
Perciò, dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, “mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. ancora Cass. S.U., Ord. n. 20943/2022).
Orbene, nel caso di specie, è provato che che all'epoca dei fatti era CP_1
minorenne, camminava con la mamma, accanto al marciapiede, finendo per inciampare in una pozzanghera posta sulla sede stradale.
Parte attrice, però, nulla deduce in merito ai motivi per cui nonostante il marciapiede fosse ampio e in buone condizioni (così come si rileva dalle fotografie in atti), la stessa procedeva lungo la carreggiata senza utilizzare correttamente il detto marciapiede.
pagina 7 di 13 Il teste in sede di assunzione della prova testimoniale, ha Testimone_1
dichiarato: “…preciso che stavamo camminando sulla sede stradale mentre la minore costeggiava il marciapiede presente in zona”.
Anche il secondo teste confermava la suddetta circostanza: “ … Testimone_2
preciso che mia TE camminava costeggiando il marciapiede in direzione CP_1
delle auto che stavamo raggiungendo”
Ebbene, nel suddetto contegno della danneggiata, odierna appellata, si riscontrano gli estremi del fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno.
Ed invero, ha riportato le lesioni delle quali si duole poiché ha scelto di CP_1
camminare sulla carreggiata destinata al traffico veicolare nonostante la presenza di un marciapiede, contravvenendo alle disposizioni del cosiddetto Codice della strada nonché alle regole di normale diligenza.
Tale comportamento colposo, inoltre, è stato di fatto avallato anche dalla madre presente e dagli altri familiari (i testimoni sono zio e cugino della minore . CP_1
La caduta occorsa a pertanto, deve ascriversi in via esclusiva alla CP_1
condotta negligente ed imprudente della stessa la quale, anche in considerazione del fatto che era sera ed aveva piovuto (così come si rileva dalle dichiarazioni del teste
), avrebbe dovuto avere una condotta più diligente e camminare sul Testimone_2
marciapiede che, si ribadisce, era in buono stato.
Inoltre, dalle risultanze istruttorie non è emerso che il detto marciapiede fosse occupato né che la sede stradale fosse isola pedonale, tantomeno sono state fornite allegazioni in tal senso.
La scelta di camminare sulla carreggiata, in luogo del corretto utilizzo del marciapiede, avrebbe dovuto imporre alla danneggiata, nonché a chi la accompagnava, di prestare una maggiore attenzione.
Il Giudice di primo grado, quindi, alla luce delle suesposte considerazioni, ha errato nel dichiarare il concorso di colpa tra le parti nella causazione dell'evento dannoso, considerato che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con l'adozione di pagina 8 di 13 normali cautele da parte della danneggiata che con il suo comportamento colpevole ha inciso sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Ed invero, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez.
VI-3, Ord. n. 9315/2019).
Il nesso causale, quindi, tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Ebbene, requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
L'indagine sulla condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (in tal senso, Cass.
Civ., Sez. III, Ord. n. 842/2020).
pagina 9 di 13 Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente che potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente, “ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13791/2022, che conferma l'orientamento maggioritario ex aliis, Cass. Civ. n. 11526/2017; Cass. Civ. n. 30775/2017; Cass. Civ. n. 27724/2018,
Cass. Civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
Orbene, si ribadisce, anche alla luce dei suesposti principi, che nel caso di specie il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa della minore, che accompagnata dalla madre non utilizzava il marciapiede ma camminava lungo la carreggiata.
Inoltre, si evidenzia che, una volta esclusa la responsabilità del odierno Pt_1
appellante, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma di favore per il danneggiato), la stessa risulta, altresì, inconfigurabile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
È ben nota la differenza tra le forme di responsabilità riconducibili alle due citate norme che si registra in particolar modo nella diversa incidenza della colpa.
