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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Caterina Greco Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 208 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
elett.te dom.to in Palermo, nella via Val Paradiso n. 3 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Salvatore Gentile Cinà, dal quale è rappresentato e difeso. Appellante
CONTRO
in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna
Rizzo.
Appellato
All'udienza di discussione del 27 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 26 ottobre 2021, innanzi il Tribunale G.L. di
Palermo, aveva impugnato il provvedimento del 24 gennaio 2021 Parte_1
- notificatogli il 25.02.2021 - con il quale l' gli aveva richiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 1.109,42, indebitamente pagato sulla pensione AS n.04042266, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, lamentandone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento. Aveva dedotto la sua buona fede nella percezione della prestazione, essendo l'errore imputabile unicamente all' , sicché l'eventuale indebito, in assenza di CP_1
1 dolo o colpa grave, non era ripetibile se non che dalla data del compimento del relativo accertamento, in applicazione dei principi in materia di indebito assistenziale.
L' aveva contestato la domanda, precisando di avere sollecitato la CP_1 restituzione di somme relative ad indebito derivante dalla ricostituzione reddituale sulla pensione in godimento del coniuge – comunicata Persona_1 precedentemente con nota del 2 novembre 2020 (che allegava) - per effetto del cumulo dei redditi coniugali, che aveva portato a rideterminare l'importo della prestazione assistenziale sui ratei percepiti nell'anno 2020.
Con sentenza n. 773/2023, emessa il 7 marzo 2023, il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che il ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio che gli incombeva, circa la sussistenza del suo diritto a godere della prestazione e che l' non fosse incorso in alcun errore, avendo, altresì, provveduto nei termini di CP_1 legge (art.13 c.2 L.n.412/1991) alla verifica della permanenza delle condizioni reddituali e, constatato l'indebito, richiesto la restituzione delle somme non dovute.
Ha ritenuto, altresì, che non può essere invocata la carenza di dolo dell'accipiens, al fine di paralizzare la pretesa restitutoria dell dovendosi CP_1 ritenere lo stesso ragionevolmente consapevole dello sforamento dei limiti reddituali di legge dopo la concessione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione) ( cfr. nota del 2.11.2020)”.
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 13 marzo 2023, il quale. contesta le dedotte ragioni di indebito, invocando l'applicazione dei principi normativi in materia di indebito assistenziale circa la ripetibilità delle sole somme percepite dopo la data di accertamento dell'indebito e ribadisce la propria buona fede, come comprovato dalla circostanza che il medesimo , con la nota impugnata del 24.01.2021, aveva ammesso di CP_1 avere ricalcolato la pensione a decorrere dal 1° gennaio 2018, proprio sulla base della comunicazione dei redditi per tale anno 2018 da lui trasmessa.
L' ha resistito al gravame, con memoria dell'11 febbraio 2025, ribadendo CP_1 le proprie argomentazioni difensive.
All'udienza del 27 marzo 2024, la causa, previa discussione e sulle conclusioni delle parti, è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
II
L'appello è infondato. L'art. 3 legge n. 335/1995 (che ha sostituito l'istituto della pensione sociale, previsto dall'art. 26 legge n. 153/1969, come modificato dal DL n. 30/1974, conv. in legge n. 114/1974, con l'assegno sociale) prevede che “con effetto dall'01/01/1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani
2 residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno sociale».
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale
e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile” (comma 6). Si tratta di una prestazione assistenziale che non attinge ad alcuna provvista contributiva ma grava sulla fiscalità generale (v. Cass. n. 16088/2020) ed è subordinato, quindi, alla sussistenza di un comprovato stato di bisogno economico che deve permanere durante l'erogazione della prestazione, pertanto, un mutamento della situazione reddituale del titolare e del coniuge è idoneo ad incidere sull'importo e sul diritto alla prestazione medesima;
in quanto gravante sulla solidarietà generale, ha una portata meramente sussidiaria ed è erogabile solo in mancanza di altre concrete e possibili fonti di reddito.
In proposito, con la sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di
Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha sottolineato che: “Va anzitutto chiarito che, sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benché, infatti, attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che
3 non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. Ha, in particolare, sostenuto la Suprema Corte che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale
L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”; aggiungendo, peraltro che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di carattere assistenziale gravante sull' , restando le altre a carico del CP_1
Ministero dell'Interno, affatto differente è la situazione normativa odierna, che vede l' soggetto obbligato non soltanto delle prestazioni previdenziali, ma altresì di CP_1 quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata
(ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Secondo la Corte, comunque, l'inapplicabilità dell'art.52 non determina
“l'assoggettamento dell'indebita fruizione di ratei di assegno sociale alla disciplina dell'art. 2033 c.c.”. Difatti, anche per l'assegno sociale, come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilitàdell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che il Tribunale ha correttamente rilevato che, per quel che attiene l'onere probatorio sulla ripetibilità dell'indebito
4 previdenziale, la Suprema Corte ha affermato con orientamento consolidato che "In tema di indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare
i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. SS.UU. n. 18046 del 4 agosto 2010, conf. Cass. sez. lav.
10.6.2019 n.15550).
