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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/09/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 508/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Tania Passafiume) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, limitatamente all'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23 settembre 2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, già riconosciuta nella fase di ATP soggetto portatore di handicap grave art.3 comma3 a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell' 11/11/2021 ( cfr. CTU del 30.11.2023 del Dott. Per_1
1 ), non possiede i requisiti sanitari per “essere ritenuta invalida nella misura del Persona_2
100% con impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore e/o incapace di svolgere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, meritevole della concessione della indennità di accompagnamento” (cfr. CTU in atti dott.ssa
[...]
). Per_3
Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che è soggetto Parte_1 portatore di handicap grave ex art.3 comma 3 l. 104/92 con decorrenza dall' 11/11/2021, così come riconosciuto nella fase di ATP (Rg. n. 3738/2022), ma non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile nr. 508/2024 R.G., promosso da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
(avv.to Tania Passafiume) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo) resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, proponeva, limitatamente all'accertamento del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole. L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 23 settembre 2025 per il deposito di note. La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente, già riconosciuta nella fase di ATP soggetto portatore di handicap grave art.3 comma3 a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa dell' 11/11/2021 ( cfr. CTU del 30.11.2023 del Dott. Per_1
1 ), non possiede i requisiti sanitari per “essere ritenuta invalida nella misura del Persona_2
100% con impossibilità a deambulare autonomamente senza l'aiuto di un accompagnatore e/o incapace di svolgere gli atti della vita quotidiana senza assistenza continua, meritevole della concessione della indennità di accompagnamento” (cfr. CTU in atti dott.ssa
[...]
). Per_3
Da qui il rigetto dell'opposizione. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara che è soggetto Parte_1 portatore di handicap grave ex art.3 comma 3 l. 104/92 con decorrenza dall' 11/11/2021, così come riconosciuto nella fase di ATP (Rg. n. 3738/2022), ma non è in possesso del requisito sanitario per avere diritto alla prestazione richiesta;
compensa interamente le spese di lite tra le parti, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, 24.09.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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