L'opzione interpretativa non appare di poco momento, giacché solo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. esiste un particolare rigore assertivo e probatorio cui è assoggettato il danneggiato, il quale ha sempre l'onere di allegare in maniera esaustiva le circostanze che hanno provocato l'evento, di fornire prova compiuta dell'accadimento fattuale da cui si vuole siano derivati i danni e della colpa sussistente in capo all'assunto responsabile. Laddove la norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata, non sul principio della pagina 10 di 13 responsabilità oggettiva, bensì su una presunzione legale di colpa nei confronti di colui che ha il potere di custodia della cosa di tal che la responsabilità, che si basa sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sull'esistenza di un effettivo potere del soggetto sulla cosa, sorge per mero effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato dal caso fortuito “inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato” ( cfr. Cass. Civ. n. 4070/98 che precisa come sull'attore gravi, comunque, l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva una condotta imprudente e negligente dell'attrice idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e tanto vale ad escludere, a maggior ragione, una responsabilità del anche ai sensi Parte_1
dell'art. 2043 c.c. in mancanza, altresì, della prova di una condotta colposa da parte della pubblica amministrazione.
In ragione delle esposte considerazioni, dal momento che le risultanze istruttorie impediscono di imputare la verificazione del sinistro alla responsabilità dell'ente proprietario della strada, l'appello deve essere accolto e, dunque, in riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, la domanda attorea proposta nei confronti del deve essere rigettata. Parte_1
Va, poi, dichiarata ammissibile la domanda di ripetizione, proposta dall'appellante, delle somme eventualmente pagate o pagate in misura maggiore.
Ed invero, “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24896/2023; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. I,
Ord. n. 23972/2020).
Ciò posto, in considerazione dell'accoglimento dell'appello e della consequenziale riforma della stessa pronuncia impugnata, la suddetta domanda di ripetizione va accolta,
pagina 11 di 13 condannando parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ed invero, l'avvenuto pagamento deve ritenersi provato per mancata contestazione sul punto della parte costituita ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, “nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale” (cfr. Cass. Civ., Sez.
L., n. 11115/2021).
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio le quali, liquidate come dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (per il primo grado) e del
D.M. 147/2022 (per il secondo grado), vanno poste a carico della parte soccombente in favore del Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3405/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3405/2021 resa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 03.06.2021 e pubblicata in data 23.12.2021, rigetta la domanda attorea proposta nei confronti del Parte_1
2) Condanna la parte appellata alla restituzione a favore dell'appellante Parte_1
delle somme eventualmente versate in esecuzione della pronuncia impugnata;
[...]
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore del delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, in euro 671,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per pagina 12 di 13 il primo grado di giudizio, oltre le spese di C.T.U. che vanno poste per intero a carico degli odierni appellati, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 174,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio.
Nola 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE
UDIENZA DEL 05.06.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 13 nella causa civile iscritta al n. 2693/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, Parte_1
in virtù di procura in atti, dall'avv. Valerio Bonito, elettivamente domiciliato in Pt_1
alla Via Luca Giordano n. 49;
APPELLANTE
E
, nonchè e n.q. di CP_1 Controparte_2 CP_3
esercenti la potestà genitoriale su rappresentati e difesi, in virtù di CP_1
procura in atti, dall'avv. Enrico Russo, elettivamente domiciliati in , alla via Pt_1
Europa n. 3;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3405/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 03.06.2021 e pubblicata in data 23.12.2021.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e nella Controparte_2 CP_3
qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore CP_1
esponevano che, in data 02.01.2016, la detta minore, mentre percorreva via Della Corte in in compagnia della madre, costeggiando il marciapiede ivi presente, Pt_1
inciampava in un tratto dissestato e sconnesso.
