Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 30.04.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1318/2025
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in Parte_1 calce al ricorso, dall'Avv. Alessandra Tasco, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli alla Via Nuova Poggioreale n. 156;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 CP_ pro-tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in via A. De Gasperi 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti in atti;
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante ha esposto di essere stata già titolare di assegno mensile di invalidità parziale;
che CP_ tale misura è stata revocata all'esito di visita di revisione del 24.01.2023 disposta dall' di aver proposto, in data 15.06.2023, ricorso per A.T.P. recante R.G. 11385/2023 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare dell'assegno di invalidità parziale, riconoscendo una percentuale di invalidità pari al 60%.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione depositata in data 20.01.2025, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario per il diritto all'assegno mensile di invalidità parziale dalla data della visita di revisione ovvero, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, con condanna alle spese di giudizio. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza la causa è decisa con sentenza letta pubblicamente.
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In particolare, l'istante ha eccepito l'erroneità dell'elaborato peritale per avere il CTU sottostimato il disturbo schizofrenico da cui è affetta.
Nella fase di ATP, l'ausiliare nominato, dott. sulla base dell'esame della Persona_1 documentazione sanitaria esibita nonché delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato la ricorrente affetta da “Disturbo schizoaffettivo in soggetto con disturbo borderline della personalità”.
Con riferimento alla valutazione di tale patologia, il C.T.U. ha precisato che: “La psicosi schizoaffettiva è un disturbo mentale che presenta caratteristiche sia della schizofrenia che dei disturbi dell'umore (come il disturbo bipolare o la depressione maggiore). Questa condizione comporta una combinazione di sintomi psicotici (come allucinazioni, deliri e pensiero disorganizzato) e significativi disturbi dell'umore (come episodi depressivi o maniacali). La perizianda appare in ottimo compenso farmacologico, con controlli mensili
e senza supporto psicoterapico;
la clinica e la documentazione consentono una valutazione con punteggio al più intermedio tra quelli di cui ai codici 1208 (che descrive bene lo stato clinico della perizianda) e 1210 (quest'ultimo non applicabile perché non sono presenti disturbi del comportamento, non sono presenti difficoltà relazionali, non vi sono deficit cognitivi).
Non sono sofferte e documentate ulteriori patologie o condizioni cliniche causa di menomazioni la cui valutazione possa influire sul risultato del calcolo dell'invalidità” Tutto ciò premesso, il CTU ha concluso individuando un complessivo tasso di invalidità a carico della ricorrente pari al 60% a far data dalla visita di revisione. L'istante, con l'opposizione, ha contestato la valutazione operata dal consulente in relazione alla patologia psichica, ritenuta riduttiva.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che il CTU avrebbe errato nell'eseguire una valutazione intermedia tra il codice 1208 riferito alla “SINDROME SCHIZOFRENICA
CRONICA CON RIDUZIONE DELLA SFERA ISTINTIVO - AFFETTIVA E DIMINUZIONE DELLA ATTIVITÀ PRAGMATICA” (31 -40%) ed il codice 1210 riferito alla “SINDROME SCHIZOFRENICA CR. CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DELLE RELAZIONI SOCIALI E LIMITATACONSERVAZIONE DELLE CAPACITÀ INTELLETTUALI” (71-80%), deducendo la sussistenza di un disturbo schizoaffettivo cronico in soggetto con disturbo borderline di personalità in precario equilibrio, nonostante la somministrazione farmacologica, come emergente dalla documentazione medica prodotta a corredo dell'ATP ed invocando l'applicazione del solo codice 1210, con attribuzione di una percentuale invalidante pari al 74%. Ebbene, va preliminarmente rilevato che il CTU ha effettuato un esame obiettivo specificando che la perizianda versa in “Condizioni generali: buone;
giunge allo studio senza ausili, si muove senza impaccio, è ben curata nell'aspetto. Orientamento: buono nello spazio, nel tempo e nella persona. Ragionamento critico: buono, l'ideazione è congrua, comprende le domande poste ed i comandi impartiti, fornendo risposte verbali e motorie coerenti. Umore: sereno, non manifesta segni di agitazione psico-motoria o apatia.