Rileva, poi, la Corte, che contrari argomenti non possono, invece, trarsi dalla sentenza n.198/2011 in quanto, per come recentemente osservato dagli stessi Giudici di legittimità, “tale ultimo orientamento, pur formalmente presentandosi in continuità con l'insegnamento di Cass. S.U. n. 18046 del 2010, sembra piuttosto sviarne la portata precettiva, dal momento che l'onere del pensionato di provare i fatti costitutivi del trattamento pensionistico, per come delineato dalla pronuncia resa da questa Corte a Sezioni Unite, si manifesterebbe solo allorquando l'ente previdenziale abbia provveduto in sede amministrativa ad indicare, sia pure in modo sintetico, le ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate;
che codesta conclusione appare confliggente con i principi elaborati da Cass. n. 2032 del 2006 (espressamente e adesivamente richiamati da Cass. S.U. n. 18046 del
2010), secondo cui, atteso che gli atti di gestione del rapporto obbligatorio, ancorché posti in essere in violazione di norme o di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, non possono incidere sul diritto di credito alla prestazione previdenziale o assistenziale, che spetterà all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost., restano totalmente privi di rilevanza i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata (o inadeguata) specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto medesimo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione VI,
14.3.2018 n.6375).
L'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto invocato spettava, quindi, al ricorrente, che non ha, invece, specificamente contestato la diversa base reddituale posta a fondamento del ricalcolo della pensione categoria AS, incentrando, piuttosto, le ragioni del ricorso esclusivamente sulla propria buona fede e sulla conseguente applicabilità delle regole in materia di indebito assistenziale.
Il Giudice, ricostruendo i principi - qui ribaditi - in materia di riparto dell'onere probatorio gravante sul pensionato circa i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha, difatti, rilevato il difetto di prova del diritto a godere della prestazione e tale argomento non è stato oggetto di alcuna censura
5 Ha, invece, dedotto e documentato l' che, con ricostituzione reddituale CP_1 elaborata in data 02/11/2020, sulla pensione della coniuge del ricorrente, numero
07170638 categoria INVCIV, è stata concessa la maggiorazione sociale ed è stata rideterminata la maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione) (v. nota indirizzata a ) Persona_1 ed elaborato un credito pari a € 1.147,95. L'importo di tale credito, rilevante ai fini dei limiti di reddito del nucleo familiare per la misura dell'assegno sociale medesimo, il cui ammontare si riduce, ha imposto la riliquidazione della misura della pensione del ricorrente, a decorrere dal gennaio 2020, comunicata con la nota del 24 gennaio 2021, notificata al il Pt_1
25.02.2021 - v. doc. con cartolina A.R. - che non ha contestato né di averla ricevuta, né il suo contenuto, in seguito all'accertamento del superamento dei limiti reddituali, per effetto del cumulo del reddito coniugale nel medesimo anno 2020. (v. art.3 c.6
L.n.335/1995, su cit.: Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare.
)
Sicché, nell'anno 2020, oggetto dell'indebito, il aveva riscosso un Pt_1 importo mensile di € 459,83, superiore a quello spettante (pari ad € 374,49). Tale diversa consistenza della misura dell'assegno sociale per l'anno 2020 era stata, altresì, indicata, nel prospetto riportato nel Mod TE8, della nota del 24.01.2021 di comunicazione di riliquidazione della pensione – con l'attribuzione della maggiorazione sociale da marzo 2021 - che il ricorrente richiama per sostenere la tesi del proprio legittimo affidamento, ove si indica espressamente: la sua pensione numero 04042266 categoria AS è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2018, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2018. Sulla base dei nuovi calcoli gli importi della pensione relativi al corrente anno, già comunicati con il modello 'ObisM' o con un precedente provvedimento di liquidazione o di riliquidazione, sono così variati: Importo mensile marzo 2021:
Pensione lorda comprensiva di maggiorazione sociale 458,88 ……….pertanto da gennaio 2020 a dicembre 2020 sulla pensione numero 04042266 categoria AS l' CP_1 ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 1.109,42. Nelle pagine che seguono troverà il prospetto delle voci che hanno subito delle variazioni;
più precisamente, si tratta di una riliquidazione della misura della pensione sulla scorta della dichiarazione dei redditi del 2018, ma in cui la misura dell'assegno sociale pari all'importo di € 459,83 risulta ridotta ad € 374,49 solo in detto anno 2020- per le ragioni ora precisate dall' - CP_1
6 determinando l'indebito oggetto di recupero (€459,83 – 374,49 =85,34 x 13=€
1.109,42).
L'azione di recupero è poi stata tempestivamente adottata dall . CP_1
Sebbene, come sopra anticipato, non si applichi all'indebito assistenziale, quale quello in esame, la disciplina di cui all'art.13 L.n.412/1991, come invece ritenuto dal Tribunale, ma quella in materia di indebito assistenziale;
tuttavia, la nota del
24.01.2021 è stata notificata nei termine previsto dal citato art. 3 legge n. 335/1995, rispetto all'indebito accertato per l'anno 2020 (L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. )
Si applica, difatti, la peculiare disciplina di liquidazione dell'indebito assistenziale per assegno sociale composta da due fasi, la prima, di erogazione provvisoria e la seconda, di successivo conguaglio, all'esito delle verifiche reddituali (v. da ultimo Cassazione sez. lavoro, ordinanza n.3522 del 7 febbraio 2024).
L' difatti, di anno in anno, liquida l'assegno, calcolando i redditi in via CP_1 presuntiva, salvo verificarli a consuntivo.
Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui a seguito dell'erogazione della maggiorazione, essendo aumentati i redditi percepiti dal coniuge del titolare della prestazione, l' ha rielaborato l'importo della prestazione dovuta, tenendo conto di CP_1 tale aumento.
La sentenza va, quindi, confermata.
Nonostante la soccombenza, l'appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado di giudizio avendo ritualmente reso la dichiarazione reddituale ai sensi dell'art.152 disp. att . c.p.c..
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza n.773/2023 emessa in data 7 marzo 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 27 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Cinzia Alcamo
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