In seguito alla caduta, la minore riportava lesioni personali per le quali CP_1
veniva trasportata al P.S. Aorn Santobono-Pausilipon, dove le veniva diagnosticata una frattura metafisi distale perone sinistro.
pagina 2 di 13 Pertanto, gli attori, nella spiegata qualità, convenivano in giudizio, innanzi al Giudice di
Pace di Sant'Anastasia, il Ente proprietario della strada ove si era Parte_1
verificato il descritto sinistro, al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva, la condanna del convenuto Ente al risarcimento dei danni patiti da CP_1
nella misura da determinare “a seguito della risultanza della CTU o in quella
[...]
minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle spese mediche, agli interessi legali dalla data del sinistro, il tutto complessivamente nei limiti di Euro
5.000,00”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il il quale, eccependo preliminarmente la Parte_1
carenza di legittimazione passiva, non avendo fornito parte attrice la prova dell'appartenenza della summenzionata strada in capo al convenuto Ente, contestava la domanda attorea sia nell'an che nel quantum. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda perché improponibile, inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e diritto;
in via subordinata, chiedeva di dichiarare la corresponsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro per cui è causa;
in via, ulteriormente gradata, in caso di accoglimento della domanda attorea, domandava di contenere il risarcimento del danno nei limiti del giusto ed equo;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta ed acquisita la c.t.u. medico- legale, il Giudice di Pace adito tratteneva la causa in decisione e con sentenza n.
3405/2021, accertato il comportamento colposo di dichiarava la CP_1
concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro de quo nella misura del 50% e, per l'effetto, in ragione della percentuale di responsabilità accertata, condannava il al pagamento della somma di € 5.000,00 in favore Parte_1
degli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore a titolo CP_1
di risarcimento per le lesioni dalla stessa subite a seguito della caduta, con condanna alle spese di lite sempre quantificate in ragione della responsabilità concorsuale accertata.
Avverso tale sentenza, il ha proposto il presente gravame, Parte_1
deducendo, in particolare, l'erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa l'errato pagina 3 di 13 ed ingiusto accertamento della concorrente responsabilità dell'Ente nella produzione del sinistro, l'errata valutazione delle risultanze processuali, l'errato accertamento del grado di corresponsabilità nella misura del 50%, nonché l'errata ed ingiusta liquidazione del danno morale quale personalizzazione ulteriore rispetto alla liquidazione tabellare. Ha chiesto, pertanto, in riforma della pronuncia impugnata, previa declaratoria di responsabilità esclusiva della minore nella causazione del sinistro per CP_1
cui è causa, di rigettare la domanda attorea;
in via subordinata, di accertare una diversa graduazione di corresponsabilità nella causazione dell'evento dannoso con attribuzione di una percentuale maggiore di responsabilità in capo alla danneggiata rispetto a quella da attribuire all'appellante; di rigettare in ogni caso, in accoglimento del terzo motivo di appello, la domanda di liquidazione del danno morale, riconosciuta dal Giudice di prime cure;
di condannare, in accoglimento della relativa domanda proposta con il presente gravame, gli appellati alla restituzione di tutte le somme eventualmente pagate o pagate in misura maggiore rispetto a quanto accertato nel presente grado di giudizio;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati che, sulla base delle argomentazioni in atti, hanno chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata nonché l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
pagina 4 di 13 In primo luogo, risulta correttamente instaurato il contraddittorio da parte dell'appellante in considerazione della circostanza che la danneggiata ha raggiunto la maggiore età.
Ebbene, seppur la suddetta circostanza non è stata dichiarata nel corso del giudizio di prime cure, il raggiungimento della maggiore età è comunque rilevabile dalla documentazione in atti.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale “qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190
c.p.c.), e non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell'art. 328
c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra
l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell' «an» - essendo lo stato di incapacità per minore età
"naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel «quando»” (Cass. Civ., Sez
III, Ord. n. 23189/2018).
Ciò posto, l'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante si duole anzitutto del fatto che il Giudice di Pace, pur avendo inquadrato la fattispecie nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi scaturenti dalla detta previsione.
pagina 5 di 13 In particolare, l'appellante ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui ha accertato un concorso di colpa in capo al nella causazione Parte_1
dell'evento lesivo de quo, sebbene abbia ritenuto colposo il comportamento tenuto dalla danneggiata che camminava “costeggiando il marciapiede”, percorrendo, quindi, senza alcun motivo il tratto di strada, ossia la carreggiata destinata al traffico veicolare.
La doglianza è fondata.
