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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, Dott. Massimo
Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione avverso cartella esattoriale iscritta al n. 1164/2023
R.G.
TRA
nata a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lipari (ME) – via Prof. Carnevale 63 presso lo studio dell'avv. Antonella Longo (c.f.
) che la rappresenta e difende. C.F._2
ATTRICE
E
con sede in Roma via G. Controparte_1
Grezer 14 con c.f. e p. Iva , subentrata a titolo universale a P.IVA_1
giusta disposizione di cui all'art. 76 del Decreto Controparte_2
legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni della Legge 23 luglio n.
106; in persona del responsabile pro tempore, Sig.ra Parte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina, Via Cesare C.F._3
Battisti, n. 226/C, presso lo studio dell'avv. Nunzio Giannetto (cf.
[...]
) dal quale è rappresentata e difesa. C.F._4
1
Controparte_3
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore (C.F. ), rappresentato e difeso, ex lege, P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici in Messina, via Dei Mille n. 65, Is. 221, ha domicilio legale.
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato all' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., e all'
[...] [...]
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Parte_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520220002168523001, notificatale in data 8/04/2022, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di €. 14.408,18, di cui €. 13.982,82, a titolo di sanzioni amministrative anno 2017, irrogate dal Dipartimento BB.CC. e Identità Siciliana della Regione Siciliana, €. 419,49 ed €. 5,88 spettanti all' Controparte_1
, a titolo di oneri di riscossione e di diritti di notifica.
[...]
Parte attrice eccepiva: 1) Mancata notifica dei titoli sanzionatori richiamati nella cartella impugnata – errore di calcolo della sanzione;
2) Illegittimità delle maggiorazioni;
3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973 n. 602. Art. 27
Legge 689/1981. Art. 24 D. Lgs. 26.02.1999 n. 46; 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973 e art. 23, co. 4 e 5, D.P.R. n. 445/2000. Omessa firma digitale del ruolo;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 148 e 160 c.p.c.; 6) Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. 7) Omessa descrizione del credito azionato;
8) Assenza della firma del legale rappresentante dell'Agente per la Riscossione.
Quindi, parte attrice chiedeva al Tribunale adito: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'interesse ex art. 100 c.p.c. di parte opponente ad impugnare la cartella di pagamento in questione ed alla proposizione della domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria contenuta nella medesima e negli atti impositivi alla stessa sottesa;
2) sempre in via preliminare, disporre la sospensione degli atti impugnati stante 2
la sussistenza del fumus e del gravissimo pregiudizio che deriverebbe all'attrice dalla denegata ed ingiusta esecuzione forzata, diretta ad ottenere coattivamente il pagamento di una somma oltremodo esorbitante, comunque non dovuta e in ogni caso prescritta;
3) nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto: -ritenere e dichiarare che i provvedimenti richiamati nella cartella impugnata non sono stati regolarmente notificati alla signora e conseguentemente dichiarare la nullità della cartella di Parte_1 pagamento in quanto non preceduta dalla regolare notifica degli atti presupposti e comunque prescritta la pretesa creditoria;
- annullare la cartella di pagamento opposta per tutti i motivi di cui in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare non fondato il diritto dei convenuti a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'attrice e per l'effetto ordinare la cancellazione dei ruoli o in subordine la rettifica degli stessi in ragione dell'errore nel calcolo della sanzione;
-in ogni caso ancora, ritenere e dichiarare la prescrizione di tutti gli importi iscritti nei ruoli indicati in narrativa siccome risalenti all'anno 2002 e per l'effetto annullarli unitamente a tutti gli atti precedenti e consequenziali;
4) in via estremamente subordinata, annullare le somme dovute a titolo di maggiorazioni e interessi;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Costituitosi in giudizio, l' Controparte_4
in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in subordine e nel merito rilevava che, posto che il provvedimento autoritativo non è stato impugnato e come tale è divenuto irrevocabile, va rilevato che, poiché le censure mosse da controparte afferiscono a pretesi vizi della cartella esattoriale, legittimato a contraddire su tali aspetti è, per l'appunto, l' Controparte_5
- provincia di Messina. L'Assessorato
[...] Controparte_6
concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione perché inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, stante la giurisdizione del giudice amministrativo;
- in subordine, nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata. Vinte le spese.
Si costituiva l' in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., contestando le deduzioni e le domande di parte attrice e
3 chiedendo: 1) Preliminarmente, ritenere e dichiarare non sussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato per quanto esposto in narrativa. 2) Ritenere e dichiarare legittima la procedura di riscossione attivata dall'agente della riscossione;
e per l'effetto dichiarare l' esente da qualsiasi Controparte_1 responsabilità in ordine alla stessa procedura, 3) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva e/o di responsabilità della Controparte_7 relativamente a tutti motivi che investono il merito della pretesa e la legittimità e/o regolarità formale del ruolo e degli atti presupposti che appartiene solo all'ente impositore
4) Condannare l' Controparte_8
(quale Ente impositore e creditore) a manlevare e tenere indenne l
[...] [...] da ogni effetto pregiudizievole dipendente dal presente giudizio e Controparte_9 connesso alla fase che precede la formazione del ruolo e quella che investe la pretesa creditoria . 5) Con vittoria di spese e compensi di lite.
Susseguitesi le fasi processuali, all'udienza del 4.07.2024, la causa veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione del
Tribunale adito, sollevata dall'Assessorato convenuto.
