Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Procedimento n. 150/2024
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente Rel.
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in riassunzione iscritta al N° 150 del Ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, promossa da:
(partiva Iva n. , codice Fiscale e n. iscr. Parte_1 P.IVA_1
R.I. Milano-Monza-Brianza-Lodi n. , R.E.A. n. 1598155), P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura speciale dagli Avv.ti Federico Camozzi
(C.F.: ; PEC: , CodiceFiscale_1 Email_1
Massimo Nespoli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_2
e Mariachiara Camosci (C.F.: Email_2 [...]
PEC: del Foro C.F._3 Email_3
di Milano, nonché dall'Avv. Alberto Alessandrini (C.F.: ; C.F._4
1
in AL (AN) alla Via Fratelli Bandiera n. 42, è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._5
dall'Avv. Antonio Osimani (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_6
domiciliato ai fini del presente giudizio presso lo studio di quest'ultimo in Osimo
(An), Via Vecchia Fornace n. 19/21, giusta delega allegata al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al fax n. 0717230212 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata Emai_5 Email_6
- APPELLATO IN RIASSUNZIONE –
E
CP_2
- APPELLATO CONTUMACE –
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per l' appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, in conformità ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31896/2023, emessa in data 17.10.2023 e pubblicata in data 16.11.2023, voglia: In sede di merito ed
in principalità - Respingere l'appello proposto dal Sig. Sig. Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 2016/2016, pubblicata in data
2 9.12.2016, e tutte le domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, e salvo gravame - Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attore appellante nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in
proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c. - Dichiarare tenuto e pertanto condannare il Sig.
a manlevare da qualsiasi onere o responsabilità CP_2 Parte_1
che dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attore appellante nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attore appellante e/o a rifondere a Parte_1
tutte le somme che la società stessa fosse eventualmente condannata a corrispondere all'attore appellante e comunque a rifondere a Parte_1
tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attore appellante nel presente giudizio. In ogni caso - Condannare il Sig. a restituire Controparte_1
a quanto da quest'ultima versato, con riserva di ripetizione Parte_1
all'esito dell'impugnazione, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1056/2021, pubblicata in data 22.9.2021 e notificata in data
23.11.2021, per complessivi Euro 164.735,09, oltre interessi e rivalutazione, o quella diversa somma ritenuta di giustizia. - Condannare il Sig. Controparte_1
alla rifusione delle spese ed onorari del giudizio svoltosi davanti alla Corte di
Cassazione, nonché alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio di rinvio.”
3 Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona Controparte_1
adita, nel rispetto delle indicazioni contenute nell'ordinanza di rinvio della
Cassazione III sez. civ. n. 31896/2023 del 16/11/2023 e valutando espressamente e motivatamente l'assenza di circostanze decisive in merito alla
colpevole condotta dell'investitore , voglia confermare la Controparte_1
sentenza n. 1056/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona in data
22/09/2021. Con condanna di parte appellata ed attrice in riassunzione alla rifusione delle spese del grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2016/2016, pubblicata il 9.12.2016, il Tribunale di Ancona,
accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei Controparte_1
confronti del promotore finanziario rigettava la domanda ex art. 31 CP_2
d.lgs. 58/98 promossa dall'attore nei confronti di Parte_1
Il primo giudice riteneva che la condotta osservata dal consistita nella CP_1
dazione di denaro “in contanti” ovvero tramite assegni direttamente versati al in assenza di qualsiasi riferimento alla destinazione delle somme versate, CP_2
potesse essere inquadrata quale “acquiescenza” rispetto a condotte palesemente violative delle norme in materia di attività finanziaria, sì da escludere il nesso di occasionalità necessaria la cui sussistenza è indefettibile al fine di configurare la responsabilità indiretta dell'intermediario finanziario a norma dell'art. 31 d.lgs.
58/1998.
4 La Corte d'Appello di Ancona, con la sentenza n. 1056/2021, pubblicata il
22.9.2021, in riforma della sentenza impugnata, condannava e CP_2
in solido al risarcimento del danno in favore dell'appellante. Parte_1
Il giudice d'appello riteneva che l'incasso delle somme da parte del CP_2
l'approntamento da parte di questi di una parallela modulistica e la consegna di prospetti da cui risultavano presunti guadagni fossero elementi sufficienti per integrare la responsabilità dell'intermediario di cui all'art. 31 d.lgs. 58/1998.