Orbene, secondo costante giurisprudenza “l'ente proprietario di una strada aperta a pubblico transito si presume, ai sensi dell'art. 2051 c.c., responsabile dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile” (ex multis Cass. Civ., Sez.III, Sent. n. 23919/2013; Cass. Civ., Sez. III,
Sent. n. 8935/2013).
Va altresì rilevato che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso
e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 2660/2013).
pagina 6 di 13 La giurisprudenza di legittimità ha anche opportunamente precisato che il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti – come, appunto, quella che viene in rilievo nel caso di specie – deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte, in tanto può ritenersi pericolosa, in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
Sez. III, Sentenza n. 16527/2003).
In punto di onere probatorio, come è noto, si rileva che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass. Civ., SS.UU., Ord. n. 20943/2022).
Perciò, dall'art. 2051 c.c. si ricava che grava sull'attore l'onere di provare il nesso eziologico tra danno subìto e bene in custodia, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, “mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (v. ancora Cass. S.U., Ord. n. 20943/2022).
Orbene, nel caso di specie, è provato che che all'epoca dei fatti era CP_1
minorenne, camminava con la mamma, accanto al marciapiede, finendo per inciampare in una pozzanghera posta sulla sede stradale.
Parte attrice, però, nulla deduce in merito ai motivi per cui nonostante il marciapiede fosse ampio e in buone condizioni (così come si rileva dalle fotografie in atti), la stessa procedeva lungo la carreggiata senza utilizzare correttamente il detto marciapiede.
pagina 7 di 13 Il teste in sede di assunzione della prova testimoniale, ha Testimone_1
dichiarato: “…preciso che stavamo camminando sulla sede stradale mentre la minore costeggiava il marciapiede presente in zona”.
Anche il secondo teste confermava la suddetta circostanza: “ … Testimone_2
preciso che mia TE camminava costeggiando il marciapiede in direzione CP_1
delle auto che stavamo raggiungendo”
Ebbene, nel suddetto contegno della danneggiata, odierna appellata, si riscontrano gli estremi del fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa ed il danno.
Ed invero, ha riportato le lesioni delle quali si duole poiché ha scelto di CP_1
camminare sulla carreggiata destinata al traffico veicolare nonostante la presenza di un marciapiede, contravvenendo alle disposizioni del cosiddetto Codice della strada nonché alle regole di normale diligenza.
Tale comportamento colposo, inoltre, è stato di fatto avallato anche dalla madre presente e dagli altri familiari (i testimoni sono zio e cugino della minore . CP_1
La caduta occorsa a pertanto, deve ascriversi in via esclusiva alla CP_1
condotta negligente ed imprudente della stessa la quale, anche in considerazione del fatto che era sera ed aveva piovuto (così come si rileva dalle dichiarazioni del teste
), avrebbe dovuto avere una condotta più diligente e camminare sul Testimone_2
marciapiede che, si ribadisce, era in buono stato.
Inoltre, dalle risultanze istruttorie non è emerso che il detto marciapiede fosse occupato né che la sede stradale fosse isola pedonale, tantomeno sono state fornite allegazioni in tal senso.
La scelta di camminare sulla carreggiata, in luogo del corretto utilizzo del marciapiede, avrebbe dovuto imporre alla danneggiata, nonché a chi la accompagnava, di prestare una maggiore attenzione.
Il Giudice di primo grado, quindi, alla luce delle suesposte considerazioni, ha errato nel dichiarare il concorso di colpa tra le parti nella causazione dell'evento dannoso, considerato che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con l'adozione di pagina 8 di 13 normali cautele da parte della danneggiata che con il suo comportamento colpevole ha inciso sul dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
Ed invero, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. Civ., Sez.
VI-3, Ord. n. 9315/2019).
Il nesso causale, quindi, tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Ebbene, requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
L'indagine sulla condotta del danneggiato, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c., integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (in tal senso, Cass.
Civ., Sez. III, Ord. n. 842/2020).
pagina 9 di 13 Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente che potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente, “ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”
(Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 13791/2022, che conferma l'orientamento maggioritario ex aliis, Cass. Civ. n. 11526/2017; Cass. Civ. n. 30775/2017; Cass. Civ. n. 27724/2018,
Cass. Civ., Sez. Un., n. 20943/2022).