La cartella esattoriale impugnata ha ad oggetto una sanzione pecuniaria emessa in materia urbanistica, ovvero in violazione dell'art. 146 del d.lg.vo n. 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del D.lgs. n. 157/2006.
In merito alla ripartizione della giurisdizione, la Suprema Corte ha più volte affermato che, qualora il titolo sotteso all'intimazione di pagamento o alla cartella esattoriale non rientri nella giurisdizione ordinaria, non spetta al giudice ordinario esaminare i vizi propri del titolo, compreso i fatti costitutivi, modificativi o impeditivi in senso sostanziale della pretesa portata dal titolo esecutivo che si verifichino fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento. Spetta, invece, al Giudice ordinario esaminare le eccezioni relative alla regolarità formale dell'intimazione di pagamento e della
4 cartella esattoriale, alla regolarità della notifica di queste ultime, nonché le eccezioni relative a fatti estintivi del credito successivi alla notifica della cartella o della intimazione (Cass. civ., SS. UU., 28/07/2021, n. 21642; Cass. civ., SS. UU.,
14/04/2020, n. 7822). Il principio, anche se in materia tributaria, è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 16334 del 18.06.2019, secondo cui appartiene alla giurisdizione tributaria l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro l'atto di pignoramento qualora ne venga dedotta l'illegittimità per mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento (nello stesso senso SS.UU; sentenza n. 13913/2017 ; Cass. n.
13916/2017, cass. ord. n. 17126/2018 ).
In materia urbanistica la giurisdizione esclusiva spetta al giudice amministrativo anche riguardo la riscossione mediante cartella di pagamento o ordinanza ingiunzione degli oneri di urbanizzazione e relative sanzioni, mentre appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento (Consiglio di Stato Sez. VI n. 484 del 15 gennaio 2021). Ne consegue il difetto di giurisdizione del Tribunale adito riguardo le eccezioni di mancata notifica dei titoli sanzionatori richiamati nella cartella impugnata, di errore di calcolo della sanzione e di illegittimità delle maggiorazioni – omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, che devono essere sollevate innanzi al giudice amministrativo.
Parte attrice contesta genericamente la Violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del
D.P.R. 29.09.1973 n. 602. Art. 27 Legge 689/1981. Art. 24 D. Lgs. 26.02.1999 n. 46, dichiarando che è mancata la tempestiva notifica della cartella di pagamento la quale doveva avvenire entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo. Dall'esame della cartella esattoriale (pag. 5) si evince che il Ruolo n.
2022/000152 , sotteso alla cartella, è stato reso esecutivo in data 15.12.2021, consegnato il 10.01.2022, quindi è stato notificato alla a mezzo Pt_1
raccomandata a/r in data 08.04.2022, entro il termine di legge.
5 L'eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata descrizione del credito azionato non è fondata. Ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama”. Ciò che si richiede, pertanto, non è l'allegazione dell'atto presupposto, ma l'indicazione di tale atto e la disponibilità dello stesso. Qualora l'atto notificato sia dotato di motivazione diretta e anche indiretta, per relationem, è sufficiente che sia indicato
l'atto o il documento cui si rinvia per l'integrazione della motivazione e che se ne sia assicurato l'accesso ex art. 22 della legge 241 del 1990, anche nell'ipotesi in cui l'atto o il documento fosse già stato altrimenti reso conoscibile al contribuente, senza che pertanto sia necessaria l'allegazione dell'atto oggetto di rinvio (Cass. 18117 del 08.09.2004). Nel caso de quo sussistono le condizioni richieste per la conoscibilità dell'atto presupposto, stante che nell'atto impugnato viene richiamato espressamente l'atto presupposto, così da consentire al soggetto interessato di interloquire direttamente con il responsabile ed eventualmente chiedere l'accesso all'atto.
Quanto all'eccezione di assenza della firma del legale rappresentante dell'Agente per la
Riscossione, la Corte di Cassazione ha affermato che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, o dell'intimazione ad adempiere, da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'articolo 25, D.P.R. n. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere ex articolo 50, comma 3, D.P.R. n. 602/1973, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. Ordinanza 16 febbraio 2021,
n. 3940). Inoltre l'articolo 12, D.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione
6 per l'ipotesi di omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, per cui deve presumersi la riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni
(Cass. n. 7800/2020).
Anche l'eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art. 148 e 160 c.p.c. è generica, posto che parte attrice non specifica quali siano le violazioni contestate.
In ogni caso, l'eventuale causa di nullità risulta sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Tale sanatoria trova applicazione anche se la costituzione è fatta solo per sollevare in giudizio il vizio di notifica. Infatti, se la parte si costituisce in giudizio mostra di aver avuto piena conoscenza dell'atto e che può esercitare liberamente il suo diritto di difesa, sanando il vizio.
Per quanto accertato, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna al pagamento, in favore dell'all' Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che
[...] si liquidano in €. 3.397,00 (scaglione 5.201,00 – 26.000,00; €. 919,00 studio;
€.
777,00 introduttiva;
€. 1,701,00 decisionale), oltre spese generali, c.p.a e i.v.a.
Condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di
[...]
7 giudizio che si liquidano in €. 1.696,00 (scaglione 5.201,00 – 26.000,00; €. 919,00 studio;
€. 777,00 introduttiva), oltre spese generali, c.p.a e i.v.a.
Messina, 23.01.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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