La Corte territoriale riteneva che l'attribuzione al di una chiave d'accesso CP_1
e di una password per la verifica presso i terminali dell'istituto di credito fossero elementi adeguati a determinare la riferibilità dell'attività del a CP_2 Parte_1
nonché ad escludere, in capo all'investitore, l'acquiescenza rispetto alle
[...]
attività irregolarmente realizzate dal promotore, non elidendosi il collegamento fra apparente intermediario e istituto bancario idoneo a fondare la responsabilità della banca appellata;
la Corte affermava che la condotta tenuta dal promotore, pur abusiva, si poneva pur sempre in continuità con il potere a lui conferito, costituendo il relativo abuso una evenienza prevedibile e suscettibile di essere prevenuta attraverso opportuna attività di organizzazione e vigilanza da ascriversi in capo all'intermediario.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Parte_1
ha resistito con controricorso, mentre è rimasto Controparte_1 CP_3
intimato.
Con ordinanza n. 31896/2023, la Corte di Cassazione ha rilevato che il giudice d'appello non aveva adeguatamente valutato la consapevole acquiescenza
5 ovvero la sussistenza di un contegno anomalo da ascrivere all'investitore al fine dell'interruzione del nesso di occasionalità necessaria;
e ciò avuto riguardo, in particolare, alle condotte poste in essere dal in violazione di specifiche CP_1
norme giuridiche, quali la dazione di denaro in contanti in assenza di quietanza,
non avendo pertanto la Corte territoriale congruamente valutato circostanze da cui era desumibile una condotta dell'investitore tale da ridurre o escludere la responsabilità ex art. 31 d.lgs. 58/1998 in capo all'intermediario.
ha provveduto alla riassunzione della causa innanzi a questa Parte_1
Corte d'Appello, chiedendo il rigetto delle domande proposte dall' appellato, con conferma della sentenza n. 2016/2016 del Tribunale di Ancona, ovvero in subordine ha chiesto diminuire l'entità del risarcimento ai sensi dell'art. 1227
c.c. dichiarando in tal caso l' obbligo di manleva in capo a con CP_2
condanna in ogni caso in capo del alla restituzione della complessiva CP_1
somma di 164.735,09 €, versata in esecuzione della sentenza cassata.
costituitosi, ha insistito nelle domande già formulate ed ha Controparte_1
chiesto il rigetto della domanda di restituzione spiegata nei suoi confronti da nell'atto di riassunzione ex art. 392 cpc. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che è ormai definitiva, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza n.1056/2021 pubblicata il 22.9.2021 di questa
Corte, la statuizione di condanna di al risarcimento dei danni in CP_2
favore di Controparte_1
6 Ciò posto, la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 31896/2023, ha dichiarato che questa Corte territoriale, nella sentenza cassata, ha omesso di considerare l'anomala condotta di il quale, in violazione di specifiche norme Controparte_1
giuridiche, aveva effettuato il versamento al delle somme di denaro per CP_2
cui è causa in contanti ovvero a mezzo di assegno bancario, in mancanza di ogni tracciabilità, condotta da valutarsi anche in ragione dell'omessa o incompleta compilazione dei moduli d'investimento, privi di riferimenti all'intermediaria e senza descrizione del prodotto finanziario da acquistare.
La Corte di cassazione ha affermato che la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza, assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato (Cass.
20/01/2022, n. 1786), in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (art. 31, comma 2 bis, d.lgs. n. 58 del 1998; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007).
La S.C. ha rilevato la sussistenza di una presunzione di “anomalia” della condotta dell'investitore nel caso in cui il comportamento di questo si traduca nella violazione di norme giuridiche contenenti specifici “obblighi di tracciabilità”, essendo onere del giudice specificatamente motivare nel caso in cui nonostante tali violazioni, ritenga che il contegno dell'investitore sia rispondente a quel principio di autoresponsabilità che regola i rapporti tra i consociati.
