Decreto cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 EL 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR EL IS, rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Oristano, in persona EL Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianna Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SS SE, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) EL verbale n. 1 dei lavori ELla commissione EL 21 gennaio 2025, recante l’esclusione ELla ricorrente dalla selezione, non conosciuto;
2) ELla comunicazione di esclusione dal concorso, pervenuta il 23.1.2025;
3) ELla graduatoria provvisoria pubblicata il 23 gennaio 2025 nel sito istituzionale EL Comune di Oristano;
4) ELla determinazione ELla Dirigente EL Servizio Pubblica istruzione, Cultura e Biblioteca – Settore Programmazione e Gestione ELle risorse, n. 845 ELl’1 agosto 2024, di approvazione EL bando di concorso e ELlo stesso bando nella parte in cui stabilisce, all’art. 5, che: “le domande di partecipazione e i relativi allegati trasmessi mediante pec, saranno ritenuti validi solo se redatti sui moduli appositamente predisposti dal comune e solo se inviati in formato PDF/a, senza macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi da quello indicato e/o indirizzate a casella di posta elettronica diversa da quelle sopra indicate saranno considerate irricevibili”; e ancora nella parte in cui, sempre nell’art. 5, stabilisce che “l’invio ELla domanda in formato diverso dal PDF/a comporterà l’irricevibilità ELla domanda stessa e la conseguente esclusione dalla procedura selettiva” e all’art. 9 che: “Non saranno ammesse alla procedura selettiva le domande per le quali si verifichi anche uno solo dei seguenti casi: … omissis … g) domanda pervenuta non in formato PDF/a”;
5) ELla determinazione ELla dirigente EL Servizio pubblica istruzione, cultura e biblioteca – Settore programmazione e gestione ELle risorse, n. 54 EL 22.1.2025, di approvazione EL verbale n. 1 sopra indicato e ELla graduatoria provvisoria EL concorso,
6) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL VA RL il 6 maggio 2025:
7) ELla determinazione dirigenziale n. 198 EL 6 marzo 2025, con cui la Presidente ELla commissione di concorso ha approvato i verbali ELla commissione giudicatrice e l’approvazione ELla nuova graduatoria provvisoria di merito, con cui, preso atto ELl’ordinanza cautelare EL TAR Sardegna di ammissione con riserva di AR EL IS alla procedura concorsuale la ammetteva con riserva e approvava la graduatoria provvisoria di merito che vede la ricorrente vincitrice con riserva, limitatamente all’interesse ELla ricorrente e pertanto riguardo alla clausola di riserva;
8) ELla determinazione dirigenziale n. 298 EL 26.3.2025 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva di merito e di approvazione ELlo schema di contratto, che vede AR EL IS vincitrice con riserva EL concorso, nei limiti ELl’interesse ELla ricorrente e pertanto riguardo alla sola clausola di riserva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio EL Comune di Oristano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti ELla causa;
Relatore nell'udienza pubblica EL giorno 26 novembre 2025 il dott. TO AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli e progetto, per il conferimento ELl’incarico di direttore, curatore scientifico e responsabile dei servizi educativi EL Museo Antiquarium Arborense – Museo Archeologico e storico artistico “Giuseppe Pau” di Oristano, bandito con determina n. 845 ELl’1 agosto 2024 ELla dirigente EL Servizio pubblica istruzione, cultura e biblioteca – Settore programmazione e gestione ELle risorse EL Comune di Oristano.
Veniva tuttavia esclusa dalla procedura concorsuale perché la sua domanda di ammissione, redatta su modulo predisposto dal Comune, non era stata trasmessa in formato PDF/A ma in formato PDF semplice.
Con il ricorso in esame la dott.ssa AR EL IS ha impugnato gli atti precisati in epigrafe per i motivi svolti nello stesso atto introduttivo EL giudizio, chiedendone l’annullamento con vittoria ELle spese.
Per resistere all’impugnazione si è costituito il Comune di Oristano che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, con favore ELle spese.
Con ordinanza n. 36 EL il 19 febbraio 2025 il Tribunale, condividendo in punto di fumus boni juris la censura “ incentrata sull’irragionevolezza e sproporzione ELla decisione di escludere la ricorrente dalla procedura concorsuale in ragione EL (solo) formato utilizzato per l’invio ELla domanda di partecipazione, senza neppure averle consentito una regolarizzazione ELla stessa tramite soccorso istruttorio ”, accoglieva l’istanza cautelare ammettendo con riserva la ricorrente alla procedura concorsuale.
Il Comune ottemperava all’ordinanza e il 27 marzo 2025, all’esito ELla selezione, dopo aver definitivamente approvato con Determinazione EL Dirigente n. 298 EL 26 marzo 2025 la nuova graduatoria nella quale la ricorrente risultava prima classificata, stipulava con la dott.ssa EL IS il contratto rep. n. 509/2025 di conferimento ELl’incarico professionale in questione, per la durata di 36 mesi e senza alcuna condizione risolutiva né riserva.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6 maggio 2025 la ricorrente ha cautelativamente impugnato - con riferimento alla menzionata ammissione “con riserva” - i verbali recanti la nuova graduatoria definitiva che la vedeva vincitrice EL posto messo bando.
Alla pubblica udienza EL 26 novembre 2025, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.
Ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla descritta vicenda procedimentale, il ricorso, come EL resto richiesto dalla stessa difesa comunale nelle ultime difese depositate, debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Comune di Oristano, infatti, ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare EL Tribunale n. 36/2025 non in via di mera attuazione EL giudicato ma condividendo nel merito il rilievo sulla ritenuta illegittimità EL giudizio di esclusione ELla ricorrente dalla procedura concorsuale, addivenendo successivamente alla stipula EL contratto di affidamento ELl’incarico senza apporvi alcuna condizione o riserva.
Ciò ha quindi determinato il venir meno ELl’interesse ELla ricorrente dalla definizione nel merito EL ricorso, ben potendosi addivenire ad una pronuncia di improcedibilità EL ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione ELle spese EL giudizio anche in ragione EL corretto comportamento processuale ELl’amministrazione comunale che si è prontamente adoperata per la definizione in rito ELla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio EL giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente, Estensore
Antonio Plaisant, Consigliere
Silvio Esposito, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO AR |
IL SEGRETARIO