Atteggiamento: apparentemente collaborante ma imprecisa e contraddittoria nella descrizione della sintomatologia. Facies: composita. DEAMBULAZIONE: normale in ambito domestico ed extra-domestico. PASSAGGI POSTURALI: dalla posizione assisa all'ortostasi: autonomo (difficoltà - - - -). Peso: NORMALE. Respiro: eupnoico a riposo e durante il modesto impegno funzionale richiesto durante la visita. Vista: sufficiente alla
2 percezione e interazione con l'ambiente. Udito e fonazione: ode la normale voce di conversazione, produzione vocale agevole, comprensibile, normofonica”. Dall'osservazione dell'ausiliare non risulta, dunque, emergere la sussistenza della maggiore gravità delle condizioni psichiche. Parimenti irrilevante risulta l'obiezione attorea relativa all'omessa valutazione di documentazione medica in atti prodotta nel procedimento per ATP e riprodotta a corredo del ricorso introduttivo del presente giudizio. Il CTU, infatti, come emerge dalla perizia in atti, è pervenuto in sede di operazioni peritali, anche alla luce documentazione medica esaminata, alla medesima diagnosi riportata nei certificati medici prodotti dalla ricorrente, come si evince dal certificato medico rilasciato dall'Asl – Dipartimento di Salute Mentale in data 28.07.2022 (prodotto a corredo del ricorso introduttivo dell'ATP) nonché dal certificato medico rilasciato dall'Asl – Dipartimento di Salute Mentale in data 16.05.2024 (prodotto nel procedimento di ATP in data 17.06.2024), attestanti, rispettivamente, la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo cronico” e di “disturbo schizoaffettivo cronico, in soggetto con disturbo borderline di personalità”.
Quanto alla Cartella Clinica versata in atti a corredo dell'ATP e richiamata nel ricorso in opposizione, non può non rilevarsi che la stessa riporta il diario clinico della ricorrente, riferibile al periodo dal 18.05.2004 all'8.11.2014, che retroagisce di circa 20- 10 anni rispetto alla visita peritale eseguita dal CTU in data 26.07.2024.
Risulta, pertanto, infondata la doglianza secondo cui il CTU non avrebbe dato alcuna valenza al disturbo psichico, avendo al contrario il consulente effettuato una compiuta valutazione della patologia psichiatrica, precisando che “la perizianda appare in ottimo compenso farmacologico, con controlli mensili e senza supporto psicoterapeutico” e che
“la clinica e la documentazione consentono una valutazione con punteggio al più intermedio tra quelli di cui ai codici 1208 (che descrive bene lo stato clinico della perizianda) e 1210 (quest'ultimo non applicabile perché non sono presenti disturbi del comportamento, non sono presenti difficoltà relazionali, non vi sono deficit cognitivi)”.
Va osservato dunque che l'istante, pur individuando una maggior percentuale invalidante, non ha indicato elementi per ritenere che essa sia applicabile e /o ragioni per ritenere viziata la valutazione operata dal ctu.
Parte ricorrente, con l'opposizione, non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento della percentuale necessaria al riconoscimento dell'assegno di invalidità secondo una diversa e più grave prospettazione.
Non si rinvengono, invero, contraddizioni tra le conclusioni cui è giunto il CTU e la documentazione medica in atti, esaminata nella sua globalità; la valutazione del c.t.u. appare corretta altresì sotto il profilo metodologico e le conclusioni adeguatamente motivate e logicamente articolate.
Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano infatti chiare, prive di vizi e coerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente.
Va ricordato al riguardo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
3 In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
* La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso in opposizione.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_
- pone le spese di consulenza tecnica (come da separato decreto) a carico dell'
NAPOLI, 30.04.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante
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