7 nell'atto di citazione in riassunzione ribadisce la non Parte_1
applicabilità alla fattispecie in esame del principio di responsabilità solidale di cui all'art. 31 d.lgs. 58/1998.
Essa rileva che lo stesso ha riferito di aver versato al promotore l'importo CP_1
complessivo di 100.000,00 € in dieci tranches nel periodo maggio 2009 - aprile
2010, principalmente in contanti o a mezzo di assegni privi di intestazione, senza che mai fosse rilasciata quietanza, deducendo che tale condotta integra la nozione di anomalia richiesta per escludere la propria responsabilità solidale.
Evidenzia inoltre che diversi moduli di investimento prodotti sono incompleti nella parte destinata ai dati anagrafici dell'investitore, privi di riferimento ai versamenti effettuati e di descrizione del prodotto finanziario da acquistare e neppure intestati a Parte_1
In conclusione deduce la sussistenza di una condotta Parte_1
gravemente negligente del tale da escludere la responsabilità CP_1
dell'intermediario ex art. 31 d.lgs. 58/98 , rilevante in subordine a norma dell'art. 1227 commi 1 e 2 c.c., condotta sostanziatasi in dazioni di denaro in contanti in assenza di quietanza, ovvero in assegni privi di intestazione, senza aver acquisito alcuna rendicontazione della banca e senza mai essersi sincerato della propria posizione, neppure usufruendo del servizio di web banking a seguito delle massa a disposizione delle credenziali di attivazione ed accesso e della relativa della password nel novembre 2009, all'atto dell'apertura di un conto corrente intestato al l'utilizzo di tale servizio avrebbe agevolmente CP_1
permesso a quest'ultimo di monitorare il proprio portafoglio di investimento,
8 avendo l'investitore ricevuto un solo rendiconto dal promotore, peraltro privo di sottoscrizione, contestato dall'Istituto di credito e riportante una plusvalenza poco verosimile, in misura del 24% in alcuni mesi, a fronte di una rilevante corresponsione di denaro.
chiede infine, nell'ipotesi di accoglimento totale o parziale Parte_1
della domanda risarcitoria del che venga dichiarato l'obbligo di manleva CP_1
in capo al promotore finanziario CP_2
I rilievi della ricorrente in riassunzione sono fondati e vanno accolti.
Preliminarmente va rilevato che non risulta agli atti alcuna produzione documentale a sostegno della regolarità formale delle dazioni di denaro eseguite dal CP_1
In particolare, è pacifica l'avvenuta dazione dell'importo di 100.000,00 € “in contanti” ovvero a mezzo di assegni privi di intestazione eseguita dal CP_1
nelle mani del nell'arco di circa un anno. CP_2
Parimenti è pacifica, e documentalmente provata, la presenza di moduli di sottoscrizione per l'acquisto di prodotti finanziari non riferibili a Parte_1
privi dell'indicazione sia dei dati anagrafici del cliente, sia del prodotto
[...]
finanziario acquistato. Del pari incontroversa è la mancata produzione di quietanze e ricevute a giustificazione della corresponsione della maggior parte degli importi dal al essendo presenti due sole ricevute, relative a CP_1 CP_2
dei moduli di versamento assegni, per 10.000,00 € del 19.6.2009 e di 15.000,00
9 €, del 26.11.2009 in cui peraltro non sono neppure indicate causale ed estremi identificativi.
Infine, l'unico documento contabile prodotto, peraltro privo di firma e contestato da è un estratto conto, indicante il saldo al 31.3.2010, ossia Parte_1
successivo di oltre un anno rispetto al primo conferimento avvenuto ad aprile
2009, per l'importo complessivo di 124.360,03 € (65.010,32 € + 59.349,71 €, riferiti a due mandati di pagamento), asseritamente riconducibile al conto corrente che il avrebbe fraudolentemente fatto credere al di aver CP_2 CP_1
aperto nel suo interesse.