Orbene, si ribadisce, anche alla luce dei suesposti principi, che nel caso di specie il nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso risulta interrotto dalla condotta colposa della minore, che accompagnata dalla madre non utilizzava il marciapiede ma camminava lungo la carreggiata.
Inoltre, si evidenzia che, una volta esclusa la responsabilità del odierno Pt_1
appellante, ai sensi dell'art. 2051 c.c. (norma di favore per il danneggiato), la stessa risulta, altresì, inconfigurabile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
È ben nota la differenza tra le forme di responsabilità riconducibili alle due citate norme che si registra in particolar modo nella diversa incidenza della colpa.
L'opzione interpretativa non appare di poco momento, giacché solo nell'ipotesi di cui all'art. 2043 c.c. esiste un particolare rigore assertivo e probatorio cui è assoggettato il danneggiato, il quale ha sempre l'onere di allegare in maniera esaustiva le circostanze che hanno provocato l'evento, di fornire prova compiuta dell'accadimento fattuale da cui si vuole siano derivati i danni e della colpa sussistente in capo all'assunto responsabile. Laddove la norma di cui all'art. 2051 c.c. è fondata, non sul principio della pagina 10 di 13 responsabilità oggettiva, bensì su una presunzione legale di colpa nei confronti di colui che ha il potere di custodia della cosa di tal che la responsabilità, che si basa sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso nonché sull'esistenza di un effettivo potere del soggetto sulla cosa, sorge per mero effetto della violazione dell'obbligo di vigilare e può essere vinta unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia derivato dal caso fortuito “inteso nel senso più ampio, comprensivo cioè anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato” ( cfr. Cass. Civ. n. 4070/98 che precisa come sull'attore gravi, comunque, l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva una condotta imprudente e negligente dell'attrice idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso e tanto vale ad escludere, a maggior ragione, una responsabilità del anche ai sensi Parte_1
dell'art. 2043 c.c. in mancanza, altresì, della prova di una condotta colposa da parte della pubblica amministrazione.
In ragione delle esposte considerazioni, dal momento che le risultanze istruttorie impediscono di imputare la verificazione del sinistro alla responsabilità dell'ente proprietario della strada, l'appello deve essere accolto e, dunque, in riforma della sentenza resa nel primo grado di giudizio, la domanda attorea proposta nei confronti del deve essere rigettata. Parte_1
Va, poi, dichiarata ammissibile la domanda di ripetizione, proposta dall'appellante, delle somme eventualmente pagate o pagate in misura maggiore.
Ed invero, “la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello” (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 24896/2023; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. I,
Ord. n. 23972/2020).
Ciò posto, in considerazione dell'accoglimento dell'appello e della consequenziale riforma della stessa pronuncia impugnata, la suddetta domanda di ripetizione va accolta,
pagina 11 di 13 condannando parte appellata alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado.
Ed invero, l'avvenuto pagamento deve ritenersi provato per mancata contestazione sul punto della parte costituita ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ebbene, “nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale” (cfr. Cass. Civ., Sez.
L., n. 11115/2021).
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio le quali, liquidate come dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (per il primo grado) e del
D.M. 147/2022 (per il secondo grado), vanno poste a carico della parte soccombente in favore del Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3405/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3405/2021 resa dal
Giudice di Pace di Sant'Anastasia in data 03.06.2021 e pubblicata in data 23.12.2021, rigetta la domanda attorea proposta nei confronti del Parte_1
2) Condanna la parte appellata alla restituzione a favore dell'appellante Parte_1
delle somme eventualmente versate in esecuzione della pronuncia impugnata;
[...]
3) Condanna la parte appellata al pagamento in favore del delle Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, in euro 671,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per pagina 12 di 13 il primo grado di giudizio, oltre le spese di C.T.U. che vanno poste per intero a carico degli odierni appellati, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 174,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio.
Nola 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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