Tale documento, peraltro , non riportante gli estremi identificativi del conto, quali il codice Iban, né le relative movimentazioni ed è in contrasto con il riepilogo del portafoglio-cliente elaborato da alla data del 14.9.2010, - Parte_1
riferito al conto corrente di cui alla comunicazione del novembre 2009 di attivazione del servizio web banking - da cui si evince uno scoperto pari a 78,44
€, incompatibile con la situazione finanziaria prospettata nel documento del
31.3.2010 fornito dal e da cui è dato desumere che alcuna somma CP_2
conferita al promotore fosse mai stata utilizzata per l'acquisto di prodotti finanziari Parte_1
Sulla base di questi elementi va affermato il carattere “anomalo” della condotta del CP_1
Tale condotta, in violazione dei canoni di prudenza e dell'onere di cooperazione,
risulta tale da integrare una consapevole acquiescenza alla violazione delle
10 regole da parte del promotore, sì da escludere il nesso di occasionalità necessaria idoneo a giustificare la responsabilità dell'intermediario finanziario.
La giurisprudenza di legittimità è invero pacifica nel ritenere che la società preponente non risponde solidalmente del danno causato al risparmiatore dai suoi promotori finanziari qualora il nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l'esecuzione delle incombenze affidate a questi ultimi sia interrotto dalla condotta del danneggiato, il quale, inosservante dei canoni di prudenza e degli oneri di cooperazione nel compimento dell'attività di investimento, serbi un contegno anomalo, contrassegnato da collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole ordinarie sul rapporto professionale con il cliente e sulle modalità di affidamento dei capitali da investire (Cass., 27/08/2020 n.
17947).
Orbene, tale consapevole acquiescenza è ravvisabile nel caso di specie in relazione alla violazione di disposizioni normative già vigenti all'epoca della dazione della prima tranche, nel maggio 2009, quali l'art. 108 del regolamento
Consob n. 16190/2007, che indica specificamente le uniche modalità ammesse per la ricezione di somme da parte del promotore finanziario, tutte connotate dalla “tracciabilità” della dazione di denaro.
Tale condotta anomala sussiste dunque anzitutto con riferimento alla consegna al promotore del corrispettivo in contanti o a mezzo di assegni bancari privi di intestazione, senza il rilascio di alcuna quietanza contenente specifica attestazione della destinazione delle somme versate. Risulta inoltre l'omessa richiesta di copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario e
11 l'omessa verifica, presso la sede dell'intermediario stesso, dell'esistenza di un conto di gestione e delle specifiche operazioni finanziarie all'origine dei profitti riportati nei prospetti contabili ricevuti direttamente dal promotore e da questo falsificati (Cass. 12/12/2018, n. 25374).
Il inoltre, con condotta gravemente negligente non ha mai preteso o CP_1
ricevuto documentazione bancaria riepilogativa della propria situazione prima di effettuare i conferimenti in danaro o subito dopo la loro esecuzione, circostanza che appare aggravata dalla disponibilità che questi aveva di credenziali di attivazione e accesso alla web banking , a decorrere dal novembre Parte_1
del 2009, con le quali il medesimo avrebbe potuto agevolmente constatare,
pochi mesi dopo aver effettuato i versamenti di denaro, il concreto andamento del proprio portafoglio di investimenti e riscontrare eventuali anomalie, in disparte la facoltà dello stesso di recarsi presso una filiale della Parte_1
al fine di monitorare la propria posizione.
Va pertanto respinto l'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 2016/2016 del Tribunale di Ancona, con conferma della statuizione di rigetto della domanda da questi proposta nei confronti di e condanna del Parte_1
medesimo alla restituzione dell'importo versatogli da CP_1 Parte_1
in esecuzione della sentenza cassata, maggiorato di interessi legali dalla data dell'esborso.
Le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull' atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., proposto da nei Parte_1
confronti di e e nella contumacia di quest' ultimo, Controparte_1 CP_2
così dispone:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Controparte_1
2016/2016 del Tribunale di Ancona;
- condanna alla restituzione di quanto già corrispostogli da Controparte_1
in esecuzione della sentenza di questa Corte territoriale Parte_1
cassata, oltre ad interessi legali;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida, quanto al primo giudizio di appello in 6.615,00 Parte_1
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, per il giudizio di legittimità in 7.200,00
€, di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, e per il presente grado in complessivi
5.746,00 € di cui 200,00 € per esborsi, oltre a rimborso forfetario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Federico
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